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- LETTERA CIRCOLARE N. 055158\1.1
DEL FEBBRAIO 2000
- DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
– D.A.P. – UFFICIO CENTRALE PERSONALE
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- OGGETTO: Personale appartenente al
Corpo di Polizia Penitenziaria. Norme di comportamento politico.
Candidature alle elezioni politiche ed amministrative.-
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- Il
primo comma dell’articolo 19 della legge 15 dicembre 1990 n. 395
stabilisce che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno
l’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
- Le
norme di riferimento possono essere individuate nell’articolo 98, comma
3 della Costituzione e nell’articolo 114 della legge 1 aprile 1981 n.
121 – divieto di iscrizione ai partiti politici – e nell’articolo 81
della citata legge 121 per quanto riguarda le norme di comportamento
politico.
- Una
delle manifestazioni dell’esercizio dei diritti politici è
l’elettorato passivo, cioè la possibilità per gli appartenenti al
Corpo di candidarsi alle elezioni politiche, comprese quelle per il
Parlamento europeo, ed a quelle amministrative.
- La legge
disciplina le modalità attraverso le quali tale esercizio si concretizza
in relazione alla specificità dell’attività professionale del
poliziotto penitenziario.
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- Il
secondo comma dell’articolo 81 della legge 1° aprile 1981 n. 121
recita: “Gli appartenenti alle Forze di polizia candidati ad elezioni
politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni
dal momento dell’accettazione della candidatura per la durata della
campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda
al di fuori dell’ambito dei rispettivi uffici ed in abito civile. Essi,
comunque, non possono prestare servizio nell’ambito della circoscrizione
nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un
periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.”
- Tale
norma è applicabile anche agli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria, stante il contenuto del secondo comma dell’articolo 16
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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- 1)
CANDIDATURA ALLE ELEZIONI
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- a)
l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel momento in
cui accetta formalmente la candidatura, ha l’obbligo di informare
immediatamente la direzione dell’istituto o servizio da cui dipende,
anche se non dispone ancora della relativa documentazione – che in tal
caso produrrà prima possibile;
- b)
il direttore dell’istituto o servizio, in ossequio al principio
secondo il quale chi è candidato non può svolgere servizio, dispenserà
il dipendente dall’esercizio di qualsivoglia attività, con proprio
provvedimento provvisorio, in attesa della concessione formale
dell’aspettativa;
- c)
tale aspettativa – concessa d’ufficio –avrà la durata della
campagna elettorale, cioè avrà termine il secondo giorno precedente la
data stabilita per le elezioni;
- d)
nel periodo della campagna elettorale l’appartenente al Corpo può
svolgere attività politica e di propaganda in abiti civili e fuori
dall’istituto o ufficio ove presta servizio: la norma vale sia con
riferimento alla sede effettiva di servizio che a quella ove il soggetto
sia eventualmente distaccato o comunque provvisoriamente assegnato.
- e)
Al termine della campagna elettorale, o anticipatamente, in caso di
rinuncia del soggetto alla candidatura, il Provveditore regionale, sulla
base della documentazione prodotta dalla Direzione dell’istituto o
servizio, emanerà il provvedimento formale di aspettativa, trasmettendone
copia alla Divisione III di questo Ufficio. Per il personale in servizio
presso il Centro Amministrativo e le Scuole di formazione competente ad
emanare il provvedimento di aspettativa è la Divisione V di questo
Ufficio. Durante il periodo di aspettativa competono gli interi assegni,
con esclusione delle indennità e dei compensi legati all’effettivo
svolgimento dell’attività lavorativa;
- f)
Ove si debba fare ricorso al secondo turno di votazione – c.d.
ballottaggio – come potrebbe avvenire nel caso dell’elezione del
sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, la
riapertura della campagna elettorale riguarda esclusivamente i candidati
ammessi al ballottaggio per l’elezione a sindaco. Il personale di
polizia penitenziaria candidato alla carica di consigliere comunale non
verrà quindi collocato in aspettativa.
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- 2)
DIVIETO DI PRESTARE SERVIZIO NELL’AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE
DOVE CI SI E’ CANDIDATI
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- Dal
combinato disposto del secondo periodo del secondo comma dell’articolo
81 della legge 1 aprile 1981 e dell’articolo 53 del D.P.R. 24 aprile
1982 n. 335, si rileva che gli appartenenti alle Forze di Polizia non
possono prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella quale
si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di tre ani
dalla data delle elezioni stesse; in caso di elezione, tale divieto opera
per l’intera durata del mandato, e comunque per un periodo non inferiore
a tre anni. Ciò significa che gli appartenenti al Corpo che si siano
candidati alle elezioni saranno trasferiti ad altra sede penitenziaria
appartenente a circoscrizione o collegio diversi da quelli nei quali si
sono presentati come candidati. Detto provvedimento sarà adottato con
ogni sollecitudine, prima della proclamazione degli eletti. A tale
proposito la Direzione dell’istituto o servizio ove il candidato presta
servizio informerà immediatamente la Divisione III dell’Ufficio
Centrale del Personale dell’avvenuta accettazione della candidatura, per
l’adozione del conseguente provvedimento.
- Il
personale candidato alle elezioni, in vista del trasferimento di sede, può
avanzare apposita istanza nella quale indicherà una o più sedi, al di
fuori della circoscrizione dove si è candidato, di suo gradimento.
- A
questa fattispecie si applica il disposto del secondo comma
dell’articolo 53 del citato D.P.R. 335, che stabilisce che il personale
di cui trattasi verrà trasferito – compatibilmente con la disponibilità
di posti nella qualifica rivestita – nella sede più vicina, tra quelle
appartenenti ad altra circoscrizione o collegio.
- Il
personale neo assunto che riveste già una carica amministrativa o
politica non potrà essere destinato, in prima assegnazione, ad una sede
penitenziaria situata nella circoscrizione o nel collegio ove fu eletto.
- I
soggetti trasferiti in ossequio all’articolo 81 della citata legge 121
non possono essere trasferiti in istituto o servizio avente sede
nell’ambito della circoscrizione o collegio nel quale si presentarono
come candidati prima che siano trascorsi tre anni dalla data delle
elezioni.
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- 3)
DIVIETO DI TRASFERIRE CHI E’ STATO ELETTO, SALVO CHE SU RICHIESTA
O PER CONSENSO
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- L’articolo
27 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 così recita: “I consiglieri
comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere
soggetti a trasferimenti durante l’esercizio del mandato consiliare, se
non a richiesta o per consenso”.
- L’articolo
27 citato non abroga – così come stabilito dal Consiglio di Stato,
terza sezione, con il parere 351\93 del 4 maggio 1993 – la disposizione
recata dal secondo comma dell’articolo 81 della l. 121\81, in ossequio
al principio del nostro ordinamento in base al quale una norma speciale
non viene abrogata da una norma generale, anche se posteriore.
- La
disposizione che vieta il trasferimento del lavoratore dipendente non è
quindi in contrasto con la precedente – secondo comma dell’articolo 81
della legge 121\81 – perché disciplina un momento diverso: pone il
divieto di trasferire qualunque dipendente che rivesta la carica di
consigliere comunale o provinciale dalla sede nella quale presta
legittimamente servizio. Quindi è applicabile al personale trasferito a
sede di altra circoscrizione ai sensi del punto 2, e risultato poi eletto
alla carica.
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- 4)
ASPETTATIVA E PERMESSI RETRIBUITI DEGLI ELETTI
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- a)
mandato parlamentare: agli appartenenti al Corpo, che siano eletti
deputati o senatori si applicano le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957
n. 361 che, all’articolo 88, primo comma, stabilisce che: “i
dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i
dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla
vigilanza dello Stato che siano eletti deputati o senatori sono collocati
d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato
parlamentare”. Il principio citato deve ritenersi esteso ai casi di
elezione a membri del Parlamento europeo. Il secondo comma dell’articolo
88, nel disciplinare il trattamento economico del dipendente eletto al
Parlamento, stabilisce che le quote di aggiunta di famiglia sono
corrisposte direttamente dall’Amministrazione.
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- b)
Amministratori locali: la disciplina è recata dalla legge 816 del
27 dicembre 1985. Possono fruire di aspettativa, secondo le modalità
indicate dall’articolo 2, e di permessi, disciplinati dall’articolo 4
della legge sopra citata.
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- 5)
PERONALE DI POLIZIA COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE –
RAPPRESENTANTE DI LISTA
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- Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria non può svolgere funzioni di
presidente, di segretario né di scrutatore di seggio elettorale, come già
specificato nella lettera circolare n. 2199\90\bs dell’1 settembre 1995.
- Inoltre
– a maggior ragione – il personale in parola non può ricoprire
l’incarico di rappresentante di lista in occasione delle consultazioni
elettorali, in ossequio ai principi indicati dall’articolo 81 della
legge 1 aprile 1981 n. 121, che al primo comma sancisce che gli
appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza (fatta
salva, ovviamente, l’ipotesi della candidatura, con le modalità di cui
si è fatto cenno sopra) mantenersi al di fuori delle competizioni
politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano
l’assoluta imparzialità delle loro funzioni, e pone il divieto di
svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni,
organizzazioni politiche o singoli candidati.
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- I
punti 3 e 4 si applicano anche al personale amministrativo e tecnico.
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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
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F.TO DR. E. DI SOMMA
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