Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

Scriveteci

home / info / calabria news / sappe informa / la rivista / bacheca sindacale / anppe / concorsi / leggi / circolari / convegni / speciali / servizi  / links
 

 

Ministero della Giustizia – D.A.P. – Ufficio Centrale del Personale

Lettera circolare n. 135535\1.1 del 09.12.1999

 

OGGETTO: Procedimenti disciplinari per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Partecipazione ai Consigli di Disciplina di personale dipendente in qualità di Difensore.

 Con lettera circolare n. 100673\1.17 del 10 luglio 1993 questo Ufficio ha disciplinato la materia delle assenze per presenziare alle udienze dei Consigli di Disciplina dell’incolpato (disposizioni integrate con la lettera circolare del 20 marzo 1998 n. 8601\1.17) e del difensore.

Per quanto riguarda quest’ultima figura, la citata disposizione prevedeva, per il difensore dell’incolpato, il diritto ad essere lasciato libero dal servizio per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico. Il medesimo, però, non veniva considerato in attività di servizio.

Questo Ufficio, modificando il precedente orientamento, è giunto alla determinazione di rivedere tale posizione, anche alla luce della dichiarazione di impegno sottoscritta dall’Amministrazione penitenziaria in sede di accordo per il rinnovo contrattuale per il quadriennio 1998\2001.

Con la presente nota si intende, pertanto, ridisciplinare la fattispecie, come di seguito:

1.      Il dipendente nominato difensore nei procedimenti disciplinari, ai sensi dell’articolo 16, 2° comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449, qualora presenzi alle udienze dei Consigli di Disciplina, centrale o regionali, deve essere considerato – ai soli fini della giustificazione dell’assenza –in attività di servizio per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico;

2.      Al predetto difensore non vanno corrisposte le indennità o altre spettanze legate alla effettiva presenza in servizio né i compensi per lavoro straordinario. Non può essere, altresì, ammesso a recuperare le ore prestate in eccedenza all’orario ordinario di servizio, quando esse siano state espletate nell’attività di difensore;

3.      Non sono rimborsate le spese eventualmente sostenute né va attribuita l’indennità per il servizio fuori sede (indennità di missione). Ciò neppure in caso di proscioglimento dell’incolpato, non potendosi rilevare alcuna analogia tra questi – a cui l’ordinamento riconosce tale diritto – ed il difensore.

 

home / info / calabria news / sappe informa / la rivista / bacheca sindacale / anppe / concorsi / leggi / circolari / convegni / speciali / servizi  / links

Scriveteci