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Ministero della Giustizia –
D.A.P. – Ufficio Centrale del Personale Lettera circolare n. 135535\1.1
del 09.12.1999 OGGETTO:
Procedimenti disciplinari per gli
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Partecipazione ai Consigli di
Disciplina di personale dipendente in qualità di Difensore. Con
lettera circolare n. 100673\1.17 del 10 luglio 1993 questo Ufficio ha
disciplinato la materia delle assenze per presenziare alle udienze dei Consigli
di Disciplina dell’incolpato (disposizioni integrate con la lettera circolare
del 20 marzo 1998 n. 8601\1.17) e del difensore. Per
quanto riguarda quest’ultima figura, la citata disposizione prevedeva, per il
difensore dell’incolpato, il diritto ad essere lasciato libero dal servizio
per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico. Il medesimo, però,
non veniva considerato in attività di servizio. Questo
Ufficio, modificando il precedente orientamento, è giunto alla determinazione
di rivedere tale posizione, anche alla luce della dichiarazione di impegno
sottoscritta dall’Amministrazione penitenziaria in sede di accordo per il
rinnovo contrattuale per il quadriennio 1998\2001. Con
la presente nota si intende, pertanto, ridisciplinare la fattispecie, come di
seguito: 1.
Il dipendente nominato difensore nei procedimenti disciplinari, ai sensi
dell’articolo 16, 2° comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449,
qualora presenzi alle udienze dei Consigli di Disciplina, centrale o regionali,
deve essere considerato – ai soli fini
della giustificazione dell’assenza –in attività di servizio per il
tempo necessario all’espletamento dell’incarico; 2.
Al predetto difensore non vanno corrisposte le indennità o altre
spettanze legate alla effettiva presenza in servizio né i compensi per lavoro
straordinario. Non può essere, altresì, ammesso a recuperare le ore prestate
in eccedenza all’orario ordinario di servizio, quando esse siano state
espletate nell’attività di difensore; 3.
Non sono rimborsate le spese eventualmente sostenute né va attribuita
l’indennità per il servizio fuori sede (indennità di missione). Ciò neppure
in caso di proscioglimento dell’incolpato, non potendosi rilevare alcuna
analogia tra questi – a cui l’ordinamento riconosce tale diritto – ed il
difensore. |
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