-
-
- DIPARTIMENTO DELLAMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
- UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
-
- Prot. n. 26424/1.1
Roma,
lì 13.09.1999
-
- LETTERA CIRCOLARE
-
-
Ai Signori Direttori degli Uffici
Centrali
-
-
Al Signor
-
Direttore
dellIstituto Superiore di Studi Penitenziari
-
-
Ai Signori Provveditori Regionali
-
-
Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e
-
Aggiornamento
-
-
Ai Signori
-
Direttori degli Istituti Penitenziari
-
-
Ai Signori
-
Direttori dei Centri di servizio sociale per Adulti
-
-
Ai Signori
-
Direttori dei Magazzini Vestiario
-
-
Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
-
G. ALTAVISTA
-
-
Al Signor
-
Direttore dellUfficio Centrale per la Giustizia Minorile
-
- e,
per conoscenza
-
Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni
-
con il Pubblico
-
-
LORO SEDI
-
-
-
- OGGETTO:
Accordo Sindacale del 17 febbraio 1999 per il
personale non dirigente delle
forze di polizia ad ordinamento
civile. D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
- § 1.
PREMESSA
-
-
-
Con D.P.R.
16 marzo 1999, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148/L della
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, è stato recepito laccordo sindacale,
stipulato il 17 febbraio 1999 relativo al quadriennio
1998/2001 per la parte normativa, ed al biennio 1998/1999 per la parte economica.
- Il predetto accordo, entrato in vigore il 18 agosto scorso, si applica
al personale appartenente alle forze di polizia, con esclusione dei
dirigenti e del personale ausiliario di leva.
- Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dai DD.PP.RR. 31 luglio 1995,
n.395 e 10 maggio 1996, n.359, ove non in contrasto con il DPR 16 marzo 1999 n. 254, ( cfr. art. 68).
- La presente Lettera
Circolare ha lo scopo di fornire le prime direttive per la corretta applicazione
del nuovo dettato normativo.
-
-
-
-
- PARTE PRIMA
-
-
- § 2.
TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE
-
- 2.1
I NUOVI STIPENDI.
-
-
Larticolo 2, del DPR n. 254 prevede aumenti stipendiali da attribuirsi,
con decorrenze prefissate, previo riassorbimento dellelemento provvisorio della retribuzione (cfr. art.
2, comma 6 e art. 1, comma 3 ).
- Più precisamente:
- · gli incrementi di cui al comma 3, competono dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999
- · gli incrementi di cui al comma 1, spettano a partire dal
1°agosto 1999 e riassorbono quelli attribuiti
al 1° ottobre 1998.
-
-
Gli incrementi suddetti incidono
sullimporto degli scatti gerarchici
rivalutabili. Ne consegue che al 1° ottobre 1998 ed al 1° agosto 1999 dovrà essere
rideterminata la base di calcolo di detti scatti.
-
Agli assistenti capo con qualità di u.p.g.
ed ai marescialli ordinari inscritti nel ruolo separato istituito ai sensi
dellart.26 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, devono essere corrisposti gli
incrementi stipendiali previsti per il VI livello retributivo.
-
-
- 2.2
GLI EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
-
- Gli aumenti stipendiali
incidono sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita, sullassegno alimentare previsto dallarticolo 82 del DPR 10 gennaio
1957, n.3 o da disposizioni analoghe, sullequo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
-
I benefici economici relativi al biennio
1998-1999, sono corrisposti, per intero, alle scadenze e negli importi
sopra indicati, al personale comunque
cessato dal servizio nel periodo di vigenza del presente accordo sindacale, purché con diritto a pensione. Agli effetti
dellindennità di buonuscita si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
-
Per la corresponsione dei nuovi stipendi trova applicazione larticolo 172
della legge 11 luglio 1980, n.312.
-
Gli incrementi e i valori stipendiali hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
-
- 2.3
INDENNITA MENSILE PENSIONABILE
-
-
Lart. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 ridetermina gli importi dellindennità mensile pensionabile (di cui allart. 5 DPR 27 marzo 1984, n.69 e
successive modificazioni ed integrazioni ) con cadenza 1° settembre
1998, 1° ottobre 1999 e 31 dicembre
1999.
- A decorrere dall 1.9.1998 è soppresso il comma 4 dellarticolo 4 del D.P.R. 31 luglio
1995, n.395.
-
I nuovi importi di tale indennità da corrispondere agli assistenti capo con qualità di u.pg sono determinati in £. 812.000, £.
825.000 e £. 836.000 a decorrere, rispettivamente, dall1.9.1998, dall1.10.1999 e dal 31.12.1999. Ai marescialli ordinari è
corrisposta, con le medesime decorrenze, lindennità mensile pensionabile prevista
per il Vice Ispettore.
-
- 2.4
LASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE
-
-
Gli importi dellassegno funzionale pensionabile, così come determinati
dallart. 5, commi 1 e 2 del nuovo accordo sindacale, sono attribuiti al
compimento di 19 e 29 anni di servizio.
-
Per lattribuzione dellassegno funzionale, la valutazione dei requisiti
prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista
anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il
dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un
giudizio complessivo inferiore a buono.
-
Si rammenta, con loccasione, che per la verifica dei presupposti per la
concessione dellassegno funzionale le
direzioni degli istituti e servizi debbono continuare ad attenersi alle disposizioni
contenute nella lettera circolare 315108/1.1 del
10.6.1987, punto 8.
-
QuestUfficio, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dalle direzioni,
procederà ( ai sensi dellart.5 del DPR n. 395/90 ) allaccertamento
dellesistenza dei requisiti prescritti
e comunicherà al C.E.D. i dati per
laggiornamento degli stipendi.
-
- 2.5
EMOLUMENTO EX ARTICOLO 3, COMMA 2, LEGGE 85/1997.
-
- Agli ispettori superiori, con almeno due anni e quattro mesi di
anzianità nella qualifica maturata a decorrere dall1.9.1995 ed ai tenenti provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno
venti anni di servizio comunque prestato, è
corrisposto un emolumento pensionabile annuo lordo
di £. 660.000.
- Esso è corrisposto per il triennio
1998-2000, è utile ai fini della
tredicesima mensilità e dellindennità di buonuscita.
- Il suddetto beneficio non compete in
caso di passaggio al livello retributivo superiore e non è
considerato per la determinazione degli scatti gerarchici.
-
- 2.6
ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE
-
- Analogamente a quanto previsto nel
precedente contratto, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica, al personale destinatario dellaccordo è
corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa lindennità integrativa
speciale.
- Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, limporto del trattamento provvisorio è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato a decorrere
dal nuovo accordo di parte economica.
-
-
-
- PARTE
SECONDA
-
-
- § 3 -
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
-
- 3.1 TRATTAMENTO
DI MISSIONE
-
-
Per la disciplina del trattamento economico di missione continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dagli articoli 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e art. 6
del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359.
-
Permangono, quindi, invariati gli
importi delle misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione che restano
fissate in:
- - lire 39.600 per il personale
inquadrato nei livelli retributivi dal V al IX ( V, VI, VI-bis, VII, VII-bis, VIII , VIII-
bis e IX);
- - lire 28.800 per il personale
inquadrato nel IV livello retributivo.
-
Restano fissati, poi, in lire 43.100 (per un pasto) e lire 85.700 (per due pasti), i limiti di spesa per la consumazione dei pasti in
occasione di incarichi di missione di durata, rispettivamente, non inferiore alle otto o
superiore alle dodici ore.
-
Sono, infine, confermate, nella misura del 40%, le percentuali dell'indennità di
missione indicate all'art.8, commi 3 e 7, del D.P.R.
5 giugno 1990, n. 147, come rideterminate dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359.
-
-
Le innovazioni apportate in materia dal nuovo accordo sindacale si possono così
sintetizzare:
-
-
Il personale di Polizia Penitenziaria, inviato in
missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o il
proprio autoveicolo senza la prevista autorizzazione, ha diritto al rimborso della somma
corrispondente al costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
-
Al personale chiamato a comparire dinanzi agli organi della magistratura ordinaria,
militare o contabile, nelle vesti di indagato o di imputato, per fatti inerenti il servizio, compete il
trattamento economico di missione solo alla
conclusione del procedimento ed esclusivamente nei casi di proscioglimento o di
assoluzione definitiva.
-
In occasione di convocazioni avanti ai Consigli di disciplina, si applica il disposto di cui allart. 116
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale prevede che Limpiegato
prosciolto ha diritto al rimborso delle spese
di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di
missione. Può chiedere altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli
atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto
nella misura stabilita dalla legge per lindennità di missione. La domanda prevista
dal comma precedente deve essere proposta entro
trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie limpiegato da ogni
addebito; su di essa provvede il capo del personale.
-
Al personale in servizio di missione che, dopo
aver completato il turno giornaliero di servizio, si trovi in viaggio per raggiungere la
località di partenza o quella di missione, compete per ogni ora eccedente lorario
dobbligo, una maggiorazione dellindennità oraria di missione pari a lire
2.500.
-
- Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso
per lavoro straordinario.
-
-
Nei casi di missione continuativa, superiore a sei giorni, svolta nella medesima
località, è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza
turistico-alberghiera, anche se di categoria superiore a quella consentita, purché esso
non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria
alberghiera consentita, nella stessa
località.
-
Per incarichi di missione di durata non inferiore
alle otto ore o superiore alle dodici
ore, il personale che non possa consumare i pasti, per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione, ha diritto al
rimborso pari al 50% del limite di spesa vigente, rispettivamente, per uno o due pasti,
ferma restando l'attribuzione, nella misura del 40%, della diaria di missione giornaliera ed oraria. In tale circostanza il
dipendente dovrà produrre un'autocertificazione dalla quale risultino le ragioni di
servizio che non hanno consentito la consumazione del o dei pasti presso gli esercizi
commerciali pubblici.
- Al personale comandato in servizio
fuori sede è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo
delle spese di viaggio e di pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
alberghiera consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.
-
La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e se non più oneroso per
l'Amministrazione.
-
- 3.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
-
-
A decorrere dal 1° gennaio 1999, il personale trasferito d'autorità ad istituti o
servizi dell'Amministrazione penitenziaria presso i quali
sussiste la disponibilità di alloggi di servizio e che abbia diritto a fruirne in
relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, a condizione che tale unità abitativa
sia temporaneamente indisponibile, il rimborso del canone di un alloggio privato. Il rimborso può essere accordato esclusivamente
dietro presentazione del formale contratto di locazione o di fattura quietanzata ed è
corrisposto fino all'importo massimo di lire 1.500.000 mensili. In tal caso il rimborso
può essere concesso per un periodo non superiore a tre mesi e, quindi, per un importo
complessivo non superiore a lire 4.500.000.
-
Ove l'alloggio di servizio non sia disponibile entro i termini di mesi tre e fermo
restando l'insuperabile importo complessivo di lire 4.500.000, il personale di cui sopra
ha la facoltà di richiedere il rimborso del canone di alloggio in misura
proporzionalmente ridotta in relazione alla elevazione dei mesi e, comunque, per un
periodo non superiore a mesi sei.
- Nei casi di rimborso del canone
dell'alloggio il trattamento economico di
trasferimento, previsto dalla Legge 10 marzo 1987,
n. 100 ed esteso al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con il Decreto Legge
4 agosto 1987, n. 325 convertito, con modificazioni, in Legge 3ottobre1987, n. 402, è
ridotto di un terzo.
-
Con decorrenza 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico, trasferito d'autorità che non fruisca di
alloggio di servizio o di alloggi forniti dall'Amministrazione anche a titolo oneroso
compete un'indennità, una tantum, di lire 1.500.000.
-
Tale indennità è corrisposta, in unica soluzione, all'atto del trasferimento del
nucleo familiare nella nuova sede di servizio ovvero in una località viciniore
consentita. Al riguardo va ricordato che la distanza massima consentita, ai fini del
beneficio economico in questione, prevista dall'art. 22 - comma 1 - della legge 18
dicembre 1973, n. 836, come elevata dall'art. 7 - comma 1 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
395, è stabilita in novanta chilometri.
-
- 3.3 INDENNITA PER SERVIZI
ESTERNI
-
-
La nuova formulazione della norma consente, con decorrenza 1° giugno 1999, di estendere
lattribuzione dellindennità per servizi esterni al personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale
dello Stato) che eserciti precipuamente
attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché
tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla
base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e
strutture di terzi.
-
Fino al 31 maggio 1999 restano valide le disposizioni contenute nella lettera
circolare n. 72159/3.1 del 6 maggio 1997 che,
con effetto dal 1° giugno 1999, deve
intendersi non più in vigore.
-
A decorrere dal 1° giugno 1999, per gli effetti del combinato disposto di cui agli
artt. 9 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e 11 - comma 1 - del D.P.R. 16
marzo 1999 n. 254, l'indennità per servizi esterni deve essere attribuita al comandante
di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le
funzioni) ed al personale
impiegato :
- - in qualità di responsabile della
sorveglianza generale;
- - in qualità di capo posto
sentinelle;
- - in servizio di sentinella;
- - presso le portinerie esterne, le
portinerie interne, le porte carraie ed i block house;
- - di vigilanza costiera;
- - di sorveglianza esterna alle
strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione (postazioni fisse, pattuglie
automontate, ecc.);
- - di servizio nelle sezioni e reparti
detentivi, anche se con compiti di capo
posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri
Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso
i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- - presso gli uffici, i locali e gli
ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi
(es.servizio sopravvitto, servizio conti correnti, ecc.);
- - presso la cucina detenuti;
- - presso l'ufficio matricola;
- - presso il "casellario" ed
il magazzino detenuti;
- - di sorveglianza ai detenuti
lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi distruzione;
- - di vigilanza ai detenuti ed
internati addetti alle lavorazioni esterne;
- - di sorveglianza alle sale colloqui
(familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e
degli internati;
- -
addetto alla perquisizione e/o all'accompagnamento dei familiari dei detenuti e
degli internati;
- - nel servizio di vigilanza presso le
aule giudiziarie o le strutture dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, con formali
ordini di servizio;
- - nelle traduzioni e piantonamento dei
detenuti e degli internati. Con riguardo a quest'ultimo servizio si precisa che
l'indennità per servizi esterni va corrisposta al solo personale impiegato nella
traduzione dei detenuti e degli internati, anche se svincolato dalla custodia del o dei
traducendi (es. viaggio di rientro in sede). Ne
discende che l'indennità in questione non compete al
personale che presta attività amministrativa nell'ambito dei nuclei (locali, provinciali
e regionali) e delle aree traduzioni e
piantonamenti;
- - in attività di tutela e/o scorta,
compreso lautista, quando lattività sia svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità.
-
-
Si comunica, altresì, che l'indennità per servizi esterni, rimasta invariata
nella misura dellimporto giornaliero di
lire 5.100, è cumulabile con la presenza qualificata
(cfr. art. 10 - comma 1 - del D.P.R. 254/99 che ha soppresso il divieto di cumulo previsto
dallo articolo 8 - comma 2 - del D.P.R. 31
luglio 1995, n. 395) e compete
esclusivamente per la giornata (o le giornate) in cui viene svolto il servizio che
legittima lattribuzione dellindennità. Ricorrendone i presupposti, spetta
anche al personale impiegato in servizi fuori sede.
-
-
- Onde evitare
difformità applicative, si precisa altresì,
che :
-
- a) lindennità
per servizi esterni, essendo corrisposta in misura giornaliera, compete esclusivamente al
personale impiegato, per lintera durata del
turno ordinario, in uno dei posti di servizio sopra enumerati ;
- b)
non rientrano nel novero dei
beneficiari dellindennità per servizi esterni gli autisti che non assicurino servizi di tutela o scorta, ovvero non siano impiegati
nel servizio traduzioni e piantonamenti o nel
servizio automontato;
- c)
lindennità per servizi esterni continua ad
essere corrisposta anche quando lattività svolta non sia organizzata in turni continuativi (H 24).
-
- 3.4
INDENNITA DI PRESENZA NOTTURNA E
FESTIVA
-
-
Al personale che presta servizio a turno nellarco temporale compreso tra le
ore 22,00 e le ore 06,00, compete lindennità oraria notturna (di cui allart. 8 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359)
rideterminata, a decorrere dal 30 novembre 1999, nella misura oraria lorda di lire 3.000.
-
A partire dal 1° gennaio 1999, al personale che presta servizio nei giorni di
Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto, Natale e 26 dicembre, è
corrisposto un compenso lordo pari a lire 63.000, in luogo dellindennità festiva
prevista dallart. 8 comma 2 del citato
D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.
-
Al personale chiamato a prestare servizio in un giorno festivo diverso da quelli
sopra citati, continua ad essere corrisposta lindennità di presenza festiva, nella
misura lorda di lire 11.500, prevista
dallart. 10, comma 1, del D.P.R. 31
luglio 1995, n. 395 come rideterminata
dallart. 8, comma 2, del già richiamato D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.
- PARTE
TERZA
-
-
-
- § 4 -
TRATTAMENTO GIURIDICO
-
- 4-1
ORARIO DI LAVORO
-
-
Il comma 1 dellart. 16 del D.P.R. 254/99,
fissa in 36 ore settimanali lorario ordinario di lavoro del personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
-
Esso, fino alla data di sottoscrizione dellaccordo per il biennio 2000
2001, con esclusione degli ausiliari in servizio di leva, è tenuto ad effettuare unora di lavoro
obbligatorio in aggiunta allorario di lavoro settimanale.
-
A parziale deroga della presente disposizione laccordo sindacale prevede che,
con decorrenza 1° luglio 1999, tale obbligo
non tocca il personale impiegato nei turni di servizio continuativi che coprano le 24 ore
per il quale lorario dobbligo settimanale è fissato in 36 ore.
- Tale
riduzione dellorario di lavoro non può comportare un aumento del lavoro
straordinario. Si richiama al riguardo il contenuto della lettera Circolare n 16791/3.9
del 3 giugno 1999 pagine 2 e 3 avente per oggetto il compenso del lavoro
straordinario.
-
Il personale che durante il servizio di missione sia impiegato per una durata
superiore del turno ordinario di servizio giornaliero, comprensivo del tempo occorrente per il viaggio e di quello
necessario alleffettuazione dellincarico,
è esonerato dallespletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso.
-
- 4.2 CONGEDO ORDINARIO
-
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 254/99 il congedo ordinario
è retribuito, oltre che nei casi previsti dallart. 14, comma 14,
del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, anche
allorchè non sia stato fruito per decesso,
per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del personale
disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La materia è disciplinata dalla lettera circolare n.143083/1.1
del 27 ottobre 1997.
-
La durata e le modalità di fruizione del congedo ordinario restano, in linea
generale, quelle stabilite dal citato art. 14
del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.
-
Linnovazione recata dal comma 2 dellart. 18 del D.P.R. 254/99 prevede
che, limitatamente al personale in servizio
allestero o presso Organismi internazionali (contingenti O.N.U. compresi) il congedo ordinario non fruito nel corso
dellanno, per indifferibili esigenze di
servizio, potrà essere goduto entro il secondo semestre dellanno successivo.
-
-
- 4.3
CONGEDI STRAORDINARI
-
-
Il comma 1 dellart. 19 del
D.P.R. n.254/99 prevede che le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n.537, relativamente alla
riduzione di un terzo degli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni
periodo ininterrotto di congedo straordinario, non si applicano al personale destinatario
dello stesso decreto a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del citato accordo.
- Ne consegue che dal 1° settembre
1999, al personale del Corpo di polizia penitenziaria che usufruisce del congedo
straordinario spettano gli interi assegni.
- Il congedo straordinario deve essere concesso anche al dipendente che si sottopone alla
donazione di organi o di midollo osseo. La durata
di tale congedo straordinario è rimessa alle valutazioni dei direttori degli istituti e servizi fermo restando
il periodo massimo concedibile.
- Al fine di garantire la trasparenza e
limparzialità dellAmministrazione, a parità di fattispecie e di situazioni che
legittimano la richiesta, è riconosciuto al personale
lo stesso numero di giornate di congedo straordinario, indipendentemente dalla
qualifica posseduta dal dipendente.
-
Il congedo straordinario speciale di trasferimento, previsto dallart. 15,
comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, disciplinato dalla circolare n. 3426/5876 del 27 aprile 1996 e dalla
lettera circolare n. 256887/1.1 del 2 dicembre 1996, deve essere concesso anche al
personale che usufruisce dellalloggio collettivo.
-
Al personale di Polizia penitenziaria inviato in missione collettiva
allestero compete, nel caso in cui
usufruisca di congedo straordinario per gravi motivi,
il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per il viaggio di
andata e di ritorno.
-
- 4.4 TUTELA
DELLE LAVORATRICI MADRI
-
-
Si richiama lattenzione dei direttori degli istituti e servizi sulle
innovazioni introdotte dallarticolo 17 del D.P.R. 254/1999 che, ferme restando le
previsioni recate dalla legge 30 dicembre 1971, n.
1204 e successive modificazioni e dallart.
21 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di
servizio del Corpo di polizia penitenziaria),
detta disposizioni a tutela delle
lavoratrici madri. Si raccomanda in proposito lesatta e puntuale applicazione del
dettato normativo.
-
- 4.5 RINVIO
-
-
Per quanto attiene alla presenza qualificata (prevista allart. 10),
allindennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari (previste allart. 13), al
buono pasto (previsto allart. 35) ed agli asili nido (cfrs.art. 36), si fa riserva
di impartire al più presto le opportune direttive.
-
-
- 4.6 CONCLUSIONI
-
-
- La corresponsione del trattamento
economico previsto nella parte I della presente Lettera Circolare avrà luogo con le
competenze del mese di settembre 1999. La liquidazione delle competenze arretrate
tenuto conto delle varie decorrenze delle competenze principali sarà effettuata a
cura del CED di questo Dipartimento.
-
-
-
-
-
IL
DIRETTORE DELLUFFICIO
-
Dirig. Gen. Dr. Emilio di SOMMA
|