Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
 
Prot. n.   26424/1.1                                                                                      Roma, lì  13.09.1999
 
LETTERA CIRCOLARE
 
                                                           Ai Signori  Direttori degli Uffici Centrali
 
                                                           Al Signor
                                                           Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
 
                                                           Ai Signori  Provveditori Regionali
 
                                                           Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e
                                                           Aggiornamento
 
                                                           Ai Signori
                                                           Direttori degli Istituti Penitenziari
 
                                                           Ai Signori
                                                           Direttori dei Centri di servizio sociale per Adulti
 
                                                           Ai Signori
                                                           Direttori dei Magazzini Vestiario
                                  
                                                           Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
                                                           “ G. ALTAVISTA “
 
                                                           Al Signor
                                                           Direttore dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile
 
e,  per conoscenza      
                                                           Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni
                                                           con il Pubblico
 
                                                                                                                      LORO   SEDI
 
 
 
OGGETTO: Accordo Sindacale del 17 febbraio 1999 per il personale non dirigente  delle forze di polizia ad ordinamento civile.  D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
§ 1.  PREMESSA
 
 
            Con D.P.R.  16 marzo 1999, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148/L della Gazzetta Ufficiale   del 3 agosto 1999,  è stato recepito l’accordo sindacale, stipulato il 17 febbraio 1999 relativo al   quadriennio 1998/2001 per la parte normativa, ed al biennio 1998/1999 per la parte economica.
Il predetto accordo, entrato in vigore il 18 agosto scorso, si applica al personale appartenente alle forze di polizia, “con esclusione dei dirigenti e del personale ausiliario di leva”. 
Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai DD.PP.RR. 31 luglio 1995, n.395 e 10 maggio 1996, n.359, ove non in contrasto con il DPR 16 marzo 1999 n. 254, ( cfr. art. 68).
La presente Lettera Circolare ha lo scopo di fornire le prime direttive per la corretta applicazione del nuovo  dettato normativo.
 
 
 
 
PARTE PRIMA
 
 
§ 2.      TRATTAMENTO  ECONOMICO  PRINCIPALE
 
2.1       I NUOVI STIPENDI.
 
            L’articolo 2,  del DPR  n. 254 prevede aumenti stipendiali da attribuirsi, con decorrenze prefissate, previo riassorbimento dell’elemento provvisorio della retribuzione (cfr. art. 2, comma 6 e art. 1, comma 3 ).
Più precisamente:
·      gli incrementi  di cui al comma 3, competono dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999
·      gli incrementi di cui al comma 1,  spettano a partire  dal 1°agosto 1999 e riassorbono quelli attribuiti al 1° ottobre 1998.
 
            Gli incrementi suddetti  incidono sull’importo degli scatti gerarchici rivalutabili. Ne consegue che al 1° ottobre 1998 ed al 1° agosto 1999 dovrà essere rideterminata la base di calcolo di detti scatti.
            Agli assistenti capo con qualità di u.p.g. ed ai marescialli ordinari inscritti nel ruolo separato istituito ai sensi dell’art.26 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, devono essere corrisposti gli incrementi stipendiali previsti per il VI livello retributivo.
 
 
2.2       GLI EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
 
Gli aumenti  stipendiali incidono sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
            I benefici economici relativi al biennio 1998-1999, sono corrisposti, per intero, alle scadenze e negli importi sopra indicati,  al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del presente accordo sindacale,  purché con diritto a pensione. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
            Per la corresponsione dei nuovi stipendi trova applicazione l’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n.312.
            Gli incrementi  e i valori stipendiali  hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
 
2.3       INDENNITA’  MENSILE PENSIONABILE
 
            L’art. 4 del  D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 ridetermina gli importi  dell’indennità mensile pensionabile (di cui all’art. 5 DPR 27 marzo 1984, n.69 e successive modificazioni ed integrazioni ) con cadenza 1° settembre 1998, 1° ottobre 1999 e 31 dicembre 1999.
A decorrere dall’ 1.9.1998 è soppresso il comma 4 dell’articolo 4 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.
            I nuovi importi di tale indennità da corrispondere agli assistenti capo con qualità di u.pg sono determinati in £. 812.000,  £. 825.000 e £. 836.000 a decorrere, rispettivamente, dall’1.9.1998, dall’1.10.1999 e dal 31.12.1999. Ai marescialli ordinari è corrisposta,  con le medesime decorrenze,  l’indennità mensile pensionabile prevista per il Vice Ispettore.
 
2.4       L’ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE
 
            Gli importi dell’assegno funzionale pensionabile, così come determinati dall’art. 5, commi 1 e 2  del nuovo accordo sindacale, sono attribuiti al compimento di 19 e 29 anni di servizio.
            Per l’attribuzione dell’assegno funzionale, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
            Si rammenta, con l’occasione, che per la verifica dei presupposti per la concessione dell’assegno  funzionale le direzioni degli istituti e servizi debbono continuare ad attenersi alle disposizioni contenute nella lettera circolare 315108/1.1 del 10.6.1987, punto 8.
            Quest’Ufficio, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dalle direzioni, procederà ( ai sensi dell’art.5 del DPR n. 395/90 ) all’accertamento dell’esistenza dei  requisiti prescritti e comunicherà  al C.E.D. i dati per l’aggiornamento degli stipendi.
 
2.5       EMOLUMENTO EX ARTICOLO  3, COMMA 2,  LEGGE 85/1997.
 
Agli ispettori  superiori, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a  decorrere dall’1.9.1995 ed ai tenenti  provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato,  è corrisposto un emolumento pensionabile annuo lordo di £. 660.000.
Esso è corrisposto per il triennio 1998-2000,  è utile ai fini della tredicesima mensilità e dell’indennità di buonuscita.
Il suddetto beneficio non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non è  considerato per la determinazione degli scatti gerarchici.    
 
2.6       ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE
 
Analogamente a quanto previsto nel precedente contratto, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica, al personale destinatario dell’accordo è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, l’importo del trattamento provvisorio è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato a decorrere  dal nuovo accordo di parte economica. 
 
 
 
PARTE  SECONDA
 
 
§ 3 -  TRATTAMENTO  ECONOMICO  ACCESSORIO
 
 3.1  TRATTAMENTO DI MISSIONE
 
            Per la disciplina del trattamento economico di missione continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli  8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147,  art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359.
            Permangono, quindi,  invariati gli importi delle misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione che restano fissate in:
- lire 39.600 per il personale inquadrato nei livelli retributivi dal V al IX ( V, VI, VI-bis, VII, VII-bis, VIII , VIII- bis e IX);
- lire 28.800 per il personale inquadrato nel IV livello retributivo.
            Restano fissati, poi, in lire 43.100 (per un pasto) e lire 85.700 (per due pasti),  i limiti di spesa per la consumazione dei pasti in occasione di incarichi di missione di durata, rispettivamente, non inferiore alle otto o superiore alle dodici ore.
            Sono, infine, confermate, nella misura del 40%, le percentuali dell'indennità di missione indicate all'art.8, commi 3 e 7, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, come rideterminate dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359.
 
            Le innovazioni apportate in materia dal  nuovo accordo sindacale si possono così sintetizzare:
 
            Il personale di Polizia Penitenziaria, inviato in   missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o il proprio autoveicolo senza la prevista autorizzazione, ha diritto al rimborso della somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
            Al personale chiamato a comparire dinanzi agli organi della magistratura ordinaria, militare o contabile, nelle vesti di indagato o di imputato,  per fatti inerenti il servizio, compete il trattamento economico di missione solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nei casi di proscioglimento o di assoluzione definitiva.
            In occasione di convocazioni avanti ai Consigli di disciplina,  si applica il disposto di cui all’art. 116 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale prevede che L’impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione. Può chiedere altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l’indennità di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l’impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale.”
            Al personale in servizio di missione che,  dopo aver completato il turno giornaliero di servizio, si trovi in viaggio per raggiungere la località di partenza o quella di missione, compete per ogni ora eccedente l’orario d’obbligo, una maggiorazione dell’indennità oraria di missione pari a lire 2.500.
 
Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.
 
            Nei casi di missione continuativa, superiore a sei giorni, svolta nella medesima località, è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, anche se di categoria superiore a quella consentita, purché esso non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita,  nella stessa località.
            Per incarichi di missione di durata non inferiore  alle otto  ore o superiore alle dodici ore, il personale che non possa consumare i pasti, per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione, ha diritto al rimborso pari al 50% del limite di spesa vigente, rispettivamente, per uno o due pasti, ferma restando l'attribuzione, nella misura del 40%, della diaria di missione  giornaliera ed oraria. In tale circostanza il dipendente dovrà produrre un'autocertificazione dalla quale risultino le ragioni di servizio che non hanno consentito la consumazione del o dei pasti presso gli esercizi commerciali pubblici.
Al personale comandato in servizio fuori sede è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e di pernottamento, nel limite del costo medio della categoria alberghiera consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.
            La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e se non più oneroso per l'Amministrazione.
 
3.2  TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
 
            A decorrere dal 1° gennaio 1999, il personale trasferito d'autorità ad istituti o servizi dell'Amministrazione penitenziaria presso i quali  sussiste la disponibilità di alloggi di servizio e che abbia diritto a fruirne in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, a condizione che tale unità abitativa sia temporaneamente indisponibile, il rimborso del canone di un alloggio privato.  Il rimborso può essere accordato esclusivamente dietro presentazione del formale contratto di locazione o di fattura quietanzata ed è corrisposto fino all'importo massimo di lire 1.500.000 mensili. In tal caso il rimborso può essere concesso per un periodo non superiore a tre mesi e, quindi, per un importo complessivo non superiore a lire 4.500.000.           
            Ove l'alloggio di servizio non sia disponibile entro i termini di mesi tre e fermo restando l'insuperabile importo complessivo di lire 4.500.000, il personale di cui sopra ha la facoltà di richiedere il rimborso del canone di alloggio in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla elevazione dei mesi e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.
Nei casi di rimborso del canone dell'alloggio  il trattamento economico di trasferimento, previsto dalla Legge 10 marzo 1987, n. 100 ed esteso al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con il Decreto Legge 4 agosto 1987, n. 325 convertito, con modificazioni, in Legge 3ottobre1987, n. 402, è ridotto di un terzo.
            Con decorrenza 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico, trasferito d'autorità che non fruisca di alloggio di servizio o di alloggi forniti dall'Amministrazione anche a titolo oneroso compete un'indennità, una tantum, di lire 1.500.000.    
            Tale indennità è corrisposta, in unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio ovvero in una località viciniore consentita. Al riguardo va ricordato che la distanza massima consentita, ai fini del beneficio economico in questione, prevista dall'art. 22 - comma 1 - della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come elevata dall'art. 7 - comma 1 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, è stabilita in novanta chilometri.
 
3.3 INDENNITA’ PER SERVIZI ESTERNI
 
            La nuova formulazione della norma consente,  con decorrenza 1° giugno 1999, di estendere l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.
            Fino al 31 maggio 1999 restano valide le disposizioni contenute nella lettera circolare n. 72159/3.1 del 6 maggio 1997 che, con effetto dal 1° giugno 1999,  deve intendersi non più in vigore.
            A decorrere dal 1° giugno 1999, per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e 11 - comma 1 - del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, l'indennità per servizi esterni deve essere attribuita al comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni) ed   al personale   impiegato  :
- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- in qualità di capo posto sentinelle;
- in servizio di sentinella;
- presso le portinerie esterne, le portinerie interne, le porte carraie ed i block house;
- di vigilanza costiera;
- di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione (postazioni fisse, pattuglie automontate, ecc.);
- di servizio nelle sezioni e reparti detentivi, anche se con compiti  di capo posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi (es.servizio sopravvitto, servizio conti correnti,  ecc.);
- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il "casellario" ed il magazzino detenuti;
- di sorveglianza ai detenuti lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi d’istruzione;
- di vigilanza ai detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;
- di sorveglianza alle sale colloqui (familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati;
-  addetto alla perquisizione e/o all'accompagnamento dei familiari dei detenuti e degli internati;
- nel servizio di vigilanza presso le aule giudiziarie o le strutture dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, con formali ordini di servizio;
- nelle traduzioni e piantonamento dei detenuti e degli internati. Con riguardo a quest'ultimo servizio si precisa che l'indennità per servizi esterni va corrisposta al solo personale impiegato nella traduzione dei detenuti e degli internati, anche se svincolato dalla custodia del o dei traducendi (es. viaggio di rientro in sede). Ne discende che l'indennità in questione non compete  al personale che presta attività amministrativa nell'ambito dei nuclei (locali, provinciali e regionali)  e delle aree traduzioni e piantonamenti;
- in attività di tutela e/o scorta, compreso l’autista, quando l’attività sia svolta in virtù di un formale  dispositivo emesso dalla  competente autorità.
 
            Si comunica, altresì, che l'indennità per servizi esterni, rimasta invariata nella misura  dell’importo giornaliero di lire 5.100,  è cumulabile con la presenza qualificata (cfr. art. 10 - comma 1 - del D.P.R. 254/99  che ha soppresso il divieto di cumulo previsto dallo articolo  8 - comma 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) e  compete esclusivamente per la giornata (o le giornate) in cui viene svolto il servizio che legittima l’attribuzione dell’indennità. Ricorrendone i presupposti, spetta anche al personale impiegato in servizi fuori sede.
 
 
Onde  evitare difformità applicative,  si precisa altresì, che :
 
a)      l’indennità per servizi esterni, essendo corrisposta in misura giornaliera, compete esclusivamente al personale impiegato, per l’intera durata del turno ordinario, in uno dei posti di servizio sopra enumerati ;
b)  non rientrano nel  novero dei beneficiari dell’indennità per servizi esterni gli autisti che  non assicurino servizi di   tutela o scorta, ovvero non siano impiegati nel servizio traduzioni e piantonamenti  o nel servizio automontato;
c)  l’indennità per servizi esterni continua ad  essere corrisposta anche quando l’attività svolta  non sia organizzata in turni continuativi  (H 24).
 
3.4  INDENNITA’  DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
 
            Al personale che presta servizio a turno nell’arco temporale compreso tra le ore 22,00 e le ore 06,00, compete l’indennità oraria notturna (di cui all’art. 8 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359) rideterminata, a decorrere dal 30 novembre 1999, nella misura oraria lorda di lire 3.000.
            A partire dal 1° gennaio 1999, al personale che presta servizio nei giorni di Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto, Natale e 26 dicembre, è corrisposto un compenso lordo pari a lire 63.000, in luogo dell’indennità festiva prevista dall’art. 8 – comma 2 – del  citato D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.
            Al personale chiamato a prestare servizio in un giorno festivo diverso da quelli sopra citati, continua ad essere corrisposta l’indennità di presenza festiva, nella misura lorda di lire 11.500,  prevista dall’art. 10, comma 1,  del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395  come rideterminata dall’art. 8,  comma 2,  del già richiamato D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359.
PARTE  TERZA
 
 
 
§ 4 -  TRATTAMENTO  GIURIDICO
 
4-1  ORARIO DI LAVORO
 
            Il comma 1 dell’art. 16 del D.P.R. 254/99,  fissa in 36 ore settimanali l’orario ordinario di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
            Esso, fino alla data di sottoscrizione dell’accordo per il biennio 2000 – 2001, con esclusione degli ausiliari in servizio di leva, è tenuto ad effettuare un’ora di lavoro obbligatorio in aggiunta all’orario di lavoro settimanale.
            A parziale deroga della presente disposizione l’accordo sindacale prevede che, con decorrenza 1° luglio 1999,  tale obbligo non tocca il personale impiegato nei turni di servizio continuativi che coprano le 24 ore per il quale l’orario d’obbligo settimanale è fissato in 36 ore.
 Tale riduzione dell’orario di lavoro non può comportare un aumento del lavoro straordinario. Si richiama al riguardo il contenuto della lettera Circolare n 16791/3.9 del 3 giugno 1999 – pagine 2 e 3 – avente per oggetto il compenso del lavoro straordinario.
            Il personale che durante il servizio di missione sia impiegato per una durata superiore del turno ordinario di servizio giornaliero, comprensivo  del tempo occorrente per il viaggio e di quello necessario all’effettuazione dell’incarico,  è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
 
4.2 – CONGEDO ORDINARIO
 
            A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 254/99 il congedo ordinario è retribuito, oltre che nei casi previsti dall’art. 14, comma 14,  del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395,  anche allorchè  non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del personale disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La materia è  disciplinata dalla lettera circolare n.143083/1.1 del 27 ottobre 1997.
            La durata e le modalità di fruizione del congedo ordinario restano, in linea generale,  quelle stabilite dal citato art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.
            L’innovazione recata dal comma 2 dell’art. 18 del D.P.R. 254/99 prevede che, limitatamente al  personale in servizio all’estero o presso Organismi internazionali (contingenti O.N.U. compresi)  il congedo ordinario non fruito nel corso dell’anno,  per indifferibili esigenze di servizio, potrà essere goduto entro il secondo semestre dell’anno successivo.
 
 
4.3   CONGEDI STRAORDINARI
 
            Il comma 1 dell’art. 19  del D.P.R. n.254/99 prevede che le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n.537, relativamente alla riduzione di un terzo degli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, non si applicano al personale destinatario dello stesso decreto  a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del citato accordo.
Ne consegue che dal 1° settembre 1999, al personale del Corpo di polizia penitenziaria che usufruisce del congedo straordinario  spettano gli interi assegni.
Il congedo straordinario  deve essere concesso  anche al dipendente che si sottopone alla donazione di organi o di midollo osseo. La  durata di tale congedo straordinario è rimessa alle valutazioni dei  direttori degli istituti e servizi fermo restando il periodo massimo concedibile. 
Al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione, a parità di fattispecie e di situazioni che legittimano la richiesta, è riconosciuto al personale  lo stesso numero di giornate di congedo straordinario, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal dipendente.
            Il congedo straordinario speciale di trasferimento, previsto dall’art. 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, disciplinato dalla  circolare n. 3426/5876 del 27 aprile 1996 e dalla lettera circolare n. 256887/1.1 del 2 dicembre 1996, deve essere concesso anche al personale che usufruisce dell’alloggio collettivo.
            Al personale di Polizia penitenziaria inviato in missione collettiva all’estero compete,  nel caso in cui usufruisca di congedo straordinario per gravi motivi,  il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per il viaggio di andata e di ritorno.
 
4.4  TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
 
            Si richiama l’attenzione dei direttori degli istituti e servizi sulle innovazioni introdotte dall’articolo 17 del D.P.R. 254/1999 che, ferme restando le previsioni recate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e dall’art. 21 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di  servizio del Corpo di polizia penitenziaria),  detta disposizioni a tutela  delle lavoratrici madri. Si raccomanda in proposito l’esatta e puntuale applicazione del dettato normativo.
 
4.5 RINVIO
 
            Per quanto attiene alla presenza qualificata (prevista all’art. 10), all’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari (previste all’art. 13), al buono pasto (previsto all’art. 35) ed agli asili nido (cfrs.art. 36), si fa riserva di impartire al più presto le opportune direttive.
 
 
4.6    CONCLUSIONI
 
 
La corresponsione del trattamento economico previsto nella parte I della presente Lettera Circolare avrà luogo con le competenze del mese di settembre 1999. La liquidazione delle competenze arretrate – tenuto conto delle varie decorrenze delle competenze principali – sarà effettuata a cura del CED di questo Dipartimento.
 
 
 
 
                                                                                  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
                                                                                Dirig. Gen. Dr.  Emilio di SOMMA
 
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