-
-
-
DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO
CENTRALE DEL
PERSONALE
-
- Prot. n.
110761/1.1
Roma, lì 6 settembre
2000
-
- CIRCOLARE
N. 3531/5981
-
-
Ai Sigg. Direttori degli
Uffici
-
Centrali del Dipartimento
-
-
Al Sig. Direttore dell’U.G.A.P.
-
-
Ai Sigg. Provveditori
Regionali
-
dell’Amministrazione
Penitenziaria
-
-
Al Sig. Direttore
dell’Istituto
-
Superiore di Studi
Penitenziari
-
-
Ai Sigg. . Direttori
degli Istituti
-
Penitenziari per Adulti
-
-
Ai Sigg. Direttori dei
Centri di
-
Servizio Sociale per
Adulti
-
-
Ai Sigg. Direttori delle
Scuole di
-
Formazione ed
Aggiornamento del
-
Corpo di Polizia e del
Personale
-
dell’Amministrazione
Penitenziaria
-
-
Al Sig. Direttore del
Centro
-
Amministrativo «G.
ALTAVISTA»
-
-
Ai Sigg. Direttori dei
Magazzini
-
Vestiario
-
-
e, p.c.
Al Sig. Direttore dell’Ufficio
-
Centrale per la Giustizia
Minorile
-
-
L O R O
S E D I
-
-
-
-
- OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n.53 recante “ Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Disposizioni applicative -.
-
La legge in oggetto
indicata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 2000 ed
entrata in vigore il successivo 28 marzo, ha apportato modifiche alla
legge 1204/71, alla legge 903/77 ed alla legge 104/92. Ha, inoltre,
istituito ulteriori congedi per la formazione del personale. Con la
presente circolare si forniscono disposizioni per la corretta applicazione
della normativa nei confronti del personale sia del Corpo di polizia
penitenziaria che di quello del Comparto Ministeri.
-
-
- 1)
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
-
- Ferme
restando le disposizioni recate dall’articolo 4 della legge 30 dicembre
1971 n. 1204, la legge 8 marzo 2000 n. 53 ha introdotto le seguenti
innovazioni:
-
- ·
Parti prematuri
-
- L’articolo 11 della legge 8 marzo
2000 n.53, prevede che qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti
prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto. La lavoratrice, in tal caso, è tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
-
- ·
Flessibilità
dell’astensione obbligatoria
-
- L’articolo 12 aggiunge un nuovo
articolo (l’art.4 bis) alla
legge 1204/71 che prevede la facoltà per le lavoratrici madri di fruire
dell’astensione obbligatoria dal lavoro anche soltanto dal mese
precedente la data presunta del parto. Il periodo non fruito prima del
parto viene automaticamente goduto dopo il
parto. Il periodo di astensione obbligatoria post
partum potrà quindi prolungarsi fino a quattro mesi. Tale facoltà
è subordinata alla presentazione della attestazione sanitaria del
ginecologo del SSN o con esso convenzionato e del medico competente ai
sensi del decreto legislativo 626/94 da cui risulti che l’opzione non
arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
-
- ·
Astensione
dal lavoro del padre lavoratore
-
- L’articolo
13 della legge 53/2000 consente al padre lavoratore, in caso di morte o di
grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre
o di affidamento esclusivo al padre, di astenersi dal lavoro entro i primi
tre mesi di vita del bambino. Se una di tali situazioni si verifica
durante la fruizione dell’astensione obbligatoria da parte della madre,
il restante periodo potrà essere fruito dal padre. In tal caso il padre
lavoratore dovrà far pervenire idonea documentazione.
-
- ·
Astensione
obbligatoria in caso di adozione
-
- L’astensione
obbligatoria compete anche ai genitori affidatari e adottivi con le
seguenti modalità:
- -
ove il bambino abbia fatto ingresso in famiglia entro il sesto anno
di età spetta un periodo di astensione obbligatoria fino a tre mesi, che
può essere fruita nei tre mesi successivi all’ingresso del bambino in
famiglia;
- -
nel caso in cui l’età del bambino all’atto dell’affidamento
o dell’adozione sia compresa tra sei e dodici anni, tale periodo di
astensione può essere fruito entro i tre anni dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
- -
questo diritto può essere esercitato dal padre nel caso in cui la
madre vi abbia rinunciato, sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in
via esclusiva al padre. Qualora una di tali circostanze si verifichi
quando la madre abbia già cominciato a fruire del periodo di astensione,
il padre ha diritto a fruire del restante periodo.
-
- ·
Trattamento
economico per astensione obbligatoria
-
- Durante
l’astensione obbligatoria il dipendente pubblico conserva il trattamento
economico in godimento, con esclusione delle indennità legate
all’effettiva prestazione del servizio, ivi comprese le prestazioni per
lavoro straordinario. Il periodo di astensione obbligatoria è computato
per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e
previdenza e non determina riduzione del congedo ordinario o delle ferie né
della tredicesima mensilità.
-
-
- 2)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
-
- ·
Genitori naturali
-
- Il comma
1 dell’articolo 3 della legge 53/2000 stabilisce che l’astensione dal lavoro ai sensi dell’articolo 7 della legge 1204/71 ed
il relativo trattamento economico spettano anche se l’altro genitore non
ne ha diritto. Tale disposizione è da intendersi riferita ai padri
lavoratori dipendenti in quanto tale diritto già spettava alle madri
lavoratrici dipendenti. Pertanto anche nel caso in cui la madre del
bambino non svolga alcuna attività lavorativa il padre lavoratore ha
diritto a fruire dell’astensione facoltativa prevista.
-
-
- ·
Genitori adottivi
-
-
Il comma 5
dell’articolo 3 della legge 53/2000 stabilisce che le disposizioni dello
stesso articolo si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari: ne consegue che i genitori a cui il bambino è stato dato in
preaffidamento, in affidamento o in adozione, possono usufruire
dell’astensione facoltativa entro i primi otto anni di età del bambino
alle stesse condizioni e modalità dei genitori naturali.
- Nel caso
in cui all’atto del preaffidamento, dell’affidamento o dell’adozione
il bambino abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto
a fruire dell’astensione facoltativa può essere esercitato nei primi
tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
-
-
- ·
Durata
-
- Il comma 2 del
citato articolo 3 della legge 53/2000 introduce modifiche in relazione
all’età del bambino, alla durata dei periodi di aspettativa di cui ogni
genitore può fruire, e determina i periodi complessivamente fruibili dai
genitori.
- -
La madre e il padre possono fruire, nei primi otto anni di vita del
bambino, di un periodo di astensione, continuativo o frazionato, di
complessivi dieci mesi;
- -
tale periodo è elevabile ad undici mesi nel solo caso in cui il
padre lavoratore fruisca di un periodo di astensione non inferiore a tre
mesi, anche frazionato;
- -
la madre non può, in nessun caso, superare i sei mesi di
astensione facoltativa;
- -
l’elevazione a sette mesi del periodo di astensione facoltativa
del padre è possibile solo se la madre non supera i quattro mesi della
stessa aspettativa;
- -
la madre e il padre possono fruire dell’astensione facoltativa
anche contemporaneamente, ed il padre può farvi ricorso anche durante
l’astensione obbligatoria post
partum della madre, nonché durante i periodi nei quali la madre
beneficia dei riposi orari ex articolo 10 della legge 1204/71.
-
- Il genitore
solo ha diritto a fruire di
un periodo continuativo o frazionato di aspettativa facoltativa non
superiore a dieci mesi entro l’ottavo anno di vita del bambino. La
situazione di “genitore solo”
si realizza in caso di morte di un genitore, di abbandono del figlio da
parte di un genitore, o di affidamento del figlio ad uno solo dei
genitori. Lo stato di abbandono o di affidamento devono risultare
da provvedimenti
formali. Tale ultimo periodo di astensione facoltativa può essere fruito
anche se uno degli eventi di cui sopra si è verificato dopo la fruizione
del proprio periodo massimo di astensione. Nel calcolo dei dieci mesi,
devono, però, essere conteggiati anche gli eventuali altri periodi
precedentemente fruiti da entrambi
i genitori.
-
- Perché
si possa parlare di astensione frazionata è necessario che tra un periodo
e l’altro di assenza vi sia ripresa effettiva del lavoro.
- Nel
computo dei periodi di assenza sono ricompresi le domeniche, i giorni
festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato, nel caso di lavoro
articolato su cinque giorni), anche in considerazione del fatto che i
periodi di assenza di cui trattasi sono espressi in mesi e
la frazionabilità in giorni non può essere riferita solamente a
quelli lavorativi. È esclusa, ad esempio, la possibilità di concedere i
predetti congedi dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, escludendo
dal computo il sabato e la domenica.
- La
richiesta per fruire dell’aspettativa facoltativa va presentata, salvo i
casi di oggettiva impossibilità, con preavviso di almeno quindici giorni.
-
- ·
Trattamento
economico dell’astensione facoltativa
-
- a)
personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
-
- a1)
per l’astensione facoltativa fruita fino
al primo anno di vita del bambino (fino al giorno del primo
compleanno) compete il congedo straordinario fino ad un massimo di
quarantacinque giorni annui. Tale limite è comprensivo di eventuali
periodi di congedo straordinario fruito per altri motivi. Per tale
periodo compete, ai sensi del 1° comma dell’articolo 40 del D.P.R.
10/1/1957 n. 3, come sostituito dall’articolo 3 della legge 24 dicembre
1993 n. 537, e del primo
comma dell’articolo 19 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, il trattamento economico per intero;
- a2)
al di fuori dell’ipotesi di congedo straordinario, i periodi di
astensione facoltativa fruiti entro il terzo anno di vita del bambino, per
un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, sono retribuiti
al 30 per cento e sono coperti
da contribuzione figurativa;
- a3)
per i periodi eccedenti, il trattamento è quello stabilito
dall’articolo 15, secondo comma, lettera b) della legge 30 dicembre 1971
n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 4 della legge 53/2000.
Quindi, l’indennità
è pari al 30 per cento del
trattamento economico principale, qualora il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione ().
- Le
riduzioni di cui ai punti precedenti sono conteggiate sulle competenze
fisse e continuative.
- I periodi
di astensione facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio
esclusi gli effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie o congedo
ordinario.
-
- b)
personale appartenente al comparto “Ministeri”
-
- La materia
è interamente disciplinata dall’art.18 bis del CCNL sottoscritto il 16
maggio 1995, introdotto dal contratto integrativo sottoscritto il 2/7/97 e
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.265 del 13/11/97 che,
per quanto concerne il trattamento economico, si applica perché norma più
favorevole, giusta quanto previsto dall’art.17, comma 3, della legge
53/2000 che demanda alla contrattazione collettiva l’eventuale
introduzione di condizioni di maggior favore.
-
-
-
-
- 3)
RIPOSI
ORARI (C.D. ALLATTAMENTO)
-
- L’articolo
13 della legge 53/2000 prevede,
anche per il padre, la
possibilità di fruire dei riposi previsti dall’articolo 10 della legge
1204/71. Ciò accade nel caso in cui il figlio sia affidato al solo padre,
ovvero quando la madre
lavoratrice non si avvalga di tale facoltà purché essa non stia
fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa, o, infine, nel
caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, libera professionista ecc.
–
- Tale diritto non compete nel caso in
cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa.
- In caso di parto plurimo i periodi di
riposo spettanti per il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati e
le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. I periodi di
riposo sono di due ore al giorno nei casi in cui l’orario di servizio
sia pari o superiore a sei ore, un’ora nei casi in cui l’orario sia
inferiore a sei ore. Nel primo caso essi possono essere fruiti sia
cumulativamente che in modo frazionato. Solo in caso di parto plurimo il
padre del bambino può usufruire dei periodi di riposo, come sopra
specificati, anche se la madre del bambino si trovi in aspettativa
obbligatoria o facoltativa.
- Ai
sensi dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, i riposi orari
previsti dall’articolo 10 della legge 1204/71 e dall’articolo 13 della
legge 53/2000 sono retribuiti per intero.
-
-
- 4)
ASSENZE
PER MALATTIE DEL BAMBINO
-
- Ai
genitori compete il diritto di assentarsi per la malattia del bambino,
secondo le seguenti modalità:
- ·
entro
i primi tre anni di vita del bambino non ci sono limiti di durata;
- ·
dai
tre agli otto anni spettano fino ad un massimo di cinque giorni annui per
ciascun genitore.
- Il
diritto di assentarsi compete alternativamente
ai due coniugi.
- In ogni caso è necessario produrre
certificazione rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario
Nazionale o con esso convenzionato, nonché una autocertificazione
attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli
stessi giorni per il medesimo motivo.
- I
periodi di astensione per malattia del bambino - per il personale
della Polizia penitenziaria - non danno diritto alla retribuzione ma
sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti sulla
tredicesima mensilità e sulle ferie o congedo ordinario.
- Per
il personale del comparto “Ministeri”, il trattamento è stabilito
- sino al compimento dei tre anni di vita del bambino - dal comma 4
dell’art.18 bis del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995, introdotto dal
contratto integrativo sottoscritto il 2/7/97 e pubblicato sul supplemento
ordinario della G.U. n.265 del 13/11/97, che è norma più favorevole.
-
-
- 5)
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
-
- L’articolo
5 della legge 53/2000 ha stabilito che
i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio nella stessa azienda o Amministrazione possono usufruire di
congedi per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non
superiore agli undici mesi, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tale congedo è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo,
al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle organizzate dall’Amministrazione. Il periodo di
assenza per tali motivi non dà diritto ad alcun assegno né è computato
ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, del congedo ordinario e del trattamento di
quiescenza e previdenza. Il dipendente, comunque, può procedere al
riscatto del periodo trascorso in congedo per la formazione, ovvero al
versamento dei relativi contributi, inviando istanza all’istituto
previdenziale per i dipendenti pubblici, INPDAP, e per conoscenza a questo
Ufficio.
-
-
- 6)
PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92
-
- Gli articoli 19 e 20 della legge
53/2000 hanno altresì apportato modifiche all’articolo 33 della legge
104/92, nel senso che il lavoratore disabile può usufruire delle due ore
di permesso giornaliero oppure, in alternativa,
dei tre giorni di permesso mensile. L’opzione tra l’uno o
l’altro dei predetti benefici può essere esercitata per periodi di
tempo non inferiori al mese.
-
Per quanto concerne i tre
permessi mensili da concedere ai genitori che assistono un figlio con
handicap in situazione di gravità, convivente, il diritto viene
riconosciuto anche nel caso in cui l’altro
coniuge non ne abbia diritto, in quanto non lavoratore.
- Quando si tratta, invece, di
assistenza a disabile convivente diverso dal figlio, i permessi possono
essere concessi a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altra
persona che non svolga attività lavorativa.
- Nel
caso, infine, in cui
il disabile in situazione di gravità non conviva con il genitore, parente
o affine entro il terzo grado, che debba prestargli assistenza, i tre
giorni di permesso mensile possono essere concessi solo se l’assistenza
sia prestata con continuità ed in via esclusiva, ed il disabile non
conviva con altra persona che non presti attività lavorativa.
-
-
- 7)
PERMESSI
RETRIBUITI PER LE GESTANTI
-
- Si
richiama, infine, l’attenzione sulla possibilità, per le lavoratrici
gestanti, di usufruire,
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996,
n.645, di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali.
Tali permessi potranno essere concessi semprechè non vi sia possibilità
di effettuare gli esami in
orari diversi da quelli in cui la dipendente deve prestare servizio, e
comunque per il tempo necessario a tale scopo.
- La
dipendente dovrà produrre idonea documentazione giustificativa.
-
-
- 8)
DOCUMENTI
DA PRESENTARE
-
- a)
Astensione obbligatoria
-
- ·
Per la madre naturale, istanza e certificato di un medico
specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che
dovrà indicare le settimane di gestazione e la data presunta del parto;
- ·
per la madre adottiva, istanza e documento di adozione;
- ·
per il padre naturale, istanza con autocertificazione da cui
risulti che la madre del bambino sia deceduta o che abbia abbandonato il
bambino ovvero da un provvedimento formale da cui risulti che il bambino
sia stato affidato in via esclusiva al padre ovvero da un certificato di
un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato da cui
risulti la grave infermità della madre;
- ·
per il padre adottivo, istanza con autocertificazione da cui
risulti che la madre adottiva vi abbia rinunciato o che sia deceduta e
documento di adozione, ovvero un
provvedimento formale da cui risulti che il bambino sia stato affidato in
via esclusiva al padre adottivo.
-
- b)
astensione
facoltativa
-
- ·
Per la madre o il padre naturale, istanza completa di
autocertificazione che attesti che l’altro genitore non abbia già
usufruito o stia usufruendo di un periodo di astensione facoltativa che,
sommato a quello richiesto, non superi il periodo massimo consentito e dichiarazione di impegno di entrambi i genitori a comunicare
eventuali variazioni successive;
- ·
per la madre o il padre adottivo, istanza completa di
autocertificazione che attesti che l’altro genitore non abbia già
usufruito o stia usufruendo di un periodo di astensione facoltativa che,
sommato a quello richiesto, non superi il periodo massimo consentito, documento di adozione e dichiarazione di impegno di entrambi
i genitori a comunicare eventuali variazioni successive;
-
- c)
riposi
orari (c.d. allattamento)
-
- ·
Per la madre, istanza e dichiarazione che l’altro genitore per
tale periodo non usufruisce dello stesso beneficio e dichiarazione dei
genitori che si impegnano a comunicare eventuali variazioni successive;
- ·
per il padre, istanza e dichiarazione che l’altro genitore non ne
abbia diritto o che l’altro genitore per tale periodo non usufruisce di
tale beneficio avendovi rinunciato, di astensione obbligatoria o
facoltativa ovvero che la madre sia deceduta, ovvero certificazione
sanitaria da cui risulti la grave infermità della madre ovvero
provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo al padre e
dichiarazione di entrambi i
genitori, o del solo padre nei casi di mancanza della madre, che si
impegnano a comunicare eventuali variazioni successive;
-
- d)
parti
prematuri
-
- ·
Per
la madre, istanza e certificazione da cui risulti la data del parto;
-
- e)
flessibilità
dell’astensione obbligatoria
-
- ·
Istanza
della dipendente, attestazione sanitaria di un medico specialista del
servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato nonché attestazione
del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro;
-
- f)
congedi
per la formazione
-
- ·
Istanza
del dipendente e autocertificazione dell’iscrizione all’università o
alla scuola che si vuole frequentare;
-
- g)
permessi
per assistenza ai disabili (legge 104/92)
-
- ·
Certificato,
in originale o copia conforme, che attesta l’handicap grave del disabile
(articolo 3 comma 3 legge 104/92), dichiarazione del disabile, di maggiore
età, che attesti che l’assistenza del dipendente è necessaria.
- Tale
ultima dichiarazione, nei casi di assistenza del dipendente a disabile in
situazione di gravità diverso
dal figlio, deve essere resa dal disabile stesso, il quale dovrà altresì
dichiarare, che sia convivente
oppure no con il lavoratore, che con lui non convivono altre persone
che non svolgono alcuna attività lavorativa. Istanza del dipendente,
corredata da dichiarazione da cui risulti che i permessi vengono
effettivamente utilizzati per l’assistenza al familiare disabile.
-
- Ai sensi dell’art.11 del DPR 20
ottobre 1998 n. 403, l’Amministrazione dovrà effettuare controlli,
anche a campione, sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti. Al
riguardo, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare
n.3500/5950 del 26 giugno 1999.
-
- L’Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile è invitato a diramare la presente agli
istituti e servizi dipendenti. -
-
-
-
-
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
-

- )
Per l’anno
2000 l’importo minimo di pensione è pari a £ 9.371.700, per cui
l’importo annuo da prendere a riferimento è pari a £ 23.429.250.
Tale importo va raffrontato al reddito individuale dell’anno in cui
l’astensione ha inizio e vale fino a quando la stessa non sia
interrotta. Si fa riferimento al reddito annuo presunto al momento
della fruizione del beneficio, con necessità della dichiarazione
definitiva alla scadenza del termine previsto per la dichiarazione dei
redditi. Le Direzioni che amministrano il personale avranno cura di
acquisire la documentazione fiscale attestante l’effettivo reddito
percepito nel corso dell’anno, al fine di provvedere agli eventuali
conguagli, attivi o passivi.
-
|