Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

Scriveteci

home / info / calabria news / sappe informa / la rivista / bacheca sindacale / anppe / concorsi / leggi / circolari / convegni / speciali / servizi  / links
 
 
Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Centrale del Personale
 
Nota n. 005044/5.1    del 21 febbraio 2001
 
 
Oggetto: Legge 8 marzo 2000, n. 53. Assenze per malattia del bambino.
 
 
         Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti, si ritiene utile chiarire che con il paragrafo 4 della circolare n. 3531/5981 datata 6.9.2000 in merito ai periodi di astensione dal lavoro per malattia del bambino, l’Amministrazione non ha inteso modificare né abrogare le preesistenti disposizioni in materia di congedo straordinario per gravi motivi di famiglia. Restano pertanto pienamente in vigore le disposizioni in base alle quali l’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria può fruire di congedo straordinario per gravi motivi di famiglia, tra i quali rientra la malattia del proprio figlio.
         Ne consegue che all’appartenente al Corpo, quando sia l’unica persona nell’ambito del proprio nucleo familiare in grado di assistere un proprio figlio malato, di età inferiore ai tre anni, è concesso il congedo straordinario pre gravi motivi di famiglia nel limite massimo di 45 giorni annui, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 3/57 e della circolare n. 3364/5814 del 11.6.1993, dietro presentazione del certificato di malattia rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
         Tale beneficio può essere usufruito anche negli anni successivi al terzo, nelle condizioni di cui sopra, ma nel certificato del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato dovrà essere altresì specificato che il bambino necessita di assistenza da parte di un familiare.
         I 45 giorni di congedo straordinario fruibili per i casi di cui sopra sono comprensivi di eventuali periodi di congedo straordinario fruito per altri motivi.
         Qualora, invece, non ricorrano i presupposti per la concessione del congedo straordinario, il dipendente ha comunque diritto di assentarsi con le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Queste assenze rappresentano un diritto per il dipendente, e l’Amministrazione non è titolare di alcun potere discrezionale, però non danno diritto alla retribuzione e sono compuitate nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti sulla tredicesima mensilità e sul congedo ordinario.
         In ogni caso le assenze per la malattia del bambino possono essere fruite alternativamente dai genitori lavoratori.
         L’Ufficio centrale per la Giustizia Minorile è invitato a diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti.
 
Il v. capo del dipartimento
Cons. Paolo Mancuso

 

 
home / info / calabria news / sappe informa / la rivista / bacheca sindacale / anppe / concorsi / leggi / circolari / convegni / speciali / servizi  / links

Scriveteci