- Ministero della
Giustizia
- Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
- Ufficio
Centrale del Personale
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- Nota n.
005044/5.1 del
21 febbraio 2001
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- Oggetto:
Legge 8 marzo 2000, n. 53. Assenze per malattia del bambino.
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Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti, si ritiene
utile chiarire che con il paragrafo 4 della circolare n. 3531/5981
datata 6.9.2000 in merito ai periodi di astensione dal lavoro per
malattia del bambino, l’Amministrazione non ha inteso modificare
né abrogare le preesistenti disposizioni in materia di congedo
straordinario per gravi motivi di famiglia. Restano pertanto
pienamente in vigore le disposizioni in base alle quali
l’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria può fruire di
congedo straordinario per gravi motivi di famiglia, tra i quali
rientra la malattia del proprio figlio.
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Ne
consegue che all’appartenente al Corpo, quando sia l’unica
persona nell’ambito del proprio nucleo familiare in grado di
assistere un proprio figlio malato, di età inferiore ai tre anni,
è concesso il congedo straordinario pre gravi motivi di famiglia
nel limite massimo di 45 giorni annui, ai sensi dell’art. 37 del
D.P.R. 3/57 e della circolare n. 3364/5814 del 11.6.1993, dietro
presentazione del certificato di malattia rilasciato dal medico
specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
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Tale
beneficio può essere usufruito anche negli anni successivi al
terzo, nelle condizioni di cui sopra, ma nel certificato del
medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato dovrà essere altresì specificato che il bambino
necessita di assistenza da parte di un familiare.
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I
45 giorni di congedo straordinario fruibili per i casi di cui
sopra sono comprensivi di eventuali periodi di congedo
straordinario fruito per altri motivi.
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Qualora,
invece, non ricorrano i presupposti per la concessione del congedo
straordinario, il dipendente ha comunque diritto di assentarsi con
le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 3 della legge 8
marzo 2000, n. 53. Queste assenze rappresentano un diritto per il
dipendente, e l’Amministrazione non è titolare di alcun potere
discrezionale, però non danno diritto alla retribuzione e sono
compuitate nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti
sulla tredicesima mensilità e sul congedo ordinario.
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In
ogni caso le assenze per la malattia del bambino possono essere
fruite alternativamente dai genitori lavoratori.
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L’Ufficio
centrale per la Giustizia Minorile è invitato a diramare la
presente agli istituti e servizi dipendenti.
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- Il
v. capo del dipartimento
- Cons. Paolo
Mancuso
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