Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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DECRETO LEGISLATIVO_________________
 
Adeguamento delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni organiche. Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Attuazione dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999 n.266.
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
 
VISTI   gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 
VISTO  l'articolo 12  della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 
VISTA  la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;
 
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
 
VISTO il Decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni nella legge  7 agosto 1992, n.356;
 
VISTO il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5l, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216;
 
VISTO  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
 
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il “ Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria “;
 
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “ Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza “;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante “ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia “;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del____________
 
UDITO il parere delle competenti commissioni parlamentari……….
 
VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del_________
 
Sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
 
 
 
E M A N A
Il seguente decreto legislativo:
 
 
 
CAPO I
 
Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento
 
 dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile
 
 
 
Articolo 1
 
Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e
Centri per la Giustizia Minorile
 
 
1.                  I Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all’allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
 
2.                  In ragione dell’estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
 
3.                  Ai Provveditorati regionali possono esser assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
 
4.                  Il Provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
 
5.                  I  Centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno,  2 agosto 1993.
 
6.     Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della Giustizia, nell’ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 
 
 
 
Articolo 2
Istituti penitenziari, Centri dell’esecuzione penale per le alternative alla detenzione per adulti, Scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
 
 
 
1.                  Con decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 4bis lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri dell’esecuzione penale per le alternative alla detenzione, le scuole ed i servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
 
2.                  Ai fini dell’individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché  della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l’Amministrazione vi organizza.
 
  
 
Articolo 3
Integrazione degli organici del personale dell’Amministrazione penitenziaria
 
e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile
 
 
 
1.                  Le dotazioni organiche del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
 
2.                  Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 1 comma 2, e per l’adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di 16 unità, all’interno dei quali possono esser individuati uno o più vice Capo del Dipartimento.
 
3.   Per la copertura e per la riorganizzazione degli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria è aumentato di n.179 unità. Per la riorganizzazione e l’adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali  è aumentato di 4 unità.
 
4.         Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato:      
 
per il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria:
 
             Area funzionale C:
 
           + 1.140 unità           
 
per l’Ufficio Centrale per la Giustizia minorile:
 
             Area funzionale B
 
           + 62 unità
 
5.   Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.
 
6. Con successivi decreti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi precedenti verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
 
  
 
Articolo 4
 
Copertura delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti
 
 
 
1.                  Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell’esigenza di garantire il buon andamento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, il perseguimento delle peculiari finalità  ed il rispetto dei principi dettati dall’articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e  con le modalità di seguito indicate.
 
2.                  Gli incarichi di direzione  degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all’articolo, 3 comma 2, del presente decreto, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui  al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 
3.                  Relativamente agli aumenti degli organici di cui all’articolo 3, tenuto conto  della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri dell’esecuzione penale per le alternative alla detenzione e delle altre strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l’Amministrazione penitenziaria:
 
a)                  per un posto,  mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 
b)                  per cinquantaquattro posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per quarantatré posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per 11 posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 
c)                  per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica   e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C).
 
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a) b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici,  le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà tra l’altro considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in  vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2, comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
 
d)                  per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente  a i profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 
e)                  per sessantasette posti  mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per cinquantatré posti ai profili di collaboratore d’istituto penitenziario, direttore d’istituto penitenziario e direttore coordinatore d’istituto penitenziario; nonchè, per quattordici posti riservato al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 
 Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c) e d), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione  a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia;
 
f)                   per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nell’area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell’amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno15 anni di anzianità nell’area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso l’Amministrazione Penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni nella.7 agosto 1992, n.356;
 
g)                  per  un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 
h)                  per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 
i)                    per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo – contabile,  profili collaboratore amministrativo contabile, funzionario amministrativo contabile e direttore amministrativo contabili, muniti di laurea che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C).
 
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g) h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia;
 
l)          per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
4.                  Successivamente,  in ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,  per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 6,  comma 3,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall’articolo 28,  comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l’esperienza professionale maturata nello specifico settore.
 
5.                  Per l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:
 
a)                  per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell’area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici,  le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in  vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2 comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
 
b)                  per il cinquanta per cento dei posti  mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell’area funzionale C,  munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione  a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia;
 
c)                  per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
6.  Successivamente,  in ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,  per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 6,  comma 3,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,  si applica la procedura di cui al comma 4.
 
  
CAPO II
 
RUOLO DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
 
 
 
Articolo 5
 
Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria
 
 
 
1.                   È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
 
a) vice commissario penitenziario
 
b) commissario penitenziario
 
                  c) commissario capo penitenziario
 
                  d) commissario coordinatore penitenziario
 
2.                   La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
 
3.                   L’accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla prevista tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la modalità previste dall’art. 40 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335.
 
 
  
                                                                 Articolo 6
Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario
ed alla Dirigenza
 
 
 
1.               Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
 
2.               Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 12 dicembre 1990 n. 395,  svolge le proprie funzioni all’interno dell’area sicurezza presso i Provveditorati Regionali, gli Istituti penitenziari e le Scuole dell’Amministrazione;  assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell’area sicurezza presso gli istituti penitenziari  sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì all’organizzazione ed all’operatività del contingente del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e dell’equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell’Amministrazione penitenziaria..
 
3.                Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livelli dirigenziale
 
4.             Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
 
5.             Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso i Provveditorati Regionali.
 
6.             Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
 
7.             Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale,  ovvero presso gli uffici centrali dell’Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo n. 300 del 6 agosto 1999.
 
 
 
Articolo 7
Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario
 
 
1.                   L’assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d’ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
 
a)                  godimento dei diritti civili e politici;
 
b)                  idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
 
c)                  requisiti morali e di condotta;
 
d)                  laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purchè siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
 
e)                  età non superiore a quella stabilita da regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
 
2.                   Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d’età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 
3.                   Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria.
 
4.                   Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
5.                   I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l’individuazione dei requisiti psico – fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
 
6.                   Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
 
  
Articolo 8
Prova preliminare
 
 
1. Qualora sia necessario a causa dell’alto numero dei concorrenti, l’ammissione alle prove   d’esame  ed  agli  accertamenti  psico – fisici  è  preceduta  da  una  prova  preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell’esame.
 
2.  Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
  
Articolo 9
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario
 
 
1.       I vincitori del concorso di cui all’articolo 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.
 
2.   I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico – pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d’istituto.
 
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
 
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale.
 
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l’esame finale possono partecipare al corso successivo; se l’esito di quest’ultimo è negativo, sono dimessi.
  
Articolo 10
Dimissioni dal corso
 
 
1.       E’ dimesso dal corso di cui all’articolo 9 il personale che:
 
a)                  dichiara di rinunciare al corso;
 
b)                  non supera gli esami di fine corso;
 
c)                  non è dichiarato idoneo al servizio d’istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
 
2.          Il personale che, per giustificato motivo,  è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d’assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 
3.      E’ espulso dal corso il personale resosi responsabile d’infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
 
4.      I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria.
 
  
Articolo 11
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo
 
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
 Articolo 12
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario
 
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
  
 Articolo 13
Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario
 
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
 
 
 
Articolo 14
Norme relative agli scrutini
 
 
 
1.         Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell’impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
 
2.          Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
 
3.         Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
 
4.          Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
 
  
Articolo 15
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al
ruolo direttivo ordinario
 
 
1.       La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
 
2.       Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.   
 
3.   Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
 
 
Articolo 16
Rapporti informativi
 
 
 
1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
 
2.  Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
 
“ Articolo 46-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
 
      1.  Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario  in servizio presso le articolazioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’ufficio dal quale dipendono.
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell’ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria .“
3.  Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
 
“ Articolo 47-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole.
 
1.  Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria, è compilato:
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.
 
2.  Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
 
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’ufficio centrale del personale.
 
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell’ufficio centrale del personale. Il giudizio è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.“
 
4.   Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
 
“ Articolo 48-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari.
 
            1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
 
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell’istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale.
 
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria. “
 
 
Articolo 17
Tessera di riconoscimento
 
 
1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell’ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un’integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio1999, n. 82.
 
2.       Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
 
 
Articolo 18
 
Divise uniformi
 
 
            1.  Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 15.12.1990, n. 395 le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
   
Articolo 19
 
Norme disciplinari
 
 
1.  Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato:
 
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 
“ 4.  Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina “.
 
b) all’articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 
 “ 5.  Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina “.
 
2.  Qualora si debba procedere ai sensi dell’articolo 15 del citato decreto legislativo 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l’avvio dell’eventuale istruttoria è disposto dall’autorità centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello dirigenziale.
 
CAPO III
 
        RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 
 
        DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA–
 
 
 
Articolo 20
 
Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
 
 
1.       E’ istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:
 
                        a) vice commissario penitenziario
 
                        b) commissario penitenziario
 
                        c) commissario capo penitenziario
 
                        d) commissario coordinatore penitenziario
 
          2.     La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E allegata al presente decreto.
 
3.             La tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.
   
Articolo 21
Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo speciale
 
 
1.  Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
 
2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui  al Capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
 Articolo 22
Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale
 
 
1.                  La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3;
 
2.         I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in provae devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
 
3.         Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
 
 
Articolo 23
Dimissioni dal corso
 
 
1.            E’ dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
 
2.      Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 
3.  E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
 
4.  I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi penitenziari
 
 
Articolo 24
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
 
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
 
Articolo 25
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
 
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
 
Articolo 26
Promozione a commissario coordinatore penitenziario
del ruolo direttivo speciale
 
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
  
Articolo 27
 
Norme relative agli scrutini
 
 
 
1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
 
2.  Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
 
3.  Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
 
4.   Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo speciale che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
 
  
Articolo 28
Promozione per merito straordinario degli appartenenti
al ruolo direttivo speciale
 
 
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
 
2. Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio, pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità. 
 
3.  Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
 
 
Articolo 29
Disposizioni generali
 
 
1.  Relativamente alle norme di carattere disciplinare ed alla redazione dei rapporti informativi nei confronti del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano le disposizioni previste dal Capo II.
 
2.  Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale appartenente al ruolo direttivo speciale si applicano, in quanto compatibili, la corrispondente normativa per il personale  direttivo del  ruolo  ordinario, le norme di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e relativi decreti legislativi e successive modificazioni, nonché le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
 
 
CAPO IV
 
UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO
DEL DISCOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
 
 
 
Articolo 30
Ricollocamento del personale  del ruolo ad esaurimento
 
 
 
1.                  Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell’articolo 25  della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo,  sono applicati:
 
a)                  presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
 
b)                  nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;
 
c)                  presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente  all’impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;
 
d)                  nelle articolazioni centrali, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziaria e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l’attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro dell’amministrazione.
 
2.                  Tale impiego è di norma disposto a domanda dell’interessato e  con   provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 90   del  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n. 82.   E’ comunque  fatta  salva    la    facoltà   dell’amministrazione    penitenziaria,  per sopravvenute esigenze e per  il   perseguimento di   propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l’impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
 
3.                  Fermi restando il grado  rivestito  e  l’anzianità  posseduta,   le   funzioni,   sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili  agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle  responsabilità ed   agli   incarichi  ad  essi  effettivamente  conferiti dall’amministrazione.
 
  
CAPO V
 
 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
 
 
Articolo 31
Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
 
 
1.           In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di  commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
 
a)      mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;
 
b)      mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
 
2.           La nomina  a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per 65 posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri 35 posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un’anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte  presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria  non inferiore alle 100 unità. Alla copertura di altri 10 posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di  ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
3.           La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti 40 posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo  munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria  non inferiore alle 100 unità
 
4.           Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico – professionale della durata di un anno presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione.
 
5.           Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
 
6.           L’anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l’attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell’art.43 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
 
7.            Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni     esaminatrici,   le   materie   oggetto   dell’esame,   le  categorie  dei  titoli  da  ammettere a   valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
 
8.           Ai fini dell’ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E’ altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare  pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l’ammissione al concorso o alla selezione, nonché l’eventuale nomina, è disposta con riserva.
 
Articolo 32
Clausola finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, con i fondi stanziati sui capitoli 1702, 1729 e 1730 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l’anno finanziario 2000 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
 
 
            Roma, addì