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- DECRETO LEGISLATIVO_________________
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- Adeguamento delle strutture
dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la
giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni organiche.
Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del
Corpo di Polizia Penitenziaria. Attuazione dell’articolo 12 della legge 28
luglio 1999 n.266.
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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- VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
-
- VISTO
l'articolo 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266;
-
- VISTA
la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;
-
- VISTO il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
-
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
-
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
-
- VISTO il Decreto legge 8 giugno 1992
n.306, convertito con modificazioni nella legge
7 agosto 1992, n.356;
-
- VISTO il decreto legge 7 gennaio 1992,
n. 5l, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216;
-
- VISTO
il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni;
-
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 200;
-
- VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il “ Regolamento di
servizio del Corpo di polizia penitenziaria “;
-
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121,
recante “ Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza “;
-
- VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante “ Ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia “;
-
- VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
-
- VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del____________
-
- UDITO il parere delle competenti
commissioni parlamentari……….
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- VISTA la definitiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del_________
-
- Sulla proposta del Ministro della
Giustizia, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica,
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- E M A N A
- Il seguente decreto legislativo:
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- CAPO I
-
- Adeguamento delle strutture e delle
dotazioni organiche del Dipartimento
-
- dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile
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- Articolo 1
-
- Provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria e
- Centri per la Giustizia Minorile
-
-
- 1.
I Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria sono
rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come
da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la
tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita
dalla tabella di cui all’allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
-
- 2.
In ragione dell’estensione del territorio, numero di istituti e
servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i
Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto
sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
-
- 3.
Ai Provveditorati regionali possono esser assegnati dirigenti con
incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione
alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
-
- 4.
Il Provveditorato regionale per
la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del
Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede
alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
-
- 5.
I Centri per la
Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle
circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto.
Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno,
2 agosto 1993.
-
- 6.
Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con
decreto del Ministro della Giustizia, nell’ambito delle dotazioni
organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze
organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
-
-
-
-
- Articolo 2
- Istituti penitenziari, Centri
dell’esecuzione penale per le alternative alla detenzione per adulti,
Scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia
minorile
-
-
-
- 1.
Con decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 4bis lettera
e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli
istituti penitenziari, i centri dell’esecuzione penale per le alternative
alla detenzione, le scuole ed i servizi dell’Amministrazione penitenziaria
e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale
non generale.
-
- 2.
Ai fini dell’individuazione delle sedi di livello dirigenziale non
generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale
in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché
della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo
che l’Amministrazione vi organizza.
-
-
-
- Articolo 3
- Integrazione degli organici del
personale dell’Amministrazione penitenziaria
-
- e dell’Ufficio centrale per la
Giustizia minorile
-
-
-
- 1.
Le dotazioni organiche del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono
adeguate e modificate come di seguito indicato.
-
- 2.
Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 1 comma 2, e per
l’adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente
livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale
generale presso l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di 16 unità,
all’interno dei quali possono esser individuati uno o più vice Capo del
Dipartimento.
-
- 3.
Per la copertura e per la riorganizzazione degli Uffici di cui
all’articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli
uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria è aumentato di n.179 unità. Per la
riorganizzazione e l’adeguamento delle strutture centrali e periferiche
dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile il numero degli uffici
dirigenziali non generali è
aumentato di 4 unità.
-
- 4.
Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate
aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato:
-
- per il Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria:
-
-
Area funzionale C:
-
-
+ 1.140 unità
-
- per l’Ufficio Centrale per la
Giustizia minorile:
-
-
Area funzionale B
-
-
+ 62 unità
-
- 5.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei
singoli profili professionali.
-
- 6. Con successivi decreti del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate
ai sensi dei commi precedenti verranno ripartite fra gli istituti e servizi
ubicati sul territorio nazionale.
-
-
-
- Articolo 4
-
- Copertura delle sedi di livello
dirigenziale. Assunzione di dirigenti
-
-
-
- 1.
Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli
uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell’esigenza di
garantire il buon andamento dell’Amministrazione penitenziaria e
dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, il perseguimento delle
peculiari finalità ed il
rispetto dei principi dettati dall’articolo 27 della Costituzione,
avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza
professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato
mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate
procedure selettive e con le modalità di seguito indicate.
-
- 2.
Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, di cui all’articolo, 3 comma 2,
del presente decreto, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con riguardo
alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui
al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello
specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato
articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall’articolo 18, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
-
- 3.
Relativamente agli aumenti degli organici di cui all’articolo 3,
tenuto conto della specificità
tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri
dell’esecuzione penale per le alternative alla detenzione e delle altre
strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e
dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai
principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la
nomina a dirigente è attribuita, per l’Amministrazione penitenziaria:
-
- a)
per un posto, mediante
concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del
profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di
effettivo servizio nell’area funzionale C);
-
- b)
per cinquantaquattro posti, mediante concorso per titoli, integrato
da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per quarantatré
posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per
11 posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato
almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
-
- c)
per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due
posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica
e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile,
munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale
C).
-
- Le modalità di espletamento dei
concorsi indicati alle lettere a) b) e c), la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie
oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione
ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie
sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei
criteri valutativi sarà tra l’altro considerato l’aver svolto senza
demerito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o
servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2, comma 1, e
comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza
demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi
dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
-
- d)
per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed
una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria
appartenente a i profili di
medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno
quattro anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
-
- e)
per
sessantasette posti mediante
concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al
personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente,
rispettivamente, per cinquantatré posti ai profili di collaboratore
d’istituto penitenziario, direttore d’istituto penitenziario e direttore
coordinatore d’istituto penitenziario; nonchè, per quattordici posti
riservato al personale appartenente ai profili di assistente sociale
coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di
servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio
nell’area funzionale C);
-
- Le
modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c) e d), la
composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto
dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da
attribuire in relazione a
ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro
della Giustizia;
-
- f)
per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria
inquadrato nell’area funzionale C che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbia comunque maturato nell’amministrazione della
giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore
delle relazioni esterne e almeno15 anni di anzianità nell’area. Le
modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a
valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale
dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso
l’Amministrazione Penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto
legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni nella.7 agosto
1992, n.356;
-
- g)
per un posto, mediante
concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale tecnico dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nei
profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere
direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
-
- h)
per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte
ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione
penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore
di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di
laurea, che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nell’area funzionale C);
-
- i)
per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte
ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione
penitenziaria del settore amministrativo – contabile,
profili collaboratore amministrativo contabile, funzionario
amministrativo contabile e direttore amministrativo contabili, muniti di
laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nell’area funzionale C).
-
- Le modalità di espletamento dei
concorsi indicati alle lettere g) h), ed i) la composizione delle
commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame sono stabilite
con decreto del Ministro della Giustizia;
-
- l)
per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi
dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
-
- 4.
Successivamente, in
ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,
per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano,
eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista
dall’articolo 28, comma 2,
valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto
concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l’esperienza
professionale maturata nello specifico settore.
-
- 5.
Per l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a
dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto,
con le modalità di seguito indicate:
-
- a)
per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell’area
funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di
effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso,
la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna
delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto
considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli
uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2
comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione,
senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi
dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
-
- b)
per il cinquanta per cento dei posti
mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova
orale, riservato al personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia
minorile, inquadrato nell’area funzionale C,
munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio
nell’area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle
commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con
decreto del Ministro della Giustizia;
-
- c)
per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi
dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
-
- 6.
Successivamente, in
ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,
per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in
sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di
cui all’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
si applica la procedura di cui al comma 4.
-
-
- CAPO II
-
- RUOLO DIRETTIVO DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA
-
-
-
- Articolo 5
-
- Istituzione del ruolo direttivo del
Corpo di Polizia penitenziaria
-
-
-
- 1.
È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e
con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della
Polizia di Stato:
-
- a) vice commissario penitenziario
-
- b) commissario penitenziario
-
-
c) commissario capo penitenziario
-
-
d) commissario coordinatore penitenziario
-
- 2.
La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al
presente decreto.
-
- 3.
L’accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente
superiore, di cui alla prevista tabella prevista al comma 2, avviene,
rispettivamente, con la modalità previste dall’art. 40 e 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335.
-
-
-
-
Articolo
6
- Funzioni del personale appartenente al
ruolo direttivo ordinario
- ed alla Dirigenza
-
-
-
- 1.
Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
-
- 2.
Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall’articolo
9 della legge 12 dicembre 1990 n. 395,
svolge le proprie funzioni all’interno dell’area sicurezza presso
i Provveditorati Regionali, gli Istituti penitenziari e le Scuole
dell’Amministrazione; assume
le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i
servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di
servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile
dell’area sicurezza presso gli istituti penitenziari
sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando
l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale
del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in
materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone
detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei
nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì all’organizzazione
ed all’operatività del contingente del Corpo di Polizia Penitenziaria,
alla idoneità delle caserme, delle mense e dell’equipaggiamento,
svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro
dell’Amministrazione penitenziaria..
-
- 3.
Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari
competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso gli
istituti di livello non dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di
responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livelli
dirigenziale
-
- 4.
Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell’area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di
livello dirigenziale.
-
- 5.
Ai commissari coordinatori penitenziari competono le
funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso i Provveditorati
Regionali.
-
- 6.
Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è
inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle
diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività
o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali
ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale
svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
-
- 7.
Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è
impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati
regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale,
ovvero presso gli uffici centrali dell’Amministrazione, nelle
mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che
sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo n. 300 del 6 agosto
1999.
-
-
-
- Articolo 7
- Nomina alla qualifica iniziale del
ruolo direttivo ordinario
-
-
- 1.
L’assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso
consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono
partecipare i cittadini italiani, d’ambo i sessi, in possesso dei seguenti
requisiti:
-
- a)
godimento dei diritti civili e politici;
-
- b)
idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
-
- c)
requisiti morali e di condotta;
-
- d)
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e
commercio, purchè siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e
diritto processuale penale;
-
- e)
età non superiore a quella stabilita da regolamento adottato ai
sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
-
- 2.
Il venti per cento dei posti è
riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il
citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1
ad eccezione del limite d’età, non deve aver riportato, nel precedente
biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si
applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
-
- 3.
Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare
i posti spettanti all’altra categoria.
-
- 4.
Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
-
- 5.
I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti
all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a
valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui
al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 dicembre1983, n. 904 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella parte concernente l’individuazione dei requisiti psico
– fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al
concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
-
- 6.
Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di
svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
-
-
- Articolo 8
- Prova preliminare
-
-
- 1. Qualora sia necessario a causa
dell’alto numero dei concorrenti, l’ammissione alle prove
d’esame ed
agli accertamenti
psico – fisici è
preceduta da
una prova
preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta
multipla, vertenti sulle materie oggetto dell’esame.
-
- 2.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o
di privati specializzati nel settore.
-
- Articolo 9
- Corso per la nomina a vice commissario
penitenziario
-
-
- 1.
I vincitori del concorso di cui all’articolo 7 sono nominati vice
commissari penitenziari in prova.
-
- 2.
I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione
penitenziaria, un corso di formazione teorico – pratico della durata di
dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi
d’istituto.
-
- 3. Al termine del corso, il personale
dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un
esame finale sulle materie oggetto del corso.
-
- 4. I vice commissari penitenziari in
prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice
commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine di
graduatoria dell’esame finale.
-
- 5. I vice commissari penitenziari in
prova che non superano l’esame finale possono partecipare al corso
successivo; se l’esito di quest’ultimo è negativo, sono dimessi.
-
- Articolo 10
- Dimissioni dal corso
-
-
- 1.
E’ dimesso dal corso di cui all’articolo 9 il personale che:
-
- a)
dichiara di rinunciare al corso;
-
- b)
non supera gli esami di fine corso;
-
- c)
non è dichiarato idoneo al servizio d’istituto per il numero e la
gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
-
- 2.
Il personale che, per giustificato motivo,
è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a
frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui
assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso
a frequentare il corso successivo ai periodi d’assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
-
- 3.
E’ espulso dal corso il personale resosi responsabile
d’infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione.
-
- 4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
dell’Amministrazione penitenziaria.
-
-
- Articolo 11
- Promozione a commissario penitenziario
del ruolo direttivo
-
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il
personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia
compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
-
- Articolo
12
- Promozione a commissario capo
penitenziario del ruolo direttivo ordinario
-
-
- 1.
La promozione alla
qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di
commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica.
-
- Articolo
13
- Promozione a commissario coordinatore
penitenziario del ruolo direttivo ordinario
-
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
capo penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica.
-
-
-
-
- Articolo 14
- Norme relative agli scrutini
-
-
-
- 1.
Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla
completa personalità dell’impiegato emesso sulla base dei titoli
risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare
riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
-
- 2.
Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì,
degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con
particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado
di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
-
- 3.
Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077.
-
- 4.
Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario
che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni
disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio
comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a
quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo
di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o
nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di
cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n.
449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la
sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
-
-
- Articolo 15
- Promozione per merito straordinario
degli appartenenti al
- ruolo direttivo ordinario
-
-
- 1.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche
per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario
penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i
quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di
servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie
per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
-
- 2.
Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario,
che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti
di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi
alla retribuzione individuale di anzianità.
-
- 3.
Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono
conferite secondo le modalità previste dall’articolo 54 del decreto
legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
-
-
- Articolo 16
- Rapporti informativi
-
-
-
- 1. Per il personale appartenente al
ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30
ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
-
- 2.
Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
-
- “ Articolo 46-bis – Organi
competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del
ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
-
-
1. Il rapporto
informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario
in servizio presso le articolazioni centrali dell’Amministrazione
penitenziaria è compilato:
-
a) per il personale con
qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal
dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal
direttore dell’ufficio dal quale dipendono.
-
b) per il personale con
qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo
penitenziario, dal direttore dell’ufficio presso il quale prestano
servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale
dell’Amministrazione penitenziaria .“
- 3. Dopo
l’articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
-
- “ Articolo 47-bis – Organi
competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del
ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole.
-
- 1.
Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo
ordinario in servizio presso i provveditorati dell’Amministrazione
penitenziaria, è compilato:
-
a) per il personale con
qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal
dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal
provveditore regionale;
-
b) per il personale con
qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo
penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è
espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.
-
- 2.
Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole
e servizi dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
-
-
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio
complessivo è espresso dal direttore dell’ufficio centrale del personale.
-
-
b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore
penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell’ufficio
centrale del personale. Il giudizio è espresso dal Direttore Generale
dell’Amministrazione penitenziaria.“
-
- 4.
Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
-
- “ Articolo 48-bis – Organi
competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale
direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari.
-
-
1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo
ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
-
-
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal direttore dell’istituto. Il giudizio
complessivo è espresso dal provveditore regionale.
-
-
b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore
penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale.
Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale
dell’Amministrazione penitenziaria. “
-
-
- Articolo 17
- Tessera di riconoscimento
-
-
- 1. Al personale del ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Direttore
Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, o, per sua delega, dal
direttore dell’ufficio centrale del personale, una speciale tessera di
riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con
un’integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio1999, n. 82.
-
- 2.
Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha
diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o
automobilistiche urbane.
-
-
- Articolo 18
-
- Divise uniformi
-
-
-
1. Ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, della legge 15.12.1990, n. 395 le
caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti
l’obbligo e le modalità d’uso sono stabiliti con decreto del Ministro
della Giustizia.
-
- Articolo 19
-
- Norme disciplinari
-
-
- 1.
Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia
penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e
modificato:
-
- a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
-
- “ 4.
Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta
dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio
del Consiglio centrale di disciplina “.
-
- b) all’articolo 4, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
-
- “
5. Agli appartenenti ai ruoli
direttivi la deplorazione è inflitta dal Direttore Generale
dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale
di disciplina “.
-
- 2.
Qualora si debba procedere ai sensi dell’articolo 15 del citato
decreto legislativo 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli
direttivi, l’avvio dell’eventuale istruttoria è disposto dall’autorità
centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative
infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di
inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello
dirigenziale.
-
- CAPO III
-
- –
RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
-
- –
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA–
-
-
-
- Articolo 20
-
- Istituzione del ruolo direttivo
speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
-
-
- 1.
E’ istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per
livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo
ordinario:
-
-
a) vice commissario penitenziario
-
-
b) commissario penitenziario
-
-
c) commissario capo penitenziario
-
-
d) commissario coordinatore penitenziario
-
-
2. La
dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E
allegata al presente decreto.
-
- 3.
La tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed
integrazioni è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.
-
- Articolo 21
- Funzioni del personale appartenente al
ruolo direttivo speciale
-
-
- 1.
Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
-
- 2. Il predetto personale, al quale, per
tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al Capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli
appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria.
-
- Articolo
22
- Modalità di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo direttivo speciale
-
-
- 1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze
organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed
esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al
personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di
ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di
ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media
superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel
precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della
deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli
articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio1957, n. 3;
-
- 2.
I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari
in provae devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione della durata non
inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l’ordine di
graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
-
- 3.
Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di
formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite
con decreto del Ministro della Giustizia.
-
-
- Articolo 23
- Dimissioni dal corso
-
-
- 1.
E’ dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al
corso.
-
- 2.
Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso
per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il
personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata
determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
-
- 3.
E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
-
- 4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi penitenziari
-
-
- Articolo 24
- Promozione a commissario penitenziario
del ruolo direttivo speciale
-
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il
personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia
compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
-
-
- Articolo 25
- Promozione a commissario capo
penitenziario del ruolo direttivo speciale
-
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del
ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale
con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei
anni di effettivo servizio nella qualifica.
-
-
- Articolo 26
- Promozione a commissario coordinatore
penitenziario
- del ruolo direttivo speciale
-
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.
-
-
- Articolo 27
-
- Norme relative agli scrutini
-
-
-
- 1. Lo scrutinio per merito comparativo
consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso
sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato
matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi
giudizi complessivi.
-
- 2.
Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì,
degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con
particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado
di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
-
- 3.
Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077.
-
- 4.
Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo speciale
che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni
disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio
comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a
quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo
di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o
nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di
cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
449. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è
superiore a quattro mesi.
-
-
- Articolo 28
- Promozione per merito straordinario
degli appartenenti
- al ruolo direttivo speciale
-
-
- 1. La promozione alla qualifica
superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale
con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e
commissario capo penitenziario i quali, nell’esercizio delle loro
funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,
dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita
per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di
possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della
qualifica superiore.
-
- 2. Al personale con qualifica di
commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui
al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio, pari ciascuno al 2,50
per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di
anzianità.
-
- 3.
Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono
conferite secondo le modalità previste dall’articolo 54 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
-
-
- Articolo 29
- Disposizioni generali
-
-
- 1.
Relativamente alle norme di carattere disciplinare ed alla redazione
dei rapporti informativi nei confronti del personale del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano le disposizioni
previste dal Capo II.
-
- 2.
Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale
appartenente al ruolo direttivo speciale si applicano, in quanto
compatibili, la corrispondente normativa per il personale
direttivo del ruolo
ordinario, le norme di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e
relativi decreti legislativi e successive modificazioni, nonché le norme
relative agli impiegati civili dello Stato.
-
-
- CAPO IV
-
- UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO
- DEL DISCOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI
CUSTODIA
-
-
-
- Articolo 30
- Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento
-
-
-
- 1.
Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell’articolo 25
della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nell’ambito
dell’amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica
professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello
operativo, sono applicati:
-
- a)
presso uffici e
servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con
funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
-
- b)
nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli
internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o
di supporto alla direzione;
-
- c)
presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i
settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per
gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente
all’impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità
delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;
-
- d)
nelle articolazioni centrali, presso l’Istituto Superiore di Studi
Penitenziaria e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette
strutture per l’attività didattica, di formazione e di addestramento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti
alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro
dell’amministrazione.
-
- 2.
Tale impiego è di norma disposto a domanda dell’interessato e
con provvedimento
da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 90
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n.
82. E’ comunque
fatta salva
la facoltà
dell’amministrazione
penitenziaria, per
sopravvenute esigenze e per il
perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente
l’impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
-
- 3.
Fermi restando il grado rivestito
e l’anzianità
posseduta, le
funzioni, sia di
livello direttivo che dirigenziale, attribuibili
agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti
alle responsabilità ed
agli incarichi
ad essi
effettivamente conferiti dall’amministrazione.
-
-
- CAPO V
-
-
-
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
-
-
-
- Articolo 31
- Accesso in sede di prima attuazione
alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario
e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
-
-
- 1.
In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di
vice commissario penitenziario e di commissario
penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
-
- a)
mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova
scritta ed un colloquio;
-
- b)
mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un
successivo colloquio.
-
- 2.
La nomina a vice
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, per 65 posti si consegue mediante il concorso di cui al comma
1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli
ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e
limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma
di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di
altri 35 posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1,
lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori,
con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato
un’anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza
demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che
dette funzioni siano state svolte presso
istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato
un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria
non inferiore alle 100 unità. Alla copertura di altri 10 posti si
provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b),
riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di
ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e
con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
-
- 3.
La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti 40 posti,
mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale
appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore,
con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno
dieci anni nel ruolo munito di
diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media
superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5
anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano
state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato,
sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria
non inferiore alle 100 unità
-
- 4.
Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive
qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e
dovrà frequentare un corso di formazione tecnico – professionale della
durata di un anno presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
dell’Amministrazione.
-
- 5.
Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3
partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti
della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato
nello svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 6 e del titolo di
studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
-
- 6.
L’anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei
commissari penitenziari non concorre a determinare l’attribuzione del
trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell’art.43 della legge 1
aprile 1981 n. 121.
-
- 7.
Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione
delle commissioni esaminatrici,
le materie
oggetto dell’esame, le categorie
dei titoli
da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
-
- 8.
Ai fini dell’ammissione alle procedure di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E’ altresì escluso il
personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei
cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa
della relativa definizione, l’ammissione al concorso o alla selezione,
nonché l’eventuale nomina, è disposta con riserva.
-
- Articolo 32
- Clausola finanziaria
- 1. All’onere derivante
dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, con i fondi
stanziati sui capitoli 1702, 1729 e 1730 dello stato di previsione del
Ministero della Giustizia per l’anno finanziario 2000 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
-
-
- Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
-
-
-
-
Roma, addì
-
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