-
-
- DECRETO
LEGISLATIVO_________________
- Adeguamento delle strutture
dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la
giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni organiche.
Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del
Corpo di Polizia penitenziaria. Attuazione dell’articolo 12 della legge 28
luglio 1999 n.266.
-
-
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO
l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
- VISTA
la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;
- VISTO
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA
la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO
il Decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 1992, n.356;
- VISTO
il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5l, convertito con modificazioni nella
legge 6 marzo 1992, n. 216;
- VISTO
il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni;
- VISTO
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
- VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82,
concernente il “ Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria “;
- VISTA
la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “ Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza “;
- VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante
“ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia “;
- VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 17 marzo 2000
- UDITO
il parere delle competenti commissioni parlamentari adottato nella seduta
del 3 maggio 2000 per il Senato della Repubblica e dell’11 maggio 2000 per
la Camera dei Deputati
- VISTA
la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 19 maggio 2000
- Sulla
proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per la
Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica,
-
- E M A N A
- Il
seguente decreto legislativo:
-
- CAPO I
- Adeguamento delle
strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento
- dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile
-
- Articolo 1
- Provveditorati
regionali dell’Amministrazione penitenziaria e
- Centri
per la Giustizia Minorile
-
- 1.
I Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria sono
rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come
da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la
tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita
dalla tabella di cui all’allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
- 2.
In ragione dell’estensione del territorio, numero di istituti e
servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i
Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto
sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
- 3.
Ai Provveditorati regionali possono esser assegnati dirigenti con
incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione
alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
- 4.
Il Provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a
Messina, è soppresso. Con decreto del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle
risorse umane e materiali ivi impiegate.
- 5.
I Centri per la
Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle
circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto.
Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno,
2 agosto 1993.
- 6.
Alle
variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del
Ministro della Giustizia, nell’ambito delle dotazioni organiche
complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con
riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
- 7.
Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che
disciplinano l’attività e la struttura del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto
legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 ed
in quello n. 300 del 30 luglio 1999, l’espressione “Direttore generale
dell’Amministrazione penitenziaria” contenuta nella legge n. 395 del 15
dicembre 1990 e nelle disposizioni di legge successive si intende sostituita
con quella “Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.
-
- Articolo
2
- Istituti
penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti, Scuole e servizi
dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
-
- 1.
Con
decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 4bis lettera e) della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la
variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti
penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi
dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati
come uffici di livello dirigenziale non generale.
- 2.
Ai
fini dell’individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale
si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in
dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché
della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo
che l’Amministrazione vi organizza.
- 3.
In
sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma
2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione
del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano,
verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima
parte del medesimo comma.
-
- Articolo
3
- Integrazione degli organici del
personale dell’Amministrazione penitenziaria
- e dell’Ufficio centrale per
la Giustizia minorile
-
- 1.
Le dotazioni organiche del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono
adeguate e modificate come di seguito indicato.
- 2.
Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 1 comma 2, e per
l’adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente
livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale
generale presso l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di 16 unità,
all’interno dei quali possono esser individuati uno o più vice Capo del
Dipartimento.
- 3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli Uffici
di cui all’articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento
degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria è aumentato di n.179 unità. Per la
riorganizzazione e l’adeguamento delle strutture centrali e periferiche
dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile il numero degli uffici
dirigenziali non generali è aumentato di 4 unità.
- 4.
Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate
aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale
riduzione di complessive 453 unità della dotazione organica di cui al
D.P.C.M. 27 aprile 1999:
- per
il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria:
-
Area funzionale C:
-
+ 1.140 unità
- per
l’Ufficio Centrale per la Giustizia minorile:
-
Area funzionale B
-
+ 62 unità
- 5.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali.
- 6.
Con successivi decreti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile le dotazioni organiche,
così come rideterminate ai sensi dei commi precedenti verranno ripartite
fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
- 7. Le assunzioni derivanti dall’aumento delle dotazioni
organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle
assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base
all’articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modifiche.
-
- Articolo
4
- Copertura
delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti
-
- 1.
Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli
uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell’esigenza di
garantire il buon andamento dell’Amministrazione penitenziaria e
dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, il perseguimento delle
peculiari finalità ed il
rispetto dei principi dettati dall’articolo 27 della Costituzione,
avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza
professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato
mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate
procedure selettive e con le modalità di
seguito indicate.
- 2.
Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, di cui all’articolo, 3 comma 2,
del presente decreto, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con riguardo
alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui
al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello
specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato
articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall’articolo 18, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- 3.
Relativamente agli aumenti degli organici di cui all’articolo 3,
tenuto conto della specificità
tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei Centri per i
servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la
Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli
articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima
applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per
l’Amministrazione penitenziaria:
- a)
per un posto, mediante
concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del
profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di
effettivo servizio nell’area funzionale C);
- b)
per settantacinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da
un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per cinquantasette
posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per
diciotto posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di
laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia
maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
- c)
per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due
posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo
contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area
funzionale C).
- Le
modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a) b) e c), la
composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna
delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà tra l’altro
considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli
uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2,
comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione,
senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi
dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
- d)
per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed
una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria
appartenente a i profili di
medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno
quattro anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
- e)
per cinquantacinque posti
mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale,
riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente,
rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore
d’istituto penitenziario, direttore d’istituto penitenziario e direttore
coordinatore d’istituto penitenziario; nonchè, per undici posti riservato
al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore,
direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale,
munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area
funzionale C);
- Le
modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c) e d), la
composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto
dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da
attribuire in relazione a
ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro
della Giustizia;
- f)
per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria
inquadrato nell’area funzionale C che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbia comunque maturato nell’amministrazione della
giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore
delle relazioni esterne e almeno 15 anni di anzianità nell’area. Le
modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a
valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale
dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso
l’Amministrazione Penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto
legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni nella.7 agosto
1992, n.356;
- g)
per un posto, mediante
concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale tecnico dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nei
profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere
direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
- h)
per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte
ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione
penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore
di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di
laurea, che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nell’area funzionale C);
- i)
per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte
ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione
penitenziaria del settore amministrativo – contabile,
profili collaboratore amministrativo contabile, funzionario
amministrativo contabile e direttore amministrativo contabili, muniti di
laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nell’area funzionale C).
- Le
modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g) h), ed i) la
composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto
dell’esame sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia;
- l)
per i restanti posti,
mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- 4.
Successivamente, in
ordine alle qualifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,
per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano,
eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista
dall’articolo 28, comma 2,
valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto
concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l’esperienza
professionale maturata nello specifico settore.
- 5.
Per
l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è
attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le
modalità di seguito indicate:
- a)
per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell’area
funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di
effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso,
la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna
delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto
considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli
uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2
comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione,
senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi
dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
- b)
per il cinquanta per cento dei posti
mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova
orale, riservato al personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia
minorile, inquadrato nell’area funzionale C,
munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio
nell’area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle
commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con
decreto del Ministro della Giustizia;
- c)
per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi
dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
- 6. Successivamente, in
ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,
per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in
sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di
cui all’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
si applica la procedura di cui al comma 4.
-
- CAPO II
- RUOLO DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
-
- Articolo 5
- Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di
Polizia penitenziaria
-
- 1.
È
istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria,
articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello
analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di
Stato:
- a) vice commissario
penitenziario
- b) commissario penitenziario
-
c)
commissario capo penitenziario
-
d)
commissario coordinatore penitenziario
- 2.
La
relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al presente
decreto.
- 3.
L’accesso
alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla
prevista tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la
modalità previste dall’art. 40 e 43 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335.
-
-
Articolo 6
- Funzioni del personale appartenente al ruolo
direttivo ordinario
- ed alla Dirigenza
-
- 1.
Al
personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
- 2.
Il
predetto personale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della
legge 12 dicembre 1990 n. 395, svolge
le proprie funzioni all’interno dell’area sicurezza presso i
Provveditorati Regionali, gli Istituti penitenziari e le Scuole
dell’Amministrazione; assume
le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i
servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di
servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile
dell’area sicurezza presso gli istituti penitenziari
sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando
l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale
del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in
materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone
detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei
nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì all’organizzazione
ed all’operatività del contingente del Corpo di Polizia Penitenziaria,
alla idoneità delle caserme, delle mense e dell’equipaggiamento,
svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro
dell’Amministrazione penitenziaria..
- 3.
Ai
vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le
funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso gli istituti di
livello non dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile
vicario di area sicurezza presso le strutture di livelli dirigenziale
- 4.
Ai
commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell’area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di
livello dirigenziale.
- 5.
Ai
commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell’area della sicurezza presso i Provveditorati Regionali.
- 6.
Il
personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre
impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse
qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o
ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed
operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge,
altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di
polizia penitenziaria.
- 7.
Il
personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato
quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale,
ovvero presso gli uffici centrali dell’Amministrazione, nelle
mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che
sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo n. 300 del 6 agosto
1999.
-
- Articolo
7
- Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo
ordinario
-
- 1.
L’assunzione
nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove
scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini
italiani, d’ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
- a)
godimento
dei diritti civili e politici;
- b)
idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
- c)
requisiti
morali e di condotta;
- d)
laurea
in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio,
purchè siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto
processuale penale;
- e)
età
non superiore a quella stabilita da regolamento adottato ai sensi del comma
6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
- 2.
Il
venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti
requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d’età, non deve
aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più
grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute
negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
- 3.
Se i
posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all’altra categoria.
- 4.
Al
concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
- 5.
I
candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti
all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a
valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui
al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 dicembre1983, n. 904 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella parte concernente l’individuazione dei requisiti psico
– fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al
concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
- 6.
Le
modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione
esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di svolgimento
del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso
sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
-
-
- Articolo
8
- Prova
preliminare
-
- 1.
Qualora sia necessario a causa dell’alto numero dei concorrenti,
l’ammissione alle prove d’esame
ed agli
accertamenti psico –
fisici è preceduta
da una
prova preliminare
consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti
sulle materie oggetto dell’esame.
- 2.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel
settore.
-
- Articolo
9
- Corso
per la nomina a vice commissario penitenziario
-
- 1.
I
vincitori del concorso di cui all’articolo 7 sono nominati vice commissari
penitenziari in prova.
- 2.
I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione
penitenziaria, un corso di formazione teorico – pratico della durata di
dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi
d’istituto.
- 3.
Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo
di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del
corso.
- 4.
I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali
del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano
giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale.
- 5.
I vice commissari penitenziari in prova che non superano l’esame finale
possono partecipare al corso successivo; se l’esito di quest’ultimo è
negativo, sono dimessi.
-
- Articolo
10
- Dimissioni
dal corso
-
- 1.
E’ dimesso dal corso di cui all’articolo 9 il personale che:
- a)
dichiara
di rinunciare al corso;
- b)
non
supera gli esami di fine corso;
- c)
non
è dichiarato idoneo al servizio d’istituto per il numero e la gravità
delle sanzioni disciplinari riportate;
- 2.
Il personale
che, per giustificato motivo, è
stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare
un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i
trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare
il corso successivo ai periodi d’assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
- 3.
E’ espulso dal corso il personale resosi responsabile
d’infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione.
- 4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
dell’Amministrazione penitenziaria.
-
- Articolo
11
- Promozione
a commissario penitenziario del ruolo direttivo
- 1. La promozione alla
qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la
qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di
effettivo servizio nella qualifica.
-
- Articolo
12
- Promozione
a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario
-
- 1. La promozione alla
qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di
commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica.
-
- Articolo
13
- Promozione
a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale
è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario
che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
- Articolo
14
- Norme
relative agli scrutini
-
- 1. Lo scrutinio per
merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità
dell’impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo
personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti
informativi e relativi giudizi complessivi.
- 2.
Negli
scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli
incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare
riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di
responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
- 3.
Per gli scrutini si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
- 4.
Non
è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei
tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni
disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio
comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a
quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo
di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o
nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di
cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n.
449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la
sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
-
- Articolo
15
- Promozione
per merito straordinario degli appartenenti al
- ruolo
direttivo ordinario
-
- 1.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche
per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario
penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i
quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di
servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie
per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
- 2.
Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario,
che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti
di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi
alla retribuzione individuale di anzianità.
- 3. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi
1 e 2, sono conferite secondo le modalità previste dall’articolo 54 del
decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
-
- Articolo
16
- Rapporti
informativi
-
- 1.
Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44,
45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive
modificazioni.
- 2.
Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- “
Articolo 46-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio
presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
-
1.
Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo
ordinario in servizio presso le
articolazioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
-
a) per il personale con qualifica di
commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente
dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
dell’ufficio dal quale dipendono.
-
b) per il personale con qualifica di
commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
direttore dell’ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio
complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione
penitenziaria .“
- 3.
Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- “
Articolo 47-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio
presso i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, i
servizi e le scuole.
- 1.
Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo
ordinario in servizio presso i provveditorati dell’Amministrazione
penitenziaria, è compilato:
-
a) per il personale con qualifica di
commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente
dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore
regionale;
-
b) per il personale con qualifica di
commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore
Generale dell’Amministrazione penitenziaria.
- 2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso
le scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
-
a) per il personale con qualifica di
commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da
cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
dell’ufficio centrale del personale.
-
b) per il personale con qualifica di
commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
direttore dell’ufficio centrale del personale. Il giudizio è espresso dal
Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.“
- 4.
Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- “
Articolo 48-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli
istituti penitenziari.
-
1. Il rapporto informativo per il
personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti
penitenziari è compilato:
-
a) per il personale con qualifica di
commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore
dell’istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore
regionale.
-
b) per il personale con qualifica di
commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore
Generale dell’Amministrazione penitenziaria. “
-
-
- Articolo
17
- Tessera
di riconoscimento
-
- 1.
Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria è rilasciata dal Direttore Generale dell’Amministrazione
Penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell’ufficio centrale del
personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e
caratteristiche sono stabilite con un’integrazione al regolamento di
servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio1999, n. 82.
- 2.
Il
personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria,
in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero
percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
-
- Articolo
18
- Divise
uniformi
-
- 1.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 15.12.1990, n. 395
le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri
concernenti l’obbligo e le modalità d’uso sono stabiliti con decreto
del Ministro della Giustizia.
-
- Articolo
19
- Norme
disciplinari
-
- 1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di
polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa
prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito
integrato e modificato:
- a)
all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- “
4. Agli appartenenti ai ruoli
direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal Direttore Generale
dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale
di disciplina “.
- b)
all’articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- “
5. Agli appartenenti ai ruoli
direttivi la deplorazione è inflitta dal Direttore Generale
dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale
di disciplina “.
- 2.
Qualora si debba procedere ai sensi dell’articolo 15 del citato
decreto legislativo 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli
direttivi, l’avvio dell’eventuale istruttoria è disposto dall’autorità
centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative
infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di
inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello
dirigenziale.
-
-
- CAPO III
- –
RUOLO
DIRETTIVO SPECIALE
- –
DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA–
-
- Articolo
20
- Istituzione
del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
-
- 1.
E’
istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine
gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:
-
a)
vice commissario penitenziario
-
b)
commissario penitenziario
-
c)
commissario capo penitenziario
-
d)
commissario coordinatore penitenziario
-
2.
La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella
tabella E allegata al presente decreto.
- 3.
La
tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni è
sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.
- Articolo
21
- Funzioni e ordinamento del
personale appartenente al ruolo direttivo speciale
-
- 1.
Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
- 2. Il predetto personale, al
quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme
di cui al Capo II, svolge le
medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria.
-
- Articolo
22
- Modalità di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale
-
- 1.
La
nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31
dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente
in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente
alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con
almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in
possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio,
una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si
applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3;
- 2.
I
vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova
e devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione della durata non
inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l’ordine di
graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
- 3.
Le
modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione
esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto
del Ministro della Giustizia.
-
-
- Articolo
23
- Dimissioni dal corso
-
- 1.
E’
dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
- 2.
Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso
per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il
personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata
determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
- 3.
E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
- 4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati
con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi penitenziari
-
-
- Articolo
24
- Promozione a commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale
-
- 1. La promozione alla
qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la
qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di
effettivo servizio nella qualifica.
-
- Articolo
25
- Promozione a commissario capo penitenziario del
ruolo direttivo speciale
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del
ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale
con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei
anni di effettivo servizio nella qualifica.
-
- Articolo
26
- Promozione a commissario coordinatore
penitenziario
- del ruolo direttivo speciale
-
- 1.
La promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale
è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario
che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
-
-
- CAPO IV
- UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO
- DEL
DISCOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
-
- Articolo
27
- Ricollocamento
del personale del ruolo ad
esaurimento
-
- 1.
Ad
integrazione e parziale modifica del comma 6 dell’articolo 25
della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nell’ambito
dell’amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica
professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello
operativo, sono applicati:
- a)
presso
uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico,
con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
- b)
nel
servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a
livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla
direzione;
- c)
presso
i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per
le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti
organizzativi e di coordinamento relativamente
all’impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità
delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;
- d)
nelle
articolazioni centrali, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziaria
e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per
l’attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione
ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro
dell’amministrazione.
- 2.
Tale
impiego è di norma disposto a domanda dell’interessato e
con provvedimento
da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 90
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n.
82. E’ comunque
fatta salva
la facoltà
dell’amministrazione
penitenziaria, per
sopravvenute esigenze e per il
perseguimento di propri
obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l’impiego di ufficiali nei
compiti di cui al comma 1.
- 3.
Fermi
restando il grado rivestito
e l’anzianità
posseduta, le
funzioni, sia di
livello direttivo che dirigenziale, attribuibili
agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti
alle responsabilità ed
agli incarichi
ad essi
effettivamente conferiti
dall’amministrazione.
-
-
-
-
-
-
-
-
- CAPO V
-
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
-
- Articolo
28
- Accesso in sede di prima attuazione alle
qualifiche di vice commissario penitenziario,
- commissario penitenziario e commissario capo
penitenziario del ruolo direttivo speciale
-
- 1.
In
sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice
commissario penitenziario e di commissario
penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
- a)
mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova
scritta ed un colloquio;
- b)
mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un
successivo colloquio.
- 2.
La nomina a vice
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, per 65 posti si consegue mediante il concorso di cui al comma
1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli
ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e
limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma
di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di
altri 35 posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1,
lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori,
con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato
un’anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza
demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che
dette funzioni siano state svolte presso
istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato
un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non
inferiore alle 100 unità. Alla copertura di altri 10 posti si provvede
avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di
ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e
con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- 3.
La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti 40 posti,
mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale
appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore,
con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno
dieci anni nel ruolo munito di
diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media
superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5
anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano
state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato,
sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria
non inferiore alle 100 unità
- 4.
Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive
qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e
dovrà frequentare un corso di formazione tecnico – professionale della
durata di un anno presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
dell’Amministrazione.
- 5.
Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3
partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti
della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato
nello svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 6 e del titolo di
studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
- 6.
L’anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei
commissari penitenziari non concorre a determinare l’attribuzione del
trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell’art.43 della legge 1
aprile 1981 n. 121.
- 7.
Le modalità di
espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le
materie oggetto
dell’esame, le
categorie dei
titoli da
ammettere a valutazione,
il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le
modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto
del Ministro della Giustizia.
- 8.
Ai fini dell’ammissione alle procedure di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E’ altresì escluso il
personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare pari o più grave
della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente
procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione,
l’ammissione al concorso o alla selezione, nonché l’eventuale nomina,
è disposta con riserva.
-
- Articolo
29
- Clausola finanziaria
-
- 1.
All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si
provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 12, comma 5,
della legge 28 luglio 1999, n. 266.
-
-
- Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
-
-
-
- Roma,
addì
-
-
-
- TABELLA A
- (art.1 comma1)
-
-
- Provveditorati
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria
|
-
-
|
-
|
- ANCONA:
|
- Marche
|
- BARI:
|
- Puglia
|
- BOLOGNA:
|
- Emilia
Romagna
|
- CAGLIARI:
|
- Sardegna
|
- CATANZARO:
|
- Calabria
|
- FIRENZE:
|
- Toscana
|
- GENOVA:
|
- Liguria
|
- MILANO:
|
- Lombardia
|
- NAPOLI:
|
- Campania
|
- PADOVA:
|
- Veneto
- Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
|
- PALERMO:
|
- Sicilia
|
- PERUGIA:
|
- Umbria
|
- PESCARA:
|
- Abruzzo
– Molise
|
- POTENZA:
|
- Basilicata
|
- ROMA:
|
- Lazio
|
- TORINO:
|
- Piemonte
- Valle d'Aosta
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- TABELLA B
- (Articolo 1 comma2)
- Provveditorati
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria
- Sedi
di Uffici di Dirigenza Generale
-
-
-
|
-
-
|
- BARI:
|
- Puglia
|
- BOLOGNA:
|
- Emilia
Romagna
|
- CAGLIARI:
|
- Sardegna
|
- CATANZARO:
|
- Calabria
|
- FIRENZE:
|
- Toscana
|
- MILANO:
|
- Lombardia
|
- NAPOLI:
|
- Campania
|
- PADOVA:
|
- Veneto
- Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
|
- PALERMO:
|
- Sicilia
|
- PESCARA:
|
- Abruzzo
- Molise
|
- ROMA:
|
- Lazio
|
- TORINO:
|
- Piemonte
- Valle d'Aosta
|
-
|
-
|
-
-
-
-
- TABELLA C
- (articolo 1 comma 5)
-
- Centri per la giustizia minorile
-
|
- 1.
Centro
per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il
Friuli Venezia
- Giulia e il Trentino Alto Adige.
|
- 2.
Centro
per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia
|
- 3.
Centro
per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val
d’Aosta e la Liguria.
|
- 4.
Centro
per la giustizia minorile di Bologna competente per l’Emilia Romagna
e le Marche.
|
- 5.
Centro
per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e
l’Umbria.
|
- 6.
Centro
per la giustizia minorile di Roma competente per il Lazio e
l’Abruzzo.
|
- 7.
Centro
per la giustizia minorile di Cagliari competente per la Sardegna.
|
- 8.
Centro
per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la
Basilicata
|
- 9.
Centro
per la giustizia minorile di Bari competente per la Puglia e il
Molise.
|
- 10.
Centro
per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.
|
- 11.
Centro
per la giustizia minorile di Palermo competente per la Sicilia
|
-
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tabella
“D”
-
- DOTAZIONE
ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
- (art. 5, comma 2)
- Qualifiche
|
- Numero
posti
|
- DIRIGENTI
SUPERIORI
|
- 4
|
- PRIMI
DIRIGENTI
|
- 8
|
- COMMISSARI
COORDINATORI PENITENZIARI
|
- 90
|
- COMMISSARI
CAPO PENITENZIARI
|
- 113
|
- VICE
COMMISSARI PENITENZIARI E COMMISSARI PENITENZIARI
|
- 300
|
- TOTALE
|
-
515
|
-
- TABELLA E
- (Articolo 20 comma 2)
-
- DOTAZIONI
ORGANICHE DEL RUOLO
- DIRETTIVO
SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
-
- Personale
maschile e femminile
-
- Ruolo
direttivo speciale
|
- Numero posti
|
- VICE
COMMISSARI PENITENZIARI E
- COMMISSARI
PENITENZIARI
|
-
150
|
-
COMMISSARI CAPO PENITENZIARI
|
-
30
|
- COMMISSARI
COORDINATORI PENITENZIARI
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-
20
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- TABELLA F
-
-
- Tabella
A
- (Allegata all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 30/10/92
n.443 e successive modificazioni)
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- CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA
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- Dotazione
Organica
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- RUOLO
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- QUALIFICHE
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- Uomini
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- Donne
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- Totale
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- -
ISPETTORI
SUPERIORI
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- 590
-
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-
- 50
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- 640
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|
- ISPETTORI
|
- -
ISPETTORI
CAPO
- -
ISPETTORI
- -
VICE
ISPETTORI
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-
- 3.428
|
-
- 290
|
-
- 3.718
|
-
-
- SOVRINTENDENTI
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- -
SOVRINTENDENTI
CAPO
- -
SOVRINTENDENTI
- -
VICE
SOVRINTENDENTI
-
|
-
-
- 4.140
|
-
-
- 360
|
-
-
- 4.500
|
-
-
- AGENTI E ASSISTENTI
|
- -
ASSISTENTI
CAPO
- -
ASSISTENTI
- -
AGENTI
SCELTO
- -
AGENTI
ED AGENTI AUSILIARI
|
-
-
- 32.068
-
-
-
-
|
-
-
- 3.480
|
-
-
- 35.548
-
|
- TOTALE
|
-
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-
40.226
|
-
4.180
|
-
44.406
|
-
|
-
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-
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- Commissioni Riunite II e XI -
Resoconto di martedì 9 maggio 2000
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ATTI DEL GOVERNO
Martedì 9 maggio 2000. - Presidenza
del Presidente della Commissione Giustizia Anna FINOCCHIARO FIDELBO. -
Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 13.
Schema di decreto legislativo in
materia di amministrazione penitenziaria.
(Esame e rinvio).
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore
per la II Commissione, preliminarmente sottolinea i tempi ristretti a
disposizione delle Commissioni per l'espressione del parere sullo schema
di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi della delega di cui
all'articolo 12 della legge n.266 del 1999, la quale scade il 21 maggio
prossimo. Ricorda, infatti, che a causa della recente crisi di Governo, le
Commissioni si sono riunite solamente per gli atti dovuti. Considerato che
la Camera dei deputati non svolgerà attività nella settimana
intercorrente dal 14 al 21 maggio, osserva che il parere dovrà essere
espresso entro giovedì prossimo 11 maggio. Non sarà pertanto possibile
svolgere le audizioni delle associazioni rappresentative dei soggetti nei
cui confronti il decreto produrrà i propri effetti, per quanto il
confronto con tali associazioni offrirebbe un contributo attento ed
articolato alla importante riforma delle strutture dell'amministrazione
penitenziaria in esame.
Sottolinea la delicatezza del tema oggetto del decreto e la necessità di
svolgere un lavoro attento ed articolato, nonostante i brevi tempi a
disposizione, in considerazione anche della drammaticità della situazione
del mondo carcerario, la quale non si limita ai soli gravi fatti avvenuti
al carcere di Sassari, dei quali auspica una rapido accertamento da parte
dell'autorità giudiziaria.
Quale Presidente del Comitato per i problemi penitenziari, che la
Commissione Giustizia ha voluto a suo tempo costituire proprio per
rispondere a pieno a quella che sin da allora fu individuata come una vera
situazione di emergenza che coinvolge l'intero mondo carcerario, ricorda
che la Commissione Giustizia ha approvato nel settembre 1999 una prima
relazione del Comitato. Avverte che il Comitato presenterà comunque alla
Commissione una ulteriore relazione tendente a fotografare lo stato
attuale con alcune proposte legislative. È necessario porre un freno alla
spettacolarizzazione dei problemi del carcere, alla quale non seguono
fatti concreti ed operativi. Questo modo di
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procedere, soprattutto per un
legislatore, oltre che sbagliato, è dannoso perché non porta a lasciare
i problemi penitenziari nella logica dell'emergenza.
Si sofferma pertanto sulle disposizioni dello schema in esame. Ricorda, in
primo luogo, che l'obiettivo della delega è di consentire il
riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei
Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello
professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo. La delega è
inoltre diretta a realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della
responsabilita' nella conduzione delle sedi periferiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando
di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.
Lo schema si compone di cinque capi, rispettivamente relativi:
all'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria; al ruolo direttivo della polizia penitenziaria; al ruolo
direttivo speciale della polizia penitenziaria; al personale del ruolo ad
esaurimento del corpo degli agenti di custodia; alle norme transitorie e
finali.
L'articolo 1, in attuazione del primo fra gli obiettivi recati dalla
delega di cui all'articolo 12 della legge n. 266/1999, prevede la
rideterminazione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, nonchè la costituzione in uffici di dirigenza generale
degli stessi, in relazione all'estensione del territorio coperto ed alle
risorse complessivamente impiegate. Il comma 4 dispone la soppressione del
provveditorato della Sicilia orientale, con sede a Messina. Il comma 5
prevede la rideterminazione dei Centri per la Giustizia minorile. Il comma
6 demanda a decreto del Ministero della Giustizia le ridefinizione degli
organici conseguente alle modifiche strutturali introdotte.
L'articolo 2 prevede che con decreto si provveda ad individuare i centri
dell'esecuzione penale per le alternative alla detenzione, le scuole e i
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile da
considerarsi quali uffici di livello dirigenziale non generale.
L'articolo 3 provvede agli aumenti di organico del personale, come
previsto dalla lettera a) della delega di cui all'articolo 12. Per il
dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il numero degli uffici
dirigenziali generali viene aumentato di 16 unità; quello degli uffici
dirigenziali non generali viene incrementato di 179 unità. Per l'Ufficio
centrale per la giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non
generali risulta aumentato di 4 unità.
L'articolo 4 stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici di
livello dirigenziale, i quali dovranno essere coperti, mediante adeguate
procedure selettive, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con
specifica esperienza professionale maturata nel settore, anche
eventualmente per aver già di fatto esercitato mansioni di superiore
livello. Il comma 2 prevede che gli incarichi di direzione dei 16 uffici
di livello dirigenziale generale. Il comma 3 regola la nomina, in sede di
prima applicazione, dei 179 dirigenti di livello non generale
dell'Amministrazione penitenziaria Per quel che riguarda le nomine di
dirigenti livello generale e non effettuate successivamente, si applicherà
la procedura generale di cui all'articolo 28, valorizzando in particolare,
per gli aspiranti provenienti dalla pubblica amministrazione, l'esperienza
già maturata nello specifico settore.
I commi 5 e 6 regolano la nomina dei 4 dirigenti di livello non generale
per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile. Con gli articoli 5 e 6
viene istituito e disciplinato il ruolo direttivo ordinario del corpo di
polizia penitenziaria, in attuazione della delega recata dall'articolo 12
della legge n. 266. Il ruolo si articola nelle qualifiche di vice
commissario, commissario, commissario coordinatore, commissario
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capo. A tale personale viene
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di
polizia giudiziaria, confermando l'equiparazione dello status con il
personale appartenente alle Forze di polizia. L'articolo 6 individua le
funzioni e le responsabilità affidate al personale appartenente alle
quattro qualifiche sopra citate.
Gli articoli da 7 a 15 disciplinano le modalità di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria
e quelle di successiva promozione interna al ruolo stesso.
L'articolo 7 disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale
del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria (vice
commissario penitenziario), prevedendo un concorso pubblico per il quale
è richiesto il possesso del diploma di laurea. Un quinto dei posti è
riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Il concorso consiste in due prove scritte ed una orale eventualmente
precedute, in presenza di un alto numero di concorrenti, da una prova
preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta
multipla.
I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in
prova e frequentano un corso teorico-pratico della durata di dodici mesi
presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione
penitenziaria. Coloro che, al termine del corso, superano l'esame finale
vengono nominati vice commissari penitenziari, mentre coloro che non hanno
superato l'esame sono ammessi al corso successivo e vengono dimessi se
anche l'esito di quest'ultimo è negativo.
L'articolo 10 regola i casi di dimissione e espulsione dal corso di cui al
precedente articolo 9.
Il vice commissario penitenziario, che abbia compiuto due anni di servizio
effettivo nella qualifica, può essere promosso commissario penitenziario
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo.
Il commissario penitenziario, che abbia compiuto tre anni e sei mesi di
servizio effettivo nella qualifica, può essere promosso commissario capo
penitenziario, mediante scrutinio per merito comparativo.
Il commissario capo penitenziario, che abbia compiuto quattro anni di
servizio effettivo nella qualifica, può essere promosso commissario
coordinatore penitenziario a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo.
L'articolo 14 detta norme per lo svolgimento degli scrutini per merito
comparativo
Al personale che abbia compiuto operazioni di servizio di particolare
importanza o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza
e l'incolumità pubblica, può essere concessa la promozione alla
qualifica superiore per merito straordinario, anche in soprannumero,
riassorbibile con le vacanze ordinarie.
L'articolo 16 definisce la normativa relativa al personale del nuovo ruolo
direttivo - istituito dall'articolo 5 dello schema di decreto - con
riguardo alla materia dei rapporti informativi, che è regolata dal
decreto legislativo n. 443 del 1992. L'articolo 16 estende al personale
direttivo l'applicazione solo di alcune delle disposizioni contenute in
tale decreto. Tali disposizioni definiscono le competenze dei dirigenti
dei provveditori regionale e del direttore generale dell'Amministrazione
per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione del
giudizio complessivo.
In materia di norme disciplinari per il personale del ruolo direttivo,
l'articolo 19 fa salva l'applicazione della normativa di cui al decreto
legislativo n. 443 del 1992, cui vengono apportate alcune integrazioni,
concernenti la competenza del direttore generale all'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie nonché alla sanzione della deplorazione. In entrambi
i casi è previsto il previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina.
Il Capo III dello schema di decreto provvede alla istituzione e disciplina
del
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ruolo direttivo speciale della
polizia penitenziaria, secondo quanto previsto dalla delega di cui al
comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 266/1999. Il ruolo si articola
secondo le stesse qualifiche previste per il ruolo ordinario: vice
commissario, commissario, commissario coordinatore, commissario capo.
Anche al personale del ruolo speciale viene attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
Gli articoli da 22 a 28 disciplinano le modalità di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria e quelle di successiva promozione interna al ruolo stesso.
Tali disposizioni saranno peraltro applicabili a regime, mentre per la
fase di prima applicazione occorre far riferimento al successivo articolo
31.
In particolare, l'articolo 22 disciplina le modalità di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria (vice commissario penitenziario), prevedendo un concorso per
titoli ed esami riservato al personale appartenente alla qualifica di
ispettore superiore ovvero a quella di ispettore capo (in questo caso con
almeno cinque anni di anzianità nella qualifica), in possesso del diploma
di scuola media secondaria superiore di secondo grado. I vincitori del
concorso dovranno frequentare un corso di formazione di durata non
inferiore a dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari.
Le modalità di espletamento del concorso (consistente in due prove
scritte ed un colloquio) e quelle del corso di formazione e dei relativi
esami di fine corso saranno stabilite con decreto del ministro della
giustizia.
L'articolo 23 disciplina quindi le ipotesi di dimissioni, assenze ed
espulsione (per infrazioni disciplinari) dal corso di formazione.
Gli articoli da 24 a 27 disciplinano invece le modalità ordinarie di
promozione alle diverse qualifiche del ruolo direttivo speciale,
successive a quella iniziale (commissario penitenziario; commissario capo
penitenziario; commissario coordinatore penitenziario).
Le promozioni avvengono mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale della qualifica immediatamente inferiore che
abbia compiuto i periodi di effettivo servizio in tale qualifica
specificati in ciascuno degli articoli sopra indicati. Si segnala che gli
artt. 24 e 26 prevedono che le promozioni ivi disciplinate avvengano
"a ruolo aperto", cioè a prescindere dalla disponibilità dei
corrispondenti posti nella qualifica superiore, mentre tale clausola non
compare nell'articolo 25 (relativo alle promozioni a commissario capo
penitenziario); la documentazione non permette di comprendere se si tratti
di errore materiale o se invece si intenda adottare un regime
differenziato.
Le modalità di effettuazione dello scrutinio per merito comparativo
(consistente "nel giudizio sulla completa personalità del dipendente
emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo
stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e
relativi giudizi complessivi") sono definite dall'articolo 27, al
quale si rinvia, segnalando che, per effetto del rinvio all'articolo 40
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, gli scrutini
dovrebbero aver luogo in due sessioni annuali (rispettivamente al 30
giugno e 31 dicembre).
Una ulteriore modalità di promozione ("per merito
straordinario") del personale appartenente al ruolo direttivo
speciale è disciplinata dall'articolo 28.
L'articolo 29 richiama per il personale del ruolo speciale l'applicazione
delle norme disciplinari e relative alla compilazione dei rapporti
informativi concernenti il ruolo ordinario. Il Capo III dello schema,
composto di un solo articolo, si occupa del ruolo ad esaurimento del corpo
degli agenti di custodia. L'articolo 30 prevede in proposito che gli
ufficiali appartenenti a tale ruolo debbano essere occupati: presso uffici
tecnico-logistici; nei servizi di traduzione e piantonamento dei
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detenuti; presso i provveditorati
regionali, con compiti organizzativi relativi all'utilizzo della polizia
penitenziaria. All'idoneità delle caserme, delle mense e degli
equipaggiamenti; nelle articolazioni centrali, con compiti di formazione,
didattica e addestramento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
L'impiego è disposto su domanda degli interessati, salvo che
l'amministrazione, per sopravvenute esigenze, non disponga l'impiego
stesso d'ufficio.
L'articolo 31 contiene le disposizioni transitorie relative all'accesso,
in prima applicazione, al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria.
Dalla discussione effettuata sul disegno di legge di delega sia in
Commissione Giustizia della camera che del Senato si era particolarmente
accentrata l'attenzione sul ruolo direttivo speciale del corpo di polizia
penitenziaria nel senso che questo venisse previsto come un ruolo ad
esaurimento e che inoltre fosse esclusa anche per gli appartenenti al
ruolo direttivo ordinario al possibilità di svolgere le funzioni proprie
del direttore di istituto penitenziario.
Dalle analisi effettuate dello schema di decreto risulta recepita la
seconda questione e non invece lo stesso si può dire per il primo
problema.
La previsione di un ruolo direttivo speciale del corpo di polizia
penitenziaria, al quale accede personale appartenente al ruolo degli
ispettori con almeno 5 anni di anzianità), sembra possa trovare
giustificazione solo in una prospettiva provvisoria e di prima attuazione
della nuova normativa.
Le Commissioni dovranno riflettere su questo aspetto e valutare se non sia
opportuno prevedere il ruolo speciale in questione come un ruolo ad
esaurimento.
Con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, ritiene che si
possa prevedere un incremento dei posti dirigenziali che sono riservati al
personale che abbia già maturato un'esperienza professionale nel settore,
al fine di riconoscere a loro un impegno e un'attività svolta in
condizioni di rilevanti difficoltà.
Lo schema di decreto, nel disciplinare la ripartizione dei posti portati
in aumento dell'organico, menziona i centri dell'esecuzione penale per le
alternative alla detenzione. Ritiene che si faccia riferimento ai centri
di servizio sociale per gli adulti di cui agli articoli 72 comma 1 della
legge 374 del 1975 e articolo 3 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 431 del 1976. La diversa denominazione sembra foriera di
equivoci ed inopportuna, perciò suggerisce di tornare all'attuale
dizione, designando i suddetti centri con la denominazione sinora
designata dall'ordinamento.
In sede di prima applicazione del decreto nella ripartizione dei posti
portati in aumento negli organismi dirigenziali, ritiene sia opportuno
aumentare la percentuale dei posti nei quali si accede, diminuendo i posti
a cui si accede per concorso per esame, al fine di valorizzare le
professionalità finora formatasi.
L'articolo 12 ed analogamente l'articolo 24 prevede che l'accesso alla
qualifica di commissario penitenziario avvenga per promozione conseguibile
mediante scrutinio per il merito comparativo senza che la promozione si
consegua a ruolo aperto, così come specificato per la promozione al grado
inferiore e per quella al grado superiore. È evidente la necessità di
una sua omogeneizzazione.
Ritiene più confacente ai criteri di semplificazione legislativa un
richiamo generale delle disposizioni relative al ruolo direttivo speciale
e quelle previste per il ruolo direttivo ordinario dato che le prime
ricalcano quasi pedissequamente le disposizioni delle seconde. Si
potrebbe, riformulando l'articolo 21, indicare nella suddetta norma le non
numerose diverse regole applicabili al ruolo direttivo speciale.
Ritiene opportuno segnalare che, nell'individuazione degli istituti e di
centri di cui all'articolo 2 comma 1 e nella copertura e riorganizzazione
di tali uffici così come nella determinazione delle rispettive
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piante organiche, vengano valorizzate
le esigenze connesse al trattamento, assicurando l'effettività del ruolo
di direzione degli istituti e dei centri, facendo sì che altre figure
professionali operanti all'interno dello stesso ufficio non abbiano
livelli pari a quelli del direttore dell'istituto o del centro.
Non è chiara la ragione per cui è stata soppressa la figura
istituzionale del vice direttore.
Esprime, a conclusione, una preoccupazione, presente in numerosi
contributi che sono pervenuti dalle categorie interessate, relativa alla
richiesta di generalizzare il sistema del concorso per titoli. Ne
comprende le ragioni ed anche le preoccupazioni sottese a tale richiesta,
ma ritiene che sarebbe sicuramente errato non prevedere concorsi anche per
esame con possibilità di accesso dall'esterno.
Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore
per la XI Commissione, ravvisa una sostanziale corrispondenza del
provvedimento con i principi e i criteri direttivi della legge delega.
Pertanto preannuncia la presentazione di un parere favorevole non
escludendo l'opportunità di osservazioni per indurre il Governo a
correggere alcuni errori materiali o a migliorare la formulazione non del
tutto chiara di alcune disposizioni.
Soffermandosi sull'articolo 1, precisa che esso cerca di dare attuazione
ad uno degli obiettivi perseguiti dalla legge delega, rideterminando i
provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e prevedendo
la preposizione ad essi di dirigenti generali.
In particolare il comma 4 dispone la soppressione del provveditorato con
sede a Messina.
L'articolo 3 prevede un aumento di organico del personale
dell'amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce i
criteri per il conferimento degli uffici di livello dirigenziale. In
proposito la relazione illustrativa chiarisce che la preferenza data al
personale interno è giustificata dalla volontà di soddisfare le
aspettative di tale categoria, vanificate dall'articolo 41, comma 5, della
legge n. 449 del 1997.
Di particolare importanza gli articoli 5 e 6 con cui viene istituito il
ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, che si
articola nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario
coordinatore e commissario capo.
L'articolo 7 si occupa invece delle modalità di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo direttivo ordinario, prevedendo un concorso pubblico
per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Evidenzia che
1/5 dei posti è riservato al personale della polizia penitenziaria.
L'articolo 9 prevede l'obbligo di frequenza di un corso al fine di
ottenere la nomina a vice commissario penitenziario.
Il vice commissario penitenziario può essere promosso commissario anche
in soprannumero mediante scrutinio per merito comparativo, ai sensi
dell'articolo 11.
Modalità simili di promozione sono previste per accedere alla carica di
commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario.
L'articolo 10 regola i casi di dimissione e di espulsione dal corso
previsto all'articolo 9.
Modalità simili di promozione sono previste per accedere alla carica di
commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario.
Ritiene di particolare importanza la disposizione secondo cui il personale
che abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza o
pericolosità può ottenere la promozione alla qualifica superiore per
merito straordinario anche in soprannumero.
In materia di norme disciplinari per il personale del ruolo direttivo,
l'articolo 19 fa salva l'applicazione della normativa prevista dal decreto
legislativo n. 443 del 1992 cui vengono apportate limitate integrazioni.
Il capo III provvede all'istituzione del ruolo direttivo speciale della
polizia penitenziaria, che si articola secondo le stesse qualifiche
previste per il ruolo ordinario.
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Conseguentemente, l'articolo 22 disciplina le modalità di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale, prevedendo un concorso
per titoli ed esami riservato al personale in possesso della qualifica di
ispettore superiore o di ispettore capo.
Gli articoli da 24 a 27 si occupano delle modalità ordinarie di
promozione alle diverse qualifiche del ruolo direttivo speciale, che
avvengono mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il
personale che abbia compiuto un certo numero di anni di effettivo servizio
nella qualifica immediatamente inferiore.
Ravvisa nelle disposizioni ultimamente citate una incongruenza rispetto
alle disposizioni che si occupano della promozione per il personale del
ruolo direttivo ordinario. Infatti, mentre gli articoli 24 e 26 prevedono
che le promozioni possano avvenire anche "a ruolo aperto", senza
un'apparente giustificazione l'articolo 25 (relativo alla promozione a
commissario capo penitenziario) non prevede tale possibilità. Sarebbe
quindi opportuna una correzione della disposizione esaminata.
L'articolo 28 si occupa di un'ulteriore modalità di promozione "per
merito straordinario" del personale appartenente al ruolo direttivo
speciale che compie operazioni di particolare importanza.
Osserva che alcuni problemi potranno sorgere dal richiamo, in quanto
compatibili, di tutte le disposizioni riguardanti impiegati civili dello
Stato. Tale richiamo potrebbe determinare incertezze interpretative stante
la notevole complessità della normativa che attualmente disciplina il
pubblico impiego, in prevalenza contenuta nel codice civile e nella
contrattazione collettiva.
L'articolo 30 stabilisce le modalità di utilizzazione del personale
inquadrato nel ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia.
L'impiego è disposto su domanda degli interessati salvo che
l'amministrazione, per sopravvenute impellenti esigenze, non disponga
l'impiego stesso d'ufficio.
Infine sono dettate alcune disposizioni transitorie relative all'accesso,
in prima applicazione, al ruolo direttivo speciale.
Il sottosegretario Franco CORLEONE,
pur riservandosi un più ampio ed approfondito intervento sul
provvedimento in sede di esame degli emendamenti, dichiara che il testo
presentato dal Governo si pone in linea con le istanze di decentramento e
con le esigenze di una più precisa definizione dello status delle
carriere degli operatori dell'intero sistema carcerario. Evidenzia che il
corpo di polizia penitenziaria, sin dalla riforma del 1990, si configura
come un corpo privato di un adeguato meccanismo di progressione delle
carriere. Fa quindi notare che il testo presentato dal Governo risponde
certamente alle richieste avanzate dai diversi soggetti che operano nella
realtà penitenziaria. Precisa, peraltro, che non a tutti gli attuali
direttori di istituto verrà riconosciuta la qualifica di livello
dirigenziale sia per motivi di copertura finanziaria, che per ragioni di
opportunità, fermo restando comunque che per i direttori di istituto che
ospitano meno di 100 detenuti è stata mantenuta la nona qualifica
funzionale. Nel dichiarare quindi l'ampia disponibilità del Governo ad
accogliere le proposte ed i suggerimenti che verranno formulati dalle
Commissioni al cui esame è sottoposto lo schema di decreto legislativo,
richiama le forti garanzie offerte dal provvedimento agli appartenenti
alla polizia penitenziaria, cui viene riconosciuto il raggiungimento di un
ruolo direttivo che implica l'attribuzione di una maggiore responsabilità
e dignità oltre che una più ampia prospettiva professionale. Conclude
quindi sostenendo che lo schema in oggetto rappresenta una forte risposta
alle difficoltà e al malessere recentemente emerso nella realtà del
sistema penitenziario.
Alfredo MANTOVANO (AN), avvertendo
che davanti Palazzo di Montecitorio si sta svolgendo una manifestazione
del sindacato nazionale della polizia penitenziaria, sottolinea
l'opportunità di effettuare
Pag. 15
un incontro con gli stessi
manifestanti.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente,
nel manifestare la piena disponibilità ad un incontro della Commissione
giustizia con i rappresentanti della polizia penitenziaria, osserva che a
causa della ristrettezza dei tempi previsti per l'esame del provvedimento,
ha ritenuto opportuno, d'intesa con il Presidente della XI Commissione, di
richiedere alle associazioni di categoria interessate la presentazione di
memorie scritte al fine di poter contribuire ad un più approfondito esame
del suddetto provvedimento di riforma dell'amministrazione penitenziaria.
I contributi che perverranno saranno messi a disposizione dei deputati
delle Commissioni
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 14.
Commissioni Riunite II e XI -
Resoconto di mercoledì 10 maggio 2000
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 maggio 2000. -
Presidenza del Presidente della Commissione lavoro pubblico e privato
Renzo INNOCENTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia
Franco Corleone.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo in
materia di amministrazione penitenziaria.
(Seguito esame e rinvio).
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore
per la II Commissione, interviene soffermandosi, anche in previsione
della presentazione del parere allo schema di decreto legislativo in
oggetto, sulla delicata questione delle mancate assunzioni di ben 684 unità
di assistenti sociali di coordinamento e delle 140 unità di operatori
amministrativi previste dalla legge n. 165 del 1998. Fa notare che la
mancata assunzione di tale personale è derivata da una specifica
disposizione della legge finanziaria con la quale si è affermato il
principio della programmazione delle assunzioni con diminuzione del 5 per
cento delle stesse. Rileva peraltro che tale criterio è stato ritenuto in
alcuni casi passibile di deroga in presenza di leggi successive che
regolassero in modo chiaro i meccanismi di selezione ed assunzione di
personale. Ricorda al riguardo che sono in cantiere ben 1140 assunzioni di
nuovo personale dell'amministrazione penitenziaria per l'Area C, come
stabilito dal presente schema di decreto legislativo. Sottolinea pertanto
la necessità di prendere posizione su tale questione al fine di
scongiurare eventuali riduzioni delle programmate future assunzioni di
personale penitenziario.
Luigi VITALI (FI) evidenzia che lo
schema di decreto in esame modifica fortemente la condizione
giuridico-professionale della categoria dei direttori degli istituti
carcerari. Il testo in esame incide altresì sulle previsioni della legge
n. 395 del 1990, nella parte in cui viene equiparato il corpo di polizia
penitenziaria al restante personale appartenente alla pubblica sicurezza.
In relazione alla posizione dei direttori del carcere rileva la
sostanziale delegittimazione del ruolo da essi svolto, soprattutto per
effetto della imposizione di un concorso per esami e della previsione di
corsi di formazione necessari per poter assumere la qualifica di livello
dirigenziale loro attribuita. Da ciò ne consegue una inevitabile
riduzione
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nell'accesso ai 135 posti di
direttore di carcere previsti dallo schema di decreto in esame. Ritiene
quindi insufficiente, oltre che sospetto, l'aver fissato una riserva di
soli 5 posti per l'accesso alla qualifica di direttore di istituto da
parte di chi non possiede il diploma di laurea.
Il Sottosegretario Franco CORLEONE,
nel dichiarare che il Governo attende le scelte che il Parlamento intenderà
assumere in sede di espressione del parere sullo schema di decreto
legislativo, sottolinea che il Governo ha finora operato in stretta
aderenza alle prescrizioni contenute nella legge delega. Replica quindi al
deputato Vitali sostenendo che la scelta di eliminare l'equiparazione tra
polizia penitenziaria e restante personale della polizia è stata
determinata dall'approvazione dell'articolo 40 della legge delega da parte
del Parlamento. Nel richiamare quindi le legittime aspettative dei
direttori degli istituti penitenziari, osserva che il Governo è tenuto a
rispettare i vincoli di copertura finanziaria che riducono le possibilità
di un maggiore ampliamento della carriera dirigenziale. Ritiene peraltro
inopportuno il riconoscimento di una responsabilità dirigenziale ai
direttori di carceri di limitate dimensioni, i quali conservano comunque
la qualifica direttiva. Richiamando i criteri che presiedono
all'attribuzione della qualifica di livello dirigenziale per le sedi che
ospitano oltre 100 detenuti e per quelle che ospitano detenuti sottoposti
alla disciplina dell'articolo 41-bis ovvero collaboratori di
giustizia, afferma la possibilità che in un prossimo futuro, qualora vi
siano le necessarie risorse finanziarie, venga estesa ulteriormente la
fascia dirigenziale del personale appartenente all'amministrazione
finanziaria. Assicura inoltre che nelle sedi in cui sono presenti
direttori di istituto con qualifica di IX livello non saranno comunque
previste altre figure di livello superiore o equivalente.
Alfredo MANTOVANO (AN) dopo aver
denunciato lo scarso tempo a disposizione delle Commissioni per
approfondire un così importante e complesso provvedimento, evidenzia
alcune incongruenze dello schema di decreto legislativo rispetto
all'attuale assetto dell'amministrazione penitenziaria; rileva in
particolare che sotto taluni profili il provvedimento sembrerebbe non
attenersi alla vigente disciplina del comparto della dirigenza
ministeriale. Osserva, quindi, in riferimento all'articolo 2 comma 2, che
i progetti sperimentali di particolare rilievo che l'amministrazione
penitenziaria organizza, considerati quali criteri di valutazione per
l'assegnazione della qualifica di livello dirigenziale alle sedi di
istituto penitenziario; dovrebbero sempre preesistere alla predetta
assegnazione. In merito all'articolo 3, comma 2, considera equivoca la
formulazione della norma che sembra non porre limiti alla presenza dei
vice capi del dipartimento, il cui numero massimo potrebbe arrivare anche
a 5 unità, con palese difformità rispetto alla corrispondente ipotesi
del personale di polizia che può contare su non più di due vice capi di
dipartimento. Nel rilevare la mancanza, in riferimento al comma 4
dell'articolo 3, di una chiara indicazione circa la quantificazione di
spesa necessaria ai fini del previsto aumento di 1140 unità dell'organico
del personale inquadrato nell'Area C, dichiara che sarebbe stata
auspicabile la predisposizione da parte del Governo di una adeguata
relazione tecnica. Contesta quindi la formulazione dei commi 3 e 4
dell'articolo 4, in quanto le disposizioni in esse contenute non paiono
avere carattere transitorio; in particolare rileva che il comma 4 della
predetta norma sembra introdurre una deroga permanente ai principi sul
ruolo unico della dirigenza affermati dal decreto legislativo n. 23 del
1993. In riferimento all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 comma 5,
relativi rispettivamente al ruolo della dirigenza della polizia
penitenziaria, evidenzia la mancanza nella legge delega di principi e
criteri direttivi relativi al contenuto delle menzionate norme, le quali
sarebbero pertanto ultronee rispetto agli obbiettivi perseguiti dal
decreto legislativo. Avanza forti perplessità anche in relazione alla
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formulazione del comma 2
dell'articolo 6, che rinviando all'articolo 9 della legge n. 359 del 1990,
inerente al rapporto di subordinazione gerarchica del personale
dell'istituto penitenziario rispetto al direttore dell'istituto, rende
problematico l'esplicarsi della riconosciuta autonomia, nell'area della
sicurezza, al comandante della polizia penitenziaria. Dopo aver espresso
forti dubbi circa l'assenza di trasparenza nelle prove selettive per
l'accesso alle carriere superiori per il personale di polizia
penitenziaria, soprattutto a causa della mancanza della prova scritta,
contesta la previsione di cui all'articolo 28 comma 1, che inserisce tra i
requisiti necessari per la promozione anche il merito straordinario
determinato dal grave pericolo; tale norma, sottolinea, va precisata al
fine di stabilire se la predetta situazione di pericolo debba riguardare o
meno una situazione interna all'istituto penitenziario. Si chiede quindi
se la specifica professionalità di capo della polizia, richiesta
dall'articolo 30 comma 1, sia presunta o debba effettivamente sussistere
ed essere quindi accertata. Fa notare in conclusione, in relazione ai
commi 1 e 2 dell'articolo 31, che il previsto requisito di 10 anni di
anzianità di ruolo risulta oggi impossibile da ottenere essendo stata
istituita la relativa qualifica nel 1990.
Il Sottosegretario Franco CORLEONE,
pur ribadendo che il Governo esprimerà più approfondite valutazioni in
sede di esame della proposta di parere formulata dai relatori, risponde al
deputato Mantovano che la individuazione delle sedi di livello generale
viene comunque svolta preventivamente, e ciò anche in riferimento al
previsto criterio dell'attuazione dei progetti di sperimentazione. Auspica
tuttavia sul punto che in futuro possano comunque individuarsi nuove sedi
penitenziarie anche sulla base di interessanti e proficui progetti
sperimentali. In relazione ai rilievi mossi all'articolo 3, circa la
mancata indicazione di copertura finanziaria, osserva che gli allegati
allo schema del decreto legislativo consentono una precisa valutazione dei
relativi profili economici. Nel rilevare che il provvedimento determina
una possibilità di accesso più favorevole per il personale interno
all'amministrazione penitenziaria, come per altro viene auspicato dal
deputato Vitali, fa notare che il provvedimento risponde anche alle
esigenze di trasparenza nelle procedure di selezione ed accesso
dall'esterno della realtà carceraria. Sottolinea quindi, in relazione al
disciolto corpo di polizia penitenziaria, che di tale corpo ne fanno parte
ormai un numero estremamente limitato di unità, che oramai hanno
raggiunto i vertici della carriera.
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore
per la II Commissione, nel richiamare le valutazioni espresse dal
deputato Vitali in relazione alle richieste avanzate dai direttori degli
istituti penitenziari, sottolinea che il testo in esame risponde
sostanzialmente alle attese ed alle aspettative di tale categoria. In
relazione al comma 3 dell'articolo 3, che dispone l'aumento di 179 unità
per i dirigenti generali, evidenzia che tutti i direttori di istituto
assumono comunque la qualifica di dirigente generale, salvo i direttori di
carceri di limitate dimensioni, che assumono comunque la qualifica di IX
livello.
Il Sottosegretario Franco CORLEONE
rileva che il provvedimento in esame persegue l'intento di valorizzare la
figura dei direttori delle carceri non sotto il profilo corporativo e
meramente burocratico, ma con la consapevolezza di riconoscere loro quale
figura centrale dell'amministrazione penitenziaria. Nel replicare al
deputato Mantovano in merito al rapporto che si viene ad instaurare tra i
direttori e la polizia penitenziaria, ricorda che in sede di approvazione
della legge delega si è inteso evitare la presenza nelle carceri di una
diarchia tra responsabili della sicurezza e direttori di istituto. Il
Parlamento ha quindi optato per l'attribuzione al direttore di istituto di
un ruolo centrale e prevalente, di coordinamento dell'intera area della
sicurezza, del trattamento, educativa e sanitaria.
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Alfredo MANTOVANO (AN) ribadisce la
propria perplessità non solo per i tempi estremamente ristretti previsti
per l'esame del provvedimento, ma anche per le risposte fornite dal
Governo e dai relatori, che reputa insufficienti. Nel rilevare la mancanza
di divergenze sostanziali tra la sua posizione e le valutazioni espresse
dal deputato Vitali, sostiene di non disconoscere affatto l'opportunità
che il personale interno all'amministrazione penitenziaria possa disporre
di una corsia preferenziale nell'accesso alle qualifiche superiori
dell'amministrazione penitenziaria; ribadisce tuttavia la necessità di
prevedere per il personale interno prove di esame esclusivamente per
titoli, eliminando quindi la prevista prova del colloquio che potrebbe
ingenerare sospetti di discriminazione tra i candidati. Nel precisare di
non voler affatto negare il rapporto di dipendenza che intercorre tra il
personale dell'amministrazione penitenziaria e il direttore di istituto,
dichiara preferibile prevedere una forma di dipendenza funzionale e non
gerarchica, al fine di non creare squilibri in relazione ai compiti
attribuiti ai comandanti della polizia penitenziaria responsabili
dell'area della sicurezza degli istituti penitenziari.
Luigi VITALI (FI) sottolinea la
necessità che sia valorizzata il più possibile l'esperienza che il
personale interno all'amministrazione penitenziaria acquisisce nello
svolgimento dei propri compiti, e ciò anche in sede di predisposizione di
prove selettive che possano giustamente tener conto di tale esperienza e
competenza. Sotto il profilo formale rileva tuttavia la necessità di
fornire ampie garanzie di trasparenza ed imparzialità nell'attribuzione
delle qualifiche previste per il predetto personale.
Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore
per la XI Commissione, assicura che nessuna delle questioni sollevate
nel corso del dibattito sarà sottovalutata dai relatori. Al contrario, le
indicazioni emerse verranno adeguatamente valutate ai fini della
predisposizione della proposta di parere.
Renzo INNOCENTI, presidente,
avverte, d'intesa con il Presidente della II Commissione, che il termine
per la presentazione della proposta di parere da parte dei relatori è
fissato alle ore 10 di domani, giovedì 11 maggio 2000; entro le ore 13
della medesima giornata potranno essere presentate proposte di parere
alternative.
Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 15.35.
Commissioni Riunite II e XI -
Resoconto di giovedì 11 maggio 2000
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ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 11 maggio 2000. - Presidenza
del Presidente della Commissione giustizia Anna FINOCCHIARO FIDELBO. -
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 18.15.
Schema di decreto legislativo in
materia di amministrazione penitenziaria.
(Seguito esame e
conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente,
avverte che sono state presentate proposte di parere sullo schema di
decreto legislativo in esame da parte dei relatori e dei deputati Vitali e
Pisapia (vedi allegato).
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore
per la II Commissione, rileva che il contenuto della proposta di
parere presentata dal deputato Pisapia è stata in realtà già recepita
nella proposta di parere presentata dai relatori, sia pure con diversa
formulazione. Esprime invece parere contrario sulla proposta di parere
presentata dal deputato Vitali, in quanto la stessa non può essere
accolta dal Governo se non sconvolgendo la portata e l'equilibrio dello
schema di decreto legislativo in esame. Non condivide infatti l'ipotesi di
attribuire a tutti i direttori di istituto il ruolo dirigenziale in quanto
determinerebbe una conseguente riduzione di aumento di organico del
personale inserito nell'Area C, al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria.
Francesco BONITO (DS-U) dichiara, a
nome del suo gruppo, di essere favorevole alla proposta di parere
presentata dai relatori.
Antonio BORROMETI (PD-U) dichiara di
condividere la proposta di parere presentata dai relatori.
Nessun altro chiedendo di
intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle 18.25.
Commissioni Riunite II e XI - Giovedì
11 maggio 2000
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ALLEGATO
Schema di decreto legislativo in
materia di amministrazione penitenziaria.
PROPOSTE DI PARERE
Le Commissioni riunite Giustizia e
Lavoro pubblico e privato,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che obiettivo della delega è la realizzazione di un ampio
decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione
delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della
giustizia minorile, adeguandone di conseguenza le strutture;
considerato che la delega è diretta a consentire il riconoscimento dei
Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, degli istituti
penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale quali uffici
di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle sedi di minore
rilievo;
rilevato che all'articolo 2, comma 2, si prevede che, ai fini
dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si
tiene conto anche della realizzazione di progetti sperimentali di
particolare rilievo che l'amministrazione vi organizza, per cui appare
evidente che tali progetti debbano essere organizzati precedentemente
all'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale;
preso atto che l'aumento della dotazione organica del personale
appartenente alla figura professionale di assistente sociale coordinatore
e di operatori amministrativi previsto dalla legge n. 165 del 1998 non ha
ancora trovato compiuta realizzazione, non essendo stata ancora
autorizzata l'amministrazione penitenziaria ad assumere i vincitori dei
concorsi espletati proprio per tali qualifiche, in ragione dell'articolo
39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, secondo il
quale tutte le assunzioni nel pubblico impiego debbono aver luogo previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche qualora
la rideterminazione dei quadri organici sia appositamente finanziata da
legge successiva, il che non appare essere condivisibile;
sottolineato che il provvedimento in esame stabilisce, in esecuzione della
delega di cui all'articolo 12 della legge n. 266 del 1999, l'incremento
delle dotazioni organiche dell'amministrazione penitenziaria di 1.142 unità
relativamente all'area funzionale denominata "Area C",
prevedendo la conseguente copertura finanziaria per gli oneri recati da
tale aumento di organico;
rilevato che la legge di delega stabilisce un consistente aumento di
organico del personale (1.142 unità su un organico attuale di circa 5.000
unità), prevedendo una copertura finanziaria della spesa per il triennio
1999/2001, per cui tale aumento di organico non rientra nella
programmazione della riduzione delle presenze di cui all'articolo 39 della
legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni;
premesso che l'articolo 2 prevede che con successivo decreto si provveda
ad individuare i centri dell'esecuzione penale per le alternative alla
detenzione, le scuole e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e
della Giustizia minorile da considerarsi quali uffici di livello
dirigenziale non generale;
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premesso che l'articolo 4 stabilisce i criteri per il conferimento degli
uffici di livello dirigenziale, i quali dovranno essere coperti, mediante
adeguate procedure selettive, avvalendosi, nella fase transitoria, di
personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore, anche
eventualmente per aver già di fatto esercitato mansioni di superiore
livello;
premesso che l'articolo 12 ed analogamente l'articolo 24 prevedono che
l'accesso alla qualifica di commissario penitenziario avvenga per promozione
conseguibile mediante scrutinio per il merito comparativo senza che la
promozione si consegua a ruolo aperto, così come specificato per la
promozione al grado inferiore e per quella al grado superiore;
rilevato che la maggior parte delle disposizioni relative al ruolo direttivo
speciale della polizia penitenziaria ricalca letteralmente le corrispondenti
disposizioni del ruolo direttivo ordinario;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1. sia comunque disposta l'assunzione delle 1.142 unità relative all'area
funzionale denominata "Area C", oltre che dei vincitori dei
concorsi espletati in applicazione della legge n. 165 del 1998, in quanto si
ribadisce che tale aumento di organico non rientra nella programmazione
della riduzione delle presenze di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del
1997 e successive modificazioni;
2. si valuti l'opportunità, in riferimento all'articolo 2, di conservare
l'attuale denominazione dei centri di servizio sociale per gli adulti, di
cui all'articolo 72 comma 1 della legge 374 del 1975 e articolo 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976. Lo schema di
decreto, nel disciplinare la ripartizione dei posti portati in aumento
dell'organico, menziona i centri dell'esecuzione penale per le alternative
alla detenzione. La diversa denominazione sembra infatti inopportuna,
risultando quindi preferibile designare i suddetti centri con la
denominazione sinora indicata dall'ordinamento;
3. si valuti l'opportunità, nell'individuazione degli istituti e dei centri
di cui all'articolo 2 comma 1 e nella copertura e riorganizzazione di tali
uffici così come nella determinazione delle rispettive piante organiche, di
valorizzare ulteriormente le esigenze connesse al trattamento, assicurando
l'effettività del ruolo di direzione degli istituti e dei centri,
assicurando in particolare che altre figure professionali operanti
all'interno dello stesso ufficio non possano acquisire livelli pari a quelli
del direttore dell'istituto o del centro;
4. si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 4 dello schema di
decreto, di prevedere un incremento dei posti dirigenziali che sono
riservati al personale che abbia già maturato un'esperienza professionale
nel settore, al fine di valorizzare le professionalità finora formatasi
all'interno degli istituti penitenziari.
5. si valuti l'opportunità di uniformare quanto disposto dagli articoli 12
e 24, nella parte in cui prevedono che l'accesso alla qualifica di
commissario penitenziario avvenga per promozione conseguibile mediante
scrutinio per il merito comparativo senza che la promozione si consegua a
ruolo aperto, con le corrispondenti disposizioni che disciplinano la
promozione al grado inferiore e quella al grado superiore, per le quali è
invece consentita la promozione a ruolo aperto.
6. si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 21, inserendo nella
suddetta norma, recante le diverse prescrizioni applicabili al ruolo
direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria, un richiamo generale
delle disposizioni relative al ruolo direttivo ordinario, atteso che le
prime ricalcano quasi pedissequamente tali disposizioni.
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7. si valuti l'opportunità di
introdurre la figura istituzionale del vice direttore, non ravvisandosi
specifiche ed adeguate ragioni per sopprimere tale figura;
8. si valuti l'opportunità di semplificare la formulazione dello schema
di decreto in esame prevedendo, per quanto attiene al ruolo direttivo
speciale, un richiamo generale delle disposizioni concernenti il ruolo
direttivo ordinario della polizia penitenziaria, attraverso una specifica
disposizione nella quale saranno esplicitamente individuate le poche
regole non applicabili al ruolo direttivo speciale.
I Relatori.
Le Commissioni esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
in riferimento all'articolo 2, comma 1, prevedere l'individuazione dei
Centri di Servizio Sociale per Adulti quali uffici di livello dirigenziale,
al pari degli istituti penitenziari e degli altri uffici ivi contemplati;
in riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, prevedere un
incremento dei posti dirigenziali - direttori degli istituti penitenziari,
dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, dei Centri per la Giustizia
minorile - riservati al personale che abbia già acquisito un'esperienza
professionale nel settore, tenendo conto del numero complessivo di coloro
che svolgono di fatto tali funzioni, al fine di non disperdere e di
valorizzare le professionalità e le esperienze maturate.
Pisapia.
La proposta di parere dei relatori
sia riformulata inserendo la seguente osservazione:
Si valuti la necessità di individuare nel presente decreto gli istituti di
livello dirigenziale e gli uffici di analogo livello professionale tranne
quello di minor rilievo, individuando gli Istituti in un numero non
superiore al 25 per cento del totale degli istituti stessi, tale criterio
secondo a quanto è già previsto nel decreto in esame per i provveditorati.
Si valuti la necessità di adeguare i numeri dei dirigenti ai numeri degli
istituti e servizi, come sopra individuati, prevedendo comunque un'ulteriore
complessivo aumento di almeno 100 posti riservati in via preferenziale, al
profilo del Direttore Coordinatore penitenziario e in subordine al profilo
del Direttore penitenziario muniti di laurea. Per il maggior onere si
attingerà alle spese previste per l'aumento delle dotazioni organiche
inquadrate nell'area funzionare C, contestualmente si dovrà procedere ad
una riduzione delle dotazioni organiche inquadrate nell'area C in relazione
prevista dal decreto stesso. Si valuti la necessità di prevedere procedure
di inquadramento del profilo della professione dirigenziale nella sola forma
del corso di riqualificazione, preceduto dalla valutazione dei titoli e con
esame finale del corso stesso.
Quanto sopra da prevedersi a regime transitorio. A regime dovrà essere
considerata l'opportunità di riservare una percentuale pari al 50 per cento
dei posti dirigenziali disponibili al personale dell'Amministrazione
penitenziaria.
Vitali.
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