Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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DECRETO LEGISLATIVO_________________
Adeguamento delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni organiche. Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria. Attuazione dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999 n.266.
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
VISTI   gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO  l'articolo 12  della legge 28 luglio 1999, n. 266;
VISTA  la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il Decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni nella legge  7 agosto 1992, n.356;
VISTO il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5l, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216;
VISTO  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il “ Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria “;
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “ Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza “;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante “ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia “;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 marzo 2000
UDITO il parere delle competenti commissioni parlamentari adottato nella seduta del 3 maggio 2000 per il Senato della Repubblica e dell’11 maggio 2000 per la Camera dei Deputati
VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 19 maggio 2000
Sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
 
E M A N A
Il seguente decreto legislativo:
 
CAPO I
Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento
 dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile
 
Articolo 1
Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e
Centri per la Giustizia Minorile
 
1.                  I Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all’allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
2.                  In ragione dell’estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
3.                  Ai Provveditorati regionali possono esser assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
4.                  Il Provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5.                  I  Centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno,  2 agosto 1993.
6.                  Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della Giustizia, nell’ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7.                  Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l’attività e la struttura del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993  ed in quello n. 300 del 30 luglio 1999, l’espressione “Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria” contenuta nella legge n. 395 del 15 dicembre 1990 e nelle disposizioni di legge successive si intende sostituita con quella “Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.
 
Articolo 2
Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti, Scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
 
1.                  Con decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 4bis lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
2.                  Ai fini dell’individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché  della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l’Amministrazione vi organizza.
3.         In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.
 
Articolo 3
Integrazione degli organici del personale dell’Amministrazione penitenziaria
e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile
 
1.                  Le dotazioni organiche del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
2.                  Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 1 comma 2, e per l’adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di 16 unità, all’interno dei quali possono esser individuati uno o più vice Capo del Dipartimento.
3.   Per la copertura e per la riorganizzazione degli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria è aumentato di n.179 unità. Per la riorganizzazione e l’adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali  è aumentato di 4 unità.
4.         Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive 453 unità della dotazione organica di cui al D.P.C.M. 27 aprile 1999:      
per il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria:
             Area funzionale C:
           + 1.140 unità           
per l’Ufficio Centrale per la Giustizia minorile:
             Area funzionale B
           + 62 unità
5.   Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.
6. Con successivi decreti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi precedenti verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
7.  Le assunzioni derivanti dall’aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all’articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modifiche.
 
Articolo 4
Copertura delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti
 
1.                  Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell’esigenza di garantire il buon andamento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, il perseguimento delle peculiari finalità  ed il rispetto dei principi dettati dall’articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e  con le modalità di seguito indicate.
2.                  Gli incarichi di direzione  degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all’articolo, 3 comma 2, del presente decreto, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui  al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3.                  Relativamente agli aumenti degli organici di cui all’articolo 3, tenuto conto  della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei Centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l’Amministrazione penitenziaria:
a)                  per un posto,  mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
b)                  per settantacinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per cinquantasette posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
c)                  per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica   e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a) b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici,  le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà tra l’altro considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in  vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2, comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
d)                  per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente  a i profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
e)                  per cinquantacinque posti  mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d’istituto penitenziario, direttore d’istituto penitenziario e direttore coordinatore d’istituto penitenziario; nonchè, per undici posti riservato al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
 Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c) e d), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione  a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia;
f)                   per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nell’area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell’amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno 15 anni di anzianità nell’area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso l’Amministrazione Penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni nella.7 agosto 1992, n.356;
g)                  per  un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
h)                  per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
i)                    per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo – contabile,  profili collaboratore amministrativo contabile, funzionario amministrativo contabile e direttore amministrativo contabili, muniti di laurea che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g) h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia;
l)          per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4.                  Successivamente,  in ordine alle qualifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,  per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 6,  comma 3,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall’articolo 28,  comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l’esperienza professionale maturata nello specifico settore.
5.                  Per l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:
a)                  per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell’area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici,  le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in  vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2 comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
b)                  per il cinquanta per cento dei posti  mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell’area funzionale C,  munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione  a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia;
c)                  per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6.  Successivamente,  in ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo,  per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 6,  comma 3,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,  si applica la procedura di cui al comma 4.
 
CAPO II
RUOLO DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
 
Articolo 5
Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria
 
1.                   È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
a) vice commissario penitenziario
b) commissario penitenziario
                  c) commissario capo penitenziario
                  d) commissario coordinatore penitenziario
2.                   La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
3.                   L’accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla prevista tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la modalità previste dall’art. 40 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335.
 
                                                                 Articolo 6
Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario
ed alla Dirigenza
 
1.               Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.               Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 12 dicembre 1990 n. 395,  svolge le proprie funzioni all’interno dell’area sicurezza presso i Provveditorati Regionali, gli Istituti penitenziari e le Scuole dell’Amministrazione;  assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell’area sicurezza presso gli istituti penitenziari  sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì all’organizzazione ed all’operatività del contingente del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e dell’equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell’Amministrazione penitenziaria..
3.                Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livelli dirigenziale
4.             Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
5.             Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso i Provveditorati Regionali.
6.             Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
7.             Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale,  ovvero presso gli uffici centrali dell’Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo n. 300 del 6 agosto 1999.
 
Articolo 7
Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario
 
1.                   L’assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d’ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a)                  godimento dei diritti civili e politici;
b)                  idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c)                  requisiti morali e di condotta;
d)                  laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purchè siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
e)                  età non superiore a quella stabilita da regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
2.                   Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d’età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3.                   Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria.
4.                   Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5.                   I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l’individuazione dei requisiti psico – fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
6.                   Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
 
 
Articolo 8
Prova preliminare
 
1. Qualora sia necessario a causa dell’alto numero dei concorrenti, l’ammissione alle prove   d’esame  ed  agli  accertamenti  psico – fisici  è  preceduta  da  una  prova  preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell’esame.
2.  Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
 
Articolo 9
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario
 
1.       I vincitori del concorso di cui all’articolo 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.
2.   I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico – pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d’istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l’esame finale possono partecipare al corso successivo; se l’esito di quest’ultimo è negativo, sono dimessi.
 
Articolo 10
Dimissioni dal corso
 
1.       E’ dimesso dal corso di cui all’articolo 9 il personale che:
a)                  dichiara di rinunciare al corso;
b)                  non supera gli esami di fine corso;
c)                  non è dichiarato idoneo al servizio d’istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
2.          Il personale che, per giustificato motivo,  è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d’assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3.      E’ espulso dal corso il personale resosi responsabile d’infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4.      I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria.
 
Articolo 11
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo
1.         La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Articolo 12
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Articolo 13
Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Articolo 14
Norme relative agli scrutini
 
1.         Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell’impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2.          Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3.         Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4.          Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
 
Articolo 15
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al
ruolo direttivo ordinario
 
1.       La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2.       Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.   
3.   Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalità previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
 
Articolo 16
Rapporti informativi
 
1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
2.  Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 46-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
      1.  Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario  in servizio presso le articolazioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’ufficio dal quale dipendono.
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell’ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria .“
3.  Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 47-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole.
1.  Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria, è compilato:
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.
2.  Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’ufficio centrale del personale.
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell’ufficio centrale del personale. Il giudizio è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.“
4.   Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 48-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari.
            1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
            a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell’istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale.
            b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria. “
 
 
Articolo 17
Tessera di riconoscimento
 
1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell’ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un’integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio1999, n. 82.
2.       Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
 
Articolo 18
Divise uniformi
 
            1.  Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 15.12.1990, n. 395 le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
 
Articolo 19
Norme disciplinari
 
1.  Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“ 4.  Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina “.
b) all’articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 “ 5.  Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina “.
2.  Qualora si debba procedere ai sensi dell’articolo 15 del citato decreto legislativo 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l’avvio dell’eventuale istruttoria è disposto dall’autorità centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello dirigenziale.
 
 
CAPO III
        RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 
        DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA–
 
Articolo 20
Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
 
1.       E’ istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:
                        a) vice commissario penitenziario
                        b) commissario penitenziario
                        c) commissario capo penitenziario
                        d) commissario coordinatore penitenziario
          2.     La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E allegata al presente decreto.
3.             La tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.
Articolo 21
Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale
 
1.  Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui  al Capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Articolo 22
Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale
 
1.                  La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3;
2.         I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
3.         Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
 
 
Articolo 23
Dimissioni dal corso
 
1.            E’ dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
2.      Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3.  E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4.  I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi penitenziari
 
 
Articolo 24
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Articolo 25
Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Articolo 26
Promozione a commissario coordinatore penitenziario
del ruolo direttivo speciale
 
1.         La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
 
CAPO IV
UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO
DEL DISCOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
 
Articolo 27
Ricollocamento del personale  del ruolo ad esaurimento
 
1.                  Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell’articolo 25  della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo,  sono applicati:
a)                  presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
b)                  nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;
c)                  presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente  all’impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;
d)                  nelle articolazioni centrali, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziaria e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l’attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro dell’amministrazione.
2.                  Tale impiego è di norma disposto a domanda dell’interessato e  con   provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 90   del  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n. 82.   E’ comunque  fatta  salva    la    facoltà   dell’amministrazione    penitenziaria,  per sopravvenute esigenze e per  il   perseguimento di   propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l’impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
3.                  Fermi restando il grado  rivestito  e  l’anzianità  posseduta,   le   funzioni,   sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili  agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle  responsabilità ed   agli   incarichi  ad  essi  effettivamente  conferiti dall’amministrazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPO V
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Articolo 28
Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario,
commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
 
1.           In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di  commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
a)      mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;
b)      mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
2.           La nomina  a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per 65 posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri 35 posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un’anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte  presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria  non inferiore alle 100 unità. Alla copertura di altri 10 posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di  ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.           La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti 40 posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo  munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria  non inferiore alle 100 unità
4.           Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico – professionale della durata di un anno presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione.
5.           Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
6.           L’anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l’attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell’art.43 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
7.            Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni     esaminatrici,   le   materie   oggetto   dell’esame,   le  categorie  dei  titoli  da  ammettere a   valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
8.          Ai fini dell’ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E’ altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare  pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l’ammissione al concorso o alla selezione, nonché l’eventuale nomina, è disposta con riserva.

 
Articolo 29
Clausola finanziaria
 
1.                  All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
 
 
            Roma, addì
 
 
 
TABELLA A
(art.1 comma1)
 
 
Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria
 
 
 
ANCONA:
Marche
BARI:
Puglia
BOLOGNA:
Emilia Romagna
CAGLIARI:
Sardegna
CATANZARO:
Calabria
FIRENZE:
Toscana
GENOVA:
Liguria
MILANO:
Lombardia
NAPOLI:
Campania
PADOVA:
Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
PALERMO:
Sicilia
PERUGIA:
Umbria
PESCARA:
Abruzzo – Molise
POTENZA:
Basilicata
ROMA:
Lazio
TORINO:
Piemonte - Valle d'Aosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA B
(Articolo 1 comma2)
Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria
Sedi di Uffici di Dirigenza Generale
 
 
 
 
 
BARI:
Puglia
BOLOGNA:
Emilia Romagna
CAGLIARI:
Sardegna
CATANZARO:
Calabria
FIRENZE:
Toscana
MILANO:
Lombardia
NAPOLI:
Campania
PADOVA:
Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
PALERMO:
Sicilia
PESCARA:
Abruzzo - Molise
ROMA:
Lazio
TORINO:
Piemonte - Valle d'Aosta
 
 
 
 
 
 
TABELLA C
(articolo 1 comma 5)
 
Centri per la giustizia minorile
 
1.                              Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il Friuli Venezia  
Giulia e il Trentino Alto Adige.
2.                              Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia
3.                              Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val d’Aosta e la Liguria.
4.                              Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per l’Emilia Romagna e le Marche.
5.                              Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e l’Umbria.
6.                              Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il Lazio e l’Abruzzo.
7.                              Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per la Sardegna.
8.                              Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la Basilicata
9.                              Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la Puglia e il Molise.
10.                          Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.
11.                          Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la Sicilia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabella “D”
 
DOTAZIONE ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
(art. 5, comma 2)
Qualifiche
Numero posti
DIRIGENTI SUPERIORI
4
PRIMI DIRIGENTI
8
COMMISSARI COORDINATORI PENITENZIARI
90
COMMISSARI CAPO PENITENZIARI
113
VICE COMMISSARI PENITENZIARI E COMMISSARI PENITENZIARI
300
TOTALE
515
 
TABELLA E
(Articolo 20 comma 2)
 
DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO
DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
 
Personale maschile e femminile
 
Ruolo direttivo speciale
Numero posti
VICE COMMISSARI PENITENZIARI E
COMMISSARI PENITENZIARI
         150
                 COMMISSARI CAPO PENITENZIARI
           30
COMMISSARI COORDINATORI PENITENZIARI
           20
TABELLA F
 
 
Tabella A
(Allegata all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 30/10/92 n.443 e successive modificazioni)
 
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
 
 
 
 Dotazione Organica
 
 
 
RUOLO
 
 
QUALIFICHE
 
 
Uomini
 
Donne
 
Totale
 
-        ISPETTORI SUPERIORI
 
 
590
 
 
50
 
640
 
ISPETTORI
-        ISPETTORI CAPO
-        ISPETTORI
-        VICE ISPETTORI
 
 
3.428
 
290
 
3.718
 
 
SOVRINTENDENTI
-        SOVRINTENDENTI  CAPO
-        SOVRINTENDENTI
-        VICE SOVRINTENDENTI
 
 
 
4.140
 
 
360
 
 
4.500
 
 
AGENTI E ASSISTENTI
-        ASSISTENTI CAPO
-        ASSISTENTI
-        AGENTI SCELTO
-        AGENTI ED AGENTI AUSILIARI
 
 
32.068
 
 
 
 
 
 
3.480
 
 
35.548
 
TOTALE
 
40.226
4.180
44.406
 
 
 
Commissioni Riunite II e XI - Resoconto di martedì 9 maggio 2000
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ATTI DEL GOVERNO
Martedì 9 maggio 2000. - Presidenza del Presidente della Commissione Giustizia Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 13.
 
Schema di decreto legislativo in materia di amministrazione penitenziaria.
(Esame e rinvio).
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore per la II Commissione, preliminarmente sottolinea i tempi ristretti a disposizione delle Commissioni per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi della delega di cui all'articolo 12 della legge n.266 del 1999, la quale scade il 21 maggio prossimo. Ricorda, infatti, che a causa della recente crisi di Governo, le Commissioni si sono riunite solamente per gli atti dovuti. Considerato che la Camera dei deputati non svolgerà attività nella settimana intercorrente dal 14 al 21 maggio, osserva che il parere dovrà essere espresso entro giovedì prossimo 11 maggio. Non sarà pertanto possibile svolgere le audizioni delle associazioni rappresentative dei soggetti nei cui confronti il decreto produrrà i propri effetti, per quanto il confronto con tali associazioni offrirebbe un contributo attento ed articolato alla importante riforma delle strutture dell'amministrazione penitenziaria in esame.
Sottolinea la delicatezza del tema oggetto del decreto e la necessità di svolgere un lavoro attento ed articolato, nonostante i brevi tempi a disposizione, in considerazione anche della drammaticità della situazione del mondo carcerario, la quale non si limita ai soli gravi fatti avvenuti al carcere di Sassari, dei quali auspica una rapido accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Quale Presidente del Comitato per i problemi penitenziari, che la Commissione Giustizia ha voluto a suo tempo costituire proprio per rispondere a pieno a quella che sin da allora fu individuata come una vera situazione di emergenza che coinvolge l'intero mondo carcerario, ricorda che la Commissione Giustizia ha approvato nel settembre 1999 una prima relazione del Comitato. Avverte che il Comitato presenterà comunque alla Commissione una ulteriore relazione tendente a fotografare lo stato attuale con alcune proposte legislative. È necessario porre un freno alla spettacolarizzazione dei problemi del carcere, alla quale non seguono fatti concreti ed operativi. Questo modo di
 
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procedere, soprattutto per un legislatore, oltre che sbagliato, è dannoso perché non porta a lasciare i problemi penitenziari nella logica dell'emergenza.
Si sofferma pertanto sulle disposizioni dello schema in esame. Ricorda, in primo luogo, che l'obiettivo della delega è di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo. La delega è inoltre diretta a realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita' nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.
Lo schema si compone di cinque capi, rispettivamente relativi: all'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria; al ruolo direttivo della polizia penitenziaria; al ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria; al personale del ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia; alle norme transitorie e finali.
L'articolo 1, in attuazione del primo fra gli obiettivi recati dalla delega di cui all'articolo 12 della legge n. 266/1999, prevede la rideterminazione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, nonchè la costituzione in uffici di dirigenza generale degli stessi, in relazione all'estensione del territorio coperto ed alle risorse complessivamente impiegate. Il comma 4 dispone la soppressione del provveditorato della Sicilia orientale, con sede a Messina. Il comma 5 prevede la rideterminazione dei Centri per la Giustizia minorile. Il comma 6 demanda a decreto del Ministero della Giustizia le ridefinizione degli organici conseguente alle modifiche strutturali introdotte.
L'articolo 2 prevede che con decreto si provveda ad individuare i centri dell'esecuzione penale per le alternative alla detenzione, le scuole e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile da considerarsi quali uffici di livello dirigenziale non generale.
L'articolo 3 provvede agli aumenti di organico del personale, come previsto dalla lettera a) della delega di cui all'articolo 12. Per il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il numero degli uffici dirigenziali generali viene aumentato di 16 unità; quello degli uffici dirigenziali non generali viene incrementato di 179 unità. Per l'Ufficio centrale per la giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali risulta aumentato di 4 unità.
L'articolo 4 stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici di livello dirigenziale, i quali dovranno essere coperti, mediante adeguate procedure selettive, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore, anche eventualmente per aver già di fatto esercitato mansioni di superiore livello. Il comma 2 prevede che gli incarichi di direzione dei 16 uffici di livello dirigenziale generale. Il comma 3 regola la nomina, in sede di prima applicazione, dei 179 dirigenti di livello non generale dell'Amministrazione penitenziaria Per quel che riguarda le nomine di dirigenti livello generale e non effettuate successivamente, si applicherà la procedura generale di cui all'articolo 28, valorizzando in particolare, per gli aspiranti provenienti dalla pubblica amministrazione, l'esperienza già maturata nello specifico settore.
I commi 5 e 6 regolano la nomina dei 4 dirigenti di livello non generale per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile. Con gli articoli 5 e 6 viene istituito e disciplinato il ruolo direttivo ordinario del corpo di polizia penitenziaria, in attuazione della delega recata dall'articolo 12 della legge n. 266. Il ruolo si articola nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario coordinatore, commissario
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capo. A tale personale viene attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria, confermando l'equiparazione dello status con il personale appartenente alle Forze di polizia. L'articolo 6 individua le funzioni e le responsabilità affidate al personale appartenente alle quattro qualifiche sopra citate.
Gli articoli da 7 a 15 disciplinano le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e quelle di successiva promozione interna al ruolo stesso.
L'articolo 7 disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria (vice commissario penitenziario), prevedendo un concorso pubblico per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Un quinto dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Il concorso consiste in due prove scritte ed una orale eventualmente precedute, in presenza di un alto numero di concorrenti, da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla.
I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e frequentano un corso teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria. Coloro che, al termine del corso, superano l'esame finale vengono nominati vice commissari penitenziari, mentre coloro che non hanno superato l'esame sono ammessi al corso successivo e vengono dimessi se anche l'esito di quest'ultimo è negativo.
L'articolo 10 regola i casi di dimissione e espulsione dal corso di cui al precedente articolo 9.
Il vice commissario penitenziario, che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica, può essere promosso commissario penitenziario a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo.
Il commissario penitenziario, che abbia compiuto tre anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica, può essere promosso commissario capo penitenziario, mediante scrutinio per merito comparativo.
Il commissario capo penitenziario, che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, può essere promosso commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo.
L'articolo 14 detta norme per lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo
Al personale che abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, può essere concessa la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
L'articolo 16 definisce la normativa relativa al personale del nuovo ruolo direttivo - istituito dall'articolo 5 dello schema di decreto - con riguardo alla materia dei rapporti informativi, che è regolata dal decreto legislativo n. 443 del 1992. L'articolo 16 estende al personale direttivo l'applicazione solo di alcune delle disposizioni contenute in tale decreto. Tali disposizioni definiscono le competenze dei dirigenti dei provveditori regionale e del direttore generale dell'Amministrazione per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione del giudizio complessivo.
In materia di norme disciplinari per il personale del ruolo direttivo, l'articolo 19 fa salva l'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 443 del 1992, cui vengono apportate alcune integrazioni, concernenti la competenza del direttore generale all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie nonché alla sanzione della deplorazione. In entrambi i casi è previsto il previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina.
Il Capo III dello schema di decreto provvede alla istituzione e disciplina del
 
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ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria, secondo quanto previsto dalla delega di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 266/1999. Il ruolo si articola secondo le stesse qualifiche previste per il ruolo ordinario: vice commissario, commissario, commissario coordinatore, commissario capo.
Anche al personale del ruolo speciale viene attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
Gli articoli da 22 a 28 disciplinano le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e quelle di successiva promozione interna al ruolo stesso.
Tali disposizioni saranno peraltro applicabili a regime, mentre per la fase di prima applicazione occorre far riferimento al successivo articolo 31.
In particolare, l'articolo 22 disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria (vice commissario penitenziario), prevedendo un concorso per titoli ed esami riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore ovvero a quella di ispettore capo (in questo caso con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica), in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di durata non inferiore a dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari.
Le modalità di espletamento del concorso (consistente in due prove scritte ed un colloquio) e quelle del corso di formazione e dei relativi esami di fine corso saranno stabilite con decreto del ministro della giustizia.
L'articolo 23 disciplina quindi le ipotesi di dimissioni, assenze ed espulsione (per infrazioni disciplinari) dal corso di formazione.
Gli articoli da 24 a 27 disciplinano invece le modalità ordinarie di promozione alle diverse qualifiche del ruolo direttivo speciale, successive a quella iniziale (commissario penitenziario; commissario capo penitenziario; commissario coordinatore penitenziario).
Le promozioni avvengono mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale della qualifica immediatamente inferiore che abbia compiuto i periodi di effettivo servizio in tale qualifica specificati in ciascuno degli articoli sopra indicati. Si segnala che gli artt. 24 e 26 prevedono che le promozioni ivi disciplinate avvengano "a ruolo aperto", cioè a prescindere dalla disponibilità dei corrispondenti posti nella qualifica superiore, mentre tale clausola non compare nell'articolo 25 (relativo alle promozioni a commissario capo penitenziario); la documentazione non permette di comprendere se si tratti di errore materiale o se invece si intenda adottare un regime differenziato.
Le modalità di effettuazione dello scrutinio per merito comparativo (consistente "nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi") sono definite dall'articolo 27, al quale si rinvia, segnalando che, per effetto del rinvio all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, gli scrutini dovrebbero aver luogo in due sessioni annuali (rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre).
Una ulteriore modalità di promozione ("per merito straordinario") del personale appartenente al ruolo direttivo speciale è disciplinata dall'articolo 28.
L'articolo 29 richiama per il personale del ruolo speciale l'applicazione delle norme disciplinari e relative alla compilazione dei rapporti informativi concernenti il ruolo ordinario. Il Capo III dello schema, composto di un solo articolo, si occupa del ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia. L'articolo 30 prevede in proposito che gli ufficiali appartenenti a tale ruolo debbano essere occupati: presso uffici tecnico-logistici; nei servizi di traduzione e piantonamento dei
 
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detenuti; presso i provveditorati regionali, con compiti organizzativi relativi all'utilizzo della polizia penitenziaria. All'idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti; nelle articolazioni centrali, con compiti di formazione, didattica e addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
L'impiego è disposto su domanda degli interessati, salvo che l'amministrazione, per sopravvenute esigenze, non disponga l'impiego stesso d'ufficio.
L'articolo 31 contiene le disposizioni transitorie relative all'accesso, in prima applicazione, al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
Dalla discussione effettuata sul disegno di legge di delega sia in Commissione Giustizia della camera che del Senato si era particolarmente accentrata l'attenzione sul ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria nel senso che questo venisse previsto come un ruolo ad esaurimento e che inoltre fosse esclusa anche per gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario al possibilità di svolgere le funzioni proprie del direttore di istituto penitenziario.
Dalle analisi effettuate dello schema di decreto risulta recepita la seconda questione e non invece lo stesso si può dire per il primo problema.
La previsione di un ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria, al quale accede personale appartenente al ruolo degli ispettori con almeno 5 anni di anzianità), sembra possa trovare giustificazione solo in una prospettiva provvisoria e di prima attuazione della nuova normativa.
Le Commissioni dovranno riflettere su questo aspetto e valutare se non sia opportuno prevedere il ruolo speciale in questione come un ruolo ad esaurimento.
Con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, ritiene che si possa prevedere un incremento dei posti dirigenziali che sono riservati al personale che abbia già maturato un'esperienza professionale nel settore, al fine di riconoscere a loro un impegno e un'attività svolta in condizioni di rilevanti difficoltà.
Lo schema di decreto, nel disciplinare la ripartizione dei posti portati in aumento dell'organico, menziona i centri dell'esecuzione penale per le alternative alla detenzione. Ritiene che si faccia riferimento ai centri di servizio sociale per gli adulti di cui agli articoli 72 comma 1 della legge 374 del 1975 e articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976. La diversa denominazione sembra foriera di equivoci ed inopportuna, perciò suggerisce di tornare all'attuale dizione, designando i suddetti centri con la denominazione sinora designata dall'ordinamento.
In sede di prima applicazione del decreto nella ripartizione dei posti portati in aumento negli organismi dirigenziali, ritiene sia opportuno aumentare la percentuale dei posti nei quali si accede, diminuendo i posti a cui si accede per concorso per esame, al fine di valorizzare le professionalità finora formatasi.
L'articolo 12 ed analogamente l'articolo 24 prevede che l'accesso alla qualifica di commissario penitenziario avvenga per promozione conseguibile mediante scrutinio per il merito comparativo senza che la promozione si consegua a ruolo aperto, così come specificato per la promozione al grado inferiore e per quella al grado superiore. È evidente la necessità di una sua omogeneizzazione.
Ritiene più confacente ai criteri di semplificazione legislativa un richiamo generale delle disposizioni relative al ruolo direttivo speciale e quelle previste per il ruolo direttivo ordinario dato che le prime ricalcano quasi pedissequamente le disposizioni delle seconde. Si potrebbe, riformulando l'articolo 21, indicare nella suddetta norma le non numerose diverse regole applicabili al ruolo direttivo speciale.
Ritiene opportuno segnalare che, nell'individuazione degli istituti e di centri di cui all'articolo 2 comma 1 e nella copertura e riorganizzazione di tali uffici così come nella determinazione delle rispettive
 
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piante organiche, vengano valorizzate le esigenze connesse al trattamento, assicurando l'effettività del ruolo di direzione degli istituti e dei centri, facendo sì che altre figure professionali operanti all'interno dello stesso ufficio non abbiano livelli pari a quelli del direttore dell'istituto o del centro.
Non è chiara la ragione per cui è stata soppressa la figura istituzionale del vice direttore.
Esprime, a conclusione, una preoccupazione, presente in numerosi contributi che sono pervenuti dalle categorie interessate, relativa alla richiesta di generalizzare il sistema del concorso per titoli. Ne comprende le ragioni ed anche le preoccupazioni sottese a tale richiesta, ma ritiene che sarebbe sicuramente errato non prevedere concorsi anche per esame con possibilità di accesso dall'esterno.
Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore per la XI Commissione, ravvisa una sostanziale corrispondenza del provvedimento con i principi e i criteri direttivi della legge delega. Pertanto preannuncia la presentazione di un parere favorevole non escludendo l'opportunità di osservazioni per indurre il Governo a correggere alcuni errori materiali o a migliorare la formulazione non del tutto chiara di alcune disposizioni.
Soffermandosi sull'articolo 1, precisa che esso cerca di dare attuazione ad uno degli obiettivi perseguiti dalla legge delega, rideterminando i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e prevedendo la preposizione ad essi di dirigenti generali.
In particolare il comma 4 dispone la soppressione del provveditorato con sede a Messina.
L'articolo 3 prevede un aumento di organico del personale dell'amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici di livello dirigenziale. In proposito la relazione illustrativa chiarisce che la preferenza data al personale interno è giustificata dalla volontà di soddisfare le aspettative di tale categoria, vanificate dall'articolo 41, comma 5, della legge n. 449 del 1997.
Di particolare importanza gli articoli 5 e 6 con cui viene istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, che si articola nelle qualifiche di vice commissario, commissario, commissario coordinatore e commissario capo.
L'articolo 7 si occupa invece delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario, prevedendo un concorso pubblico per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Evidenzia che 1/5 dei posti è riservato al personale della polizia penitenziaria.
L'articolo 9 prevede l'obbligo di frequenza di un corso al fine di ottenere la nomina a vice commissario penitenziario.
Il vice commissario penitenziario può essere promosso commissario anche in soprannumero mediante scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 11.
Modalità simili di promozione sono previste per accedere alla carica di commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario.
L'articolo 10 regola i casi di dimissione e di espulsione dal corso previsto all'articolo 9.
Modalità simili di promozione sono previste per accedere alla carica di commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario.
Ritiene di particolare importanza la disposizione secondo cui il personale che abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza o pericolosità può ottenere la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario anche in soprannumero.
In materia di norme disciplinari per il personale del ruolo direttivo, l'articolo 19 fa salva l'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 443 del 1992 cui vengono apportate limitate integrazioni.
Il capo III provvede all'istituzione del ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria, che si articola secondo le stesse qualifiche previste per il ruolo ordinario.
 
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Conseguentemente, l'articolo 22 disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale, prevedendo un concorso per titoli ed esami riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore o di ispettore capo.
Gli articoli da 24 a 27 si occupano delle modalità ordinarie di promozione alle diverse qualifiche del ruolo direttivo speciale, che avvengono mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che abbia compiuto un certo numero di anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Ravvisa nelle disposizioni ultimamente citate una incongruenza rispetto alle disposizioni che si occupano della promozione per il personale del ruolo direttivo ordinario. Infatti, mentre gli articoli 24 e 26 prevedono che le promozioni possano avvenire anche "a ruolo aperto", senza un'apparente giustificazione l'articolo 25 (relativo alla promozione a commissario capo penitenziario) non prevede tale possibilità. Sarebbe quindi opportuna una correzione della disposizione esaminata.
L'articolo 28 si occupa di un'ulteriore modalità di promozione "per merito straordinario" del personale appartenente al ruolo direttivo speciale che compie operazioni di particolare importanza.
Osserva che alcuni problemi potranno sorgere dal richiamo, in quanto compatibili, di tutte le disposizioni riguardanti impiegati civili dello Stato. Tale richiamo potrebbe determinare incertezze interpretative stante la notevole complessità della normativa che attualmente disciplina il pubblico impiego, in prevalenza contenuta nel codice civile e nella contrattazione collettiva.
L'articolo 30 stabilisce le modalità di utilizzazione del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia. L'impiego è disposto su domanda degli interessati salvo che l'amministrazione, per sopravvenute impellenti esigenze, non disponga l'impiego stesso d'ufficio.
Infine sono dettate alcune disposizioni transitorie relative all'accesso, in prima applicazione, al ruolo direttivo speciale.
Il sottosegretario Franco CORLEONE, pur riservandosi un più ampio ed approfondito intervento sul provvedimento in sede di esame degli emendamenti, dichiara che il testo presentato dal Governo si pone in linea con le istanze di decentramento e con le esigenze di una più precisa definizione dello status delle carriere degli operatori dell'intero sistema carcerario. Evidenzia che il corpo di polizia penitenziaria, sin dalla riforma del 1990, si configura come un corpo privato di un adeguato meccanismo di progressione delle carriere. Fa quindi notare che il testo presentato dal Governo risponde certamente alle richieste avanzate dai diversi soggetti che operano nella realtà penitenziaria. Precisa, peraltro, che non a tutti gli attuali direttori di istituto verrà riconosciuta la qualifica di livello dirigenziale sia per motivi di copertura finanziaria, che per ragioni di opportunità, fermo restando comunque che per i direttori di istituto che ospitano meno di 100 detenuti è stata mantenuta la nona qualifica funzionale. Nel dichiarare quindi l'ampia disponibilità del Governo ad accogliere le proposte ed i suggerimenti che verranno formulati dalle Commissioni al cui esame è sottoposto lo schema di decreto legislativo, richiama le forti garanzie offerte dal provvedimento agli appartenenti alla polizia penitenziaria, cui viene riconosciuto il raggiungimento di un ruolo direttivo che implica l'attribuzione di una maggiore responsabilità e dignità oltre che una più ampia prospettiva professionale. Conclude quindi sostenendo che lo schema in oggetto rappresenta una forte risposta alle difficoltà e al malessere recentemente emerso nella realtà del sistema penitenziario.
Alfredo MANTOVANO (AN), avvertendo che davanti Palazzo di Montecitorio si sta svolgendo una manifestazione del sindacato nazionale della polizia penitenziaria, sottolinea l'opportunità di effettuare
 
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un incontro con gli stessi manifestanti.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nel manifestare la piena disponibilità ad un incontro della Commissione giustizia con i rappresentanti della polizia penitenziaria, osserva che a causa della ristrettezza dei tempi previsti per l'esame del provvedimento, ha ritenuto opportuno, d'intesa con il Presidente della XI Commissione, di richiedere alle associazioni di categoria interessate la presentazione di memorie scritte al fine di poter contribuire ad un più approfondito esame del suddetto provvedimento di riforma dell'amministrazione penitenziaria. I contributi che perverranno saranno messi a disposizione dei deputati delle Commissioni
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
 
 
 
Commissioni Riunite II e XI - Resoconto di mercoledì 10 maggio 2000
 
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 maggio 2000. - Presidenza del Presidente della Commissione lavoro pubblico e privato Renzo INNOCENTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 14.35.
 
Schema di decreto legislativo in materia di amministrazione penitenziaria.
(Seguito esame e rinvio).
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore per la II Commissione, interviene soffermandosi, anche in previsione della presentazione del parere allo schema di decreto legislativo in oggetto, sulla delicata questione delle mancate assunzioni di ben 684 unità di assistenti sociali di coordinamento e delle 140 unità di operatori amministrativi previste dalla legge n. 165 del 1998. Fa notare che la mancata assunzione di tale personale è derivata da una specifica disposizione della legge finanziaria con la quale si è affermato il principio della programmazione delle assunzioni con diminuzione del 5 per cento delle stesse. Rileva peraltro che tale criterio è stato ritenuto in alcuni casi passibile di deroga in presenza di leggi successive che regolassero in modo chiaro i meccanismi di selezione ed assunzione di personale. Ricorda al riguardo che sono in cantiere ben 1140 assunzioni di nuovo personale dell'amministrazione penitenziaria per l'Area C, come stabilito dal presente schema di decreto legislativo. Sottolinea pertanto la necessità di prendere posizione su tale questione al fine di scongiurare eventuali riduzioni delle programmate future assunzioni di personale penitenziario.
Luigi VITALI (FI) evidenzia che lo schema di decreto in esame modifica fortemente la condizione giuridico-professionale della categoria dei direttori degli istituti carcerari. Il testo in esame incide altresì sulle previsioni della legge n. 395 del 1990, nella parte in cui viene equiparato il corpo di polizia penitenziaria al restante personale appartenente alla pubblica sicurezza. In relazione alla posizione dei direttori del carcere rileva la sostanziale delegittimazione del ruolo da essi svolto, soprattutto per effetto della imposizione di un concorso per esami e della previsione di corsi di formazione necessari per poter assumere la qualifica di livello dirigenziale loro attribuita. Da ciò ne consegue una inevitabile riduzione
 
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nell'accesso ai 135 posti di direttore di carcere previsti dallo schema di decreto in esame. Ritiene quindi insufficiente, oltre che sospetto, l'aver fissato una riserva di soli 5 posti per l'accesso alla qualifica di direttore di istituto da parte di chi non possiede il diploma di laurea.
Il Sottosegretario Franco CORLEONE, nel dichiarare che il Governo attende le scelte che il Parlamento intenderà assumere in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo, sottolinea che il Governo ha finora operato in stretta aderenza alle prescrizioni contenute nella legge delega. Replica quindi al deputato Vitali sostenendo che la scelta di eliminare l'equiparazione tra polizia penitenziaria e restante personale della polizia è stata determinata dall'approvazione dell'articolo 40 della legge delega da parte del Parlamento. Nel richiamare quindi le legittime aspettative dei direttori degli istituti penitenziari, osserva che il Governo è tenuto a rispettare i vincoli di copertura finanziaria che riducono le possibilità di un maggiore ampliamento della carriera dirigenziale. Ritiene peraltro inopportuno il riconoscimento di una responsabilità dirigenziale ai direttori di carceri di limitate dimensioni, i quali conservano comunque la qualifica direttiva. Richiamando i criteri che presiedono all'attribuzione della qualifica di livello dirigenziale per le sedi che ospitano oltre 100 detenuti e per quelle che ospitano detenuti sottoposti alla disciplina dell'articolo 41-bis ovvero collaboratori di giustizia, afferma la possibilità che in un prossimo futuro, qualora vi siano le necessarie risorse finanziarie, venga estesa ulteriormente la fascia dirigenziale del personale appartenente all'amministrazione finanziaria. Assicura inoltre che nelle sedi in cui sono presenti direttori di istituto con qualifica di IX livello non saranno comunque previste altre figure di livello superiore o equivalente.
Alfredo MANTOVANO (AN) dopo aver denunciato lo scarso tempo a disposizione delle Commissioni per approfondire un così importante e complesso provvedimento, evidenzia alcune incongruenze dello schema di decreto legislativo rispetto all'attuale assetto dell'amministrazione penitenziaria; rileva in particolare che sotto taluni profili il provvedimento sembrerebbe non attenersi alla vigente disciplina del comparto della dirigenza ministeriale. Osserva, quindi, in riferimento all'articolo 2 comma 2, che i progetti sperimentali di particolare rilievo che l'amministrazione penitenziaria organizza, considerati quali criteri di valutazione per l'assegnazione della qualifica di livello dirigenziale alle sedi di istituto penitenziario; dovrebbero sempre preesistere alla predetta assegnazione. In merito all'articolo 3, comma 2, considera equivoca la formulazione della norma che sembra non porre limiti alla presenza dei vice capi del dipartimento, il cui numero massimo potrebbe arrivare anche a 5 unità, con palese difformità rispetto alla corrispondente ipotesi del personale di polizia che può contare su non più di due vice capi di dipartimento. Nel rilevare la mancanza, in riferimento al comma 4 dell'articolo 3, di una chiara indicazione circa la quantificazione di spesa necessaria ai fini del previsto aumento di 1140 unità dell'organico del personale inquadrato nell'Area C, dichiara che sarebbe stata auspicabile la predisposizione da parte del Governo di una adeguata relazione tecnica. Contesta quindi la formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, in quanto le disposizioni in esse contenute non paiono avere carattere transitorio; in particolare rileva che il comma 4 della predetta norma sembra introdurre una deroga permanente ai principi sul ruolo unico della dirigenza affermati dal decreto legislativo n. 23 del 1993. In riferimento all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 comma 5, relativi rispettivamente al ruolo della dirigenza della polizia penitenziaria, evidenzia la mancanza nella legge delega di principi e criteri direttivi relativi al contenuto delle menzionate norme, le quali sarebbero pertanto ultronee rispetto agli obbiettivi perseguiti dal decreto legislativo. Avanza forti perplessità anche in relazione alla
 
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formulazione del comma 2 dell'articolo 6, che rinviando all'articolo 9 della legge n. 359 del 1990, inerente al rapporto di subordinazione gerarchica del personale dell'istituto penitenziario rispetto al direttore dell'istituto, rende problematico l'esplicarsi della riconosciuta autonomia, nell'area della sicurezza, al comandante della polizia penitenziaria. Dopo aver espresso forti dubbi circa l'assenza di trasparenza nelle prove selettive per l'accesso alle carriere superiori per il personale di polizia penitenziaria, soprattutto a causa della mancanza della prova scritta, contesta la previsione di cui all'articolo 28 comma 1, che inserisce tra i requisiti necessari per la promozione anche il merito straordinario determinato dal grave pericolo; tale norma, sottolinea, va precisata al fine di stabilire se la predetta situazione di pericolo debba riguardare o meno una situazione interna all'istituto penitenziario. Si chiede quindi se la specifica professionalità di capo della polizia, richiesta dall'articolo 30 comma 1, sia presunta o debba effettivamente sussistere ed essere quindi accertata. Fa notare in conclusione, in relazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 31, che il previsto requisito di 10 anni di anzianità di ruolo risulta oggi impossibile da ottenere essendo stata istituita la relativa qualifica nel 1990.
Il Sottosegretario Franco CORLEONE, pur ribadendo che il Governo esprimerà più approfondite valutazioni in sede di esame della proposta di parere formulata dai relatori, risponde al deputato Mantovano che la individuazione delle sedi di livello generale viene comunque svolta preventivamente, e ciò anche in riferimento al previsto criterio dell'attuazione dei progetti di sperimentazione. Auspica tuttavia sul punto che in futuro possano comunque individuarsi nuove sedi penitenziarie anche sulla base di interessanti e proficui progetti sperimentali. In relazione ai rilievi mossi all'articolo 3, circa la mancata indicazione di copertura finanziaria, osserva che gli allegati allo schema del decreto legislativo consentono una precisa valutazione dei relativi profili economici. Nel rilevare che il provvedimento determina una possibilità di accesso più favorevole per il personale interno all'amministrazione penitenziaria, come per altro viene auspicato dal deputato Vitali, fa notare che il provvedimento risponde anche alle esigenze di trasparenza nelle procedure di selezione ed accesso dall'esterno della realtà carceraria. Sottolinea quindi, in relazione al disciolto corpo di polizia penitenziaria, che di tale corpo ne fanno parte ormai un numero estremamente limitato di unità, che oramai hanno raggiunto i vertici della carriera.
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore per la II Commissione, nel richiamare le valutazioni espresse dal deputato Vitali in relazione alle richieste avanzate dai direttori degli istituti penitenziari, sottolinea che il testo in esame risponde sostanzialmente alle attese ed alle aspettative di tale categoria. In relazione al comma 3 dell'articolo 3, che dispone l'aumento di 179 unità per i dirigenti generali, evidenzia che tutti i direttori di istituto assumono comunque la qualifica di dirigente generale, salvo i direttori di carceri di limitate dimensioni, che assumono comunque la qualifica di IX livello.
Il Sottosegretario Franco CORLEONE rileva che il provvedimento in esame persegue l'intento di valorizzare la figura dei direttori delle carceri non sotto il profilo corporativo e meramente burocratico, ma con la consapevolezza di riconoscere loro quale figura centrale dell'amministrazione penitenziaria. Nel replicare al deputato Mantovano in merito al rapporto che si viene ad instaurare tra i direttori e la polizia penitenziaria, ricorda che in sede di approvazione della legge delega si è inteso evitare la presenza nelle carceri di una diarchia tra responsabili della sicurezza e direttori di istituto. Il Parlamento ha quindi optato per l'attribuzione al direttore di istituto di un ruolo centrale e prevalente, di coordinamento dell'intera area della sicurezza, del trattamento, educativa e sanitaria.
 
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Alfredo MANTOVANO (AN) ribadisce la propria perplessità non solo per i tempi estremamente ristretti previsti per l'esame del provvedimento, ma anche per le risposte fornite dal Governo e dai relatori, che reputa insufficienti. Nel rilevare la mancanza di divergenze sostanziali tra la sua posizione e le valutazioni espresse dal deputato Vitali, sostiene di non disconoscere affatto l'opportunità che il personale interno all'amministrazione penitenziaria possa disporre di una corsia preferenziale nell'accesso alle qualifiche superiori dell'amministrazione penitenziaria; ribadisce tuttavia la necessità di prevedere per il personale interno prove di esame esclusivamente per titoli, eliminando quindi la prevista prova del colloquio che potrebbe ingenerare sospetti di discriminazione tra i candidati. Nel precisare di non voler affatto negare il rapporto di dipendenza che intercorre tra il personale dell'amministrazione penitenziaria e il direttore di istituto, dichiara preferibile prevedere una forma di dipendenza funzionale e non gerarchica, al fine di non creare squilibri in relazione ai compiti attribuiti ai comandanti della polizia penitenziaria responsabili dell'area della sicurezza degli istituti penitenziari.
Luigi VITALI (FI) sottolinea la necessità che sia valorizzata il più possibile l'esperienza che il personale interno all'amministrazione penitenziaria acquisisce nello svolgimento dei propri compiti, e ciò anche in sede di predisposizione di prove selettive che possano giustamente tener conto di tale esperienza e competenza. Sotto il profilo formale rileva tuttavia la necessità di fornire ampie garanzie di trasparenza ed imparzialità nell'attribuzione delle qualifiche previste per il predetto personale.
Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore per la XI Commissione, assicura che nessuna delle questioni sollevate nel corso del dibattito sarà sottovalutata dai relatori. Al contrario, le indicazioni emerse verranno adeguatamente valutate ai fini della predisposizione della proposta di parere.
Renzo INNOCENTI, presidente, avverte, d'intesa con il Presidente della II Commissione, che il termine per la presentazione della proposta di parere da parte dei relatori è fissato alle ore 10 di domani, giovedì 11 maggio 2000; entro le ore 13 della medesima giornata potranno essere presentate proposte di parere alternative.
Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 15.35.
 
 
 
 
Commissioni Riunite II e XI - Resoconto di giovedì 11 maggio 2000
 
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ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 11 maggio 2000. - Presidenza del Presidente della Commissione giustizia Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 18.15.
 
Schema di decreto legislativo in materia di amministrazione penitenziaria.
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, avverte che sono state presentate proposte di parere sullo schema di decreto legislativo in esame da parte dei relatori e dei deputati Vitali e Pisapia (vedi allegato).
Luigi OLIVIERI (DS-U), relatore per la II Commissione, rileva che il contenuto della proposta di parere presentata dal deputato Pisapia è stata in realtà già recepita nella proposta di parere presentata dai relatori, sia pure con diversa formulazione. Esprime invece parere contrario sulla proposta di parere presentata dal deputato Vitali, in quanto la stessa non può essere accolta dal Governo se non sconvolgendo la portata e l'equilibrio dello schema di decreto legislativo in esame. Non condivide infatti l'ipotesi di attribuire a tutti i direttori di istituto il ruolo dirigenziale in quanto determinerebbe una conseguente riduzione di aumento di organico del personale inserito nell'Area C, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria.
Francesco BONITO (DS-U) dichiara, a nome del suo gruppo, di essere favorevole alla proposta di parere presentata dai relatori.
Antonio BORROMETI (PD-U) dichiara di condividere la proposta di parere presentata dai relatori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle 18.25.
 
 
 
Commissioni Riunite II e XI - Giovedì 11 maggio 2000
 
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ALLEGATO
Schema di decreto legislativo in materia di amministrazione penitenziaria.
PROPOSTE DI PARERE
Le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro pubblico e privato,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che obiettivo della delega è la realizzazione di un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguandone di conseguenza le strutture;
considerato che la delega è diretta a consentire il riconoscimento dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale quali uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle sedi di minore rilievo;
rilevato che all'articolo 2, comma 2, si prevede che, ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto anche della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'amministrazione vi organizza, per cui appare evidente che tali progetti debbano essere organizzati precedentemente all'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale;
preso atto che l'aumento della dotazione organica del personale appartenente alla figura professionale di assistente sociale coordinatore e di operatori amministrativi previsto dalla legge n. 165 del 1998 non ha ancora trovato compiuta realizzazione, non essendo stata ancora autorizzata l'amministrazione penitenziaria ad assumere i vincitori dei concorsi espletati proprio per tali qualifiche, in ragione dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, secondo il quale tutte le assunzioni nel pubblico impiego debbono aver luogo previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche qualora la rideterminazione dei quadri organici sia appositamente finanziata da legge successiva, il che non appare essere condivisibile;
sottolineato che il provvedimento in esame stabilisce, in esecuzione della delega di cui all'articolo 12 della legge n. 266 del 1999, l'incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione penitenziaria di 1.142 unità relativamente all'area funzionale denominata "Area C", prevedendo la conseguente copertura finanziaria per gli oneri recati da tale aumento di organico;
rilevato che la legge di delega stabilisce un consistente aumento di organico del personale (1.142 unità su un organico attuale di circa 5.000 unità), prevedendo una copertura finanziaria della spesa per il triennio 1999/2001, per cui tale aumento di organico non rientra nella programmazione della riduzione delle presenze di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni;
premesso che l'articolo 2 prevede che con successivo decreto si provveda ad individuare i centri dell'esecuzione penale per le alternative alla detenzione, le scuole e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile da considerarsi quali uffici di livello dirigenziale non generale;
 
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premesso che l'articolo 4 stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici di livello dirigenziale, i quali dovranno essere coperti, mediante adeguate procedure selettive, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore, anche eventualmente per aver già di fatto esercitato mansioni di superiore livello;
premesso che l'articolo 12 ed analogamente l'articolo 24 prevedono che l'accesso alla qualifica di commissario penitenziario avvenga per promozione conseguibile mediante scrutinio per il merito comparativo senza che la promozione si consegua a ruolo aperto, così come specificato per la promozione al grado inferiore e per quella al grado superiore;
rilevato che la maggior parte delle disposizioni relative al ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria ricalca letteralmente le corrispondenti disposizioni del ruolo direttivo ordinario;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1. sia comunque disposta l'assunzione delle 1.142 unità relative all'area funzionale denominata "Area C", oltre che dei vincitori dei concorsi espletati in applicazione della legge n. 165 del 1998, in quanto si ribadisce che tale aumento di organico non rientra nella programmazione della riduzione delle presenze di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni;
2. si valuti l'opportunità, in riferimento all'articolo 2, di conservare l'attuale denominazione dei centri di servizio sociale per gli adulti, di cui all'articolo 72 comma 1 della legge 374 del 1975 e articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976. Lo schema di decreto, nel disciplinare la ripartizione dei posti portati in aumento dell'organico, menziona i centri dell'esecuzione penale per le alternative alla detenzione. La diversa denominazione sembra infatti inopportuna, risultando quindi preferibile designare i suddetti centri con la denominazione sinora indicata dall'ordinamento;
3. si valuti l'opportunità, nell'individuazione degli istituti e dei centri di cui all'articolo 2 comma 1 e nella copertura e riorganizzazione di tali uffici così come nella determinazione delle rispettive piante organiche, di valorizzare ulteriormente le esigenze connesse al trattamento, assicurando l'effettività del ruolo di direzione degli istituti e dei centri, assicurando in particolare che altre figure professionali operanti all'interno dello stesso ufficio non possano acquisire livelli pari a quelli del direttore dell'istituto o del centro;
4. si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, di prevedere un incremento dei posti dirigenziali che sono riservati al personale che abbia già maturato un'esperienza professionale nel settore, al fine di valorizzare le professionalità finora formatasi all'interno degli istituti penitenziari.
5. si valuti l'opportunità di uniformare quanto disposto dagli articoli 12 e 24, nella parte in cui prevedono che l'accesso alla qualifica di commissario penitenziario avvenga per promozione conseguibile mediante scrutinio per il merito comparativo senza che la promozione si consegua a ruolo aperto, con le corrispondenti disposizioni che disciplinano la promozione al grado inferiore e quella al grado superiore, per le quali è invece consentita la promozione a ruolo aperto.
6. si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 21, inserendo nella suddetta norma, recante le diverse prescrizioni applicabili al ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria, un richiamo generale delle disposizioni relative al ruolo direttivo ordinario, atteso che le prime ricalcano quasi pedissequamente tali disposizioni.
 
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7. si valuti l'opportunità di introdurre la figura istituzionale del vice direttore, non ravvisandosi specifiche ed adeguate ragioni per sopprimere tale figura;
8. si valuti l'opportunità di semplificare la formulazione dello schema di decreto in esame prevedendo, per quanto attiene al ruolo direttivo speciale, un richiamo generale delle disposizioni concernenti il ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria, attraverso una specifica disposizione nella quale saranno esplicitamente individuate le poche regole non applicabili al ruolo direttivo speciale.
I Relatori.
Le Commissioni esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
in riferimento all'articolo 2, comma 1, prevedere l'individuazione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti quali uffici di livello dirigenziale, al pari degli istituti penitenziari e degli altri uffici ivi contemplati;
in riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, prevedere un incremento dei posti dirigenziali - direttori degli istituti penitenziari, dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, dei Centri per la Giustizia minorile - riservati al personale che abbia già acquisito un'esperienza professionale nel settore, tenendo conto del numero complessivo di coloro che svolgono di fatto tali funzioni, al fine di non disperdere e di valorizzare le professionalità e le esperienze maturate.
Pisapia.
La proposta di parere dei relatori sia riformulata inserendo la seguente osservazione:
Si valuti la necessità di individuare nel presente decreto gli istituti di livello dirigenziale e gli uffici di analogo livello professionale tranne quello di minor rilievo, individuando gli Istituti in un numero non superiore al 25 per cento del totale degli istituti stessi, tale criterio secondo a quanto è già previsto nel decreto in esame per i provveditorati. Si valuti la necessità di adeguare i numeri dei dirigenti ai numeri degli istituti e servizi, come sopra individuati, prevedendo comunque un'ulteriore complessivo aumento di almeno 100 posti riservati in via preferenziale, al profilo del Direttore Coordinatore penitenziario e in subordine al profilo del Direttore penitenziario muniti di laurea. Per il maggior onere si attingerà alle spese previste per l'aumento delle dotazioni organiche inquadrate nell'area funzionare C, contestualmente si dovrà procedere ad una riduzione delle dotazioni organiche inquadrate nell'area C in relazione prevista dal decreto stesso. Si valuti la necessità di prevedere procedure di inquadramento del profilo della professione dirigenziale nella sola forma del corso di riqualificazione, preceduto dalla valutazione dei titoli e con esame finale del corso stesso.
Quanto sopra da prevedersi a regime transitorio. A regime dovrà essere considerata l'opportunità di riservare una percentuale pari al 50 per cento dei posti dirigenziali disponibili al personale dell'Amministrazione penitenziaria.
Vitali.