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CONCORSI 

CONCORSO PER VICE SOVRINTENDENTE

               

REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A VICE SOVRINTENDENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Decreto 30 dicembre 1998, n. 510

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera a) e lettera b) , del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonché le modalità di attuazione e i programmi del corso.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1999

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998, prot. n. 109/98;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9397-6/4-15 del 30 dicembre 1998;

(*)

A D O T T A
il seguente regolamento:

Capo I
Concorso interno

Art. 1.
Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento del successivo corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

Art. 2.
Prove d'esame

1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una prova scritta concernente la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari avente ad oggetto una parte teorica, la redazione di un atto relativo alla futura attività del sovrintendente e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

2. Il colloquio verte su elementi di diritto penale e procedura penale, legislazione in materia penitenziaria ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il colloquio s'intende superato se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

4. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. (v. nota)

Art. 3.
Prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

5. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della eventuale prova preliminare nonché delle prove d'esame, è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amininistrazione penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Capo II
Selezione interna

Art. 5.
Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti nel Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento del corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 8, al quale sono ammessi, a domanda, previa selezione, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica.

Art. 6.
Prova d'esame

1. Il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è chiamato a sostenere una selezione consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

2. Il questionario è articolato in domande a risposta sintetica e/o a scelta multipla, vertenti, per il 30% su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono:
a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia;
b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

5. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.

6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. (v. nota)

Art. 7.
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Capo III

Art. 8.
Corso di formazione

1. I vincitori del concorso ed i candidati che hanno superato la selezione, frequentano il corso di formazione tecnicoprofessionale, della durata di cinque mesi, comprensivi di un periodo di "formazione in sede lavoro", previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

 

2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.

 

3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalità di cui all'allegato B.

4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso ottiene la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. (v. nota)

Art. 9.
R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (v. nota)

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro: Diliberto

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 12

 

Allegato A

MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE

Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione: i principi ispiratori.
Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.

Diritto penale: uso legittimo delle armi.
La norma penale
Il reato
Delitti e contravvenzioni
I soggetti del reato e l'oggetto
Imputabilità
Forme di reato
Concorso di reati
Il reo
La pena e la misura di sicurezza
Cause di estinzione del reato e della pena
Le sanzioni sostitutive delle pene brevi
L'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica

Procedura penale e atti di polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale
Soggetti e parti del processo penale
Il regime di invalidità e il regime di nullità
Gli atti
Le misure cautelari
Le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari
La notizia di reato e le condizioni di procedibilità
Udienza preliminare
Il giudizio - I procedimenti speciali - Le impugnazioni
L 'esecuzione della pena
L'attività di polizia giudiziaria

Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e ordinamento del personale.
Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
I provveditorati regionali, gli istituti, i servizi
Le aree operative
L'ordinamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria
Legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 395/1990
L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria
Il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane.
Organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà
Gerarchia e coordinamento
I processi decisionali
La gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi
I gruppi, i ruoli, la leadership
Tematiche e problematiche della comunicazione
Autorità e autorevolezza
Efficacia, efficienza e produttività

Elementi di diritto pubblico generale.
La Costituzione italiana
L'ordinamento della Repubblica
La pubblica amministrazione
Gli enti territoriali
Cenni di giustizia amministrativa
La tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti

Cenni di contabilità carceraria:
Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato
Organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti penitenziari: le figure contabili

Elementi di educazione sanitaria:
Principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti)
Tossicodipendenze
Il problema delle malattie infettive
L'AIDS e l'epatite B
Principi di profilassi
L'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute

Principi normativi sulla sicurezza e tutela della persona nell'ambiente lavorativo:
Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche

Elementi di criminologia:
Concetto di devianza e controllo sociale
Forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali
Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese).

Il concetto di deontologia professionale:
Deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri operatori.

MATERIE ADDESTRATIVE

Addestramento all'uso delle armi
Addestramento formale - Scuola comando
Educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale

(v. nota)

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE

I compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalità di svolgimento
Ruolo della Polizia penitenziaria nel "trattamento di rieducazione"
Rapporti con le altre figure professionali
Analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione (appartenenti alla criminalità organizzata, collaboratori di giustizia)
Le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza.

Allegato B

MODALITÀ D'ESAME

Le prove consistono:
in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;
in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi, nonché della valutazione globale su tutto il percorso formativo.
Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

- Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".

- Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, delle legge 15 dicembre 1990, n. 395), è il seguente:
"Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a ''buono".
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)".

- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibrerazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- Il testo del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994.

Nota all'art. 2:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:
- Per quanto concerne il D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 487/1994, reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Note all'allegato A:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".

- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Entrata in vigore del decreto: 3-3-1999

 

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