CONCORSI
CONCORSO PER VICE SOVRINTENDENTE
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO A
VICE SOVRINTENDENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA
Decreto 30 dicembre 1998, n. 510
Regolamento recante norme per
l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera a) e
lettera b) , del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica
di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonché le modalità di attuazione
e i programmi del corso.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1999
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria";
Visto l'articolo 16 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200;
Ritenuta la necessità di
stabilire le modalità per l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto d'esame, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno
1998, prot. n. 109/98;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, prot. n. 9397-6/4-15 del 30 dicembre 1998;
(*)
A D O T T A
il seguente regolamento:
Capo I
Concorso interno
Art. 1.
Nomina a vice sovrintendente
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30% dei
posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame
teorico-pratico e superamento del successivo corso di formazione tecnico-professionale di
cui all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che
abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
Art. 2.
Prove d'esame
1. I candidati in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
sono chiamati a sostenere una prova scritta concernente la trattazione di un argomento
attinente ai servizi penitenziari avente ad oggetto una parte teorica, la redazione di un
atto relativo alla futura attività del sovrintendente e un colloquio al quale sono
ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella
prova scritta.
2. Il colloquio verte su elementi di diritto
penale e procedura penale, legislazione in materia penitenziaria ed ordinamento
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il colloquio s'intende superato se il candidato
ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
4. La votazione complessiva è data dalla somma
del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. (v. nota)
Art. 3.
Prova preliminare
1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500
unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare
consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie
oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 2.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a
risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti
pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il
numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di
attribuzione dei punteggi.
4. La correzione degli elaborati può essere
effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
5. La prova s'intende superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo
svolgimento della eventuale prova preliminare nonché delle prove d'esame, è composta da
un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre
funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amininistrazione penitenziaria.
3. Qualora il numero dei candidati superi i
mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più
sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di
un segretario aggiunto con qualifica non inferiore all'ottava.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze
o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle
sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di
uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
Capo II
Selezione interna
Art. 5.
Nomina a vice sovrintendente
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti nel Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 70% dei
posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento del corso di
formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 8, al quale sono ammessi, a domanda,
previa selezione, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio
nella qualifica.
Art. 6.
Prova d'esame
1. Il personale in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è
chiamato a sostenere una selezione consistente in risposte ad un questionario articolato
su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei
candidati.
2. Il questionario è articolato in domande a
risposta sintetica e/o a scelta multipla, vertenti, per il 30% su argomenti di cultura
generale e per la restante parte su materie professionali.
3. Le materie che possono formare oggetto del
questionario sono:
a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed
economica d'Italia;
b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed
ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a
risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti
pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente il
numero delle domande da predisporre, la durata ed i criteri di valutazione della prova e
di attribuzione dei punteggi.
6. La correzione degli elaborati può essere
effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
7. La prova s'intende superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a sei decimi. (v. nota)
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è composta da un
presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri tre
funzionari con la qualifica non inferiore all'ottava.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Qualora il numero dei candidati superi il
numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di
un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle
sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di
uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
Capo III
Art. 8.
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso ed i candidati che
hanno superato la selezione, frequentano il corso di formazione tecnicoprofessionale,
della durata di cinque mesi, comprensivi di un periodo di "formazione in sede
lavoro", previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. Le materie di insegnamento vengono individuate
nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato A.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono
un esame finale secondo le modalità di cui all'allegato B.
4. Il personale che ha superato gli esami di fine
corso ottiene la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo
l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. (v. nota)
Art. 9.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dal
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, ed, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del
sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. (v. nota)
Roma, 30 dicembre 1998
Il Ministro: Diliberto
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 12
Allegato A
MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE
Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione:
i principi ispiratori.
Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.
Diritto penale: uso legittimo delle armi.
La norma penale
Il reato
Delitti e contravvenzioni
I soggetti del reato e l'oggetto
Imputabilità
Forme di reato
Concorso di reati
Il reo
La pena e la misura di sicurezza
Cause di estinzione del reato e della pena
Le sanzioni sostitutive delle pene brevi
L'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica
Procedura penale e atti di polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale
Soggetti e parti del processo penale
Il regime di invalidità e il regime di nullità
Gli atti
Le misure cautelari
Le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari
La notizia di reato e le condizioni di procedibilità
Udienza preliminare
Il giudizio - I procedimenti speciali - Le impugnazioni
L 'esecuzione della pena
L'attività di polizia giudiziaria
Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e
ordinamento del personale.
Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
I provveditorati regionali, gli istituti, i servizi
Le aree operative
L'ordinamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria
Legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n.
395/1990
L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria
Il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del
lavoro e sulla gestione delle risorse umane.
Organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà
Gerarchia e coordinamento
I processi decisionali
La gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi
I gruppi, i ruoli, la leadership
Tematiche e problematiche della comunicazione
Autorità e autorevolezza
Efficacia, efficienza e produttività
Elementi di diritto pubblico generale.
La Costituzione italiana
L'ordinamento della Repubblica
La pubblica amministrazione
Gli enti territoriali
Cenni di giustizia amministrativa
La tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti
Cenni di contabilità carceraria:
Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato
Organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti penitenziari: le figure contabili
Elementi di educazione sanitaria:
Principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio,
incidenti)
Tossicodipendenze
Il problema delle malattie infettive
L'AIDS e l'epatite B
Principi di profilassi
L'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute
Principi normativi sulla sicurezza e tutela della
persona nell'ambiente lavorativo:
Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche
Elementi di criminologia:
Concetto di devianza e controllo sociale
Forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali
Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese).
Il concetto di deontologia professionale:
Deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità dirigente, con i colleghi, con i
collaboratori, con gli altri operatori.
MATERIE ADDESTRATIVE
Addestramento all'uso delle armi
Addestramento formale - Scuola comando
Educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale
(v. nota)
ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
I compiti istituzionali, i servizi
di istituto intramurali ed extramurali e loro modalità di svolgimento
Ruolo della Polizia penitenziaria nel "trattamento di rieducazione"
Rapporti con le altre figure professionali
Analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione
(appartenenti alla criminalità organizzata, collaboratori di giustizia)
Le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza.
Allegato B
MODALITÀ D'ESAME
Le prove consistono:
in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;
in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati conseguiti nell'addestramento
teorico e pratico all'uso delle armi, nonché della valutazione globale su tutto il
percorso formativo.
Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 1995.
- Il testo dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con
esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una
disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza,
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i
decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la
concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del
personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di
rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il
parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano
il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la
sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia
conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche
mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi
ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della
presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di
specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al
quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media
di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo
del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami,
al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in
possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di
studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli
degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i
medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni
transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la
qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il
trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla
stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello
retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla
istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente,
di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o
gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L.
500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni
di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Il testo dell'art. 16 del D.Lgs.
30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, delle legge 15 dicembre 1990, n. 395), è il seguente:
"Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso
di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono
ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla
stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due
anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non
inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in
risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un
anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio
complessivo non inferiore a ''buono".
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le
modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la
determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici,
nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 lettere a) e
b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice
sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli
nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti
sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1,
lettera b)".
- Il testo vigente dell'art. 17
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibrerazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che
devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con
il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di
Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il testo del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994.
Nota all'art. 2:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi
nelle note alle premesse.
Nota all'art. 6:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi
nelle note alle premesse.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.
Note all'art. 9:
- Per quanto concerne il D.Lgs. n. 443/1992, vedasi nelle note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 487/1994, reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
Note all'allegato A:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria".
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994,
n.626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Entrata in vigore del decreto:
3-3-1999

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