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CONVEGNO DI ROSSANO - INDICE INTERVENTI Senatore. Vincenzo MUNGARI di Forza Italia
Ringrazio,
innanzi tutto, lorganizzazione per questo invito che mi ha dato loccasione di
approfondire argomenti che francamente non sono molto, come si dice, alla portata della
competenza, che è specifica della Commissione del Bilancio di cui ho fatto parte, della
Commissione Industria in cui rivesto il grado di capogruppo per Forza Italia e della
Commissione Antimafia dove ovviamente non si parla di questi problemi. Lapertura di
un nuovo istituto penitenziario è sempre un fatto positivo, non soltanto perché vale ad
attenuare lindice di sovraffollamento delle nostre carceri, che come voi sapete è
uno dei mali oscuri del nostro paese, ma
segna, per se stesso, un passo in avanti verso una maggiore possibilità da parte
dellorganizzazione carceraria di adempiere ai precetti di legge in materia di rieducazione del condannato e di reinserimento
dello stesso nel consorzio civile.Soccorre in proposito lart.27/3 comma della
Costituzione che espressamente prescrive: le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. E noto che è tuttora in discussione il disegno di legge n.12- 1212 che riguarda lincentivazione del lavoro nelle carceri
come elemento basilare del trattamento
penitenziario e come percorso fondamentale del reinserimento del condannato nella
società. A questo si sta provvedendo con un allargamento della nozione di soggetti
svantaggiati, ai detenuti in senso proprio e non solo
quindi come è attualmente per i detenuti semiliberi o per quelli ammessi al lavoro
esterno. A questo si sta provvedendo attraverso
la facilitazione ulteriore dellingresso nelle carceri
delle imprese capaci di organizzare attività produttive al loro interno,
estendendo a tali imprese le agevolazioni concesse alle cooperative sociali. Cosa sono
queste agevolazioni? Sono sgravi dei contributi sociali in relazione ai dipendenti
detenuti. Alla sua essenziale funzione
redentrice, rieducativa e recuperatoria della
persona, della personalità psichica e
morale del condannato, non soltanto saranno attuate norme fondamentali della costituzione in materia di tutela della dignità umana del condannato e
più in generale dei diritti inviolabili della persona ( artt. 2 e 27 della Costituzione),
ma si verranno a determinare le
condizioni per arricchire di qualità e di concretezza la nostra vita democratica,
consentendo a persone ex detenute e ex internate di essere riammesse alla partecipazione
,a pieno titolo, dellorganizzazione politica e sociale della società. Ciò costituisce unattuazione specifica
dellordine programmatico di solidarietà previsto dallart.3 della
Costituzione. Ipotizzare la piena fungibilità di questo obiettivo non può che essere di grande significato e conforto morale per tutti
noi, tenuto conto dellattuale degradante situazione in cui versano i nostri condannati .Ed invero, il trattamento del
detenuto, strappato dalle radici dei suoi ambienti familiari,
dalle sue abitudini e dai suoi affetti, implica fatalmente una condizione di isolamento e di offuscamento della sua
identità. Una condizione di disorientamento ambivalente, tra la speranza remota di un
ritorno, per dirla con SABA, alla sua calda vita e, labiezione attuale alimentata dagli effetti
nefasti della lacerazione irreparabile dalla sua esistenza di carcerato. Questa condizione
è noia mortale, desolazione che esaspera i sensi di colpa e svuota il cuore, sgomento che
produce annientamento dei sentimenti e rimozione della memoria. Questo per limitarci ai
detenuti ed internati ordinari, senza parlare dei condannati per mafia, per traffico di
droga e sequestro di persona, ai quali viene applicato, in via eccezionale temporanea, lo
speciale regime contemplato dallarticolo. 41 bis dello O.P.. A questi soggetti, evidentemente, si impongono altre valutazioni e
altri concetti di valore, direttamente influenzati da specialissime ragioni di disciplina,
correlate ad impreferibili esigenze di salvaguardia degli interessi della collettività.
Orbene, se questo è il fenomeno sociale che caratterizza e qualifica lo standard del
nostri istituti penitenziari, il problema, che noi politici dobbiamo, dico dobbiamo, porci
ed eventualmente risolvere , è se lattuale assetto normativo del Corpo di polizia
penitenziaria, a cui è affidata la responsabilità della gestione di tali istituti, sia
funzionale a tali esigenze di ordine pubblico. Ricordiamo che il Corpo di polizia
penitenziaria è chiamato ad assicurare lesecuzione dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale, a garantire lordine allinterno degli istituti di
prevenzione e di pena e, a tutelare la sicurezza, a partecipare allattività di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati , ad espletare il
servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento di quelli
ricoverati in luoghi esterni di cura. E si badi, sono tutti compiti e funzioni che per la
loro eccezionale valenza sociale e pubblicistica hanno
, giustamente, indotto il legislatore a dare per scontato un rapporto di corrispondenza
teologica e finalistica della nuova struttura creata dalla legge 395 del 1990. E valga in
vero, lart.1 comma 2 della legge ora citata,
che sancisce che il Corpo di polizia
penitenziaria è un Corpo civile, ha un ordinamento, organizzazione e disciplina -
sottolineo questa locuzione- ha un ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.Queste
sono le parole della legge. Senonché, per tutti i validi motivi che ho pocanzi ascoltati
dal collega Neri, credo che nessuno possa in coscienza e con senso di realtà dare una
risposta positiva al quesito di adeguatezza funzionale che allo stato attuale della
legislazione riguarda il Corpo responsabile delle istituzioni penitenziarie. Non solo
mancano i supporti necessari per far fronte alle varie diversità tipologiche
riscontrabili nella comunità carceraria, specialisti in arte sanitaria, psico-socio-pedagogiche, informatiche,
tecniche, tecnico contabili e patrimoniali, ma, soprattutto, manca una struttura organica e gerarchica di tipo
piramidale, senza la quale è impossibile,
come del resto lesperienza dimostra, ogni efficiente coordinamento delle attività e
dei soggetti che rispettivamente svolgono ed operano allinterno degli istituti di
cui trattasi. Questo, evidentemente, e levidenza è tale che stupisce che non sia
stato a suo tempo provveduto, è esclusivamente riconducibile alla formulazione di un
ordinamento del personale che non prevede i quadri direttivi e dirigenziali del Corpo
della Pol. Pen. e, soprattutto, non prevede
che il direttore dellistituto , attualmente con funzioni amministrative, appartenga
al Corpo, inserito come tale nella corrispondente funzione gerarchica. Se poi si aggiunge la considerazione che il Corpo
ancora oggi , malgrado ciò e gli
inconvenienti e le disfunzioni manifestatesi con una certa continuità, dipende gerarchicamente dal dirigente
dellUfficio del Personale del Corpo appartenente allAmministrazione di Grazia
e Giustizia e non invece, come razionalità imporrebbe , da un dirigente generale
incorporato nella struttura penitenziaria al
pari del Capo della Polizia, emerge con nettezza un quadro ordinamentale che per la sua
evidente disomogeneità e disarticolazione non appare congruo con lo stesso postulato
della legge di riforma, la 395 del 1990. E perciò, ritengo che con felice intuito
legislativo che il collega Marini ed altri firmatari da un lato e il collega Neri
dallaltro, hanno presentato due disegni di legge con cui propongono una
riorganizzazione generale del funzionamento e della gestione della istituzione
penitenziaria, sia attraverso la valorizzazione delle singole professionalità ,assicurata
anche da una progressione di carriera, sia attraverso la determinazione di una unicità di
indirizzi di coordinamento delle varie attività in funzione di una finalmente ritrovata
compattezza , efficienza e funzionalità di questa impegnativa e prestigiosa
Amministrazione dello Stato. Se poi, da questa riorganizzazione conseguirà attraverso un più incisivo e coerente
coordinamento delle Forze di Polizia un risparmio di 20 mila miliardi, come ho sentito
pocanzi dire, per lerario dello Stato , questa legge,
a cui va la mia approvazione, risulterebbe addirittura provvidenziale. Per quanto riguarda poi lemendamento governativo che è stato inserito nel disegno di legge riguardante il riordino delle carriere prefettizie
e che introduce, mi pare, sto citando a memoria, potrei sbagliare, un quadro direttivo a
livello di commissario, senza introdurre peraltro i dirigenti, ebbene io credo che questo
sia espressione di una concezione pregiudiziale che non fa onore a chi si oppone, sulla
base di questo pregiudizio, ad un ordinamento
organico e completo della polizia penitenziaria. Quando si pone laccento sul fatto che un corpo di polizia, che fosse
innalzato piramidabilmente fino allestrema istanza decisionale, fino a quella che
sarebbe il Capo della Polizia, potrebbe comportare unaccentuazione
delle connotazioni di sicurezza nellambito della comunità carceraria a scapito del trattamento del detenuto,
giustamente prioritario, volto al recupero e al reinserimento del detenuto nella vita
sociale, ebbene, dico francamente che non ci siamo. Io ho limpressione che questo,
otre tutto , risente di uno scarso approfondimento della materia e ,chiedo scusa se può
sembrare che nelle mie parole ci sia una critica improntata a scarso senso di
responsabilità. Non è così. Mi sono documentato con una sentenza della Corte
Costituzionale, dico della Corte Costituzionale, che è uscita qualche giorno fa, è la n.26 del 1999. E una sentenza la quale verrebbe ad
escludere, in radice, qualsiasi fondatezza a
questo pregiudizio, ammesso che sia questo, e ha funzionato da elemento ostativo ad una
organica e razionale riforma della Pol. Pen. nel senso che prima dicevo ed invero la Corte
Costituzionale, sulla scia di altre pronunce precedenti va rafforzandone i concetti e i
contenuti. Con questa sentenza rende impossibile o quantomeno vaniscente nei confronti dei detenuti, qualsiasi possibilità
che una accentuazione di quello che io dicevo prima, ossia di essere le connotazioni
repressiva nellambito del carcere
improntate alle esigenze di sicurezza, possano incidere su quella che è la personalità,
perché è talmente pregnante la tutela, costituzionalmente sancita, del condannato che
non cè alcuna possibilità che un fenomeno di questo tipo possa verificarsi. La Corte Costituzionale, ripeto, in questa recentissima sentenza afferma: lidea
che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguentemente il
disconoscimento delle posizioni soggettive, attraverso un generalizzato assoggettamento
allorganizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale,
il quale si basa sul primato della persona
umana e dei suoi diritti. I diritti
inviolabili delluomo, il riconoscimento e la garanzia, dei quali lart. 2 della
Costituzione pone. Tra i principi fondamentali dellordine giuridico, trovano, nella
condizione di coloro i quali sono sottoposti alla restrizione della libertà personale, i
limiti ad essi inerenti connessi alle finalità che sono propri di tale restrizione, ma
non sono affatto annullati da tale
condizione. Le restrizioni della libertà
personale, secondo la costituzione vigente, non comporta ,dunque affatto, una
diminutio causis di fronte alla
discrezionalità delle autorità preposte alla sua esecuzione. Potrei leggere, ma
toglierei tempo ad altri interlocutori altri
brani della sentenza che sono in questo senso veramente liberatori nei confronti di
qualsiasi pregiudizio nel senso che prima dicevo. Vorrei anche, se mi si consente,
ricordare con piacere che vedo tra gli sponsor di questa manifestazione lagenzia
generale INA ASSITALIA, che è in qualche
modo legata ai miei ricordi di non molto tempo fa, avendo svolto io il ruolo di direttore
generale e poi di presidente dell Ina Assitalia . Mi fa piacere che
indipendentemente da qualsiasi mio contatto , tantomeno influente, sia stato così
sensibile da manifestare questo apprezzamento concreto. Grazie ancora e buona sera. CAPECE E un
piacere in questo momento passare la parola al dr. Flaminio MONTELEONE, Magistrato di
Sorveglianza di Cosenza. La magistratura di sorveglianza
è sempre molto vicino alla polizia penitenziaria. Essa conosce perfettamente quali sono i gravosi compiti
che svolge quotidianamente lagente di polizia penitenziaria. |