Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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CONVEGNO DI ROSSANO - INDICE INTERVENTI

Senatore. Vincenzo  MUNGARI di Forza Italia

Ringrazio, innanzi tutto, l’organizzazione per questo invito che mi ha dato l’occasione di approfondire argomenti che francamente non sono molto, come si dice, alla portata della competenza, che è specifica della Commissione del Bilancio di cui ho fatto parte, della Commissione Industria in cui rivesto il grado di capogruppo per Forza Italia e della Commissione Antimafia dove ovviamente non si parla di questi problemi. L’apertura di un nuovo istituto penitenziario è sempre un fatto positivo, non soltanto perché vale ad attenuare l’indice di sovraffollamento delle nostre carceri, che come voi sapete è uno dei mali  oscuri del nostro paese, ma segna, per se stesso, un passo in avanti verso una maggiore possibilità da parte dell’organizzazione  carceraria  di adempiere ai precetti di legge in materia  di rieducazione del condannato e di reinserimento dello stesso nel consorzio civile.Soccorre in proposito l’art.27/3 comma della Costituzione che espressamente prescrive:” le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. E’ noto che è tuttora in discussione il disegno  di legge n.12- 1212 che riguarda  l’incentivazione del lavoro nelle carceri come elemento basilare  del trattamento penitenziario e come percorso fondamentale del reinserimento del condannato nella società. A questo si sta provvedendo con un allargamento della nozione di soggetti svantaggiati, ai detenuti in senso proprio e non solo  quindi come è attualmente per i detenuti semiliberi o per quelli ammessi al lavoro esterno. A questo si sta provvedendo  attraverso la facilitazione ulteriore dell’ingresso nelle carceri  delle imprese capaci di organizzare attività produttive al loro interno, estendendo a tali imprese le agevolazioni concesse alle cooperative sociali. Cosa sono queste agevolazioni? Sono sgravi dei contributi sociali in relazione ai dipendenti detenuti. Alla sua  essenziale funzione redentrice, rieducativa e recuperatoria  della persona, della personalità psichica  e morale del condannato, non soltanto saranno   attuate  norme fondamentali della costituzione in materia  di tutela della dignità umana del condannato e più in generale dei diritti inviolabili della persona ( artt. 2 e 27 della Costituzione), ma si verranno a determinare   le condizioni per arricchire di qualità e di concretezza la nostra vita democratica, consentendo a persone ex detenute e ex internate di essere riammesse alla partecipazione ,a pieno titolo, dell’organizzazione politica e sociale della società. Ciò  costituisce un’attuazione specifica dell’ordine programmatico di solidarietà previsto dall’art.3 della Costituzione. Ipotizzare la piena fungibilità di questo obiettivo non può che essere  di grande significato e conforto morale per tutti noi, tenuto conto dell’attuale degradante situazione in cui versano i  nostri condannati .Ed invero, il trattamento del detenuto, strappato dalle radici dei suoi ambienti  familiari, dalle sue abitudini e dai suoi affetti, implica fatalmente una condizione  di isolamento e di offuscamento della sua identità. Una condizione di disorientamento ambivalente, tra la speranza remota di un ritorno, “ per dirla con SABA”, alla sua calda vita e,  l’abiezione attuale alimentata dagli effetti nefasti della lacerazione irreparabile dalla sua esistenza di carcerato. Questa condizione è noia mortale, desolazione che esaspera i sensi di colpa e svuota il cuore, sgomento che produce annientamento dei sentimenti e rimozione della memoria. Questo per limitarci ai detenuti ed internati ordinari, senza parlare dei condannati per mafia, per traffico di droga e sequestro di persona, ai quali viene applicato, in via eccezionale temporanea, lo speciale regime contemplato dall’articolo. 41 bis dello O.P.. A questi soggetti,  evidentemente, si impongono altre valutazioni e altri concetti di valore, direttamente influenzati da specialissime ragioni di disciplina, correlate ad impreferibili esigenze di salvaguardia degli interessi della collettività. Orbene, se questo è il fenomeno sociale che caratterizza e qualifica lo standard del nostri istituti penitenziari, il problema, che noi politici dobbiamo, dico dobbiamo, porci ed eventualmente risolvere , è se l’attuale assetto normativo del Corpo di polizia penitenziaria, a cui è affidata la responsabilità della gestione di tali istituti, sia funzionale a tali esigenze di ordine pubblico. Ricordiamo che il Corpo di polizia penitenziaria è chiamato ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, a garantire l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e, a tutelare la sicurezza, a partecipare all’attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati , ad espletare il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento di quelli ricoverati in luoghi esterni di cura. E si badi, sono tutti compiti e funzioni che per la loro eccezionale valenza sociale e pubblicistica  hanno , giustamente, indotto il legislatore a dare per scontato un rapporto di corrispondenza teologica e finalistica della nuova struttura creata dalla legge 395 del 1990. E valga in vero, lart.1 comma 2  della legge ora citata, che sancisce che il  Corpo di polizia penitenziaria è un Corpo civile, ha un ordinamento, organizzazione e disciplina “- sottolineo questa locuzione- “ ha un ordinamento, organizzazione e disciplina  rispondenti ai propri compiti istituzionali.Queste sono le parole della legge. Senonché, per tutti i validi motivi che ho pocanzi ascoltati dal collega Neri, credo che nessuno possa in coscienza e con senso di realtà dare una risposta positiva al quesito di adeguatezza funzionale che allo stato attuale della legislazione riguarda il Corpo responsabile delle istituzioni penitenziarie. Non solo mancano i supporti necessari per far fronte alle varie diversità tipologiche riscontrabili nella comunità carceraria, specialisti in arte  sanitaria, psico-socio-pedagogiche, informatiche, tecniche, tecnico contabili e patrimoniali, ma, soprattutto,  manca una struttura organica e gerarchica di tipo piramidale, senza la quale  è impossibile, come del resto l’esperienza dimostra, ogni efficiente coordinamento delle attività e dei soggetti che rispettivamente svolgono ed operano all’interno degli istituti di cui trattasi. Questo, evidentemente, e l’evidenza è tale che stupisce che non sia stato a suo tempo provveduto, è esclusivamente riconducibile alla formulazione di un ordinamento del personale che non prevede i quadri direttivi e dirigenziali del Corpo della Pol. Pen.  e, soprattutto, non prevede che il direttore dell’istituto , attualmente con funzioni amministrative, appartenga al Corpo, inserito come tale nella corrispondente funzione gerarchica.  Se poi si aggiunge la considerazione che il Corpo ancora  oggi , malgrado ciò e gli inconvenienti e le disfunzioni manifestatesi con una certa continuità,  dipende gerarchicamente dal dirigente dell’Ufficio del Personale del Corpo appartenente all’Amministrazione di Grazia e Giustizia e non invece, come razionalità imporrebbe , da un dirigente generale incorporato  nella struttura penitenziaria al pari del Capo della Polizia, emerge con nettezza un quadro ordinamentale che per la sua evidente disomogeneità e disarticolazione non appare congruo con lo stesso postulato della legge di riforma, la 395 del 1990. E perciò, ritengo che con felice intuito legislativo che il collega Marini ed altri firmatari da un lato e il collega Neri dall’altro, hanno presentato due disegni di legge con cui propongono una riorganizzazione generale del funzionamento e della gestione della istituzione penitenziaria, sia attraverso la valorizzazione delle singole professionalità ,assicurata anche da una progressione di carriera, sia attraverso la determinazione di una unicità di indirizzi di coordinamento delle varie attività in funzione di una finalmente ritrovata compattezza , efficienza e funzionalità di questa impegnativa e prestigiosa Amministrazione dello Stato. Se poi, da questa riorganizzazione  conseguirà attraverso un più incisivo e coerente coordinamento delle Forze di Polizia un risparmio di 20 mila miliardi, come ho sentito pocanzi dire, per l’erario dello Stato , questa legge,  a cui va la mia approvazione, risulterebbe addirittura provvidenziale. Per quanto  riguarda poi l’emendamento governativo  che è stato inserito  nel disegno di legge  riguardante il riordino delle carriere prefettizie e che introduce, mi pare, sto citando a memoria, potrei sbagliare, un quadro direttivo a livello di commissario, senza introdurre peraltro i dirigenti, ebbene io credo che questo sia espressione di una concezione pregiudiziale che non fa onore a chi si oppone, sulla base di questo pregiudizio,  ad un ordinamento organico e completo della polizia penitenziaria. Quando si pone l’accento  sul fatto che un corpo di polizia, che fosse innalzato piramidabilmente fino all’estrema istanza decisionale, fino a quella che sarebbe il Capo della Polizia, potrebbe comportare  un’accentuazione delle connotazioni di sicurezza nell’ambito della comunità carceraria  a scapito del trattamento del detenuto, giustamente prioritario, volto al recupero e al reinserimento del detenuto nella vita sociale, ebbene, dico francamente che non ci siamo. Io ho l’impressione che questo, otre tutto , risente di uno scarso approfondimento della materia e ,chiedo scusa se può sembrare che nelle mie parole ci sia una critica improntata a scarso senso di responsabilità. Non è così. Mi sono documentato con una sentenza della Corte Costituzionale, dico della Corte Costituzionale, che è uscita  qualche giorno fa, è la n.26 del 1999.  E’ una sentenza la quale verrebbe ad escludere, in radice, qualsiasi  fondatezza a questo pregiudizio, ammesso che sia questo, e ha funzionato da elemento ostativo ad una organica e razionale riforma della Pol. Pen. nel senso che prima dicevo ed invero la Corte Costituzionale, sulla scia di altre pronunce precedenti va rafforzandone i concetti e i contenuti. Con questa sentenza rende impossibile o quantomeno vaniscente  nei confronti dei detenuti, qualsiasi possibilità che una accentuazione di quello che io dicevo prima, ossia di essere le connotazioni repressiva  nell’ambito del carcere improntate alle esigenze di sicurezza, possano incidere su quella che è la personalità, perché è talmente pregnante la tutela, costituzionalmente sancita, del condannato che non c’è alcuna possibilità che un fenomeno di questo tipo possa verificarsi.

 La Corte Costituzionale, ripeto, in questa  recentissima sentenza afferma: “ l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguentemente il disconoscimento delle posizioni soggettive, attraverso un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa  sul primato della persona umana  e dei suoi diritti”. I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la garanzia, dei quali l’art. 2 della Costituzione pone. Tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico, trovano, nella condizione di coloro i quali sono sottoposti alla restrizione della libertà personale, i limiti ad essi inerenti connessi alle finalità che sono propri di tale restrizione, ma non  sono affatto annullati da tale condizione.  Le restrizioni della libertà personale, secondo la costituzione vigente, non comporta ,dunque affatto, una “ diminutio causis” di fronte  alla discrezionalità delle autorità preposte alla sua esecuzione. Potrei leggere, ma toglierei tempo ad altri  interlocutori altri brani della sentenza che sono in questo senso veramente liberatori nei confronti di qualsiasi pregiudizio nel senso che prima dicevo. Vorrei anche, se mi si consente, ricordare con piacere che vedo tra gli sponsor di questa manifestazione l’agenzia generale INA ASSITALIA,  che è in qualche modo legata ai miei ricordi di non molto tempo fa, avendo svolto io il ruolo di direttore generale e poi di presidente dell’ Ina Assitalia . Mi fa piacere che indipendentemente da qualsiasi mio contatto , tantomeno influente, sia stato così sensibile da manifestare questo apprezzamento concreto. Grazie ancora e buona sera.

     CAPECE

E’ un piacere in questo momento passare la parola al dr. Flaminio MONTELEONE, Magistrato di Sorveglianza di Cosenza. La magistratura di sorveglianza  è sempre molto vicino alla polizia penitenziaria. Essa  conosce perfettamente quali sono i gravosi compiti che svolge quotidianamente l’agente di polizia penitenziaria.