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- Dal personale delle carceri
pontifice al Corpo di polizia penitenziaria
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- Riordino del personale delle
carceri - la
legge 23 giugno e il regolamento 27 luglio 1873
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- Con
la costituzione della direzione generale delle carceri, sotto
l’amministrazione del direttore generale Boschi si giunse al primo
riordino del personale.
- Il
R. D. 17 novembre 1869 sostituiva le precedenti divisioni, intitolate alle
Carceri giudiziarie, alle Case penali e ai Bagni penali, con divisioni
organizzate secondo la materia trattata: VII
- personale, VIII - servizio
economico e manifatture, IX -
fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto fu
appositamente creato per la trattazione degli affari riservati.
- Fu
quindi affrontato il problema dell’unificazione del personale, sia
amministrativo che di custodia. Per il personale amministrativo si provvide
con R.D. 10 marzo 1871, che distingueva il personale amministrativo secondo
i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D.
dell’8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri
pontificie nell’amministrazione generale delle carceri.
- Il
23 luglio 1873 viene emanato il Regolamento
del corpo delle guardie carcerarie,
che stabilisce le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia,
introduce la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano e
stabilisce i requisiti per l’accesso al corpo, eccone alcuni: sapere
leggere, scrivere e far di conto; attestato di buona condotta e di non aver
riportato pene criminali e correzionali. A titolo di ingaggio alla guardia
veniva offerto un premio di 200 lire per le prime due ferme e il vestiario
per l’uniforme.
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- Istituzione
della scuola per gli allievi guardie
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- L’istituzione
della scuola per gli allievi guardie era stata prevista dal regolamento del
personale del 1873. La scuola per gli
allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell’ex monastero di Regina
Coeli, sito in via della Lungara e venne inaugurata il 15 luglio 1875.
- Gli
obiettivi per la formazione del personale, almeno in teoria, erano a dir
poco ambiziosi, considerato i problemi di bilancio che opprimevano lo Stato
e la drammatica situazione delle carceri italiane. La finalità principale
della scuola era quella di formare
guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie
dei loro doveri e dell’obbligo che hanno verso la Società di cooperare
all’emendamento del condannato.
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- IL
CARCERE IN ITALIA DOPO L’UNITA’
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- Dopo
l’Unità d’Italia, l’aumento della popolazione e l’incremento della
criminalità fecero emergere drammaticamente il problema del
sovraffollamento delle carceri, strutture fatiscenti e inadeguate per
capienza e condizioni igieniche.
- Il
nuovo Parlamento si trovò di fronte all’urgenza di decidere su questioni
essenziali, tra cui la scelta del sistema penitenziario da adottare per la
costruzione delle nuove carceri del Regno d’Italia e i problemi connessi
alla gestione del personale di custodia delle carceri.
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- Il "Corpo degli Agenti
di Custodia"
-
- Ed
ecco sopraggiungere la data fondamentale del 6 luglio 1890, quella in cui il
R.D. 7011 adottò per la prima volta la denominazione CORPO
DEGLI AGENTI DI CUSTODIA, la stessa che lo ha designato, per
quasi un secolo. E' un provvedimento che nella storia del Corpo separa
nettamente due epoche: quella originaria di un sistema penitenziario in cui
i suoi elementi inscindibili -guardie e reclusi - subivano rispettivamente
il condizionamento di regimi nazionali autoritari e di concezioni giuridiche
arretrate, e quella dello stato unitario che si apre alle nuove correnti di
pensiero, anticipatrici della incoercibilità dei diritti dell'individuo e
di esigenze inderogabili di giustizia sociale.
- All'articolo
10 del R.D. venne stabilita la seguente graduazione per gli Agenti di
Custodia:
- a)
allievo; b) guardia o sorvegliante c) appuntato d) sottocapoguardia o
sottocaposorvegliante
- e)
capoguardia o caposorvegliante f) comandante (solo per gli stabilimenti
importanti)
- Le
prescrizioni relative alla divisa ed all'armamento si rifanno a quelle
antecedenti, con qualche modifica come quella dei "capelli corti e
barba rasa con soli baffi e pizzo" e dell'obbligo di portare i guanti
in pubblico.
- Negli
stabilimenti-scuola per gli Agenti di Custodia venne prescritta la
disponibilità di una o più sale di riunione ed un cortile per gli esercizi
militari.
- Il
Capo II, dedicato alla "Disciplina", conteneva fra le altre cose:
pronta obbedienza ai superiori, uso del lei da pate dei superiori verso i
subalterni e della lingua italiana nei rapporti di servizio, divieto
generale di fumare nel recinto dello stabilimento, salvo che nelle
"località" designate dai dirigenti.
- L'intervento
legislativo di maggiore rilievo tra quelli emanati nel periodo antecedente
la Prima Guerra Mondiale è il R.D. 24 marzo 1907 n. 150, con cui si
approvava il nuovo regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia, che
peraltro non apportava modifiche sostanziali rispetto al Regolamento del
1890.
- -Degna
di nota fu l'introduzione di una nuova punizione che più di tutte
accomunava l'agente di Custodia al detenuto: la "sala diciplina"
, dove era inviato l'agente sottoposto a punizione. In realtà si trattava
di una cella d'isolamento dove era vietato fumare, leggere, scrivere e
tenere il lume, e dove l'agente sottoposto a punizione dormiva su di un
tavolaccio e solo per motivi sanitari gli era concesso di passeggiare nel
cortile.
- Regolamenti ordinamentali del
Corpo degli Agenti di Custodia del 1937
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- E'
nel 1937 che il Corpo degli agenti di custodia si dota del suo regolamento
ordinamentale, dal punto di vista normativo, più "avanzato".
- Con
il regolamento a firma di Re Vittorio Emanuele III e il primo Ministro
Benito Mussolini, vengono, ad esempio, indicati nuovi requisiti per il
"reclutamento" la durata dei "corsi speciali per
l'istituzione delle guardie", i criteri generali per le promozioni in
carriera e, ad esempio, le modalità di concessione delle autorizzazioni al
matrimonio.
- Nello
spirito fascista, cui l'intero regolamento si ispirava vengono modificate
anche le modalità, l'applicazione e gli effetti delle punizioni
disciplinari cui sottoporre le "guardie" in caso di violazione dei
regolamenti; da ricordare, poichè punizione disciplinare in vigore fino al
1989, l'introduzione della sanzione della consegna, una specie di arresto in
caserma, comminata per infrazioni anche abbastanza lievi.
- Fra
i servizi "istituzionali" definiti da quel regolamento da
ricordare, per curiosità:
- ·
gli agenti scritturali, quelli c.d. barcaioli
e quelli addetti alla sorveglianza degli agenti ammalati.
- La smilitarizzazione del
Corpo degli AA. CC. e l'istituzione del nuovo Corpo di Polizia
Penitenziaria.
-
- Tutto
il processo riformista e rifomatore culminato con l'approvazione della Legge
395/90 istitutivo del Corpo della polizia penitenziaria, ha radici profonde
riconducibili agli anni 60/70 quando la cultura che si sviluppò al grande
tema della pena e della sua finalità portò all'approvazione della Legge
354/75 "Nuovo Ordinamento Penitenziario" affermazione (tardiva)
del principio costituzionale (art.27). Subito dopo infatti il movimento
degli Agenti di Custodia organizzato dalle confederazioni sindacali
cominciava ad affermare la sua presenza e a rivendicare, con forza, la sua
esigenza di riformare, armonizzandolo al nuovo sistema, un Corpo lasciato
fino ad allora agli schematismi militari ed alle gerarchie soffocanti. Era
impossibile, per i lavoratori che si organizzavano sempre più
massicciamente attuare una riforma, quella del 75, lasciando il Corpo degli
AA.CC. nella sua inadeguatezza, continuando ad operare, nella militarità,
all'interno di un sistema sempre più complesso ed articolato. Si
rivendicavano le libertà sindacali per ricondurre anche quei lavoratori nel
grande alveo della democrazia del lavoro; lavoratori fra i lavoratori,
cittadini fra i cittadini, titolari, anche loro, di tutti quei diritti e
quelle libertà che già appartenevano agli altri lavoratori. "L'ITALIA
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" e su questo principio
fondante le istituzioni repubblicane trovava leggittimazione il movimento
che chiedeva la smilitarizzazione del Corpo e l'affermazione dei valori
della democrazia nel lavoro degli AA.CC. Così si arrivò alla Legge
395/90 (istituzione del Corpo della polizia penitenziaria).
- Alcuni
stralci più significativi:
- Art.
1 - Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria.
- 1.
E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
- 2.
Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di
grazia e giustizia,
- Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento,
organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
- 3.
Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di
polizia.
- 4.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si
applicano, in quanto
- compatibili,
le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
- Art.
5. - Compiti istituzionali.
- 2.
Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine
all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la
sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività
di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;
espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio
di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di
cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.
- Art.
19. - Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali.
- 1.
Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei
diritti politici, civili e sindacali.
- 5.
Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni
sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:
- a)
in locali dell'Amministrazione che, ne stabilisce le modalità d'uso;
- b)
in locali aperti al pubblico.
- 13.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il
diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante
il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti
penitenziari.
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