Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

Scriveteci

home / info / calabria news / sappe informa / la rivista / bacheca sindacale / anppe / concorsi / leggi / circolari / convegni / speciali / servizi  / links

 

LEGGI

Consiglio dei Ministri n. 54 del 27 febbraio 2001

Il Consiglio dei Ministri è convocato martedì 27 febbraio 2001, alle ore 19,00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

n. 6 decreti legislativi correttivi ed integrativi dei seguenti decreti concernenti il personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia:

- n.196/1995: Forze armate (DIFESA);
- n.198/1995: Arma dei carabinieri (DIFESA);
- n.197/1995: Polizia di Stato (INTERNO);
- n.199/1995: Guardia di finanza (FINANZE);
- n.200/1995: Polizia penitenziaria (GIUSTIZIA);
- n.201/1995: Corpo forestale (POLITICHE AGRICOLE);

- decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli Ufficiali del Corpo della guardia di finanza (FINANZE);

- decreto legislativo sul riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (POLITICHE AGRICOLE);

- Leggi regionali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 19,25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Giuliano Amato.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Micheli.

Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in vista dell’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega, ha esaminato ed approvato sei decreti legislativi con i quali, sulla base delle problematiche emerse in sede di applicazione, sono apportate le opportune correzioni ed integrazioni agli analoghi decreti adottati negli ultimi anni per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici relativi al personale (esclusi dirigenti e direttivi) delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale.
I decreti recepiscono le valutazioni e le proposte formulate dalle Commissioni parlamentari di merito e sugli stessi sono stati acquisiti i pareri delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Su proposta del Ministro delle Finanze, il Consiglio ha approvato un ulteriore decreto legislativo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Viene prevista una compiuta disciplina di tutti i profili concernenti la carriera di tali ufficiali, divisa in quattro ruoli (normale, aeronavale, speciale, tecnico-logistico-amministrativo) e con soppressione degli attuali ruoli speciale e tecnico-operativo.

E’ stato rinviato l’esame del decreto legislativo sul riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.

Testo non Ufficiale

DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante " Ordinamento del Corpo di polizia Penitenziaria";

VISTA la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell’articolo. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO l’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTO l’articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia";

VISTO l’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare i commi 9 e 11;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001 ;

ACQUISITI i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .........;

Sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica, del Tesoro e della Programmazione Economica:

E M A N A

il seguente decreto legislativo

CAPO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Art. 1

1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 – bis. 1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    all’articolo 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4- bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanza disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.”;

b) all’articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso l’allievo o l’agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico – psichica;".

Art. 2

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

d) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11- bis ( Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo )

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo."

Art. 3

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

" Art. 16 ( Nomina a vice sovrintendente )

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico – professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l’ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all’aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)."

Art.4

1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituita dalla seguente:

" c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell’ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione."

2 . Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è sostituito dal seguente:

"5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.".

Art.5

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

e -bis) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19 -bis (Emolumento pensionabile)

1) Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a " buono ", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.

2) Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3."

Art. 6

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:

h) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

" Art. 21-bis ( Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)

1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a " buono ".

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo."

Art. 7

1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio n.1995, n. 200, è sostituito dal seguente:

"3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;

- età compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

- diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".

Art. 8

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 è sostituita dalla seguente:

"c) sono stati per qualsiasi motivo salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora  si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l’allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.".

Art 9

Al primo capoverso della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall’articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell’articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d’età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".

Art. 10

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

d-bis) dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)

1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a " buono ", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3."

 

Art. 11

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

e- bis) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

"Art. 29- bis (Emolumento pensionabile)

1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell’ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3."

Art. 12

All’articolo 4 , comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 ( Promozione ad ispettore capo)

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".

Art. 13

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:

g) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)

1) Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore.

2) Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3".

Art. 14

1. Al primo capoverso del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".

Art. 15

All’alinea del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti articoli:".

2. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante l’articolo 30–bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo le parole "decreto del Ministro di grazia e giustizia" sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 30 – ter ( Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori )

1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono".

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l’attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Art. 30 – quater ( Ispettore superiore " sostituto commissario " )

1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario ".

2. E’ escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l’assunzione della denominazione di " sostituto commissario" di cui al comma 1 avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. L’attribuzione dello scatto aggiuntivo e l’assunzione della denominazione di "sostituto commissario " decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificità delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori " sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 30 – quinquies ( Riassorbimento degli scatti aggiuntivi )

1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30–ter e 30-quater sono riassorbiti all’atto dell’accesso al livello retributivo superiore."

 

Art. 16

1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata dal presente decreto.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

1. Le disposizioni introdotte dall’articolo 12 del presente decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano, in quanto compatibili, i criteri già previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 27 aprile 1996

2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11 bis e 21 bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11- bis e 21- bis citati al comma 1 del presente articolo.

3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11 bis e 21 bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

Art. 19

1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come introdotti dagli articoli 5 ed 11 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.

Art. 20

1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’emolumento pensionabile di cui all’articolo 28 bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come introdotto dall’articolo 10 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.

Art. 21

1) Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30 – ter e 30 – quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall’articolo 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".

2) Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all’art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall’articolo 15 del presente decreto è attribuito a decorrere dalla di entrata in vigore del presente decreto.

3) In deroga a quanto previsto dall’art. 30 – ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall’articolo 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell’attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 anni.

4) Il personale di cui al comma 2, consegue l’ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all’art. 30 – quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall’articolo 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l’anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200.

5) Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 30 ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come introdotto dall’articolo 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma .

6) Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l’attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30 – ter, commi 1 e 2, 30 – quater, commi 2 e 3, e 30 – quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall’articolo 15 del presente decreto.

7) (soppresso)

 

Art. 22

1. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento, nell’ambito delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, degli atleti nei gruppi sportivi della Polizia Penitenziaria, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive Federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle imperfezioni e dalle infermità elencate nell’articolo 123 del citato decreto legislativo.

Art. 23

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l’emolumento previsto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, è corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

Art. 24

1.              La spesa derivante  dal presente decreto, valutata in lire 3.400 milioni per l’anno 2001, in lire 4.730 milioni per l’anno 2002, in lire 6.030 milioni per l’anno 2003, in lire 6.350 milioni per l’anno 2004, in lire 6.230 milioni per l’anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere dall’anno 2006. Alla spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2.              Il Ministro del Tesoro, del Bilancio della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Si omette la tabella)