Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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24 gennaio 2001
IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE
RELATIVA AL BIENNIO 2000-2001, PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI,
RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO
DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO
STATO), DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
 
 
 
Articolo 1
(Area di applicazione e durata)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il presente accordo sindacale si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente accordo sindacale concerne gli aspetti retributivi ed θ  valido per il periodo dal 1Ί gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente accordo sindacale, al personale di cui al comma 1 sarΰ corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennitΰ integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarΰ pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129.
 
 
Articolo 2
(Nuovi stipendi)
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV…………………………………. Lire   86.000
Livello V………………………………….. Lire   90.000
Livello VI…………………………………. Lire   96.000
Livello VI-bis……………………………... Lire 100.500
Livello VII………………………………… Lire 105.000
Livello VII-bis…………………………….. Lire 110.000
Livello VIII.......................................……... Lire 115.000
Livello IX............................................……. Lire 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV…………………………………. Lire 32.000
Livello V………………………………….. Lire 34.000
Livello VI…………………………………. Lire 36.000
Livello VI-bis……………………………... Lire 37.500
Livello VII………………………………… Lire 39.000
Livello VII-bis…………………………….. Lire 41.000
Livello VIII.......................................……...  Lire 43.000
Livello IX............................................…….  Lire 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
 
 
Articolo 2
(Nuovi stipendi)
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV…………………………………. Lire 86.000
Livello V………………………………….. Lire 90.000
Livello VI…………………………………. Lire 96.000
Livello VI-bis……………………………... Lire 100.500
Livello VII………………………………… Lire 105.000
Livello VII-bis…………………………….. Lire 110.000
Livello VIII.......................................……... Lire 115.000
Livello IX............................................……. Lire 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV…………………………………. Lire 32.000
Livello V………………………………….. Lire 34.000
Livello VI…………………………………. Lire 36.000
Livello VI-bis……………………………... Lire 37.500
Livello VII………………………………… Lire 39.000
Livello VII-bis…………………………….. Lire 41.000
Livello VIII.......................................……... Lire 43.000
Livello IX............................................……. Lire 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
 
 
 
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV…………………………………. Lire 14.551.000
Livello V………………………………….. Lire 15.853.000
Livello VI…………………………………. Lire 17.523.000
Livello VI-bis……………………………... Lire 18.829.000
Livello VII………………………………… Lire 20.135.000
Livello VII-bis…………………………….. Lire 21.583.000
Livello VIII.......................................……... Lire 23.031.000
Livello IX............................................……. Lire 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254.
 
Articolo 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo sindacale hanno effetto sulla tredicesima mensilitΰ, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennitΰ di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sindacale, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo sindacale. Agli effetti dell'indennitΰ di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente accordo sindacale si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a
decorrere dal 1° luglio 2000.
 
Articolo 4
(Indennitΰ pensionabile)
1.     Le misure dell'indennitΰ di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
 
QUALIFICHE
 Lire
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
1.240.000
Commissario capo " "
1.217.000
Commissario " "
1.206.000
Vice commissario " "
1.157.000
Ispettore superiore S.U.PS. " "
1.178.000
Ispettore capo " "
1.125.000
Ispettore " "
1.090.000
Vice ispettore " "
1.056.000
Sovrintendente capo " "
1.085.000
Sovrintendente " "
1.021.000
Vice sovrintendente " "
1.016.000
Assistente capo " "
914.000
Assistente " "
832.000
Agente scelto " "
761.000
Agente " "
700.000
 
 
Articolo 5
(Assegno funzionale)
1. Le misure dell'assegno di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 
 
QUALIFICHE               19 ANNIDI SERVIZIO Lire              29 ANNIDI SERVIZIO Lire
IspettoreSuperiore S.U.PS.
 e qualifiche equiparate             2.180.000                                3.035.000
Ispettore capo " "                    2.180.000                                3.035.000
Ispettore " "                             2.180.000                                3.035.000
Vice ispettore " "                     2.180.000                                3.035.000
Sovrintendente capo " "           2.145.000                                2.985.000
Sovrintendente " "                    2.145.000                                2.985.000
Vice sovrintendente " "            2.145.000                                2.985.000
Assistente capo " "                  1.725.000                                2.145.000
Assistente " "                           1.725.000                                2.145.000
Agente scelto " "                      1.725.000                                2.145.000
Agente " "                               1.725.000                                2.145.000
 
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
QUALIFICHE              19 ANNI DI SERVIZIO Lire      29 ANNI  DI SERVIZIO Lire
Vice questore aggiunto e
ualifiche equiparate             3.720.000                               5.085.000
Commissario capo " "            3.300.000                               5.085.000
Commissario " "                     2.565.000                               3.195.000
Vice commissario " "              2.565.000                               3.195.000
 
 
 
Articolo 6
(Trattamento di missione)
1. La maggiorazione dell'indennitΰ oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni ora.
 
 
Articolo 7
(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalitΰ di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ rideterminato nella misura di L.8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure dell’indennitΰ di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, e dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementate di L.9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
 
 
 
 
Articolo 8
(Indennitΰ di presenza notturna e festiva)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennitΰ di cui all'art. 12,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennitΰ di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, θ rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
 
 
 
Articolo 9
(Indennitΰ di imbarco e relative indennitΰ supplementari)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennitΰ di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988- registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg.n.59/Finanze, foglio n. 173-, sono elevate al 50 per cento.
 
 
Articolo 10
(Indennitΰ di bilinguismo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennitΰ speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n.1165 come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.354, al personale di cui all'art. 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, θ rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua
Attestato A L. 408.000
Attestato B L. 340.000
Attestato C L. 272.000
Attestato D L. 245.000
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennitΰ speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988 al personale di cui all'art. 1, c. 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, n.287, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, θ rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Prima fascia L. 408.000
Seconda fascia L. 340.000
Terza fascia L. 272.000
Quarta fascia L. 245.000
 
 
 
Articolo 11
(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)
1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore
3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario.
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente accordo. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
 
 
Articolo 12
(Proroga di efficacia di norme)
1. Al personale di cui all'art.1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente accordo sindacale, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359 e 16 marzo 1999, n.254.
 
 
 
Tabella I         (Articolo 11)         Anno 2000 (in milioni)         Anno 2001  (in milioni)
Polizia di Stato                             11.150                          ----
Corpo della Polizia penitenziaria            3.940                    ----
Corpo forestale dello Stato                 820                       800
 
TOTALI                                                             15.910 800
N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento            nell'anno successivo.
 
 
 
 
17
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO
Il Governo, in considerazione della specificitΰ dell'ordinamento c delle funzioni delle FF.AA, delle diversitΰ delle modalitΰ di confronto e delle materie di concertazione affidate alle rappresentanze del personale delle FF.AA, stesse rispetto alle altre categorie del comparto sicurezza, nonchι alla luce delle innovazioni derivanti dalla istituzione dell'esercito professionale, si impegna a rivedere il D. Lgs. 195/1995 con particolare riferimento alle procedure di negoziazione e concertazione e alla contestualitΰ per la sottoscrizione degli accordi per tutto il personale del comparto.
Quanto sopra al fine di pervenire ad una separazione delle procedure di concertazione che, fermi restando gli attuali ordinamenti, permetta di applicare trattamenti economici e normativi funzionali e correlati ai distinti compiti e alle diverse esigenze organizzative delle FF.AA. rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
 
 
18
DICRIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO
11 Governo si impegna a rivedere e coordinare con le disposizioni della legge n. 53/2000, attraverso i prossimi procedimenti di negoziazione e concertazione, la disciplina vigente in materia di permessi che giΰ prevede la possibilitΰ di usufruire di 45 giorni come congedo straordinario per i congedi parentali.
 
 
 
19
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
I Ministri della Funzione Pubblica, del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'Interno, della Difesa, delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali, tenuto conto delle intervenute stabili modifiche dei rispettivi assetti organizzativi che permettono di dare
attuazione all'art. 16 del D.P.R. n. 254/99 e all'art. 10 del D.P.R. n. 255/99 relativamente alla soppressione della prestazione aggiuntiva di un'ora settimanale di lavoro obbligatorio, si impegnano a dare attuazione all'orario di 36 (trentasei) ore settimanali dal 19 febbraio 2001.