- 24
gennaio 2001
-
- IPOTESI
DI ACCORDO SINDACALE
- RELATIVA
AL BIENNIO 2000-2001, PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI,
- RIGUARDANTE
IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI
- POLIZIA
AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO
- DELLA
POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO
- STATO),
DI CUI ALLARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL
- DECRETO
LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E SUCCESSIVE
- MODIFICHE
E INTEGRAZIONI.
-
-
-
- Articolo
1
- (Area
di applicazione e durata)
- 1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo 31 marzo 2000, n.129, il presente accordo sindacale si
applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di
leva.
- 2.
Il presente accordo sindacale concerne gli aspetti retributivi ed θ valido per il periodo dal 1Ί gennaio 2000 al 31 dicembre
2001.
- 3. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del
presente accordo sindacale, al personale di cui al comma 1 sarΰ
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti,
inclusa l'indennitΰ integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi
di vacanza contrattuale, detto importo sarΰ pari al cinquanta per
cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato
dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto
del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129.
-
-
- Articolo
2
- (Nuovi
stipendi)
- 1.
Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
- Livello
IV
. Lire
86.000
- Livello
V
.. Lire
90.000
- Livello
VI
. Lire
96.000
- Livello
VI-bis
... Lire 100.500
- Livello
VII
Lire 105.000
- Livello
VII-bis
.. Lire 110.000
- Livello
VIII.......................................
... Lire 115.000
- Livello
IX............................................
. Lire 126.000
- 2.
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio
2001.
- 3.
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
- Livello
IV
. Lire 32.000
- Livello
V
.. Lire 34.000
- Livello
VI
. Lire 36.000
- Livello
VI-bis
... Lire 37.500
- Livello
VII
Lire 39.000
- Livello
VII-bis
.. Lire 41.000
- Livello
VIII.......................................
...
Lire 43.000
- Livello
IX............................................
. Lire 47.000
- 4.
Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
-
-
- Articolo
2
- (Nuovi
stipendi)
- 1.
Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
- Livello
IV
. Lire 86.000
- Livello
V
.. Lire 90.000
- Livello
VI
. Lire 96.000
- Livello
VI-bis
... Lire 100.500
- Livello
VII
Lire 105.000
- Livello
VII-bis
.. Lire 110.000
- Livello
VIII.......................................
... Lire 115.000
- Livello
IX............................................
. Lire 126.000
- 2. Gli aumenti di cui
al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
- 3.
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
- Livello
IV
. Lire 32.000
- Livello
V
.. Lire 34.000
- Livello
VI
. Lire 36.000
- Livello
VI-bis
... Lire 37.500
- Livello VII
Lire 39.000
- Livello
VII-bis
.. Lire 41.000
- Livello
VIII.......................................
... Lire 43.000
- Livello
IX............................................
. Lire 47.000
- 4.
Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
-
-
-
- 5.
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
- Livello
IV
. Lire 14.551.000
- Livello
V
.. Lire 15.853.000
- Livello
VI
. Lire 17.523.000
- Livello
VI-bis
... Lire 18.829.000
- Livello
VII
Lire 20.135.000
- Livello
VII-bis
.. Lire 21.583.000
- Livello
VIII.......................................
... Lire 23.031.000
- Livello
IX............................................
. Lire
26.363.000
- 6.
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254.
-
- Articolo
3
- (Effetti
dei nuovi stipendi)
- 1.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente accordo sindacale hanno effetto sulla tredicesima mensilitΰ,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennitΰ di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
- 2.
I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
accordo sindacale, riguardante il biennio 2000-2001, sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo
sindacale. Agli effetti dell'indennitΰ di buonuscita si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
- 3.
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente accordo sindacale si applica l'art.
172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
- 4.
Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto
sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario, a
- decorrere
dal 1° luglio 2000.
-
- Articolo
4
- (Indennitΰ
pensionabile)
- 1.
Le misure dell'indennitΰ di cui all'art. 4, comma 1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254,
sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:
-
- QUALIFICHE
|
- Lire
|
- Vice
questore aggiunto e qualifiche equiparate
|
- 1.240.000
|
- Commissario
capo " "
|
- 1.217.000
|
- Commissario
" "
|
- 1.206.000
|
- Vice
commissario " "
|
- 1.157.000
|
- Ispettore
superiore S.U.PS. " "
|
- 1.178.000
|
- Ispettore
capo " "
|
- 1.125.000
|
- Ispettore
" "
|
- 1.090.000
|
- Vice
ispettore " "
|
- 1.056.000
|
- Sovrintendente
capo " "
|
- 1.085.000
|
- Sovrintendente
" "
|
- 1.021.000
|
- Vice
sovrintendente " "
|
- 1.016.000
|
- Assistente
capo " "
|
- 914.000
|
- Assistente
" "
|
- 832.000
|
- Agente
scelto " "
|
- 761.000
|
- Agente "
"
|
- 700.000
|
-
-
- Articolo
5
- (Assegno
funzionale)
- 1.
Le misure dell'assegno di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1° gennaio
2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo,
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
-
-
-
- QUALIFICHE
19
ANNIDI SERVIZIO Lire
29 ANNIDI SERVIZIO Lire
|
- IspettoreSuperiore
S.U.PS.
|
- e
qualifiche equiparate
2.180.000
3.035.000
|
- Ispettore
capo " "
2.180.000
3.035.000
|
- Ispettore
" "
2.180.000
3.035.000
|
- Vice
ispettore " "
2.180.000
3.035.000
|
- Sovrintendente
capo " "
2.145.000
2.985.000
|
- Sovrintendente
" "
2.145.000
2.985.000
|
- Vice
sovrintendente " "
2.145.000
2.985.000
|
- Assistente
capo " "
1.725.000
2.145.000
|
- Assistente
" "
1.725.000
2.145.000
|
- Agente
scelto " "
1.725.000
2.145.000
|
- Agente
" "
1.725.000
2.145.000
|
-
- 2.
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate
della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello
Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1° gennaio
2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
-
- QUALIFICHE
19 ANNI DI
SERVIZIO Lire
29 ANNI DI
SERVIZIO Lire
- Vice
questore aggiunto e
- ualifiche
equiparate
3.720.000
5.085.000
- Commissario
capo " "
3.300.000
5.085.000
- Commissario
" "
2.565.000
3.195.000
- Vice commissario
" " 2.565.000
3.195.000
-
-
-
- Articolo
6
- (Trattamento
di missione)
- 1.
La maggiorazione dell'indennitΰ oraria di missione, corrisposta ai
sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ incrementata, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni ora.
-
-
- Articolo
7
- (Servizi
esterni ed ordine pubblico in sede)
- 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto
al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalitΰ di
cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 e all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ rideterminato nella misura di
L.8.100 lorde.
- 2.
A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure dellindennitΰ di ordine
pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977,
n.284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,
n. 505, dallarticolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n.395, e dall'art. 11, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono
incrementate di L.9.500 lorde per ogni turno.
- 3. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore
riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per
compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per
l'anno 2001.
-
-
-
-
- Articolo
8
- (Indennitΰ
di presenza notturna e festiva)
- 1.
A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in turno di
servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennitΰ di
cui all'art. 12, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254,
θ rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
- 2.
A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in
un giorno festivo l'indennitΰ di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, θ
rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
-
-
-
- Articolo
9
- (Indennitΰ
di imbarco e relative indennitΰ supplementari)
- 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, le misure mensili dell'indennitΰ di imbarco previste
alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988- registrato dalla Corte
dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg.n.59/Finanze, foglio n.
173-, sono elevate al 50 per cento.
-
-
- Articolo
10
- (Indennitΰ
di bilinguismo)
- 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennitΰ speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1961, n.1165 come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n.354, al personale di cui all'art. 1 comma 1, in servizio
nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi
competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del
Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, θ rideterminata nelle
seguenti misure mensili lorde:
- Attestato
di conoscenza della lingua
- Attestato
A L. 408.000
- Attestato
B L. 340.000
- Attestato
C L. 272.000
- Attestato
D L. 245.000
- 2.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennitΰ speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988 al personale di cui
all'art. 1, c. 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, n.287,
incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22
dicembre 1992, θ rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
- Prima
fascia L. 408.000
- Seconda
fascia L. 340.000
- Terza
fascia L. 272.000
- Quarta fascia L.
245.000
-
-
-
- Articolo
11
- (Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali)
- 1.
Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per
lefficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, θ
incrementato:
- a)
per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un
ulteriore
- 3
per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro
straordinario.
- b)
per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'art. 19 della legge
23 dicembre 1999, n.488 e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000,
n.388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da
tabella I allegata al presente accordo. Tali somme, ove non
utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le
medesime esigenze nell'anno successivo.
-
-
- Articolo
12
- (Proroga
di efficacia di norme)
- 1. Al personale di cui
all'art.1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto
con il presente accordo sindacale, le norme dei decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996,
n. 359 e 16 marzo 1999, n.254.
-
-
-
- Tabella
I
(Articolo 11)
Anno 2000 (in milioni)
Anno 2001 (in milioni)
- Polizia
di Stato
11.150 ----
- Corpo
della Polizia penitenziaria
3.940
----
- Corpo
forestale dello Stato
820
800
-
- TOTALI
15.910 800
- N.B.: gli importi sono
comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP.
Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
-
-
-
-
- 17
- DICHIARAZIONE
DI IMPEGNO DEL GOVERNO
- Il
Governo, in considerazione della specificitΰ dell'ordinamento c
delle funzioni delle FF.AA, delle diversitΰ delle modalitΰ di
confronto e delle materie di concertazione affidate alle
rappresentanze del personale delle FF.AA, stesse rispetto alle altre
categorie del comparto sicurezza, nonchι alla luce delle
innovazioni derivanti dalla istituzione dell'esercito professionale,
si impegna a rivedere il D. Lgs. 195/1995 con particolare
riferimento alle procedure di negoziazione e concertazione e alla
contestualitΰ per la sottoscrizione degli accordi per tutto il
personale del comparto.
- Quanto
sopra al fine di pervenire ad una separazione delle procedure di
concertazione che, fermi restando gli attuali ordinamenti, permetta
di applicare trattamenti economici e normativi funzionali e
correlati ai distinti compiti e alle diverse esigenze organizzative
delle FF.AA. rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare.
-
-
- 18
- DICRIARAZIONE
DI IMPEGNO DEL GOVERNO
- 11
Governo si impegna a rivedere e coordinare con le disposizioni della
legge n. 53/2000, attraverso i prossimi procedimenti di negoziazione
e concertazione, la disciplina vigente in materia di permessi che giΰ
prevede la possibilitΰ di usufruire di 45 giorni come congedo
straordinario per i congedi parentali.
-
-
-
- 19
- DICHIARAZIONE
DI IMPEGNO
- I
Ministri della Funzione Pubblica, del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica, dell'Interno, della Difesa, delle Finanze,
della Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali, tenuto conto
delle intervenute stabili modifiche dei rispettivi assetti
organizzativi che permettono di dare
- attuazione
all'art. 16 del D.P.R. n. 254/99 e all'art. 10 del D.P.R. n. 255/99
relativamente alla soppressione della prestazione aggiuntiva di
un'ora settimanale di lavoro obbligatorio, si impegnano a dare
attuazione all'orario di 36 (trentasei) ore settimanali dal 19
febbraio 2001.
-
-
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