-
-
- DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
-
- ACCORDO NAZIONALE QUADRO
D’AMMINISTRAZIONE
- PER IL PERSONALE
APPARTENENTE AL
- CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
- STIPULATO
- AI SENSI DELL’ARTICOLO 3,
7° COMMA, DEL
- DECRETO LEGISLATIVO 12
MAGGIO 1995, N. 195, E DELL’ARTICOLO 23 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 16 MARZO 1999, N. 254
-
-
-
-
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge
16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356;
-
Visto l’articolo
3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, emanato in
attuazione dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché della
legge 20 aprile 1995, n.130, con particolare riguardo all’individuazione
dei soggetti sindacali stipulanti il presente accordo ai sensi
dell’articolo 2, primo comma, lettera a), del medesimo decreto
legislativo;
-
Visto l’articolo
23, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
-
-
- IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
- e le Organizzazioni Sindacali
- S.A.P.Pe., O.S.A.P.P.,
C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L., S.I.N.A.P.Pe. e COORDINAMENTO SINDACALE
Si.A.L.Pe.-S.A.G.
-
-
- stipulano
il presente accordo nazionale quadro d’Amministrazione:
-
-
- CAPO I
- DISPOSIZIONI GENERALI
-
-
- Art. 1
- Campo d’applicazione
-
- 1.
Il presente accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli
articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.254 e si applica al personale appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo
separato e limitato di cui all’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990
n.395.
- 2.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n, 254, l’accordo non può essere in contrasto
con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può
comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’efficienza
dei servizi istituzionali.
- 3.
Il presente accordo si riferisce al quadriennio contrattuale
1998-2001 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e
attiene alle seguenti materie:
- a)
individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di
esse, cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali; definizione delle modalità per la loro
utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di
verifica. L’accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
- b)
principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al
comma 6 dell’art.23 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, unitamente alle
procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di
verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di
validità;
- c)
individuazione dei turni di servizio;
- d)
criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio
utilizzabili dal personale in servizio di missione;
- e)
criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
- f)
criteri
generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a
consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
determinati, particolari esigenze di servizio;
- g)
criteri generali per l’applicazione di turni di riposo compensativo;
- h)
criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
- i)
indirizzi generali per le attività di gestione dell’Ente di
assistenza del personale;
- j)
individuazione e definizione delle specializzazioni del Corpo di
polizia penitenziaria;
- k)
criteri e modalità per il rimborso delle rette degli asili nido per i figli
del personale.
-
-
-
- CAPO
II
- IMPIEGO
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
-
-
- Art.
2
- Fondo
per l’efficienza dei servizi istituzionali
-
- 1.
Le risorse del Fondo di cui all’articolo 14 del DPR 16 marzo 1999,
n.254 sono utilizzate dall'Amministrazione per il raggiungimento di
qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti
nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo
di polizia penitenziaria dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.
- 2.
Le risorse del Fondo,
fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata,
sono utilizzate con le modalità indicate all'art.23, comma 5, lettera a)
del DPR 254/1999 per attribuire, in particolare, compensi finalizzati a:
- a)
incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
- b)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
- d)
compensare la presenza qualificata;
- e)
compensare l'incentivazione della produttività per il miglioramento dei
servizi.
- 3.
Si identificano tra le fattispecie di cui sopra i seguenti destinatari delle
risorse disponibili:
- a)
il personale che assicuri un turno ordinario di servizio serale in
posti di servizio articolati sulle 24 ore;
- b)
progetti finalizzati all’incentivazione dei servizi programmati a
medio e lungo termine;
- c)
il personale che assicura l’espletamento di almeno quattro turni di
servizio notturni mensili;
- d)
il personale che assicura i turni di reperibilità previsti
dall’articolo 8;
- e)
il personale che assicura il servizio nel giorno 24 o 31 dicembre;
- f)
il personale che svolge le funzioni di Comandante di Reparto degli
istituti penitenziari o loro sostituti, di coordinatore dei nuclei
traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati o loro sostituti,
il personale preposto alle unità operative e quello preposto al
coordinamento di più unità operative presso gli istituti penitenziari, per
la realizzazione degli obiettivi definiti nei progetti di cui al successivo
articolo 3;
- g)
il personale responsabile di unità organizzative presso gli Uffici
centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia
minorile che, avendo predisposto progetti tesi a perseguire un incremento
della produttività anche mediante la semplificazione delle procedure, ne
assicurino la realizzazione.
- 4.
In relazione ai progetti indicati alla lettera b) del precedente comma 3, il
presente accordo definisce le risorse da destinare ai Provveditorati
Regionali ed ai Centri per la Giustizia minorile. In sede di contrattazione
decentrata periferica, presso i Provveditorati Regionali e i Centri per la
Giustizia minorile, sono valutati ed approvati i progetti finalizzati
all’incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo termine.
-
- Art.
3
- Criteri
di utilizzazione delle risorse del Fondo nella contrattazione decentrata
-
-
- 1.
Con le risorse del fondo sono finanziati i progetti per
l’incentivazione della programmazione a medio e lungo termine dei servizi
di istituto, nel rispetto dei principi fissati negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8
del presente accordo.
- 2.
La definizione dei progetti è demandata alla contrattazione
decentrata.
- 3.
In tale sede potrà essere individuato quale destinatario degli
incentivi:
-
- a)
il personale che partecipa al progetto, riferito ad un periodo non
inferiore ad un mese, garantendo l’espletamento di almeno il 90% dei turni
programmati;
- b)
un’aliquota percentuale del personale in forza, che abbia
garantito, individualmente, il più alto numero di presenze programmate,
raggiunta una soglia minima da determinarsi in relazione al numero delle
presenze previste dal progetto.
-
- 4.
A ciascun Provveditorato Regionale e a ciascun Centro per la Giustizia
Minorile è assegnato, per il pagamento degli incentivi di cui alle lettere
a) e b), un budget, determinato in relazione alla forza presente presso ogni
Provveditorato e Centro per la Giustizia Minorile, che, previa
contrattazione decentrata, sarà ripartito agli istituti e servizi
dipendenti.
-
- 5.
Nell'ambito dei progetti sopra indicati possono essere previsti incentivi:
-
- a)
per il personale che assicura un turno di servizio ordinario serale, nei
posti di servizio articolati su 24 ore compreso il personale addetto ai
piantonamenti in luogo esterno di cura dei detenuti e degli internati. Il compenso è fissato nella misura giornaliera di lire
4.000;
- b)
per il personale chiamato a svolgere turni notturni oltre il terzo nel mese.
Il compenso è fissato nella misura di £. 15.000 per ogni ulteriore turno
notturno effettuato;
- c)
per il personale chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31
dicembre, un turno ordinario di servizio serale, compreso quello impiegato
nel servizio traduzioni e piantonamenti. Il compenso è fissato nella misura
di £. 30.000;
- d)
per i comandanti di reparto degli istituti penitenziari, per i preposti alle
basi navali di cui all’articolo 55 del regolamento di servizio e a chi ne
assuma, con formale provvedimento, le funzioni che, mediante un’idonea
organizzazione del lavoro, tenuto conto delle risorse umane a disposizione,
assicurino la realizzazione dei progetti. Il compenso è fissato in misura
non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 95.000 mensili;
- e)
per i coordinatori dei nuclei traduzioni e piantonamenti che mediante
un’idonea organizzazione del lavoro, impiegando le risorse umane e
strumentali a disposizione, garantiscono l’esecuzione del 90 % delle
traduzioni programmate senza incidere negativamente né sul godimento dei
diritti del personale né sulla qualità e sulla sicurezza del servizio. Il
compenso è fissato in misura non inferiore
a lire 40.000 e non superiore a lire 90.000 mensili;
- f)
per
il responsabile di un’unità operativa, per il coordinatore di più unità
operative tra quelle elencate all’art.33, comma 2, del DPR 15 febbraio
1999, n. 82 e per i comandanti delle unità navali del Corpo di cui
all’articolo 58 del predetto decreto presidenziale, che ne garantiscano la
gestione in coerenza con gli obbiettivi fissati nel progetto e
contribuiscano a perseguirli. Il compenso è fissato in misura non inferiore
a lire 25.000 e non superiore a lire 48.000 mensili;
- g)
per i comandanti di reparto delle Scuole di Formazione e aggiornamento del
personale dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per
la Giustizia Minorile, che abbiano contribuito a realizzare i progetti
finalizzati all’incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo
termine; per i responsabili delle unità operative delle aree sicurezza e
traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali e dei centri per la
giustizia minorile e per i responsabili di unità organizzative del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile che abbiano raggiunto gli obbiettivi di
produttività proposti nei progetti indicati all’articolo 2, comma 3,
lettera g). Il compenso è fissato in misura non inferiore a lire 40.000 e
non superiore a lire 80.000 mensili.
-
- 6.
Al personale indicato nei punti d), e), f) e g) spetta il solo compenso ivi
indicato e non anche quello previsto per chi abbia concorso alla
realizzazione del progetto. I compensi indicati ai punti
d), e), f) e g), inoltre, non sono tra loro cumulabili.
- 7.
Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione di più compensi tra
quelli previsti alle lettere d), e), f) e g) è corrisposto quello più
favorevole.
- 8.
La valutazione sulla concreta realizzazione del progetto è demandata
all'esame dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali della sede
di contrattazione decentrata.
- 9.
La valutazione è effettuata con cadenza quadrimestrale. All'esito positivo
di tale valutazione sono corrisposti i compensi di cui
alle lettere d), e), f) e g).
- 10.
Il controllo sull'idoneità dei progetti volti a favorire l'incentivazione
della programmazione dei servizi d'istituto è effettuato, annualmente,
dall'Amministrazione centrale e dalle organizzazioni sindacali a livello
nazionale, attraverso una verifica a campione dei dati relativi a tutti gli
istituti penitenziari.
-
-
-
- Art. 4
- Articolazione dei turni di
servizio.
-
- 1.
La programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero,
di cui all’articolo 16 – commi 1, 2 e 3 – del DPR 16 marzo 1999,
n.254, garantisce:
- a)
efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione
amministrativa per un’organizzazione più funzionale dei servizi;
- b)
riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
-
- 2.
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio.
- 3.
L’articolazione dei turni di servizio è realizzata dall’autorità
dirigente secondo le tipologie di orario di cui all’articolo 12, comma 4,
del DPR 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:
-
- a)
orario articolato su turni;
- b)
orario articolato su cinque giorni;
- c)
orario articolato su sei giorni;
- d)
orario flessibile.
-
- 4.
In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di
sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle
ventiquattro ore con inizio alle ore 6,00, alle ore 12,00, alle ore 18,00 ed
alle ore 24,00. Non è consentita la prosecuzione del servizio nel quadrante
successivo. La possibilità di deroghe a tale principio, per eccezionali
esigenze di servizio, è demandata alla contrattazione decentrata.
- 5.
La gestione del servizio
programmato su tre quadranti, nell’ipotesi di eventuali, eccezionali ed
indifferibili ragioni di servizio, con inizio dei turni
alle ore 8,00, alle ore 16,00 ed alle ore 24,00, è demandata alla
contrattazione decentrata. Non possono, comunque, essere previste
prestazioni di lavoro straordinario programmato.
- 6.
La durata dei turni di servizio di cui ai commi precedenti non può essere
in nessun caso superiore alle nove ore, salvo quanto previsto al comma
successivo.
- 7.
L’articolazione dei servizi su turni unici fissi, organizzata con orario
di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l’eventuale
flessibilità dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione
decentrata periferica presso ogni struttura, con le modalità previste
all’art.13.
- 8.
In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato almeno
mensilmente osservando scrupolosamente l’orario di lavoro settimanale
previsto dall’articolo 16 del DPR 16 marzo 1999, n.254.
- 9.
Il foglio di servizio, di cui all’articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999,
n.82, deve essere predisposto 30 giorni prima del periodo che va a
disciplinare e deve essere esposto, per l’intera durata di vigenza,
nell’apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.
- 10.
L’Amministrazione si impegna ad informatizzare, in tempi brevi, le
procedure per la predisposizione dei turni di servizio. A tale scopo
effettuerà un monitoraggio teso ad accertare il numero ed il tipo delle
applicazioni informatiche in uso negli uffici
servizi procedendo, entro
il 30 ottobre 2000, ad una verifica con le organizzazioni sindacali dei
risultati conseguiti.
- 11.
Ai fini della valutazione quadrimestrale di cui all'art.3 devono essere
forniti alle organizzazioni sindacali della sede di contrattazione
decentrata, tutti i dati e le informazioni relative ai progetti, insieme a
copia dei modelli 14/A relativi al periodo considerato. Le organizzazioni
sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, da essi
ricavabili, sensibili per la sicurezza dell’istituto.
- 12.
E’ considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle
riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 31 del
DPR 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all’illustrazione delle
disposizioni che regolano il servizio. E’, altresì, considerato orario di
lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio
delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo
richieda.
- 13.
I turni programmati, di regola, non possono essere soggetti a variazioni
fatta eccezione che per motivate esigenze di servizio ovvero, a richiesta
del dipendente, per documentate ragioni personali. Nel primo caso l’ufficio
servizi informa tempestivamente e per iscritto il dipendente della
variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne
la variazione il medesimo avanza istanza scritta e motivata
all’ufficio servizi in tempo utile per la variazione da apportare al
servizio. L’eventuale diniego deve essere pur esso motivato e comunicato
in tempo utile.
- 14.
Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie,
è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle
strutture stesse nonché quello richiesto per il rientro nella sede
lavorativa, allo scambio delle consegne ed all’eventuale fruizione dei
pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.
- 15.
Per l’espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento,
l’articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti
orari giornalieri.
- 16.
Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è regolamentato tenendo conto
dei seguenti criteri:
- a)
organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;
- b)
obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio con
cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei volte l’anno;
- c)
obbligo dell’Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il
personale impiegato nel predetto servizio ad accertamenti clinici con le
cadenze fissate dalle vigenti normative in materia.
- 17.
Le giornate di riposo, quelle di congedo ordinario e straordinario non
possono essere seguite dall’espletamento di un turno notturno e non
possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 22 del giorno
precedente.
- 18.
Il turno notturno deve essere effettuato rispetto ad altri turni,
precedenti , con un intervallo d’almeno otto ore. Al servizio notturno
deve normalmente seguire il riposo settimanale.
-
-
-
- Art.
5
- Pari
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi.
Turni festivi, pomeridiani e notturni.
-
- 1.
In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i
quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o
internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia
penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio
dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali.
L’applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con
riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e
funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari ivi compreso
l'incarico di comandante di reparto.
- 2.
L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è
finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità,
nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri
d’economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili.
Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in via
principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di
istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
- 3.
In conformità all’articolo 17 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, ferme
restando le previsioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
l’Amministrazione esonera dai turni di servizio continuativi articolati
sulle 24 ore, per richiesta del dipendente, la madre o per le situazioni
monoparentali con prole di età inferiore a tre anni e vieta la
sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti della stessa
amministrazione con figli fino a 6 anni di età.
- 4.
Alla contrattazione decentrata periferica è demandata l’individuazione
dei posti di servizio, non soggetti a rotazione, che richiedono particolari
attitudini e capacità professionali nonché i criteri per la loro
copertura. L’aliquota di personale degli istituti penitenziari impiegato
in servizi connessi a quelli istituzionali non può superare quella
accertata alla data di stipula del presente accordo. L’aliquota del
personale impiegato in servizi diversi da quelli istituzionali non può
superare in nessun caso il numero dei posti vacanti nelle
piante organiche del personale del comparto ministeri previste per
ciascun istituto o servizio. L’Amministrazione penitenziaria si impegna a
ridurre progressivamente il numero di appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali
contestualmente all’assunzione di personale amministrativo e tecnico.
- 5.
In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti, altresì, le modalità
ed i criteri per un’equa e trasparente rotazione del personale nei posti
di servizio diversi da quelli di cui al comma 4.
- 6.
Le modalità di impiego del personale nei turni notturni sono definite in
sede di contrattazione decentrata, nel rispetto dei seguenti criteri
generali:
- a)
per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non
possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza sulla media
mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;
- b)
non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore
tranne nell’ipotesi indicata all’art. 4, comma 5 del presente accordo.
In tal caso non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le otto
ore;
- c)
non è consentito adibire alle turnazioni notturne, la lavoratrice
madre, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del
terzo anno di età del bambino, o, alternativamente, il padre, di un figlio
di età inferiore a tre anni, convivente con la stessa;
- d)
non è consentito adibire alle turnazioni notturne il personale
femminile e maschile che sia l’unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
- e)
non è consentito adibire alle turnazioni notturne il personale che
abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni;
- f)
il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il
cinquantesimo anno di età, è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni
notturne nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti
di cui all’articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio
notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di
servizio.
- 7.
La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà
essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra
tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi
domenicali e infrasettimanali, in eccedenza sulla media mensile stabilita,
per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
- 8.
A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere
assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza sulla media mensile
stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
- 9.
Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o per richiesta specifica
dell’interessato, possono essere assegnati:
- a)
- turni notturni eccedenti la media mensile stabilita e, comunque,
non superiori a sei turni mensili;
- b)
– turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti la media mensile
stabilita. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;
- c)–
turni serali in eccedenza sulla media mensile stabilita. Non possono essere
superati gli otto turni mensili.
- 10.
Per motivate esigenze di servizio l’amministrazione può richiedere
turni notturni, festivi domenicali ed infrasettimanali e turni serali in
eccedenza sulla media mensile stabilita allorché tutto il personale di
polizia penitenziaria di pari ruolo in forza all’istituto e non impedito a
norma delle vigenti disposizioni abbia espletato turni notturni, festivi
domenicali ed infrasettimanali e turni serali pari alla media mensile.
- 11.
Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 21 del DPR 395/95 e
dall’art. 20 del DPR 254/1999, il personale interessato al conseguimento
di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali esigenze di servizio,
con l’effettuazione di turni di servizio compatibili con la frequenza dei
corsi e la preparazione agli esami con l’esonero da eventuali prestazioni
di lavoro straordinario.
-
-
-
-
-
- Art.
6
- Prestazioni
di lavoro straordinario.
-
- 1.
Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in tema d’orario
di lavoro e tenuto conto che l’espletamento di prestazioni di lavoro
straordinario debbono comunque avere carattere residuale
nell’organizzazione del lavoro esse potranno essere richieste, con formale
e motivato provvedimento, per assicurare il continuo, regolare ed ordinato
svolgimento delle attività degli istituti e servizi, per l’assolvimento
dei compiti istituzionali, di cui al secondo comma dell’articolo 5 della
legge 15 dicembre 1990, n.395, per il conseguimento delle finalità e per
gli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.
- 2.
Il finanziamento assegnato in bilancio per il pagamento del compenso per il
lavoro straordinario sarà ripartito dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria ai Provveditorati regionali, alle Scuole di formazione ed
aggiornamento ed al Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista” e
dall’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ai Centri ed alle Scuole
di Formazione per il personale della Giustizia Minorile.
- 3.
La ripartizione nell’ambito di ciascun Provveditorato regionale e di
ciascun Centro per la Giustizia Minorile sarà effettuata per gli Istituti e
servizi dipendenti.
- 4.
La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà
effettuata tenendo conto del livello di sicurezza negli istituti, della loro
più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché
delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico ufficialmente
fissato dall’Amministrazione centrale.
- 5.
Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del
lavoro straordinario:
- a)
garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella
struttura penitenziaria;
- b)
conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al
Corpo di polizia penitenziaria;
- c)
consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente
all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
- 6.
Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio
attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro
straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del
dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro
straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al
monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.
- 7.
Al personale impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali non
potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non
per attività attinenti alla sicurezza degli istituti e servizi
penitenziari.
- 8.
Al personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici
estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro
straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale, normalmente
previste per il servizio, non è erogato a carico dell’Amministrazione
penitenziaria.
- 9.
Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio,
situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto
nominativo, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità
del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella
struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata
disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro
straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero
delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o
da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario
prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore
a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali ogni due mesi.
- 10.
Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente
Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non
debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.
- 11.
Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo
anno di età, il personale femminile con prole di età inferiore a tre anni
ed il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, è
esentato, a sua richiesta, dall’espletamento di prestazioni di lavoro
straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
- 12.
Tale ultima previsione si applica anche nei confronti del personale che
abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
- 13.
Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute
entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il
pagamento.
-
-
- Art.
7
- Turni
di riposo compensativo.
-
- 1.
Fermo restando quanto stabilito all’ultimo comma del precedente articolo,
e’ facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo
del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se
remunerabili in ragione degli stanziamenti.
- 2.
Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal
richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per
iscritto l’interessato formulerà una nuova richiesta.
- 3.
Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente,
il riposo compensativo deve essere fruito entro quattro mesi da quello in
cui le prestazioni sono state effettuate.
- 4.
Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano
che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad
esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in
giornata festiva. Qualora tali esigenze impongano che il dipendente sia
chiamato a prestare servizio in orario notturno, tale servizio è
considerato a tutti gli effetti quale espletamento di turno notturno.
-
-
- Art. 8
- Criteri generali per la
programmazione di turni di reperibilità.
-
-
- 1.
I turni di reperibilità, previsti dagli articoli 8, comma 1, del DPR 31
luglio 1995, n. 395 e 23, comma 5 – lettera h), del DPR 16 marzo 1999, n.
254, sono compensati con l’indennità di presenza qualificata, ai sensi
degli artt. 10 e 15 del
DPR 254/1999.
- 2.
I turni di reperibilità, ferme restando obiettive esigenze di sicurezza,
sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali:
- a)
– volontarietà;
- b)
– rotazione;
- c)
– specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.
- 3.
Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto
per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può
eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato
Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile e, comunque, i
Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile,
previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in
ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei
turni mensili di reperibilità tenendo conto dei seguenti parametri di
valutazione:
-
- ·
livello di sicurezza dell’istituto;
- ·
eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti.
-
- 4.
Ciascun dipendente, compreso il Comandante di Reparto o chi ne assuma le
funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.
- 5.
I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e
di congedo, non possono essere programmati al termine dell’espletamento
del turno notturno e debbono essere disposti nella stessa giornata nella
quale il personale è impiegato in un turno di servizio.
- 6.
La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di
servizio giornaliero.
- 7.
I turni di reperibilità possono essere stabiliti per fronteggiare
improvvise e non prevedibili esigenze legate al mantenimento dell’ordine,
della sicurezza e della disciplina negli istituti
ovvero per esigenze di funzionalità di particolari servizi
dell’Amministrazione Penitenziaria.
- 8.
I predetti turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed
approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di
servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82.
- 9.
Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando
richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque,
entro un’ora dalla chiamata.
- 10.
In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in
cui il dipendente raggiunge l’istituto il compenso per lavoro
straordinario.
-
-
-
- CAPO III
- ELEVAZIONE CULTURALE ED
INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE
-
-
- Art. 9
- Formazione
ed aggiornamento professionale.
-
- 1.
Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia
penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale.
L’attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue
straniere e dell’informatica, si realizza attraverso programmi per la
formazione di base, l’aggiornamento, la qualificazione e la
specializzazione.
- 2.
Fermo restando quanto previsto dall’Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l’Amministrazione
penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di
accedere a corsi ed a momenti di formazione e aggiornamento professionale a
livello locale, provinciale, regionale e nazionale. L’Amministrazione
s’impegna a realizzare, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili, ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o
convenzioni con enti locali, università, società private ed altre
Amministrazioni.
- 3.
L’Amministrazione penitenziaria, entro trenta giorni dalla data di stipula
del presente accordo, s’impegna ad avviare un tavolo di confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo nazionale, da concludersi
entro il 30 novembre 2000 , le cui risultanze entreranno a far parte del
presente accordo, sulle seguenti questioni:
- a) definizione
del modello organizzativo delle scuole di formazione ed aggiornamento del
personale;
- b) definizione
dei criteri e delle modalità di scelta dei formatori e dei docenti;
- c) introduzione
del principio di rotazione dei formatori e del personale impegnato
nell’attività didattica;
- d) definizione
dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento del personale in
servizio presso le scuole di formazione.
- 4.
I corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale devono essere
programmati all’inizio di ciascun anno e devono essere effettuati
rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi; le ore di lezione,
che siano eventualmente effettuate dopo il normale orario lavorativo,
saranno retribuite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro
straordinario ovvero recuperate, su richiesta del dipendente, con turni di
riposo compensativo. I criteri organizzativi e la durata dei predetti corsi
saranno concordati in sede di contrattazione decentrata.
- 5.
Al fine di garantire un’omogenea attività di formazione ed aggiornamento
professionale del personale l’Amministrazione Centrale, sentito il parere
della commissione di cui al terzo comma dell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, invia all’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento
del personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria,
all’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, ai Provveditorati
Regionali ed alle organizzazioni sindacali il piano annuale corredato delle
indicazioni generali per l’organizzazione dei corsi da svolgersi nelle
sedi periferiche. L’Amministrazione predispone, inoltre, pubblicazioni e
dispense elaborate in base ai programmi individuati conformemente a quanto
disposto dal richiamato articolo 22.
- 6.
E’ garantita la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari,
delle pubblicazioni e delle dispense elaborate dalle Scuole di Formazione e
dall’ISSP che abbiano carattere di utilità generale per il personale.
- 7.
I corsi sull’addestramento al tiro e sulle tecniche operative, nonché
quelli finalizzati all’aggiornamento professionale, avranno la durata
complessiva minima di dodici giorni lavorativi annui e saranno svolti con
cadenza bimestrale. Per specifiche esigenze addestrative correlate
all’utilizzazione di nuovo armamento di reparto o individuale, ovvero ai
fini della conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo
formativo potrà essere articolato su due giornate; per tali fattispecie il
modulo successivo dovrà svolgersi entro i tre mesi seguenti. Le giornate
destinate a detti corsi, qualora non siano utilizzate nel corso dell’anno
per esigenze di servizio, sono recuperate nel semestre successivo.
- 8.
La verifica del rispetto della previsione di cui al precedente comma è
demandata alla conferenza trimestrale prevista dall’art.27, comma 1, del
DPR 16 marzo 1999, n. 254.
- 9.
D’intesa con la commissione prevista nell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, l’Amministrazione
penitenziaria può prevedere che uno o più moduli, individuati per
l’aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri
momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto
ministeri. Per assicurare le attività formative l’Amministrazione può
utilizzare oltre alle quote previste dal relativo bilancio anche altre
eventuali risorse. In tale ipotesi è informata la commissione di cui al
comma 3 dell’art. 22 del DPR
395/95.
- 10.
Ferme restando le attività formative per tutti gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria, all’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sono
demandate quelle che attengono alla formazione, all’aggiornamento, alla
qualificazione ed alla specializzazione per il contingente minorile di cui
al D.M. 26 marzo 1993.
-
-
-
-
- Art. 10
- Indirizzi generali per le
attività gestionali dell’ente di assistenza del personale
-
- 1.
Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell’Ente per
l’assistenza del personale dell’Amministrazione penitenziaria, indicati
nel presente accordo, debbono essere perseguiti dall’Ente medesimo
adempiendo alla previsione di cui all’articolo 41 della legge 15 dicembre
1990, n.395 e dallo statuto approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30/4/1997.
- 2.
L’Ente deve perseguire gli obiettivi indicati al comma 2 dell’articolo
41 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nel rispetto della programmazione e
dell’equilibrio finanziario. Tende
ad incrementare le entrate e ad ottimizzare le spese, garantendo comunque
qualità dei servizi prestati ed economicità.
- 3.
Sono incrementate le attività rese a favore dei dipendenti e delle loro
famiglie anche con
riguardo alle attività di svago, di tempo libero, culturali.
Esse sono promosse attraverso la stipula di convenzioni con primarie
società che offrano i propri servizi su tutto il territorio nazionale.
Della stipula di tali convenzioni, comprese quelle dalle quali
derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell’acquisto di beni e
servizi e di ogni altra iniziativa adottata dall’Ente, è fornita
capillare informazione a tutte le strutture – centrali e periferiche –
dell’Amministrazione e alle organizzazioni sindacali. Le informazioni sono
diffuse anche sul sito Internet del Ministero della Giustizia.
- 4.
L’Amministrazione penitenziaria si impegna a che l’Ente di Assistenza
favorisca l’acquisizione da parte del personale di servizi assicurativi,
previdenziali e sanitari nonché quelli concernenti l’erogazione di mutui
per l’acquisto di abitazione principale, attraverso convenzioni più
favorevoli di quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario.
Parimenti l’Amministrazione si impegna a che l’Ente predisponga
annualmente ed entro il 31 gennaio un complessivo documento programmatico,
individuante la destinazione delle risorse e delle attività da valorizzare.
- 5.
L’Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati
i servizi per l’assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione
dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo
soluzioni assistenziali per i coniugi e i figli dei caduti per
servizio.
- 6.
l’Amministrazione penitenziaria, entro 60 giorni dalla stipula del
presente accordo, si impegna ad avviare un tavolo di confronto con le
Organizzazioni sindacali, le cui risultanze entreranno a far parte del
presente accordo, per individuare, entro il 30 novembre 2000, gli strumenti
normativi che consentano, ai rappresentanti delle medesime, di partecipare
alla definizione degli obbiettivi dell’Ente ed alla valutazione dei
risultati conseguiti.
-
-
- Art. 11
- Alloggi di servizio
-
- 1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria comandato in servizio di
missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in
quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa
presso la caserma agenti o altre strutture dell’Amministrazione.
- 2.
Ove ciò non sia possibile il personale potrà usufruire di sistemazione
alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 3.
Entro 30 giorni dalla conclusione della presente trattativa è attivato un
tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, presieduto dal Ministro
della Giustizia o da un suo delegato, le cui conclusioni costituiranno parte
integrante del presente accordo, per definire:
- ·
i criteri che, tenendo presenti i requisiti previsti per le strutture
alberghiere di seconda categoria, consentano di indicare con chiarezza cosa
debba intendersi per decorosa
sistemazione alloggiativa;
- ·
gli impegni dell’Amministrazione per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie a fornire al personale inviato in missione una
sistemazione in strutture aventi i requisiti indicati al punto precedente;
- ·
il numero e la collocazione degli alloggi demaniali attualmente nella
disponibilità dell’Amministrazione che possono essere utilizzati per
ospitare il personale in servizio di missione.
-
-
-
-
- CAPO
IV
- RAPPORTI
TRA L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA
-
-
- Art.
12
- Relazioni
Sindacali
-
- 1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è
riordinato in modo coerente con l’obiettivo di incrementare e mantenere
elevata l’efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento
delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale degli operatori
della sicurezza.
- 2.
Esso, incentrato sul rafforzamento del confronto e della partecipazione su
tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale
metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il
miglioramento della qualità dei servizi, si articola nei seguenti modelli
relazionali:
-
- a)
contrattazione collettiva a livello nazionale sulle materie indicate
nell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129 e per
l’individuazione delle risorse da destinare al fondo per l’efficienza
dei servizi istituzionali;
- b)
accordo nazionale quadro;
- c)
contrattazione decentrata.
-
- 3.
Il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato al raggiungimento di
intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame.
- 4.
L’attività di confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni dei
lavoratori, che deve caratterizzare le relazioni sindacali a livello
centrale e periferico, tende
a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la
partecipazione delle organizzazioni sindacali. Contribuiscono a realizzare
tale coinvolgimento la costituzione delle commissioni paritetiche e dei
comitati previsti dal DPR 16 marzo 1999, n.254 e di quella indicata
al successivo art.13, comma 8 del presente accordo.
Tali organi rappresentano lo strumento di sostegno e sviluppo dei
processi di partecipazione.
- 5.
Nella sede centrale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la
conferenza trimestrale, prevista dall’art. 27, comma 1, del DPR 16 marzo
1999, n. 254, verifica la corretta programmazione dei servizi d’istituto,
il rispetto di tutti gli adempimenti e gli impegni previsti dal presente
accordo, compresi quelli indicati all’articolo 9, comma 7 nonché le
modalità di attuazione, in sede centrale e periferica, dei criteri
concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, dei riposi
compensativi e dei turni di reperibilità.
- 6.
Presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è istituita una
commissione paritetica, presieduta da un funzionario designato
dall’Amministrazione, composta da rappresentanti dell’Amministrazione
Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile e da un
rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell’accordo di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 254 che delibera in ordine ad
eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali
in sede di applicazione delle materie regolate dal DPR 254/1999 e dal
presente accordo quadro.
- 7.
In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all’applicazione delle
disposizioni di cui al DPR 254/1999 è facoltà di una o più delle
organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all’attivazione delle
procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all’articolo 8 del
Decreto Legislativo 195/95, sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 2000, n. 129.
- 8.
Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione
dell’Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di
rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS. firmatarie
dell’accordo di cui al DPR 16 marzo 1999, n.254.
-
-
- Art.
13
- Contrattazione
decentrata
-
- 1.
La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le
materie espressamente individuate dall’art. 23, comma 6 del DPR 16 marzo
1999, n. 254 e di seguito elencate:
-
- a)
gestione e applicazione, con cadenza annuale, della destinazione,
utilizzazione e attribuzione del Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali;
- b)
criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento
professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- c)
criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi
di mensa e degli spacci;
- d)
criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale;
- e)
misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello
sviluppo professionale;
-
- 2.
La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui
all’art.4, commi 4, 5, e 8 del presente accordo.
-
- 3.
Ai fini della contrattazione decentrata periferica il presente accordo
individua le seguenti sedi:
-
- a)
la sede centrale del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria, per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio
in tale sede e presso l’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile;
- b)
le sedi dell’ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello
dirigenziale;
- c)
le sedi dell’ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello
non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta
dal Provveditore regionale ovvero, per il settore minorile, dal dirigente
del Centro per la Giustizia minorile competenti, nonché dal titolare
dell’ufficio od istituto o servizio non individuato come sede
dirigenziale.
- 4.
Per la stipula degli accordi decentrati l’Amministrazione, dopo aver
fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le
organizzazioni sindacali le cui delegazioni non possono superare la tre unità
per ciascuna sigla.
- 5.
La trattativa si conclude nel termine di venti giorni dal suo inizio che, su
richiesta delle parti, può essere prorogata di ulteriori dieci giorni.
- 6.
L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi
accordi sulle stesse materie.
- 7.
Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati, entro i termini di
cui al terzo comma, il Provveditore regionale competente per territorio
nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
dell’accordo nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n. 254, acquisite
le argomentazioni dell’autorità responsabile dell’ufficio, istituto
penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni
Sindacali locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni
anzidette forniscono ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla
base di tali indicazioni entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una
nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la scelta delle soluzioni
ritenute più appropriate in ordine al raggiungimento dell’accordo.
- 8.
Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati, entro trenta
giorni dall’inizio delle trattative ciascuna delle parti può ricorrere
alla commissione istituita ai sensi dell’articolo 28 del DPR 254/99 che
esprime sulla questione un parere vincolante nel merito.
- 9.
Al fine di garantire l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente
stipulati, è istituita presso ogni Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della giustizia
minorile una Commissione arbitrale presieduta dal Provveditore o da un suo
delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo nazionale quadro e
da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.
- 10.
La commissione ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in
sede di applicazione degli accordi sottoscritti.
- 11.
La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei
suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione,
delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti entro i successivi venti
giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la
Commissione centrale istituita ai sensi dell’art. 28 del DPR 254/99.
- 12.
Nell’ipotesi in cui la deliberazione della Commissione regionale arbitrale
non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere
alla commissione centrale di cui al comma precedente. Il ricorso non
sospende l’esecutività della decisione.
- 13.
Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dall’Ufficio Centrale
per la giustizia minorile.
- 14.
Al di fuori delle ipotesi di conflitti, con cadenza trimestrale hanno luogo
incontri, senza alcuna natura negoziale, tra le parti stipulanti, per
verificare l’attuazione degli accordi decentrati. In caso di difformità
di valutazioni le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di cui
al DPR 16 marzo 1999, n. 254 possono sottoporre la questione
all’Amministrazione Centrale per l’esame.
- 15.
Per tutte le questioni rimesse all’Amministrazione Centrale la delegazione
è composta:
- a)
per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza
dell’Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;
- b)
per la parte sindacale, dalle OO.SS. rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell’accordo di cui al DPR 254/99.
-
-
- Art.
14
- Sistema
di partecipazione, informazione ed esame.
-
- 1.
L’Amministrazione, prima di procedere all’esame sia a livello
centrale che periferico, previsto dall’art. 25 del DPR 16 marzo 1999,
n.254, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, firmatarie dell’Accordo Sindacale siglato il 17 febbraio1999,
con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione
riguardanti:
-
- a)
l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e
settimanale e dei turni di servizio. E’ fatto salvo quanto disposto
all’art.4, commi 4, 5, e 8 del presente accordo;
- b)
la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale);
- c)
la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi determinati,
particolari esigenze di servizio;
- d)
l’applicazione del riposo compensativo;
- e)
la programmazione di turni di reperibilità;
- f)
le misure di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e
l’organizzazione del lavoro;
- g)
la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre
misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;
- h)
l’attuazione di programmi di formazione del personale;
- i)
le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in
relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;
- l)
la definizione delle dotazioni organiche;
- m)
la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da
seguirsi negli scrutini per le promozioni (solo a livello centrale);
- n)
l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro ( a
livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da
realizzarsi in sede periferica).
- 2.
L’informazione preventiva è fornita dal titolare dell’ufficio, istituto
o servizio competente ad emanare gli atti.
- 3.
Dopo l’acquisizione dell’informazione da parte delle OO.SS.,
l’Amministrazione fissa un incontro per un confronto sulle predette
materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.
- 4.
Decorsi tali termini l’Amministrazione assume le proprie autonome
definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di
contrattazione nel presente accordo Dell’esito dell’esame è redatto
verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle
materie oggetto di esame.
- 5.
Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà
superare le tre unità.
-
-
- Art.
15
- Prerogative
delle Organizzazioni sindacali
-
- 1.
L’Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una
costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano
interessare il personale di polizia penitenziaria. Analoga informazione è
fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi
periferici.
-
- 2.
Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo
di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a
tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti
materie di interesse sindacale e del lavoro.
-
- 3.
Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli
uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta
di indizione dell’assemblea provvedono ad indicare alle OO.SS. promotrici
i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia
delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero
possibile di personale.
-
- 4.
L’Amministrazione, nei limiti delle dotazioni informatiche di
ciascuna sede, consente alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale
l’utilizzo di un unico indirizzo di posta elettronica. Per
l’utilizzazione di tale indirizzo ciascuna sigla sindacale designa un
proprio incaricato. L’accesso alla posta elettronica avviene, in fasce
orarie determinate, a livello di singola sede di servizio.
-
- 5.
Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare i fax degli
istituti e servizi dell’Amministrazione posti negli uffici segreteria per
la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali
locali. La ricezione è garantita, in automatico, anche durante l’orario
di chiusura degli uffici segreteria.
-
- 6.
I rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative
possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e
servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata al direttore dell’istituto o del servizio il quale, quando
ostino documentabili esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle
organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l’invito a
fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere
superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria
regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore
dell’istituto (o del servizio), o da altro funzionario appositamente
delegato e dal responsabile di Area di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
444/92. Sul luogo di lavoro, non è consentito alla delegazione di scambiare
alcun colloquio con il personale che ricopre posti di servizio per i quali
è necessaria una prestazione lavorativa continuativa, né può essere
consentita alcuna forma di colloquio con i detenuti ivi ristretti. La
visita, diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei
vari luoghi di lavoro, in funzione dell’art. 22 del DPR 254/99, non deve
in alcun modo pregiudicare le esigenze di sicurezza detentiva e processuale,
relative sia ai reparti che alle persone. In tale occasione la delegazione
ha facoltà di richiedere la copia del modello 14/A. Le organizzazioni
sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, da esso
ricavabili, sensibili per la sicurezza dell’istituto.
-
-
- Art.16
- Tutela
del dirigente sindacale
-
- 1.
I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria
possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad
istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle
OO.SS. di appartenenza.
- 2.
Nell’ambito della stessa sede di servizio il trasferimento del
segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. rappresentative
sul piano nazionale, in un ufficio o servizio diverso da quello di
assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta delle OO.SS. di
appartenenza.
- 3.
Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell’anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
- 4.
Al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale il dirigente
può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro
richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che
dimostri di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di
rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il
dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione ad altro
ruolo mediante concorso.
- 5.
I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e
di correttezza, non sono soggetti, nell’esercizio delle loro funzioni, ai
doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e
regolamenti.
- 6.
I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso
sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno
notturno.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CAPO
V
-
- IGIENE
E SICUREZZA SUL LAVORO
-
-
- Art.
17
- Misure per la sicurezza, la
salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro
-
- 1.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche
ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 2.
L’Amministrazione penitenziaria e l’Ufficio Centrale per la Giustizia
Minorile s’impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed
a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di
salvaguardare la salute e l’incolumità del personale riducendo al minimo
i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un’adeguata e
responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo
soccorso.
-
-
-
- Art.
18
- Procedure
riguardanti l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
-
- 1.
In ogni struttura dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria.
- 2.
Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così
determinato:
- a)
- un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;
- b)
- tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;
- c)
- cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d’addetti
superiore a cinquecento.
- 3.
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della
sicurezza, d’intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria,
l’Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante
l’affissione dell’avviso nell’albo del personale.
- 4.
Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell’annuncio di cui al terzo comma; l’ora della scadenza
s’intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
- 5.
L’Amministrazione penitenziaria e l’Ufficio Centrale per la Giustizia
Minorile s’impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale
alle operazioni elettorali.
- 6.
Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta
dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso
contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine
alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi
a determinare nell’unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per
iscritto, l’autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed
unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento.
- 7.
Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni.
Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai
commi ottavo e seguenti.
- 8.
All’elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste
elettorali, che possono essere presentate da:
- a)
- organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo nazionale riguardante
il personale di polizia penitenziaria;
- b)
- personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella
struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per
cento della complessiva forza organica.
- 9.
Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né
i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.
- 10.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il
divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso
in più d’una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del
termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla
loro affissione, inviterà l’interessato ad optare per una delle liste,
pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
- 11.
Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il
numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell’unità lavorativa.
- 12.
Allo scopo d’assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione
elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di
lista designerà, con presa d’atto dell’Amministrazione, un dipendente
non candidato.
- 13.
Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:
- a)
– ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente
successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro
rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;
- b)
- verificare la valida presentazione delle liste;
- c)
- costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che
dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d’apertura;
- d)
– assicurare la correttezza dell’operazione di scrutinio dei voti, che
comincerà alla chiusura dei seggi;
- e)
– esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;
- f)
– proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti
interessati.
- 14.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti,
a cura della commissione elettorale, mediante l’affissione all’albo di
cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data
stabilita per le elezioni.
- 15.
I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore
per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non
candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno
ventiquattrore prima dell’inizio delle votazioni.
- 16.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per
lettera né per interposta persona.
- 17.
La votazione ha luogo per mezzo d’una scheda unica, comprendente la
denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l’ordine
di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità
della presentazione di tali liste, l’ordine di precedenza sarà estratto a
sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio;
la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo
conformemente all’esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del
voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o
da altro componente il seggio elettorale, all’atto della votazione.
- 18.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di scrittura ovvero analoghi segni d’individuazione.
- 19.
Il voto è espresso dall’elettore scrivendo il nome ed il cognome del
candidato presente nella lista per il quale intende votare.
- 20.
Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla
commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi
diritto, d’esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra
dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante
l’affissione all’albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo
almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.
- 21.
Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da
un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di
munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa
e sigillata fino al momento dell’apertura ufficiale della stessa per
l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco
completo degli aventi diritto al voto.
- 22.
Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà
apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull’elenco degli
aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.
- 23.
Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle
operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio
consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di
voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche
delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al
termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà
in un unico plico tutto il materiale relativo, con l’esclusione dei
verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura
dell’Amministrazione in modo da garantirne l’integrità per almeno tre
mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della
commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall’Autorità
dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.
- 24.
Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del
risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun
candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere
sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
- 25.
Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno
ottenuto il maggior numero dei voti, nell’ordine di preferenza individuato
dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.
- 26.
L’incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i
casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall’incarico di assenza
d’un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione
dell’incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo
dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato
dall’incarico.
-
-
-
- Art.
19
- Formazione
e consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- Tempo
di lavoro retribuito.
-
-
- 1.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
dall’articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e
successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve
prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di
formazione comprenderanno:
- a)
– conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le
facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro;
- b)
– conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle
misure di prevenzione e protezione;
- c)
– metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;
- d)
– metodologie per la comunicazione.
- 2.
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e l’Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori
regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano
annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti
nell’ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni,
indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi
di tali iniziative.
- 3.
Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:
- a)
– l’accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;
- b)
– l’utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento
funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l’uso
di materiale necessario all’espletamento del mandato;
- c)
- l’informazione di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 19 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
- d)
– l’avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e
d) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e
successive modificazioni;
- e)
– l’avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti
per la sicurezza, della riunione periodica di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale
comunicazione dell’ordine del giorno.
-
-
- 4.
La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, e successive modificazioni.
- 5.
Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun
rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari
pari a sessanta ore annue. Per l’espletamento degli adempimenti previsti
dai punti b), c), d), g), i) e l) dell’articolo 19 del decreto legislativo
citato l’attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere
prioritario. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene
durante l’orario di lavoro.
-
-
-
-
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-
- CAPO
VI
-
- DISPOSIZIONI
VARIE
-
-
-
- Art.20
- Specializzazioni
-
-
- 1.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 del DPR 395/95 la
individuazione di ulteriori specializzazioni e la loro disciplina
complessiva sono demandate al tavolo di confronto con le organizzazioni
sindacali previsto all’art.9, comma 3 del presente accordo quadro.
-
-
-
-
-
- Art. 21
- Criteri e modalità per il
rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti
-
- 1.
A decorrere dall’anno scolastico 1998/1999 è ammesso il rimborso
anche parziale, compatibilmente con lo stanziamento di bilancio sul
pertinente capitolo 1715, delle spese sostenute dal personale di Polizia
penitenziaria per la frequenza dell’asilo nido pubblico dei propri figli
fino al compimento del terzo anno di età.
- 2.
Il rimborso è disposto dietro presentazione delle documentazioni
attestante i versamenti effettuati.
- 3.
Nell’ipotesi di frequenza di asili nido privati l’Amministrazione
procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota
pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede
di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l’asilo nido
frequentato.
-
-
- Art. 22
-
- Norma Conclusiva
-
- 1.
Sono fatte salve le disposizioni dell’Accordo Quadro siglato in
data 24 luglio 1996 non in contrasto né innovate con le presenti
disposizioni.
-
-
-
- Roma,
lì 31 luglio 2000
-
-
-
-
-
- il
Ministro della Giustizia :
-
- f.to
Piero FASSINO
-
-
-
-
- Per
le Organizzazioni Sindacali :
-
- S.A.P.Pe.
: f.to
Donato CAPECE
- O.S.A.P.P.
: f.to
Leo BENEDUCI
- C.I.S.L.
: f.to
Sebastiano MAZZONE
- C.G.I.L.
: f.to
Fabrizio ROSSETTI
- U.I.L.:
f.to Sergio
GRISINI
- S.I.N.A.P.Pe.
: f.to
Roberto SANTINI
- Coordinamento
Sindacale Si.A.L.Pe. – S.A.G. : f.to
Giuseppe MORETTI
-
Giuseppe
CIMINO
-
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-
-
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-
-
-
- NOTA A VERBALE
N. 1
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-
- L’Amministrazione
s’impegna, fatte salve le situazioni già consolidate, a non incaricare
delle funzioni di comandante di reparto degli istituti, delle scuole e dei
servizi penitenziari per adulti e per minori, il personale che risulti
ricoprire incarichi statutari nelle organizzazioni sindacali.
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-
-
- NOTA
A VERBALE N. 2
-
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-
- L’Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali si impegnano ad aprire, entro il mese di ottobre
2000, le trattative per l’impiego delle risorse del fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionali dell’anno 2001. In quell’ambito
saranno ricercate soluzioni per riequilibrare la distribuzione del fondo
rispetto a situazioni operative nel frattempo evidenziatesi.
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-
- NOTA
A VERBALE N. 3
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-
- L’Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali, entro il mese di ottobre 2000, s’impegnano ad
aprire un tavolo di confronto sulla complessiva problematica dei nuclei
traduzione e piantonamento e delle analoghe situazioni operative.
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- Roma,
lì 31 luglio 2000
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- il
Ministro della Giustizia :
-
- f.to
Piero FASSINO
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- Per
le Organizzazioni Sindacali :
-
- S.A.P.Pe.
: f.to
Donato CAPECE
- O.S.A.P.P.
: f.to
Leo BENEDUCI
- C.I.S.L.
: f.to
Sebastiano MAZZONE
- C.G.I.L.
: f.to
Fabrizio ROSSETTI
- U.I.L.:
f.to Sergio
GRISINI
- S.I.N.A.P.Pe.
: f.to
Roberto SANTINI
- Coordinamento
Sindacale Si.A.L.Pe. – S.A.G. : f.to
Giuseppe MORETTI
-
Giuseppe
CIMINO
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