D.L. 30 ottobre
1992, n. 444 (1).
Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di
attribuzioni ai
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi
penitenziari, a norma
dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria, ed in
particolare l'articolo 30, comma 4, lettere a) e b);
Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma
2, della legge
18 febbraio 1992, n. 172;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati
e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del
1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre
1992;
Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre
1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia
e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento
dell'Amministrazione
penitenziaria. - 1. Sono attribuite agli organi centrali del Dipartimento
dell'Amministrazione
penitenziaria tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed
internazionale.
2. Il Dipartimento è costituito da una segreteria alle dirette dipendenze del Direttore
Generale e da
uffici centrali organizzati secondo criteri di omogeneità, di competenza organizzativa e
funzionale
adeguata alle aree specifiche di intervento.
3. Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione e aggiornamento del
personale,
all'ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e servizi, agli studi, ricerche,
legislazione e automazione.
4. Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono determinate con decreto del
Ministro
di grazia e giustizia.
5. Sono attribuite ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le
competenze
relative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente
decreto.
2. Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria. - 1. I
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32
della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (3), fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della
stessa
legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 e 12 del
presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondo i
programmi, gli indirizzi
e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine
di assicurare
l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
2. I provveditorati regionali esercitano altresì, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente
decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli
istituti di prevenzione
e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354
(4), dal relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n.
431 (5), e dalle altre norme vigenti.
(3) Riportata al n. C/XXVI.
(4) Riportata al n. A/XVI.
(5) Riportato al n. A/XVIII.
3. Disposizioni finanziarie. - 1. Il provveditorato regionale, entro il termine fissato
per ciascun anno
dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione; per l'esercizio
finanziario successivo,
delle spese concernenti:
a) l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente decreto per il funzionamento del
provveditorato;
b) il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, con
proprio decreto, ripartisce tra i provveditorati almeno il 50% dei fondi stanziati in
bilancio.
3. Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a) del comma 1.
4. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria
per le spese
alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è
ripartita nel corso
dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione
a particolari
esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
5. I fondi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ripartiti, a cura del provveditore, ordinatore
primario di spesa,
ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 (6), tra gli istituti e servizi della
circoscrizione a mezzo di
aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei
programmi
finanziati con i suddetti fondi.
6. Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento,
è istituito
un servizio economato cui è preposto un funzionario delegato.
7. I direttori degli istituti e servizi dipendenti devono trasmettere ogni sei mesi al
provveditore
l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione
dei programmi.
(6) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
4. Struttura dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. I
provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32 della legge 15
dicembre 1990, n.
395 (7), sono articolati nelle seguenti aree:
a) area segreteria ed affari generali;
b) area personale;
c) area formazione e aggiornamento del personale;
d) area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione;
e) area traduzioni e piantonamenti;
f) area amministrativo-contabile.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia più aree possono essere accorpate, per
esigenze
organizzative, in base alla entità territoriale delle circoscrizioni, del numero degli
istituti e servizi, del
personale e della complessità di gestione delle attribuzioni di cui al presente decreto.
(7) Riportata al n. C/XXVI.
5. Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. A
ciascun
provveditorato regionale è assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione
penitenziaria con
funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei
settori operativi del
provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea
vacanza del
posto.
2. Presso ciascun provveditorato regionale è nominato un funzionario delegato ed un
funzionario per
il riscontro contabile.
3. A ciascuna delle aree del provveditorato regionale è preposto un funzionario
dell'Amministrazione
penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalità
adeguata allo
svolgimento delle attività relative all'area.
4. Ad ogni provveditorato sono altresì assegnati uno o più funzionari di cui
all'articolo 35 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (7).
5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il contingente di personale
dei vari profili
professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato
regionale, in
relazione alle sue esigenze funzionali.
(7) Riportata al n. C/XXVI.
6. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia
di rapporti
con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale. - 1. Sono affidate ai
provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di
rapporti con gli enti
locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale:
a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanità, di
formazione
professionale, di avviamento al lavoro, di attività scolastiche, culturali, ricreative e
sportive per i
detenuti e gli internati, nonché in materia di formazione professionale e di avviamento
al lavoro dei
soggetti sottoposti a misure privative e limitative della libertà;
b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera
a), con
particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti sottoposti a misure
privative e
limitative della libertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale;
c) pianificazione ed attuazione dei programmi di intervento, d'intesa con gli organi
periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per concrete iniziative in materia di
lavoro per i
sottoposti a misure privative e limitative della libertà.
7. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
relativamente all'area
segreteria e affari generali. - 1. Sono attribuite all'area segreteria ed affari generali
dei provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) uso di mezzi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria e del mezzo proprio in
ambito
circoscrizionale;
b) rapporti con le organizzazioni sindacali per la contrattazione decentrata nelle materie
previste
dalle disposizioni vigenti;
c) coordinamento delle attività in materia di informatica ed automazione;
d) vigilanza sugli archivi degli istituti e servizi penitenziari.
8. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
relativamente all'area
personale. - 1. Sono attribuite all'area personale dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione
penitenziaria le seguenti materie:
a) individuazione delle esigenze quantitative e qualitative del personale occorrente per
il
funzionamento degli istituti e servizi;
b) rapporto informativo e giudizio complessivo per i direttori degli istituti e servizi
penitenziari e per
gli impiegati in servizio presso il provveditorato, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni;
c) coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari del
personale;
d) procedimenti disciplinari;
e) missioni temporanee nell'ambito della circoscrizione;
f) programma delle missioni;
g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato;
h) congedi ordinari ai direttori degli istituti e servizi, congedi straordinari superiori
a 30 giorni,
aspettative al personale degli istituti e servizi penitenziari;
i) proposte di concessione di onorificenze e relativa istruttoria;
l) proposte e pareri per missioni all'estero;
m) commissione circoscrizionale costituita con decreto del Direttore generale del
Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, per l'accertamento dell'idoneità e la valutazione dei
titoli
preferenziali ai fini dell'iscrizione dei professionisti esperti, di cui al quarto comma
dell'articolo 80 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (8), nell'elenco previsto dall'articolo 120 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (9), e successive modificazioni;
n) tenuta degli elenchi degli esperti e coordinamento degli incarichi degli stessi
nell'ambito degli
istituti e servizi;
o) istruttoria relativa alla nomina del personale aggregato e incaricato;
p) coordinamento e verifica delle attività amministrative riguardanti il personale
sanitario, il
conferimento di incarichi per prestazioni sanitarie specialistiche e paramediche, ed il
servizio
integrativo di assistenza sanitaria e paramedica;
q) costituzione, con decreto del provveditore, del consiglio regionale di disciplina del
personale del
Corpo di polizia penitenziaria;
r) istruttoria relativa alla assegnazione degli alloggi demaniali;
s) sicurezza del personale.
(8) Riportata al n. A/XVI.
(9) Riportato al n. A/XVIII.
9. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
relativamente all'area
formazione ed aggiornamento del personale. - 1. Sono attribuite all'area formazione ed
aggiornamento del personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria le seguenti
materie:
a) organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento in ambito regionale,
secondo i
programmi, gli indirizzi e le direttive del Dipartimento ed in collegamento con i
competenti organi di
esso.
10. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area
detenuti,
internati e misure alternative alla detenzione. - 1. Sono attribuite all'area detenuti,
internati e misure
alternative alla detenzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria le seguenti
materie;
a) attività di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive
del
Dipartimento, da parte degli istituti e servizi;
b) attività di progettazione e programmazione, nonché di raccordo delle iniziative ed
esperienze nel
campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione, anche con
l'apporto di un
gruppo consultivo interprofessionale;
c) proposte e pareri per la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
penitenziari e
delle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di servizio sociale;
d) istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all'articolo 78
della legge 26 luglio
1975, n. 354 (8);
e) coordinamento delle attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate
dalle direzioni
degli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati;
f) coordinamento delle attività e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia
di lavoro e di
addestramento professionale;
g) coordinamento dei piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.
(8) Riportata al n. A/XVI.
11. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
relativamente all'area
traduzioni e piantonamenti. - 1. Sono attribuite all'area traduzioni e piantonamenti dei
provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) coordinamento del servizio di traduzione dei detenuti ed internati, nonché del
servizio di
piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura.
12. Attribuzioni dei provveditorati regionali relativamente all'area
amministrativo-contabile. - 1. Sono
attribuite all'area amministrativo-contabile dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione
penitenziaria le seguenti materie:
a) coordinamento della programmazione finanziaria e del bilancio degli istituti e servizi
penitenziari;
b) controllo sull'esecuzione delle direttive in materia di acquisto di prodotti
farmaceutici e
comunicazione al Dipartimento delle risultanze emerse;
c) istruttoria relativa alla assegnazione dell'armamento individuale e di reparto e
coordinamento e
verifica della gestione, distribuzione e manutenzione di esso e delle apparecchiature di
sicurezza;
d) contratti per il mantenimento dei detenuti ed internati e gestione dei relativi
depositi cauzionali;
e) pareri e proposte per l'acquisizione e locazione di immobili;
f) coordinamento e controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati;
g) rapporti con gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici;
h) verifica e controllo sull'attività amministrativo-contabile svolta negli istituti e
servizi della
circoscrizione.
13. Organizzazione in settori operativi degli istituti di prevenzione e di pena per adulti
e dei centri di
servizio sociale per adulti. - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia gli
istituti di prevenzione e
di pena per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di
segreteria, un'area
educativa, un'area sanitaria, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area
amministrativo-contabile, a
ciascuna delle quali è preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII
qualifica
funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di
appartenenza ed
adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia i centri di servizio sociale per adulti
sono organizzati
in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area di servizio sociale ed
un'area
amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali è preposto un funzionario responsabile,
appartenente
almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista
dal profilo di
appartenenza e adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area.
14. Clausola finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto
si provvede,
ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (10), con i fondi stanziati
sui capitoli 1995,
1996, 1997, 2004, 2005 e 2084 dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno
finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
(10) Riportata al n. C/XXVI.
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