Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 446 (1).
Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari,
a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (2).


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in
particolare l'articolo 17, comma 1;
Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge
18 febbraio 1992, n. 172;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia
e del tesoro;
Emana il seguento decreto legislativo:


1. Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari. - 1. E' istituita una scuola nazionale per la
formazione l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria.
2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma.
3. L'Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.


2. Attività. - 1. L'Istituto superiore di studi penitenziari, oltre allo svolgimento dei corsi biennali di
formazione per la nomina a direttore penitenziario, previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera h), della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3), attende allo svolgimento dei corsi di:
a) formazione iniziale del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
b) aggiornamento e di specializzazione del personale direttivo dell'Amminitrazione penitenziaria;
c) aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione.
2. L'Istituto superiore di studi penitenziari svolge, altresì, attività di indagine sulle problematiche
penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e
all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria; sviluppa inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e
modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da
proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


(3) Riportata al n. C/XXVI.

3. Direttore. - 1. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari è nominato, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, tra
i dirigenti generali della Amministrazione penitenziaria tenuto conto della qualità del servizio prestato,
della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza
prestati, nonché dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'Istituto cui
esso viene preposto.
2. Il direttore è preposto alla organizzazione dei servizi e delle attività dell'istituto e si avvale della
collaborazione di un servizio affari generali e organizzazione del personale dell'istituto, di un servizio
amministrativo-contabile e di un servizio didattico per l'organizzazione dei corsi.


4. Struttura dell'Istituto. - 1. L'Istituto superiore di studi penitenziari è articolato nelle seguenti
divisioni:
a) Divisione I, competente per il corso biennale di formazione per la nomina a direttore
penitenziario, e per le iniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione
penitenziaria;
b) Divisione II, competente per i corsi di specializzazione del personale direttivo
dell'Amministrazione penitenziaria;
c) Divisione III, competente per i corsi di formazione del personale direttivo dell'Amministrazione
penitenziaria.


5. Organi collegiali. - 1. Gli organi collegiali dell'Istituto superiore di studi penitenziari sono il
Consiglio di direzione, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto.


6. Consiglio di direzione. - 1. Il Consiglio di direzione è organo di decisione delle linee operative
generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla
scelta dei docenti, nonché alla approvazione dei programmi relativi alle attività di cui al comma 2
dell'articolo 2. Formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e
programmi previsti dall'articolo 17, comma, 1, lettera f), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3).
2. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria,
che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento, dal
Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche
nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentati del
personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio-
criminologiche.
3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della metà dei suoi componenti.
4. I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.


(3) Riportata al n. C/XXVI.

7. Collegio dei docenti. - 1. Il Collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore dell'Istituto di
studi penitenziari.
2. Del Collegio, che è presieduto dal direttore dell'Istituto, fanno parte tutti i docenti delle materie di
insegnamento, nonché i responsabili del servizio didattico e delle tre divisioni dell'istituto.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, di
qualifica non inferiore all'ottavo livello, in servizio presso l'Istituto.
4. Il collegio dei docenti:
a) dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei
programmi dei corsi;
b) formula proposte in ordine ai testi da adottare sull'aggiornamento dell'attività didattica e
all'acquisizione alla biblioteca dell'Istituto di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente
alle materie in oggetto di insegnamento;
c) designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;
d) sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;
e) esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso.


8. Consiglio di Istituto. - 1. Il consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti e
frequentatori dei corsi, è presieduto dal direttore dell'Istituto ed è composto:
a) dai responsabili dei servizi e delle divisioni dell'Istituto;
b) da tre docenti dell'Istituto designati dal collegio dei docenti;
c) dai tre funzionari più anziani partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento.
2. Il consiglio d'istituto propone al direttore dell'Istituto le iniziative di sperimentazione sulla
formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche, sul
funzionamento dei servizi generali dell'Istituto, nonché su ogni altra questione che il direttore ritenga di
sottoporre al consiglio stesso.


9. Albo dei docenti. - 1. E' istituito l'albo dei docenti dell'Istituto superiore di studi penitenziari.
2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
competenti, su proposta del Direttore generale Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, tra esperti nelle singole discipline e cultori delle singole materie, docenti universitari e di
istituti specializzati, magistrati, funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficiali delle Forze Armate,
docenti e collaboratori della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.
3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche triennale e rinnovabili, sono stabiliti
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.


10. Corso di formazione per vincitori di concorsi pubblici per la nomina a direttore penitenziario. -
1. I vincitori di concorsi pubblici per la nomina a direttore penitenziario frequentano presso l'Istituto un
corso di formazione iniziale della durata di mesi sei.
2. L'organizzazione del corso è determinata dal Consiglio di direzione sulla base dei piani di studio
previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (4).


(4) Riportata al n. C/XXVI.

11. Modalità del concorso riservato. - 1. L'ammissione al corso biennale di cui alla lettera h)
comma 1 dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (4), per la nomina a direttore
penitenziario nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, avviene attraverso un concorso
per esami, consistente in una prova scritta di diritto penitenziario ed in un colloquio sulla stessa materia
e su elementi di diritto amministrativo, riservato al personale di concetto dell'Amministrazione
penitenziaria di cui alla lettera g) del comma 1 del medesimo articolo 17.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è
presieduta dal direttore dell'ufficio centrale del personale ed è composta da un dirigente superiore
dell'Amministrazione penitenziaria, da due docenti universitari dell'area giuridica penale o
amministrativa, da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo
dirigente, da individuarsi tra quelli addetti agli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso un
provveditorato regionale dell'Amministrazione o presso un istituto penitenziario o altro ufficio o servizio
periferico dell'Amministrazione penitenziaria.


(4) Riportata al n. C/XXVI.

12. Nomina ad allievo direttore di istituto penitenziario in prova. - 1. La graduatoria del concorso è
approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. I vincitori sono nominati allievi direttori di istituto penitenziario in prova ed ammessi a frequentare
il corso biennale presso l'Istituto superiore di studi penitenziari.
3. Gli stessi sono posti in aspettativa per la durata del corso e mantengono il trattamento economico
già in godimento.


13. Ordinamento degli studi. - 1. Il corso biennale si svolge secondo programmi universitari
integrati da materie professionali e piani di studio approvati dal Consiglio di direzione dell'istituto e
stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.


14. Esame finale. - 1. Gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studi sono
ammessi a sostenere l'esame finale.
2. Le modalità degli esami previsti dal piano di studi e dell'esame finale sono stabilite dal
regolamento dell'istituto.
3. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è presieduta da uno dei
presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente da loro delegato.
4. Della commissione esaminatrice devono altresì far parte docenti di materie professionali
universitarie previste dal piano di studi.
5. Gli allievi che abbiano superato l'esame finale conseguono la qualifica di direttore di istituto
penitenziario.


15. Riconoscimento universitario. - 1. A coloro che abbiano superato il corso biennale sono
riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie, previste nel piano di studi di cui all'articolo
12, ai fini del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio, sociologia, psicologia ed equipollenti.
2. Gli interessati possono conseguire il diploma di laurea dopo aver superato gli esami integrativi
indispensabili al completamento degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole università.


16. Dimissioni dal corso. - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi che:
a) dichiarino di rinunciare al corso;
b) non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno metà degli esami delle materie
universitarie e tutte quelle professionali previste dal piano di studi;
c) non abbiano superato l'esame finale.
d) non siano dichiarati idonei per il numero e la gravità delle sanzioni riportate.
2. E' consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta nel biennio agli allievi che siano stati
assenti dalle attività didattiche della stessa sessione per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, o
per più di 45 per infermità comunque contratta.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore Generale dell'Amministrazione
penitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.


17. Regolamento interno. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sarà emanato il regolamento interno dell'Istituto superiore di studi penitenziari, che regola l'attività
dell'istituto e dei suoi organi e le modalità di svolgimento dei corsi non regolate dal presente decreto.
2. Il regolamento è emanato, su proposta del Consiglio di direzione, con decreto del Direttore
Generale dell'Amministrazione penitenziaria.


18. Clausola finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto di provvede,
ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (5), con i fondi stanziati sui capitoli 2086 e
2101 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


(5) Riportata al n. C/XXVI.