Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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D.L. 30 ottobre 1992, n. 443 (1).
Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell'art. 14, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 (2).
 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed
in particolare l'articolo 14, comma 1;
Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge
18 febbraio 1992, n. 172;
Sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
 
Artt.
TITOLO I - Istituzione dei ruoli del personale del
Corpo di polizia penitenziaria:
Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 2
Capo II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 4
Capo III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 13
Capo IV - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14- 21
Capo V - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22- 31
TITOLO II - Norme particolari di Stato:
Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32- 42
Capo II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43- 54
Capo III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55- 58
TITOLO III - Ordinamento del personale nei ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria:
Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59- 80
TITOLO IV - Accesso ai ruoli del personale del Cor-
po di polizia penitenziaria:
Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-105
Capo II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-108
Capo III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109-113
Capo IV - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-121
TITOLO V - Requisiti psico-fisici e attitudinali:
Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-130
TITOLO VI - Disposizioni finali:
Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-132
Tabella A - Dotazioni organiche del Corpo di poli-
zia penitenziaria
Tabella B - Limiti di età per il collocamento a
riposo del personale del Corpo di poli-
zia penitenziaria
 
 
 
TITOLO I
Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo I
1. Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche. - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del
Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori.
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello
svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le
attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5
della legge e dalla normativa vigente.
3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella
tabella A allegata al presente decreto.
 
2. Gerarchia. - 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria è determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.
2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica,
dall'anzianità.
3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data,
da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette
condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di
concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
 
Capo II
3. Ruolo degli agenti e degli assistenti. - 1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti è articolato in
quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.
 
4. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti. - 1. Al personale
appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza
e di agente di polizia giudiziaria.
2. [Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di
apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere, a
domanda, gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. I programmi e le modalità
di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 16
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3)] (3/a).
3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria
svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche
possedute, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli
internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento
personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di
trattamento. Agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento
operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.
4. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di
specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono
attribuite le mansioni indicate nel comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
 
(3) Riportata al n. C/XXVI.
(3/a) Comma soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
Capo III
5. Nomina ad allievo agente di polizia. - 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva
per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni.
Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a
prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di
concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di
carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.
5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri
per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del
livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di
eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile,
per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (4),
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4° dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n.
198 (5). Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge
7 giugno 1975, n. 198 (5), è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del
citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975,
n. 198 (5). Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente
ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale è sottoposto
a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.
 
(4) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(5) Riportata al n. C/XV.
6. Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria. - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità
sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati
riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi
a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la
eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto
conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano
ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo
semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità
determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (6). Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in
servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione (6/a).
 
(6) Riportata al n. C/XXVI.
(6/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
7. Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria. - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di
sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da
infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni
pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua
riacquistata idoneità fisico-psichica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione (6/a).
 
(6/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
8. Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria. - 1. Gli agenti di
polizia penitenziaria compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o
servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata
durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 6.
2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità
professionali redatto dal direttore dell'istituto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento,
debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione,
frequentano corsi di specializzazione della durata di tre mesi.
3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere
impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali
esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Ove ciò
comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è
prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
 
9. Promozione ad agente scelto. - 1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui
all'articolo 8.
2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198 (7), ai fini del comma 1, il
servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.
 
(7) Riportata al n. C/XV.
10. Nomina ad assistente. - 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto (7/a).
 
(7/a) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
11. Promozione ad Assistente capo. - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che,
alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di assistente (7/b).
 
(7/b) Così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
12. Corso di aggiornamento. - [1. Al corso di cui al comma 2 dell'articolo 4 è ammesso, a
domanda, il personale che riveste la qualifica di assistente capo con almeno un anno di anzianità nella
qualifica.
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola
annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con determinazione del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che
supera il corso di cui al comma 2 dell'articolo 4 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50
per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione
alle qualifiche superiori e non costituisce presupposto per l'applicazione del comma 5 dell'articolo 140
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (8).
4. Nel periodo di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni per i quali gli
interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità
subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari] (8/a).
 
(8) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(8/a) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
13. Dimissione dal corso. - [1. Sono dimessi dal corso gli assistenti che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.
2. Nel caso di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti sono ammessi a
partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione.
3. Gli assistenti di sesso femminile, la cui assenza oltre dieci giorni è stata determinata da
maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
4. Sono espulsi dal corso gli assistenti responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
5. I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore della scuola] (8/a).
 
(8/a) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
Capo IV
14. Ruolo dei sovrintendenti. - 1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche, che
assumono le seguenti denominazioni:
a) vice sovrintendente;
b) sovrintendente;
c) sovrintendente capo.
 
15. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti. - 1. Agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste
dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di
unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde.
3. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive,
richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto
personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità
operative; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o
impedimento, o per esigenze di servizio.
4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una
particolare preparazione professionale e il comando di unità operative presso istituti penitenziari o
presso sezioni di istituti penitenziari (8/b).
5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in
relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria.
 
(8/b) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
16. Nomina a vice sovrintendente. - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
si consegue:
a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
concorso interno per esame teoricopratico e superamento di un successivo corso di formazione
tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al
ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo
servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione;
b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi,
al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato
su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo
che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non
abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio
complessivo non inferiore a «buono».
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di
svolgimento del concorso di cui al comma
1, lettera a), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni
esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e
b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in
attuazione del comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1,
lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b) (8/c).
 
(8/c) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
17. Modalità del concorso e del corso di formazione. - [1. Per le modalità del concorso di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-
professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 (9).
2. L'individuazione delle categorie, dei titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di
questa e la composizione della Commissione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono
fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), precedono nel ruolo i vincitori
del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma] (9/a).
 
(9) Riportata al n. C/XXVI.
(9/a) Abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
18. Dimissioni dal corso. - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
Nelle ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia
contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a
detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata
da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni
pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli
effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si
colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso (9/b).
 
(9/b) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
19. Decorrenza della promozione. - [1. La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene
conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla data di conclusione del corso
stesso.
2. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni
pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso
dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato,
qualora avesse portato a compimento il predetto corso] (9/c).
 
(9/c) Abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
20. Promozione a sovrintendente. - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che
alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (9/d).
 
(9/d) Così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
21. Promozione a sovrintendente capo. - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i
sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (9/b).
 
(9/b) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
Capo V
22. Ruolo degli ispettori. - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in
quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore (9/e).
 
(9/e) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
23. Funzioni del personale del ruolo degli ispettori. - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono
attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione
professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché
specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto
secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di
direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le
istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli
ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (10), l'ispettore destinato a capo del
personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e
funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora
nell'organizzazione dei servizi. Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore,
qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto
penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia
stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento - Ufficio
centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il
servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura
(10/a).
Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia,
a seguito di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie ovvero per fine pena (10/a).
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti
collaboratori dei direttori e dei dirigenti penitenziari.
4. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di
formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
 
(10) Riportato al n. A/XVIII.
(10/a) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
24. Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria. - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia
penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi
restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva
per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori (10/b).
 
(10/b) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
25. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria. - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi
vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di
diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e
ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento
penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale
anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria
quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice
ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in
servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per
il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al
servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
 
26. Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi. - 1. Il trattamento economico
degli allievi dei corsi di cui al presente titolo è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni
delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro.
2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in
aspettativa con il trattamento economico più favorevole.
3. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri
per l'accertamento della idoneità fisica o psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del
livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di
eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
 
27. Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria. - 1. Sono dimessi
dal corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni, anche se non
consecutivi, e di 120 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso,
salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è
ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da
maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione
penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
 
28. Nomina a vice ispettore. - 1. La nomina a vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una
prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del
decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.
359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo
di studio di scuola media superiore;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio
per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di
polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media
superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più
grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il 30 per cento dei posti
disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di
scuola media superiore.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione
della durata di sei mesi.
3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le
materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano
superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che
non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza
del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma
2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione (10/c).
 
(10/c) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
29. Promozione ad ispettore. - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo
aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di
frequenza del corso di cui all'art. 28 (10/c).
 
(10/c) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
30. Promozione ad ispettore capo. - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la
qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa (10/c).
 
(10/c) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
30-bis. Promozione alla qualifica di ispettore superiore. - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo
servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami,
riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore
capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui
alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla
lettera a).
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la
determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate
con decreto del Ministro di grazia e giustizia (10/d).
 
(10/d) Aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
31. Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio. - 1. Il concorso per titoli di servizio ed
esame colloquio, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 30, è indetto annualmente con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
2. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle
domande e le modalità di partecipazione.
3. Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame
colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al
titolo IV.
4. Il personale che consegua la promozione alla qualifica di ispettore capo deve frequentare il corso
di aggiornamento, presso una scuola dell'Amministrazione di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (11), della durata di almeno trenta giorni, con modalità stabilite con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.
 
(11) Riportata al n. C/XXVI.
TITOLO II
Norme particolari di Stato
Capo I
32. Diritti e doveri. - 1. I diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono
previsti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (11), dal testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12), e successive modificazioni, nonché dalle
norme del presente decreto.
 
(11) Riportata al n. C/XXVI.
(12) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
33. Obbligo di residenza. - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel
comune ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a
risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere
motivato.
 
34. Congedi. - 1. I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli
articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12), e
successive modificazioni.
2. Fino a quando non sarà determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al
comma 14 dell'art. 19, L. 15 dicembre 1990, n. 395 (11), il congedo ordinario per il personale con oltre
25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di
servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198 (13), si applicano, nel primo
anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.
4. La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e
vice ispettore in prova, è disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.
 
(12) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(11) Riportata al n. C/XXVI.
(13) Riportata al n. C/XV.
35. Incompatibilità. - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il
commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di società cooperative edilizie, ricreative,
culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attività
commerciali.
 
36. Diffida. - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto
dall'articolo 35 viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato,
a cessare dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso
decade dall'impiego.
3. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
consiglio di amministrazione.
4. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude
l'eventuale azione disciplinare.
 
37. Aspettativa. - 1. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per
causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
 
38. Trasferimenti. - 1. I trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di polizia
penitenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14 lettera
f), dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (14).
 
(14) Riportata al n. C/XXVI.
39. Comando presso altra amministrazione. - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può
essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell'art. 33, L. 23 agosto 1988, n. 400
(15), e del Capo III, titolo I, del D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271 (16).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395
(14), il comando di cui al comma 1 è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per
riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di
amministrazione.
4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di
personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (17), e successive
modificazioni.
 
(15) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(16) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(14) Riportata al n. C/XXVI.
(17) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
40. Cause di cessazione dal servizio. - 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del
Corpo di polizia penitenziaria sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (17), e successive modificazioni, nonché dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (18).
2. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente
decreto.
 
(17) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(18) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
41. Richiamo in servizio. - 1. Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e
nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia può, sentiti gli interessati,
richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo degli agenti, degli assistenti e dei
sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età.
2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro.
3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le
esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
4. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del
personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
5. Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al
compimento del sessantesimo anno di età.
6. Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le norme relative allo stato
giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
 
42. Riammissione in servizio. - 1. La riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia
penitenziaria è disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(19).
2. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.
 
(19) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
Capo II
43. Norme relative agli scrutini. - 1. Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente
decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione.
2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (19).
3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva
dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare,
con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
4. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e
della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al
grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 (19).
 
(19) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
44. Rapporti informativi. - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere
redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il
giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.
3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata
inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio
complessivo superiore a «buono».
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve
essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo,
tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle
diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
a) competenza professionale;
b) capacità di risoluzione;
c) capacità organizzativa;
d) qualità dell'attività svolta;
e) altri elementi di giudizio.
5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per
ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di
cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di
valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.
7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai
trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei
rapporti informativi.
 
45. Giudizio complessivo. - 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli
articoli 46, 47, 48 e 49, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati al
comma 5 dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio (19/a).
2. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il
punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale
gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo
di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
 
(19/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
46. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. Il rapporto informativo, per il personale in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore
della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio
centrale presso il quale presta servizio;
b) per il personale dei ruoli degli assistenti o degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la
quale il personale interessato presta servizio.
 
47. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso
i provveditorati regionali, i servizi e le scuole. - 1. Il rapporto informativo, per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole
dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale
dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o
del servizio;
b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore
responsabile del reparto dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo
dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende.
 
48. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso
gli istituti penitenziari. - 1. Il rapporto informativo, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in
servizio presso gli istituti penitenziari, è compilato:
a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal direttore dell'istituto. Il giudizio
complessivo è espresso dal provveditore regionale;
b) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
sovrintendente dal quale direttamente dipende; il giudizio complessivo è espresso dal direttore
dell'istituto.
 
49. Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo. - 1. Per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'articolo
53 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (20), per quanto compatibile.
 
(20) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
50. Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. - 1. Sulle questioni concernenti
lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono
parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del
ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, in servizio
presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte da quattro membri scelti fra i
dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento.
2. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti sindacali del personale di cui al
comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (21).
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari dell'Amministrazione
penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale.
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento
del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al
comma 4 dell'articolo 45.
 
(21) Riportata al n. C/XXVI.
51. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti. -
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli
agenti, agli agenti scelti, agli assistenti, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto
operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di
possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica
superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica,
ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.
 
52. Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti. - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito
straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti i quali, nell'esercizio delle
loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di
eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità
pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica
superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.
2. Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal
comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da
aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.
 
53. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori. - 1. La
promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori
e agli ispettori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di
particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per
tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene
adempiere le funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1,
sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla
retribuzione individuale di anzianità.
 
54. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario. - 1. Le promozioni di cui al presente
decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero,
riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal
comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di
promozione, o in seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi
dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del
servizio.
4. Sulla proposta decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere delle commissioni di cui
all'articolo 51, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo,
sulla quale il parere viene espresso dalla commissione dei sovrintendenti.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi
almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti
articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento
dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.
 
Capo III
55. Richiamo in caso di mobilitazione. - 1. Il personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed è
indisponibile al richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato.
2. Il personale appartenente al Corpo di polizia, penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima
del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
3. Il predetto personale rimane a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei
suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'articolo 41.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975,
n. 198 (22), cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di
trattenimento in servizio.
5. Il personale destituito dal servizio viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.
 
(22) Riportata al n. C/XV.
56. Accertamenti medico-legali. - 1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria
si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli
appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia.
2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 (23).
3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al
trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (24).
4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini
dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale
delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.
 
(23) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(24) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
57. Tessera di riconoscimento. - 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene
rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore
dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e
caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio (24/a).
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento
hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
 
(24/a) Le caratteristiche delle tessere personali di riconoscimento sono state determinate con D.M. 3
febbraio 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54).
58. Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato. - 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria si applica la concessione per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello
Stato già previste per il personale della polizia di Stato.
 
TITOLO III
Ordinamento del personale nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria
Capo I
59. Disposizioni generali. - 1. Gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie
scelte e delle guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici
penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri
di cui al presente decreto.
2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera o), della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 (25).
3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla
data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (25).
 
(25) Riportata al n. C/XXVI.
60. Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli. - 1. Il personale che alla data
di entrata in vigore del presente decreto riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità di cui al presente decreto e nei
seguenti limiti:
a) quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata
alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (26);
b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;
c) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore.
 
(26) Riportata al n. C/XXVI.
61. Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori. - 1. I marescialli
maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di
ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'articolo 60.
2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori.
3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono
inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al
comma 1, lettera c), dell'articolo 60.
4. Il personale così inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia
demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche
superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno
nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a) e b).
5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla
data in cui si verificano le vacanze.
 
62. Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori. - 1. Le appartenenti
al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno
maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore
capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo
delle vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta data hanno maturato un'anzianità di servizio
inferiore ai tredici anni.
3. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito
dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 24.
 
63. Disponibilità di posti. - 1. I posti disponibili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono
attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 60.
 
64. Inquadramento dei marescialli capi e ordinari. - 1. I marescialli capi e ordinari che non hanno
trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati,
anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di
ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della
commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli
ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si
verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c).
 
65. Modalità dell'inquadramento. - 1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo
l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata
dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.
 
66. Corso di aggiornamento. - 1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a
norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento,
di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (26), un corso di aggiornamento della durata
di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia.
 
(26) Riportata al n. C/XXVI.
67. Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo. - 1. I marescialli capi e
ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degli ispettori conseguono, dal giorno precedente a
quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di
vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se più favorevole.
 
68. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti. - 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (26), rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di
anzianità nel grado, è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di
sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianità nel grado inferiore a cinque anni è
inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianità nel grado
che è utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalità di cui al
comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3.
3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva
il grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella
qualifica di sovrintendente.
4. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5.
5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva
il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia
risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, è inquadrato, in
soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella
qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun
concorso, secondo le graduatorie di merito.
6. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata
in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria
superiore è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:
a) nella qualifica di vice sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella
qualifica inferiore a due anni;
b) nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella
qualifica maggiore di due anni;
c) nella qualifica di sovrintendente capo le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella
qualifica maggiore di cinque anni.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianità della qualifica che è utile ai
fini della promozione alla qualifica superiore.
 
(26) Riportata al n. C/XXVI.
(27) Riportata al n. C/XXVI.
69. Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti. - 1. Il personale che, alla data di entrata in
vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nelle
qualifiche degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti
modalità:
a) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati scelti secondo l'ordine di ruolo e conservando
l'anzianità di grado;
b) nella qualifica di assistente, gli appuntati.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata
in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), aveva una anzianità di servizio maggiore di 15 anni
è inquadrato nella qualifica di assistente capo secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità nella
qualifica. Lo stesso personale con anzianità maggiore di dieci anni di servizio è inquadrato nella
qualifica di assistente.
3. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di
appuntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è utile ai fini della promozione alla qualifica
di assistente capo.
 
(27) Riportata al n. C/XXVI.
70. Inquadramento nelle qualifiche degli agenti. - 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva la qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella
qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo
l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata
in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), aveva una anzianità di servizio maggiore di cinque
anni è inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di
anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta o
nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente
del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, è inquadrato nella qualifica di agente,
conservando l'anzianità di grado o della qualifica, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di
agente scelto.
 
(27) Riportata al n. C/XXVI.
71. Limiti di età. - 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è
collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di età per il collocamento a riposo
d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.
 
(27) Riportata al n. C/XXVI.
72. Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso. - 1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali
e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o già espletati, alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno
la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.
2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento
dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del
soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avrà effetto dalla data del decreto di
promozione o di nomina.
3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per
l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per
l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo
alla partecipazione ai concorsi stessi.
4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, è inquadrato secondo
le modalità di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68.
5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al
grado di vicebrigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica
di sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.
 
73. Trattamento pensionistico nella fase di transizione. - 1. Al personale cessato dal servizio dopo
la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (28), e prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora più favorevoli ed ai soli fini pensionistici,
l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa
qualifica.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (28),
rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini
pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico.
3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad
applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (29).
4. Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (29), si applica anche al personale
proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20
marzo 1984, n. 34 (30), equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennità
penitenziaria alla indennità pensionabile.
6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di
custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo,
può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di età previsti
dalle precedenti disposizioni.
 
(28) Riportata al n. C/XXVI.
(29) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(30) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
74. Norme relative alla guida di autoveicoli. - 1. Le disposizioni dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (31), si applicano anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a
guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (30),
si applicano al personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti
connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.
 
(31) Riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(30) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
75. Utilizzazione del personale invalido. - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio,
all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché
l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro
trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da
causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a
domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di
altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta
l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro
sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (32), il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di
servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro
sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e
previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste
dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(33).
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
tenendo conto dell'infermità accertata.
 
(32) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(33) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
76. Modalità di trasferimento. - 1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3
e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto
conto delle esigenze di servizio, è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le
commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la
commissione consultiva di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738 (34).
2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti
qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria è disposto con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato,
nonché la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 738 (34).
3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento
nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c), testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (35).
4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 738 (34), esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui ai commi 1, 3 e 5
dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.
5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro di
reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (36), ed eventualmente della
consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto
delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della
prova teorica e pratica di cui al comma 2.
6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
7. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va
sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due
funzionari appartenenti alla Amministrazione penitenziaria.
8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti
qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministro interessato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'amministrazione ricevente.
9. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica,
secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.
10. L'amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo
75 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende
accolta.
12. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico
goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
 
(34) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(35) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(36) Riportato al n. C/XXVI.
77. Dispensa dal servizio. - 1. Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo
all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli
dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai
sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (35).
 
(35) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
78. Inquadramento del personale trasferito. - 1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 75 non comporta
modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio
per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del
trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata
e la posizione economica acquisita.
3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del
presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati
liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.
 
79. Rigetto delle istanze di trasferimento. - 1. Il rigetto della domanda del personale di cui ai
commi 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto
motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.
 
80. Divieto di riammissione in servizio. - 1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75,
trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può
essere riammesso nel ruolo di provenienza.
 
TITOLO IV
Accesso ai ruoli del personale
del corpo di polizia penitenziaria
Capo I
81. Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria. - 1. L'accesso ai ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami.
2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su
base nazionale.
3. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed
assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.
4. I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in
relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.
5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
82. Bandi di concorso. - 1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli
del Corpo di polizia penitenziaria deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle
diverse regioni;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) i documenti prescritti;
d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui
alla precedente lettera c);
e) il programma ed il diario delle prove di esame;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso
decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
nel giorno indicato nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
83. Domande di partecipazione al concorso. - 1. Le domande di partecipazione al concorso devono
essere presentate al provveditorato regionale della regione in cui il candidato ha la propria residenza,
entro il termine previsto per ciascun concorso dagli articoli 99, 102 e 105.
2. Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite al provveditorato regionale,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma 1.
4. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti
penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato
conseguito;
g) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
6. L'Amministrazione procede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed
attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, nonché le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
7. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le
comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del
recapito stesso.
8. I candidati che intendono concorrere ai posti di cui all'articolo 85 devono farne richiesta nella
domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali
posti, ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove
di esame.
9. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale
del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa,
nel caso in cui venga presentata direttamente.
10. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del
capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle
armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.
11. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
 
84. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso. - 1. I requisiti previsti dagli articoli 5 e 24
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
2. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti
il difetto di uno o di più dei requisiti prescritti, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato
del Ministro.
 
85. Riserve di posti e preferenze. - 1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di
posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti
richiesti per i singoli concorsi.
2. Si applica altresì la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle
relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello
Stato istituiti nella provincia di Bolzano.
3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i
singoli concorsi.
4. I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti
agli altri candidati idonei.
5. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (37), nonché nelle altre disposizioni di
legge in materia.
 
(37) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
86. Visite mediche. Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte. - 1. I
candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84,
sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla
visita medica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel
successivo Capo II.
2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali
sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove
scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva
comunicazione.
 
87. Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. - 1. La Commissione esaminatrice del
concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un
presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore
d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove di
esame e tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
non inferiore alla VIII in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
non inferiore alla VIII in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
6. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
7. Alle Commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.
8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze, o impedimento di uno dei componenti o del
segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più
componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (37), si provvede con ordinanza del
direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere
costituite una o più Commissioni esaminatrici.
 
(37) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
88. Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice. - 1. Il presidente e i
membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione,
cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
2. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia
cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (37).
 
(37) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
89. Adempimenti della Commissione. - 1. La Commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito
dall'articolo 92 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi
per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in un unica sede, ed un tema solo quando gli esami
hanno luogo in più sedi.
2. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di
chiusura dai membri della Commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente
della Commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della
Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identità personale
dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami
in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego
contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
 
90. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. - 1. Durante le prove
scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro
d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
3. E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi
genere.
4. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi
ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che
siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e
verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal
concorso.
6. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette
disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.
7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
 
91. Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte. - 1. Al
candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore:
una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, con pena di nullità, sottoscrizione,
né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la
data ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o del comitato di
vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o di chi ne fa
le veci appone trasversalmente sulla buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura della
restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati
dal presidente, da almeno un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal
segretario.
4. I pieghi sono aperti dalla Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei
lavori relativi a ciascuna prova di esame.
5. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei
concorrenti.
6. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la
conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla Commissione esaminatrice.
7. Qualora siano previste due o più prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene
assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla
linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste
appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima
prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo
aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla Commissione
esaminatrice o dal comitato di vigilanza di almeno due componenti della Commissione stessa del luogo,
nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di
esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno
assistere alle anzidette operazioni.
8. In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la Commissione
esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame del successivo.
 
92. Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti. - 1. Alla prova scritta del
concorso per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria consistente in una serie
di domande a risposta sintetica o scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse
disposizioni stabilite nel presente titolo per lo svolgimento delle prove scritte.
2. Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i
candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in più sedi o in
tempi diversi.
3. La Commissione esaminatrice individua le domande a risposta multipla, da sottoporre ai
candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.
4. Ai fini delle predisposizioni delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la
Commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione è
autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore.
5. La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni
automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
 
93. Processo verbale delle operazioni di esame. - 1. Di tutte le operazioni di esame e delle
deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno
per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi
compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.
 
94. Svolgimento delle prove orali. - 1. Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche:
2. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
3. L'elenco sottoscritto dal segretario e dal presidente della Commissione sarà affisso nel
medesimo giorno in apposito albo del Ministero di grazia e giustizia.
 
95. Esclusione dal concorso per mancata presentazione. - 1. Il candidato che non si presenti nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione
delle qualità attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.
 
96. Graduatoria del concorso. - 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la
graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
2. Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, entro il termine di
venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.
4. I documenti di cui al comma 2 che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito
non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine
medesimo.
5. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
 
97. Presentazione dei documenti. - 1. I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo
l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale nel termine di venti
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti
documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:
a) il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo
rilasciato dalla competente autorità scolastica;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato di cittadinanza italiana;
d) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;
e) l'estratto dell'atto di nascita;
f) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
2. I documenti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono essere di data non anteriore a tre
mesi dalla data di presentazione.
3. I certificati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono attestare, altresì, che gli interessati
godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma 1, una copia integrale
dello stato matricolare ed è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al comma 1, lettere b),
c), d) ed e).
5. Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei
confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (38).
6. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal
Ministero di grazia e giustizia.
 
(38) Riportata al n. C/XXVI.
98. Nomina. - 1. I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri candidati idonei conseguono la
nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti
e le preferenze previste dalla legge.
 
99. Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. - 1. La graduatoria dei vincitori e
quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero di grazia e
giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
 
100. Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti. - 1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria possono, non oltre il limite del cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali,
graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in
congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza
demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo
prescritto (38/a).
4. I posti riservati di cui al comma 3 che non vengono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni.
 
(38/a) Per l'assorbimento delle riserve previste dal presente comma, vedi l'art. 3, D.P.R. 2 settembre
1997, n. 332, riportato alla voce FORZE ARMATE.
101. Prove d'esame. - 1. La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o
a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti
programmi della scuola media dell'obbligo.
2. La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di
sei decimi.
 
102. Nomina. - 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui
all'articolo 6.
2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il
termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.
 
103. Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e
relative prove di esame. - 1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo
24.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo
anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purché siano in possesso degli altri
requisiti.
4. Possono altresì partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il
quarantesimo anno di età, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato
nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.
5. Ai candidati di cui al comma 4 è riservato un terzo dei posti messi a concorso.
6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta
consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi
del trattamento penitenziario, nonché una prova orale vertente su nozioni di diritto penale,
limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle
norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.
7. All'accertamento dell'idoneità di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da
un presidente scelto tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri
scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
funzionale non inferiore alla VII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 88.
10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sei decimi nella prova scritta.
11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di
sei decimi.
 
104. Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori. - 1. Gli esami consistono in due prove
scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:
Prove scritte:
a) elementi di diritto penale;
b) elementi sull'ordinamento penitenziario.
2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie, oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto
processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le
obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.
4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei
decimi.
5. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle
lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.
6. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,
50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è
portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il
colloquio stesso.
8. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e
del voto ottenuto nel colloquio.
 
105. Nomina. - 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono inviati a frequentare il corso di cui all'articolo 25.
2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati
per la frequenza del corso di cui al comma 1 sono dichiarati decaduti dalla nomina.
 
Capo II
106. Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. - 1. I candidati ai concorsi per
allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai
rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 121.
4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una
commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede,
da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi
o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (39) e successive modificazioni.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unità, le commissioni di cui al
presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.
 
(39) Riportato al n. A/XVIII.
107. Accertamento dei requisiti psico-fisici. 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il
Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di
diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione
spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da
un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è
definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
motivato dal Ministro di grazia e giustizia.
 
108. Accertamento dei requisiti attitudinali. 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta
sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni
ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in
volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da
un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali
dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal
concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base
di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.
 
Capo III
109. Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione. - 1. Il
concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo di sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, è indetto con decreto del
Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
2. Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano
riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o che nel triennio precedente abbiano riportato
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'articolo 16 è disposta con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
 
110. Domanda di partecipazione al concorso. - 1. Le domande di partecipazione al concorso,
redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del
personale, devono essere presentate agli uffici di appartenenza entro il termine di trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
 
111. Prove di esame. - 1. L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari.
3. La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei
decimi.
4. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:
a) elementi di diritto penale e di procedura penale;
b) legislazione in materia penitenziaria;
c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.
 
112. Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice. - 1. Per lo svolgimento delle prove si
applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli
articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94.
2. La Commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi 5 e 6
dell'articolo 87.
3. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il
concorso.
4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede
per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
 
113. Graduatoria del concorso. - 1. Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice
forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto
ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito.
3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-
professionale di cui all'articolo 17 del presente decreto.
4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure
di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (40).
5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la
frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.
 
(40) Riportata al n. C/XXVI.
Capo IV
114. Concorso per la promozione ad ispettore capo. - 1. Il concorso per titoli di servizio ed esame-
colloquio per la nomina ad ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è
indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano
riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o che nel triennio precedente abbiano riportato
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro di
grazia e giustizia.
 
115. Domande di partecipazione al concorso. - 1. Le domande di partecipazione al concorso,
redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del
personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni
trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
 
116. Categorie di titoli valutabili. - 1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;
b) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale
dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che
comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale,
punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare
riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5;
e) speciali riconoscimenti, punti 2.
2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti
ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi
diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito
dalla commissione.
 
117. Colloquio. - 1. Il candidato è ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116,
rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.
2. Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno,
dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.
3. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94.
4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla
organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.
 
118. Composizione della Commissione. - 1. La Commissione esaminatrice è composta come
previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 87.
 
119. Punteggio finale. - 1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del
punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.
2. Sulla base del punteggio finale la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione
dei candidati che hanno superato il concorso.
3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria
di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.
 
120. Norma transitoria. - 1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di
reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati
dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della
prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.
2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione
penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle
forze armate, oltreché di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'articolo 80 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (41).
 
(41) Riportata al n. A/XVI.
121. Norme di carattere generale. - 1. L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai
concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali.
 
TITOLO V
Requisiti psico-fisici e attitudinali
Capo I
122. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi. - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore,
sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986,
n. 874 (42). Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del
pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione
binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a
12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10
in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in
particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie
in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a
15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono
essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei
elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
 
(42) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
123. Cause di non idoneità. - 1. Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di
cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità:
a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad
andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;
b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche;
cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed
estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità
quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità
abnorme;
d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo
oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci;
stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi
malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e
balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione
timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media
sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno,
oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare
superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz,
superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;
f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;
g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori
polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse,
qualora gli esisti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza
ematochimica;
h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del
miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e
flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
i) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli
organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;
l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello
scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la
funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della
funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la
funzione;
m) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale
o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi
anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;
n) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche;
imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli,
arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie
infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile
entità, comprese quelle congenite;
p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
q) le neoplasie di qualunque sede o natura;
r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti
lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.
 
124. Requisiti attitudinali. Disposizioni generali. - 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 123
sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario,
di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di
controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle
capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
 
125. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente. - 1. I requisiti
attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla
maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che
implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni
appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione
e delle qualità attentive;
d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai
compiti ed all'ambiente di lavoro.
 
126. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.
- 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi ad allievo vice ispettore sono i seguenti:
a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla
consapevolezza di sé, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sé, dalla stabilità del tono umorale, dal
controllo emotivo e dall'obiettività operativa;
c) una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-
pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero,
riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di
memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso
comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla
partecipazione attiva.
 
127. Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi. - 1.
L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'articolo 122
avviene secondo le norme contenute nel titolo IV.
 
128. Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738
(43), e all'articolo 77, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o
infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o
per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (44), sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di
appartenenza.
2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6, 7 o 8 della tabella A o alla tabella
B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (44), il
personale indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a
seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità,
anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
 
(43) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(44) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DI
GUERRA.
129. Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. -
1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di
appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 56.
2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (43), e nell'articolo 75, può essere
chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo
straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di
infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure
in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
 
(43) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
130. Disposizione transitoria. - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità
stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4 o 5 categoria della tabella
A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (44), non si applica
l'articolo 129, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali
disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità (45).
 
(44) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DI
GUERRA.
(45) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1993, n. 43.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Capo I
131. Disposizioni generali.- 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale del
Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili
dello Stato.
 
132. Clausola finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si
provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (46), con i fondi stanziati sui
capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1992 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
(46) Riportata al n. C/XXVI.
TABELLA A (47)
(prevista dall'art. 1, comma 3)
 
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE
 
+-------------------------------+
| UOMINI | DONNE | TOTALE |
+------------------------------|----------|---------|----------|
| ISPETTORI SUPERIORI | 680 | 60 | 740 |
|------------------------------|----------|---------|----------|
| Ispettori capo | | | |
| Ispettori | 3.524 | 306 | 3.830 |
| Vice Ispettori | | | |
|------------------------------|----------|---------|----------|
| Sovrintendenti Capo | | | |
| Sovrintendenti | 4.140 | 360 | 4.500 |
| Vice Sovrintendenti | | | |
|------------------------------|----------|---------|----------|
| Assistenti Capo | | | |
| Assistenti | | | |
| Agenti | 30.668 | 3.282 | 33.950 |
| Agenti ausiliari | | | |
|------------------------------|----------|---------|----------|
| T O T A L I | 39.012 | 4.008 | 43.020 |
+--------------------------------------------------------------+
 
 
 
(47) Tabella così sostituita prima dalla tabella allegata al D.L. 28 maggio 1993, n. 163, riportato al n.
C/XXXVII, nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione e poi dalla tabella allegata al D.Lgs.
12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 479,
riportato al n. C/XLIII.
 
TABELLA B
(prevista dall'art. 40)
 
LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
 
+--------------------------------------------------------------+
|Ruolo degli agenti e degli |
| assistenti. . . . . . . . . . . . al compimento degli anni 60|
| |
|Ruolo dei sovrintendenti . . . . . al compimento degli anni 60|
| |
|Ruolo degli ispettori. . . . . . . al compimento degli anni 60|