- D.L. 30 ottobre 1992, n. 443
(1).
- Ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria,
- a norma dell'art. 14, comma 1, della
- legge 15 dicembre 1990, n. 395 (2).
-
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n.
274, S.O.
- (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa
del presente decreto.
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante
ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed
- in particolare l'articolo 14, comma 1;
- Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre
1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge
- 18 febbraio 1992, n. 172;
- Sentite le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990;
- Acquisito il parere preliminare delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati
- e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo
28 della citata legge n. 395 del 1990;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
- Acquisito il parere definitivo delle predette
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
- Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e
- giustizia e del tesoro;
- Emana il seguente decreto legislativo:
-
- Artt.
- TITOLO I - Istituzione dei ruoli del personale del
- Corpo di polizia penitenziaria:
- Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 2
- Capo II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-
4
- Capo III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-
13
- Capo IV - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-
21
- Capo V - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-
31
- TITOLO II - Norme particolari di Stato:
- Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-
42
- Capo II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-
54
- Capo III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55- 58
- TITOLO III - Ordinamento del personale nei ruoli del
- Corpo di polizia penitenziaria:
- Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-
80
- TITOLO IV - Accesso ai ruoli del personale del Cor-
- po di polizia penitenziaria:
- Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81-105
- Capo II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106-108
- Capo III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109-113
- Capo IV - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114-121
- TITOLO V - Requisiti psico-fisici e attitudinali:
- Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122-130
- TITOLO VI - Disposizioni finali:
- Capo I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131-132
- Tabella A - Dotazioni organiche del Corpo di poli-
- zia penitenziaria
- Tabella B - Limiti di età per il collocamento a
- riposo del personale del Corpo di poli-
- zia penitenziaria
-
-
-
- TITOLO I
- Istituzione dei ruoli del personale del corpo di
polizia penitenziaria
- Capo I
- 1. Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche. - 1.
Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del
- Corpo di polizia penitenziaria:
- a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
- b) ruolo dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli ispettori.
- 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il
personale appartenente ai predetti ruoli, nello
- svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla
legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le
- attività accessorie necessarie al pieno assolvimento
dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5
- della legge e dalla normativa vigente.
- 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del
Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella
- tabella A allegata al presente decreto.
-
- 2. Gerarchia. - 1. La gerarchia fra gli appartenenti
ai ruoli del personale del Corpo di polizia
- penitenziaria è determinata come segue: ispettori,
sovrintendenti, assistenti ed agenti.
- 2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è
determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica,
- dall'anzianità.
- 3. L'anzianità è determinata dalla data del decreto
di nomina o di promozione; a parità di tale data,
- da quella del decreto di promozione o di nomina alla
qualifica precedente e, a parità delle predette
- condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti
risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di
- concorso, negli scrutini per merito comparativo e
nelle graduatorie di merito.
-
- Capo II
- 3. Ruolo degli agenti e degli assistenti. - 1. Il
ruolo degli agenti e degli assistenti è articolato in
- quattro qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
- a) agente;
- b) agente scelto;
- c) assistente;
- d) assistente capo.
-
- 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli
agenti e degli assistenti. - 1. Al personale
- appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti
è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza
- e di agente di polizia giudiziaria.
- 2. [Agli assistenti capo è attribuita la qualità di
ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di
- apposito corso di qualificazione della durata non
inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere, a
- domanda, gli assistenti capo con almeno un anno di
anzianità nella qualifica. I programmi e le modalità
- di svolgimento del corso, che può essere ripetuto
una sola volta, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 16
- della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (3)] (3/a).
- 3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e
degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria
- svolge mansioni esecutive con il margine di
iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche
- possedute, vigila sulle attività lavorative e
ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli
- internati; indica elementi di osservazione sul senso
di responsabilità e correttezza nel comportamento
- personale e nelle relazioni interpersonali interne,
utili alla formulazione di programmi individuali di
- trattamento. Agli agenti scelti e agli assistenti
possono essere conferiti compiti di coordinamento
- operativo di più agenti in servizio di istituto,
nonché eventuali incarichi specialistici.
- 4. Il personale delle qualifiche di assistente e di
assistente capo, previo apposito corso di
- specializzazione, può svolgere, in relazione alla
professionalità posseduta, compiti di addestramento del
- personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- 5. Al personale della qualifica di assistente capo
che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono
- attribuite le mansioni indicate nel comma 3, con il
margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla
- qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
-
- (3) Riportata al n. C/XXVI.
- (3/a) Comma soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- Capo III
- 5. Nomina ad allievo agente di polizia. - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
- penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in
- possesso dei seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi
- militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva
- per delitto non colposo o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
- 3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni.
- Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia
penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a
- prestare servizio nella regione eventualmente
predeterminata per il tempo indicato nel bando di
- concorso; possono essere, comunque, impiegati in
altre sedi per motivate esigenze di servizio di
- carattere provvisorio.
- 4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi
agenti di polizia penitenziaria.
- 5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri
- per l'accertamento della idoneità fisica e psichica,
per la valutazione delle qualità attitudinali e del
- livello culturale dei candidati, per la
documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di
- eventuali requisiti per l'ammissione al concorso,
sono stabiliti al successivo titolo IV.
- 6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in
rafferma della forza armata di provenienza è utile,
- per la metà e per non oltre tre anni, ai fini
dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.
- 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (4),
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 4° dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n.
- 198 (5). Il servizio prestato nel Corpo di polizia
penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge
- 7 giugno 1975, n. 198 (5), è sostitutivo a tutti gli
effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del
- citato personale non si applica il disposto di cui al
comma 1° dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975,
- n. 198 (5). Il predetto personale all'atto del
collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
- abbia prestato lodevole servizio, può essere
trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente
- ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio,
l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed
- abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso
nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia
- penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al
comma 2 dell'articolo 6, durante il quale è sottoposto
- a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione
a servizi che richiedono particolare qualificazione.
- 8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti,
- sia giuridici sia economici, qualora gli agenti
ausiliari siano immessi in ruolo.
-
- (4) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
- (5) Riportata al n. C/XV.
- 6. Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria. - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia
- penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
- 2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi,
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità
- sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di
insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati
- riconosciuti idonei al servizio di polizia
penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi
- a frequentare il secondo semestre, durante il quale
sono sottoposti a selezione attitudinale per la
- eventuale assegnazione a servizi che richiedano
particolare qualificazione.
- 3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso ed ottenuto
- conferma dell'idoneità al servizio di polizia
penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
- Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale.
- 4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano
- ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono
ammessi a ripetere non più di una volta il secondo
- semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi
nuovamente agli esami finali secondo le modalità
- determinate dalla commissione paritetica prevista dal
comma 4 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre
- 1990, n. 395 (6). Se l'esito è negativo sono dimessi
dal corso.
- 5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la
durata del corso non possono essere impiegati in
- servizi di istituto, salvo i servizi funzionali
all'attività di formazione (6/a).
-
- (6) Riportata al n. C/XXVI.
- (6/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 13 settembre 1996,
n. 479, riportato al n. C/XLIII.
- 7. Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di
polizia penitenziaria. - 1. Sono dimessi dal corso:
- a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
- b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
- penitenziaria;
- c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
- d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di
- sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta
giorni se l'assenza è stata determinata da
- infermità contratta durante il corso; qualora
l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni
- pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a
partecipare al primo corso successivo alla sua
- riacquistata idoneità fisico-psichica;
- e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo
6.
- 2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
- determinata da maternità, sono ammessi a partecipare
al primo corso successivo ai periodi di assenza
- dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri.
- 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con
- sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
- 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore
- generale dell'Amministrazione penitenziaria, su
proposta del direttore della scuola.
- 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione (6/a).
-
- (6/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 13 settembre 1996,
n. 479, riportato al n. C/XLIII.
- 8. Addestramento e corsi di specializzazione per
agenti di polizia penitenziaria. - 1. Gli agenti di
- polizia penitenziaria compiono un periodo pratico
della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o
- servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto
dei risultati della selezione attitudinale effettuata
- durante il secondo semestre del corso di cui
all'articolo 6.
- 2. Al termine, gli agenti che, sulla base della
predetta selezione e di un rapporto sulle qualità
- professionali redatto dal direttore dell'istituto o
servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento,
- debbono essere destinati alle specialità o ai
servizi che richiedono particolare qualificazione,
- frequentano corsi di specializzazione della durata di
tre mesi.
- 3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano
i corsi di specializzazione, non possono essere
- impiegati in attività diverse da quelle del servizio
cui debbono essere destinati, se non per eccezionali
- esigenze di servizio e su disposizione del direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria. Ove ciò
- comporti l'interruzione del corso per un periodo
complessivo superiore ai trenta giorni, esso è
- prorogato per un periodo pari alla durata della
interruzione.
-
- 9. Promozione ad agente scelto. - 1. La promozione ad
agente scelto si consegue, a ruolo aperto,
- mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono
ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio
- abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio,
ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui
- all'articolo 8.
- 2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7
giugno 1975, n. 198 (7), ai fini del comma 1, il
- servizio prestato dalla data dell'iniziale
reclutamento è computato per intero.
-
- (7) Riportata al n. C/XV.
- 10. Nomina ad assistente. - 1. La qualifica di
assistente si consegue a ruolo aperto mediante
- scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica di agente scelto (7/a).
-
- (7/a) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 11. Promozione ad Assistente capo. - 1. La promozione
alla qualifica di assistente capo si
- consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale è ammesso il personale che,
- alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni
di servizio nella qualifica di assistente (7/b).
-
- (7/b) Così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 12. Corso di aggiornamento. - [1. Al corso di cui al
comma 2 dell'articolo 4 è ammesso, a
- domanda, il personale che riveste la qualifica di
assistente capo con almeno un anno di anzianità nella
- qualifica.
- 2. Il corso di aggiornamento è di durata non
inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola
- annualmente, secondo modalità di attuazione e
programmi stabiliti con determinazione del direttore
- generale dell'Amministrazione penitenziaria.
- 3. La data in cui è attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio
- dell'anno successivo a quello in cui si è concluso
il corso. Dalla medesima data al personale che
- supera il corso di cui al comma 2 dell'articolo 4
spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50
- per cento dello stipendio tabellare iniziale di
livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione
- alle qualifiche superiori e non costituisce
presupposto per l'applicazione del comma 5 dell'articolo 140
- della legge 11 luglio 1980, n. 312 (8).
- 4. Nel periodo di servizio di cui al presente
articolo non vanno computati gli anni per i quali gli
- interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità
- subiti per effetto di condanne penali o di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari] (8/a).
-
- (8) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (8/a) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
200, riportato al n. C/XLII.
- 13. Dimissione dal corso. - [1. Sono dimessi dal
corso gli assistenti che:
- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.
- 2. Nel caso di infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche, gli assistenti sono ammessi a
- partecipare di diritto al primo corso successivo al
riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e
- sempre che nel periodo precedente a detto corso non
abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi
- della deplorazione.
- 3. Gli assistenti di sesso femminile, la cui assenza
oltre dieci giorni è stata determinata da
- maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro
- previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
- 4. Sono espulsi dal corso gli assistenti responsabili
di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
- gravi della deplorazione.
- 5. I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore
- generale dell'Amministrazione penitenziaria su
proposta del direttore della scuola] (8/a).
-
- (8/a) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
200, riportato al n. C/XLII.
- Capo IV
- 14. Ruolo dei sovrintendenti. - 1. Il ruolo dei
sovrintendenti è articolato in tre qualifiche, che
- assumono le seguenti denominazioni:
- a) vice sovrintendente;
- b) sovrintendente;
- c) sovrintendente capo.
-
- 15. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti. - 1. Agli appartenenti al ruolo
- dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
- giudiziaria.
- 2. Al predetto personale sono attribuite funzioni
rientranti nello stesso ambito di quelle previste
- dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di
responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di
- unità operative a cui detto personale impartisce
disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui
- risponde.
- 3. Il personale delle qualifiche di vice
sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive,
- richiedenti una adeguata preparazione professionale e
con il margine di iniziativa e di discrezionalità
- inerente alle qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto
- personale può essere, altresì, affidato il comando
di più agenti in servizio operativo o di piccole unità
- operative; collabora con i propri superiori
gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o
- impedimento, o per esigenze di servizio.
- 4. Al personale della qualifica di sovrintendente
capo sono attribuite mansioni richiedenti una
- particolare preparazione professionale e il comando
di unità operative presso istituti penitenziari o
- presso sezioni di istituti penitenziari (8/b).
- 5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo
apposito corso di specializzazione svolge, in
- relazione alla professionalità posseduta, anche
compiti di addestramento del personale del Corpo di
- polizia penitenziaria.
-
- (8/b) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 12
maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 16. Nomina a vice sovrintendente. - 1. La nomina alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
- si consegue:
- a) nel limite del trenta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
- concorso interno per esame teoricopratico e
superamento di un successivo corso di formazione
- tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre
mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al
- ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto
alla stessa data almeno quattro anni di effettivo
- servizio e non abbiano riportato, nei due anni
precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della
- deplorazione;
- b) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
- superamento di apposito corso di formazione
tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi,
- al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione
consistente in risposte a questionario articolato
- su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo
- che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella
qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non
- abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio
- complessivo non inferiore a «buono».
- 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di
- svolgimento del concorso di cui al comma
- 1, lettera a), compresa la determinazione delle prove
di esame e la composizione, delle commissioni
- esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e
- b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine
corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e
- giustizia.
- 3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con
decreto del Ministro di grazia e giustizia,
- secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli
esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in
- attuazione del comma 1, lettera a) precedono nel
ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1,
- lettera b).
- 4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al
comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
- aumento alla aliquota disponibile per il personale di
cui al comma 1, lettera b) (8/c).
-
- (8/c) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 17. Modalità del concorso e del corso di formazione.
- [1. Per le modalità del concorso di cui
- all'articolo 16, comma 1, lettera a), e per lo
svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-
- professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della
- legge 15 dicembre 1990, n. 395 (9).
- 2. L'individuazione delle categorie, dei titoli di
servizio ed il punteggio massimo da attribuire a
- ciascuna di esse, nonché la determinazione della
prova di esame e delle modalità di svolgimento di
- questa e la composizione della Commissione e quelle
di svolgimento degli esami di fine corso sono
- fissati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
- 3. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), precedono nel ruolo i vincitori
- del concorso di cui alla lettera b) del medesimo
comma] (9/a).
-
- (9) Riportata al n. C/XXVI.
- (9/a) Abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
200, riportato al n. C/XLII.
- 18. Dimissioni dal corso. - 1. E' dimesso dai corsi
di cui all'art. 16 il personale che:
- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera gli esami di fine corso;
- c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per più di venti giorni, anche se non continuativi.
- Nelle ipotesi di assenza dovuta ad infermità
contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia
- contratta per motivi di servizio, il personale è
ammesso a partecipare di diritto al primo corso
- successivo al riconoscimento della sua idoneità
psicofisica e sempre che nel periodo precedente a
- detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari
più gravi della deplorazione.
- 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata
- da maternità, è ammesso a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
- previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
- 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
- gravi della deplorazione.
- 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore
- generale del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
- 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermità contratta a causa delle esercitazioni
- pratiche o per malattia contratta per motivi di
servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli
- effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso
dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si
- colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora
avesse portato a compimento il predetto corso (9/b).
-
- (9/b) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 19. Decorrenza della promozione. - [1. La promozione
alla qualifica di vice sovrintendente viene
- conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a
decorrere dalla data di conclusione del corso
- stesso.
- 2. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermità contratta a causa delle esercitazioni
- pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai
soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso
- dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria
si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato,
- qualora avesse portato a compimento il predetto
corso] (9/c).
-
- (9/c) Abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
200, riportato al n. C/XLII.
- 20. Promozione a sovrintendente. - 1. La promozione
alla qualifica di sovrintendente si consegue,
- a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che
- alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto
sette anni di effettivo servizio nella qualifica (9/d).
-
- (9/d) Così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 21. Promozione a sovrintendente capo. - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
- consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono ammessi i
- sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica (9/b).
-
- (9/b) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- Capo V
- 22. Ruolo degli ispettori. - 1. Il ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in
- quattro qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
- a) vice ispettore;
- b) ispettore;
- c) ispettore capo;
- d) ispettore superiore (9/e).
-
- (9/e) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 23. Funzioni del personale del ruolo degli ispettori.
- 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono
- attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
- 2. Al predetto personale sono attribuite mansioni di
concetto che richiedono adeguata preparazione
- professionale e conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario, nonché
- specifiche funzioni nell'ambito del servizio di
sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto
- secondo le direttive e gli ordini impartiti dal
direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di
- direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità
operative e la responsabilità per le direttive e le
- istruzioni impartite nelle predette attività e per i
risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli
- ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui
agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con
- decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431 (10), l'ispettore destinato a capo del
- personale del Corpo in servizio negli istituti e
servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e
- funzionalmente dipendente dal direttore
dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora
- nell'organizzazione dei servizi. Oltre ai predetti
compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore,
- qualora nell'organico dell'istituto non vi siano
funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto
- penitenziario, di direttore di istituto penitenziario
o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia
- stato provveduto alla supplenza o reggenza dal
provveditore regionale o dal dipartimento - Ufficio
- centrale del personale, gli ispettori superiori
garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il
- servizio di traduzione e di piantonamento dei
detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura
- (10/a).
- Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed
internati, nell'osservanza delle norme in materia,
- a seguito di ordine scritto delle competenti
autorità giudiziarie ovvero per fine pena (10/a).
- 3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli
appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti
- collaboratori dei direttori e dei dirigenti
penitenziari.
- 4. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in
relazione alla professionalità posseduta, compiti di
- formazione o di istruzione del personale del Corpo di
polizia penitenziaria.
-
- (10) Riportato al n. A/XVIII.
- (10/a) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 24. Nomina nel ruolo di ispettore di polizia
penitenziaria. - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia
- penitenziaria avviene mediante:
- a) concorso pubblico;
- b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
- 2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le
modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
- 3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a) possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei
- seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- età non inferiore agli anni diciotto e non superiore
agli anni trentadue;
- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
- titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente.
- 4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia
penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi
- restando gli altri titoli preferenziali previsti
dalle norme vigenti.
- 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi
- militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva
- per delitto non colposo o sono stati sottoposti a
misure di prevenzione.
- 6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere
a) e b), sono nominati allievi vice ispettori (10/b).
-
- (10/b) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 25. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia
penitenziaria. - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi
- vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano,
presso l'apposito istituto, un corso della durata di
- diciotto mesi, preordinato alla loro formazione
tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e
- ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei
metodi e della organizzazione del trattamento
- penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il
corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale
- anche per l'accertamento della idoneità a servizi
che richiedono particolare qualificazione.
- 2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto
giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria
- quali ispettori e superato gli esami scritti e orali
e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice
- ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono
immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
- 3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici
mesi di corso non possono essere impiegati in
- servizio di istituto; nel periodo successivo possono
esserlo esclusivamente a fine di addestramento per
- il servizio di ispettore e per un periodo
complessivamente non superiore a due mesi.
- 4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla
base dei risultati della selezione attitudinale, al
- servizio di istituto, per compiere un periodo di
prova della durata di sei mesi.
-
- 26. Trattamento economico degli allievi e modalità
dei concorsi. - 1. Il trattamento economico
- degli allievi dei corsi di cui al presente titolo è
determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni
- delle qualifiche iniziali cui danno accesso i
rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
- di concerto con il Ministro del tesoro.
- 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al
comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di
- polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia,
durante il periodo di frequenza del corso è posto in
- aspettativa con il trattamento economico più
favorevole.
- 3. Le modalità dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri
- per l'accertamento della idoneità fisica o psichica,
per la valutazione delle qualità attitudinali e del
- livello culturale dei candidati, per la
documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di
- eventuali requisiti per l'ammissione al concorso,
sono stabiliti al successivo titolo IV.
-
- 27. Dimissione dal corso per la nomina a vice
ispettore di polizia penitenziaria. - 1. Sono dimessi
- dal corso gli allievi ispettori che:
- a) non superano gli esami del corso o non sono
dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per più di novanta giorni, anche se non
- consecutivi, e di 120 giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso,
- salvo che essa sia stata contratta a causa delle
esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è
- ammesso a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneità.
- 2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui
assenza oltre novanta giorni è stata determinata da
- maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro
- previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
- 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi
- della deplorazione.
- 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore
- generale dell'Amministrazione penitenziaria, su
proposta del direttore della scuola.
- 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione
- penitenziaria, salvo che non si tratti di personale
proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
-
- 28. Nomina a vice ispettore. - 1. La nomina a vice
ispettore si consegue:
- a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
mediante concorso pubblico, comprendente una
- prova scritta ed un colloquio secondo le modalità
stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
- 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del
- decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.
- 359, con riserva di un sesto dei posti agli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo
- di studio di scuola media superiore;
- b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli di servizio
- per esame, consistente in una prova scritta ed in un
colloquio, riservato al personale del Corpo di
- polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia
in possesso, alla data del bando che indice il
- concorso, di anzianità di servizio non inferiore a
sette anni, del titolo di studio di scuola media
- superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più
- grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non
inferiore a «buono». Il 30 per cento dei posti
- disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di
- scuola media superiore.
- 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera b), devono frequentare un corso di formazione
- della durata di sei mesi.
- 3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le
- materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da
- attribuire a ciascuna categoria di titoli, le
modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti
- con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
- 4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere
ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano
- superato gli esami finali del corso conseguono
l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che
- non abbiano superato i predetti esami sono restituiti
al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza
- del corso successivo.
- 5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per
qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
- 6. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 18.
- 7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma
- 2, conserva la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione (10/c).
-
- (10/c) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 29. Promozione ad ispettore. - 1. La promozione alla
qualifica di ispettore si consegue a ruolo
- aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
- ispettore che abbia compiuto almeno due anni di
effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di
- frequenza del corso di cui all'art. 28 (10/c).
-
- (10/c) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 30. Promozione ad ispettore capo. - 1. La promozione
alla qualifica di ispettore capo si consegue,
- a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la
- qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni
di effettivo servizio nella qualifica stessa (10/c).
-
- (10/c) Così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 12 maggio
1995, n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 30-bis. Promozione alla qualifica di ispettore
superiore. - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
- superiore si consegue:
- a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
- per merito comparativo, al quale è ammesso il
personale avente una anzianità di otto anni di effettivo
- servizio nella qualifica di ispettore capo;
- b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante
concorso annuale per titoli di servizio ed esami,
- riservato al personale che, alla data del 31 dicembre
di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore
- capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola
media superiore.
- 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
- sono verificate le vacanze. Il personale di cui al
comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui
- alla lettera b). I posti non coperti mediante
concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla
- lettera a).
- 3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al
comma 1, lettera b), compresa la
- determinazione delle prove di esami e la composizione
della commissione esaminatrice, sono fissate
- con decreto del Ministro di grazia e giustizia
(10/d).
-
- (10/d) Aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 maggio 1995,
n. 200, riportato al n. C/XLII.
- 31. Concorso per titoli di servizio ed esame
colloquio. - 1. Il concorso per titoli di servizio ed
- esame colloquio, di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 30, è indetto annualmente con decreto del
- Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel
bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
- 2. Il bando deve contenere l'indicazione del numero
dei posti, il termine di presentazione delle
- domande e le modalità di partecipazione.
- 3. Le modalità del concorso, l'individuazione delle
categorie dei titoli di servizio da ammettere a
- valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame
- colloquio e la composizione della commissione
esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al
- titolo IV.
- 4. Il personale che consegua la promozione alla
qualifica di ispettore capo deve frequentare il corso
- di aggiornamento, presso una scuola
dell'Amministrazione di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre
- 1990, n. 395 (11), della durata di almeno trenta
giorni, con modalità stabilite con decreto del direttore
- generale dell'Amministrazione penitenziaria.
-
- (11) Riportata al n. C/XXVI.
- TITOLO II
- Norme particolari di Stato
- Capo I
- 32. Diritti e doveri. - 1. I diritti e i doveri del
personale del Corpo di polizia penitenziaria sono
- previsti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990,
n. 395 (11), dal testo unico approvato con decreto
- del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(12), e successive modificazioni, nonché dalle
- norme del presente decreto.
-
- (11) Riportata al n. C/XXVI.
- (12) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 33. Obbligo di residenza. - 1. Il personale del Corpo
di polizia penitenziaria deve risiedere nel
- comune ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
- 2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può
autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a
- risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col
pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
- 3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione
scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere
- motivato.
-
- 34. Congedi. - 1. I congedi per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli
- articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12), e
- successive modificazioni.
- 2. Fino a quando non sarà determinata la disciplina
sui congedi mediante gli accordi di cui al
- comma 14 dell'art. 19, L. 15 dicembre 1990, n. 395
(11), il congedo ordinario per il personale con oltre
- 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il
congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di
- servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al
congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
- 3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7
giugno 1975, n. 198 (13), si applicano, nel primo
- anno di servizio, le disposizioni previste per i
militari di leva.
- 4. La fruizione dei congedi degli allievi, che
frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e
- vice ispettore in prova, è disciplinata dai
regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.
-
- (12) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- (11) Riportata al n. C/XXVI.
- (13) Riportata al n. C/XV.
- 35. Incompatibilità. - 1. Il personale del Corpo di
polizia penitenziaria non può esercitare il
- commercio, l'industria né alcuna professione o
mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o
- accettare cariche in società costituite a fine di
lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei
casi di società cooperative edilizie, ricreative,
- culturali e sportive, di servizio socio-sanitario,
tra consumatori non costituenti comunque attività
- commerciali.
-
- 36. Diffida. - 1. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto
- dall'articolo 35 viene diffidato dal Ministro di
grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato,
- a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che
la incompatibilità sia cessata, il personale stesso
- decade dall'impiego.
- 3. Il relativo provvedimento è adottato con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
- consiglio di amministrazione.
- 4. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato
alla diffida di cui al comma 1 non preclude
- l'eventuale azione disciplinare.
-
- 37. Aspettativa. - 1. Il periodo di ricovero in
luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per
- causa di servizio non è computato ai fini del
compimento del periodo massimo di aspettativa.
-
- 38. Trasferimenti. - 1. I trasferimenti di sede a
domanda del personale del Corpo di polizia
- penitenziaria sono disposti sulla base di criteri
stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14 lettera
- f), dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n.
395 (14).
-
- (14) Riportata al n. C/XXVI.
- 39. Comando presso altra amministrazione. - 1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria può
- essere comandato a prestare servizio presso altri
enti, ai sensi dell'art. 33, L. 23 agosto 1988, n. 400
- (15), e del Capo III, titolo I, del D.P.R. 28 luglio
1989, n. 271 (16).
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395
- (14), il comando di cui al comma 1 è disposto, per
tempo determinato e in via eccezionale, per
- riconosciute e particolari esigenze di servizio o
quando sia richiesta una speciale competenza.
- 3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di
- amministrazione.
- 4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, è
vietata l'assegnazione, anche temporanea, di
- personale a reparti ed uffici diversi da quelli
dell'Amministrazione penitenziaria.
- 5. Al personale comandato si applica, per quanto
compatibile, la disposizione di cui all'articolo 34
- del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 (17), e successive
- modificazioni.
-
- (15) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI
GENERALI.
- (16) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
- (14) Riportata al n. C/XXVI.
- (17) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 40. Cause di cessazione dal servizio. - 1. Le cause
di cessazione dal servizio del personale del
- Corpo di polizia penitenziaria sono quelle previste
dal testo unico approvato con decreto del Presidente
- della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (17), e
successive modificazioni, nonché dal testo unico
- approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 (18).
- 2. I limiti di età per il collocamento a riposo sono
quelli previsti dalla tabella B allegata al presente
- decreto.
-
- (17) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- (18) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E
DI GUERRA: PENSIONI DEI
- DIPENDENTI STATALI.
- 41. Richiamo in servizio. - 1. Per speciali esigenze
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e
- nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il
Ministro di grazia e giustizia può, sentiti gli interessati,
- richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel
ruolo degli agenti, degli assistenti e dei
- sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo
oltre il cinquantottesimo anno di età.
- 2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
- Ministro del tesoro.
- 3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere
prorogato di un anno qualora perdurino le
- esigenze di servizio e continui a sussistere la
vacanza in organico.
- 4. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre,
con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del
- personale richiamato anche prima della scadenza
annuale.
- 5. Il personale di cui al presente articolo cessa,
comunque, dalla posizione di richiamo al
- compimento del sessantesimo anno di età.
- 6. Nei confronti del personale richiamato continuano
ad applicarsi le norme relative allo stato
- giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
-
- 42. Riammissione in servizio. - 1. La riammissione in
servizio del personale del Corpo di polizia
- penitenziaria è disciplinata dall'articolo 132 del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
- (19).
- 2. Non può essere riammesso il personale dispensato
dal servizio per infermità.
-
- (19) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- Capo II
- 43. Norme relative agli scrutini. - 1. Non è ammesso
a scrutinio il personale di cui al presente
- decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio
stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della
- deplorazione.
- 2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal
presente decreto, sono disciplinati dall'articolo 39 del
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 (19).
- 3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel
giudizio sulla professionalità complessiva
- dell'impiegato emesso sulla base dei titoli
risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare,
- con particolare riferimento ai rapporti informativi e
relativi giudizi complessivi.
- 4. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà
tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e
- della qualità delle funzioni, con particolare
riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al
- grado di responsabilità assunte, anche in relazione
alla sede di servizio.
- 5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente
decreto, per gli scrutini si applicano le
- disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
- 1970, n. 1077 (19).
-
- (19) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 44. Rapporti informativi. - 1. Per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria deve essere
- redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un
rapporto informativo che si conclude con il
- giudizio complessivo di «ottimo», «distinto»,
«buono», «mediocre» o «insufficiente».
- 2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.
- 3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno
cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata
- inflitta una sanzione disciplinare più grave della
deplorazione, non può essere attribuito un giudizio
- complessivo superiore a «buono».
- 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia
saranno stabilite le modalità in base alle quali deve
- essere redatto il rapporto informativo, volto a
delineare la personalità dell'appartenente al Corpo,
- tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da
prevedere in tutto o in parte in relazione alle
- diverse funzioni attribuite al personale di ciascun
ruolo ed alle relative responsabilità:
- a) competenza professionale;
- b) capacità di risoluzione;
- c) capacità organizzativa;
- d) qualità dell'attività svolta;
- e) altri elementi di giudizio.
- 5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno
essere previsti più elementi di giudizio, per
- ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo
competente alla compilazione del rapporto informativo, di
- cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio
variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
- 6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio
determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di
- valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze
delle singole carriere.
- 7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico,
alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai
- trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere
fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei
- rapporti informativi.
-
- 45. Giudizio complessivo. - 1. L'organo competente ad
esprimere il giudizio complessivo di cui agli
- articoli 46, 47, 48 e 49, può, con adeguata
motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati al
- comma 5 dell'articolo 44, i punteggi relativi ai
singoli elementi di giudizio (19/a).
- 2. Ha altresì facoltà di attribuire
complessivamente due punti al personale che abbia riportato il
- punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
- 3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria,
prima di apporre la firma sul modulo con il quale
- gli è comunicato il giudizio complessivo, prende
visione del rapporto informativo.
- 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può
ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo
- di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con
facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
-
- (19/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13
settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.
- 46. Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale in servizio presso
- il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. -
1. Il rapporto informativo, per il personale in
- servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, è compilato:
- a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore
- della divisione da cui dipende. Il giudizio
complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio
- centrale presso il quale presta servizio;
- b) per il personale dei ruoli degli assistenti o
degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
- quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo
è espresso dal direttore della divisione presso la
- quale il personale interessato presta servizio.
-
- 47. Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale in servizio presso
- i provveditorati regionali, i servizi e le scuole. -
1. Il rapporto informativo, per il personale del Corpo di
- polizia penitenziaria in servizio presso i
provveditorati regionali, i servizi e le scuole
- dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
- a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale
- dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal
provveditore regionale o dal direttore della scuola o
- del servizio;
- b) per il personale del ruolo degli assistenti e
degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore
- responsabile del reparto dal quale direttamente
dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo
- dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal
direttore della divisione dal quale il personale dipende.
-
- 48. Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale in servizio presso
- gli istituti penitenziari. - 1. Il rapporto
informativo, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in
- servizio presso gli istituti penitenziari, è
compilato:
- a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti, dal direttore dell'istituto. Il giudizio
- complessivo è espresso dal provveditore regionale;
- b) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
- sovrintendente dal quale direttamente dipende; il
giudizio complessivo è espresso dal direttore
- dell'istituto.
-
- 49. Rapporto informativo per il personale in
posizione di comando o fuori ruolo. - 1. Per il
- personale del Corpo di polizia penitenziaria nella
posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'articolo
- 53 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (20), per quanto compatibile.
-
- (20) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 50. Commissioni per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria. - 1. Sulle questioni concernenti
- lo stato giuridico e la progressione di carriera del
personale di cui al presente decreto esprimono
- parere specifiche commissioni, rispettivamente per il
personale del ruolo degli ispettori, per quello del
- ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli
assistenti e degli agenti, presiedute dal vice direttore
- generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un
dirigente generale da lui delegato, in servizio
- presso il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, e composte da quattro membri scelti fra i
- dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento.
- 2. Delle predette commissioni fanno parte quattro
rappresentanti sindacali del personale di cui al
- comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (21).
- 3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono
svolte da funzionari dell'Amministrazione
- penitenziaria inquadrati nella nona qualifica
funzionale.
- 4. La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento
- del direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria.
- 5. Le commissioni per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al
- comma 4 dell'articolo 45.
-
- (21) Riportata al n. C/XXVI.
- 51. Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti. -
- 1. La promozione alla qualifica superiore può essere
conferita anche per merito straordinario agli
- agenti, agli agenti scelti, agli assistenti, che
nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto
- operazioni di servizio di particolare rilevanza,
dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di
- possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di
assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica
- superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica,
- ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti
in attività attinenti ai loro compiti.
-
- 52. Promozione per merito straordinario degli
assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei
- sovrintendenti. - 1. La promozione alla qualifica
superiore può essere conferita anche per merito
- straordinario agli assistenti capo, ai vice
sovrintendenti e ai sovrintendenti i quali, nell'esercizio delle
- loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di
servizio di particolare importanza, dando prova di
- eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo
di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità
- pubblica, dimostrando di possedere le qualità
necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica
- superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali
riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.
- 2. Al personale con qualifica di sovrintendente capo,
che si trovi nelle condizioni previste dal
- comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari
ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da
- aggiungersi alla retribuzione individuale di
anzianità.
-
- 53. Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli ispettori. - 1. La
- promozione alla qualifica superiore può essere
conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori
- e agli ispettori i quali, nell'esercizio delle loro
funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di
- particolare importanza, dando prova di eccezionale
capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per
- tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica,
dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene
- adempiere le funzioni della qualifica superiore.
- 2. Al personale con qualifica di ispettore capo, che
si trovi nelle condizioni previste dal comma 1,
- sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno
al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla
- retribuzione individuale di anzianità.
-
- 54. Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario. - 1. Le promozioni di cui al presente
- decreto decorrono dalla data del verificarsi del
fatto e vengono conferite anche in soprannumero,
- riassorbibile con le vacanze ordinarie.
- 2. Le promozioni per merito straordinario possono
essere conferite, con la decorrenza prevista dal
- comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel
corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di
- promozione, o in seguito ad essi.
- 3. La proposta di promozione per merito straordinario
è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi
- dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono
avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del
- servizio.
- 4. Sulla proposta decide il Ministro di grazia e
giustizia, previo parere delle commissioni di cui
- all'articolo 51, secondo le rispettive competenze,
salvo che per la proposta relativa all'assistente capo,
- sulla quale il parere viene espresso dalla
commissione dei sovrintendenti.
- 5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario
non può essere conferita se non siano trascorsi
- almeno tre anni dalla precedente. In tal caso,
qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti
- articoli, al personale interessato sono attribuiti
tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento
- dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione
individuale di anzianità.
-
- Capo III
- 55. Richiamo in caso di mobilitazione. - 1. Il
personale appartenente ai ruoli della polizia
- penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a
disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed è
- indisponibile al richiamo alle armi nelle forze
armate dello Stato.
- 2. Il personale appartenente al Corpo di polizia,
penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima
- del compimento del limite di età previsto per il
collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
- 3. Il predetto personale rimane a disposizione del
Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei
- suoi confronti per il richiamo in servizio le norme
di cui all'articolo 41.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975,
- n. 198 (22), cessato dal servizio al termine del
periodo di leva o al termine del primo anno di
- trattenimento in servizio.
- 5. Il personale destituito dal servizio viene posto a
disposizione dei distretti militari competenti.
-
- (22) Riportata al n. C/XV.
- 56. Accertamenti medico-legali. - 1. Nei confronti
del personale del Corpo di polizia penitenziaria
- si applicano le norme concernenti gli accertamenti
medico-legali e le relative procedure previste per gli
- appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di
custodia.
- 2. Per la concessione dell'equo indennizzo al
personale di cui al presente articolo, si applica
- l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094
(23).
- 3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria,
ai soli fini dell'acquisizione del diritto al
- trattamento di pensione normale, si applica
l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del
- Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(24).
- 4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria
continuano ad applicarsi, ai soli fini
- dell'acquisizione del diritto al trattamento di
pensione privilegiata, le norme previste per il personale
- delle forze armate e delle forze di polizia ad
ordinamento militare.
-
- (23) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
- (24) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E
DI GUERRA: PENSIONI DEI
- DIPENDENTI STATALI.
- 57. Tessera di riconoscimento. - 1. Agli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria viene
- rilasciata dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore
- dell'ufficio centrale del personale, una speciale
tessera di riconoscimento, le cui modalità e
- caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di
servizio (24/a).
- 2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
in divisa o muniti della tessera di riconoscimento
- hanno diritto al libero percorso sulle linee
tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
-
- (24/a) Le caratteristiche delle tessere personali di
riconoscimento sono state determinate con D.M. 3
- febbraio 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54).
- 58. Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello
Stato. - 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia
- penitenziaria si applica la concessione per il
trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello
- Stato già previste per il personale della polizia di
Stato.
-
- TITOLO III
- Ordinamento del personale nei ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria
- Capo I
- 59. Disposizioni generali. - 1. Gli appartenenti ai
ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie
- scelte e delle guardie del disciolto Corpo degli
agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici
- penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri
- di cui al presente decreto.
- 2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera o), della
- legge 15 dicembre 1990, n. 395 (25).
- 3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti
hanno effetto giuridico ed economico dalla
- data di entrata in vigore della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (25).
-
- (25) Riportata al n. C/XXVI.
- 60. Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a
favore dei marescialli. - 1. Il personale che alla data
- di entrata in vigore del presente decreto riveste uno
dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo
- degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria,
con le modalità di cui al presente decreto e nei
- seguenti limiti:
- a) quattro quinti dei posti disponibili nella
qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata
- alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (26);
- b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica
di ispettore;
- c) due quinti dei posti disponibili nella qualifica
di vice ispettore.
-
- (26) Riportata al n. C/XXVI.
- 61. Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e
dei marescialli maggiori. - 1. I marescialli
- maggiori scelti e i marescialli maggiori sono
inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di
- ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di
posti fissata al comma 1, lettera a), dell'articolo 60.
- 2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo
i marescialli maggiori.
- 3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato
collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono
- inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura
dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b),
- dell'articolo 60 e, qualora non vi siano posti di
ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al
- comma 1, lettera c), dell'articolo 60.
- 4. Il personale così inquadrato nelle qualifiche di
ispettore e vice ispettore, che non abbia
- demeritato a giudizio della commissione di cui
all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche
- superiori, progredendo fino a quella di ispettore
capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno
- nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 60,
comma 1, lettere a) e b).
- 5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti
secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla
- data in cui si verificano le vacanze.
-
- 62. Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie
capo nel ruolo degli ispettori. - 1. Le appartenenti
- al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno
- maturato tredici anni di servizio sono inquadrate,
secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore
- capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria.
- 2. Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella
qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo
- delle vigilatrici penitenziarie capo che alla
predetta data hanno maturato un'anzianità di servizio
- inferiore ai tredici anni.
- 3. Detto personale precede nelle rispettive
qualifiche coloro che vi accedono a seguito
- dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo
24.
-
- 63. Disponibilità di posti. - 1. I posti disponibili
nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono
- attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui
all'articolo 60.
-
- 64. Inquadramento dei marescialli capi e ordinari. -
1. I marescialli capi e ordinari che non hanno
- trovato collocazione nella qualifica di vice
ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati,
- anche in soprannumero, nella qualifica di
sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di
- ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente
capo, che non abbia demeritato, a giudizio della
- commissione di cui all'articolo 50, consegue
l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli
- ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla
qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si
- verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti
fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c).
-
- 65. Modalità dell'inquadramento. - 1. Gli
inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo
- l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si
verificano le vacanze.
- 2. I marescialli capi sono inquadrati secondo
l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata
- dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.
-
- 66. Corso di aggiornamento. - 1. I marescialli, dopo
l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a
- norma degli articoli precedenti, devono frequentare
presso una scuola di formazione e aggiornamento,
- di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 (26), un corso di aggiornamento della durata
- di due mesi, secondo turni fissati con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
- 2. Le modalità di attuazione e i programmi del corso
sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia
- e giustizia.
-
- (26) Riportata al n. C/XXVI.
- 67. Promozione al ruolo degli ispettori dei
marescialli collocati a riposo. - 1. I marescialli capi e
- ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo
degli ispettori conseguono, dal giorno precedente a
- quello della cessazione dal servizio per limiti di
età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di
- vice ispettore, con il relativo trattamento
economico, se più favorevole.
-
- 68. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti. - 1.
Il personale che, alla data di entrata in vigore
- della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (26), rivestiva
il grado di brigadiere con almeno cinque anni di
- anzianità nel grado, è inquadrato secondo l'ordine
di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di
- sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria.
- 2. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere
con anzianità nel grado inferiore a cinque anni è
- inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella
qualifica di sovrintendente conservando l'anzianità nel grado
- che è utile ai fini della promozione alla qualifica
superiore secondo i termini e le modalità di cui al
- comma 1. Detto personale precede nel ruolo il
personale inquadrato ai sensi del comma 3.
- 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva
- il grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo
l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella
- qualifica di sovrintendente.
- 4. Detto personale precede nel ruolo il personale
inquadrato ai sensi del comma 5.
- 5. Il personale che, alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva
- il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia
- risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del
grado di vicebrigadiere, è inquadrato, in
- soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal
servizio del personale posto in tale posizione, nella
- qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine
cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun
- concorso, secondo le graduatorie di merito.
- 6. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata
- in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria
- superiore è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo,
con le seguenti modalità:
- a) nella qualifica di vice sovrintendente, le
vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella
- qualifica inferiore a due anni;
- b) nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici
penitenziarie superiori con una anzianità nella
- qualifica maggiore di due anni;
- c) nella qualifica di sovrintendente capo le
vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella
- qualifica maggiore di cinque anni.
- 7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b),
conserva l'anzianità della qualifica che è utile ai
- fini della promozione alla qualifica superiore.
-
- (26) Riportata al n. C/XXVI.
- (27) Riportata al n. C/XXVI.
- 69. Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti.
- 1. Il personale che, alla data di entrata in
- vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nelle
- qualifiche degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti
- modalità:
- a) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati
scelti secondo l'ordine di ruolo e conservando
- l'anzianità di grado;
- b) nella qualifica di assistente, gli appuntati.
- 2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata
- in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
aveva una anzianità di servizio maggiore di 15 anni
- è inquadrato nella qualifica di assistente capo
secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità nella
- qualifica. Lo stesso personale con anzianità
maggiore di dieci anni di servizio è inquadrato nella
- qualifica di assistente.
- 3. Il personale inquadrato nella qualifica di
assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di
- appuntato, o nella qualifica di vigilatrice
penitenziaria, che è utile ai fini della promozione alla qualifica
- di assistente capo.
-
- (27) Riportata al n. C/XXVI.
- 70. Inquadramento nelle qualifiche degli agenti. - 1.
Il personale che, alla data di entrata in vigore
- della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27), rivestiva
la qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella
- qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo
- l'anzianità nella qualifica o, a parità di
anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
- 2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata
- in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
aveva una anzianità di servizio maggiore di cinque
- anni è inquadrato nella qualifica di agente scelto,
secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di
- anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
- 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva
l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta o
- nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è
utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente
- del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria.
- 4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata
in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
- il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice
penitenziaria, è inquadrato nella qualifica di agente,
- conservando l'anzianità di grado o della qualifica,
che è utile ai fini della promozione alla qualifica di
- agente scelto.
-
- (27) Riportata al n. C/XXVI.
- 71. Limiti di età. - 1. Il personale in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto è
- collocato a riposo d'ufficio al compimento del
sessantesimo anno di età.
- 2. Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (27),
- inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio
conserva i limiti di età per il collocamento a riposo
- d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.
-
- (27) Riportata al n. C/XXVI.
- 72. Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in
corso. - 1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali
- e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o
già espletati, alla data di entrata in vigore del
- presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti
frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno
- la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza
dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.
- 2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti
relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento
- dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto
Corpo degli agenti di custodia e del personale del
- soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in
corso alla data di entrata in vigore del presente
- decreto; e nei confronti del predetto personale
l'inquadramento avrà effetto dalla data del decreto di
- promozione o di nomina.
- 3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami
o compresi nelle aliquote di scrutinio per
- l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo
od ordinario, sono ammessi ai concorsi per
- l'inquadramento nel ruolo degli ispettori,
prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo
- alla partecipazione ai concorsi stessi.
- 4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento
ai sensi del comma 2, è inquadrato secondo
- le modalità di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora
superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68.
- 5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, che ha conseguito l'avanzamento al
- grado di vicebrigadiere, è ammesso allo scrutinio
per merito assoluto, per la promozione alla qualifica
- di sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado
utile ai fini della promozione a tale qualifica.
-
- 73. Trattamento pensionistico nella fase di
transizione. - 1. Al personale cessato dal servizio dopo
- la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre
1990, n. 395 (28), e prima della data di entrata in
- vigore del presente decreto legislativo, si
applicano, qualora più favorevoli ed ai soli fini pensionistici,
- l'inquadramento ed il relativo trattamento economico
spettanti al personale in servizio avente la stessa
- qualifica.
- 2. Al personale che alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (28),
- rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o
di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini
- pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di
ispettore capo ed il relativo trattamento economico.
- 3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto
Corpo degli agenti di custodia continua ad
- applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963,
n. 1543 (29).
- 4. Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre
1963, n. 1543 (29), si applica anche al personale
- proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici
penitenziarie.
- 5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si
applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20
- marzo 1984, n. 34 (30), equiparando, agli effetti
dell'aumento del quinto di servizio, l'indennità
- penitenziaria alla indennità pensionabile.
- 6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di
- custodia, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo,
- può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per i limiti di età previsti
- dalle precedenti disposizioni.
-
- (28) Riportata al n. C/XXVI.
- (29) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
- (30) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- 74. Norme relative alla guida di autoveicoli. - 1. Le
disposizioni dell'articolo 138 del decreto
- legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (31), si applicano
anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a
- guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria.
- 2. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e
secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (30),
- si applicano al personale del Corpo di polizia
penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti
- connessi alla conduzione di mezzi
dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.
-
- (31) Riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
- (30) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- 75. Utilizzazione del personale invalido. - 1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria,
- giudicato assolutamente inidoneo per motivi di
salute, anche dipendenti da causa di servizio,
- all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a
domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di
- altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di
altre amministrazioni dello Stato, sempreché
- l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore
impiego.
- 2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro
- trenta giorni dalla notifica all'interessato del
giudizio di inidoneità assoluta.
- 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
che abbia riportato un'invalidità non dipendente da
- causa di servizio, la quale non comporti
l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a
- domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche
di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di
- altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per
esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti
- qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta
- l'ulteriore impiego.
- 4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, entro
- sessanta giorni dalla notifica all'interessato del
giudizio di inidoneità.
- 5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (32), il
- personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di
- servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai
compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito
- nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità
- accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
- 6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro
- sessanta giorni dalla notifica all'interessato del
giudizio di inidoneità.
- 7. Il suddetto personale può essere altresì
utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e
- previdenziali in favore del personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
- dell'Amministrazione penitenziaria.
- 8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente
articolo compete alle commissioni mediche previste
- dagli articoli 165 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
- (33).
- 9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire
indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
- tenendo conto dell'infermità accertata.
-
- (32) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- (33) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E
DI GUERRA: PENSIONI DEI
- DIPENDENTI STATALI.
- 76. Modalità di trasferimento. - 1. Il
trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3
- e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche
di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto
- conto delle esigenze di servizio, è disposto con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le
- commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla
qualifica rivestita dall'interessato, nonché la
- commissione consultiva di cui all'articolo 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
- 1981, n. 738 (34).
- 2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al
comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti
- qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione
penitenziaria è disposto con decreto del Ministro di grazia
- e giustizia, sentite le commissioni di cui
all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato,
- nonché la commissione consultiva di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 25
- ottobre 1981, n. 738 (34).
- 3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio
senza giustificato motivo, dopo il trasferimento
- nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi
dell'articolo 127, primo comma, lettera c), testo unico
- approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (35).
- 4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 25
- ottobre 1981, n. 738 (34), esprime il proprio parere
sulla idoneità del personale di cui ai commi 1, 3 e 5
- dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria.
- 5. La commissione, ai fini della formulazione del
suddetto parere, può avvalersi del centro di
- reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (36), ed eventualmente della
- consulenza di organismi civili e militari e di
professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto
- delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche
citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della
- prova teorica e pratica di cui al comma 2.
- 6. Il personale interessato ha diritto di farsi
assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
- 7. Il direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va
- sottoposto il personale interessato, può chiamare a
partecipare alle riunioni della commissione due
- funzionari appartenenti alla Amministrazione
penitenziaria.
- 8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1,
3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti
- qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello
Stato è disposto con decreto del Ministro interessato,
- di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Consiglio di amministrazione
- dell'amministrazione ricevente.
- 9. Quest'ultima può sottoporre il personale
interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica,
- secondo modalità da fissarsi con decreto del
Ministro competente.
- 10. L'amministrazione alla quale è stata inoltrata
la istanza da parte del personale di cui all'articolo
- 75 si dovrà pronunciare entro il termine di 150
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
- 11. Qualora nel termine sopraindicato
l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende
- accolta.
- 12. Nel periodo intercorrente, il personale è
collocato in aspettativa con il trattamento economico
- goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
-
- (34) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- (35) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- (36) Riportato al n. C/XXVI.
- 77. Dispensa dal servizio. - 1. Qualora il personale
di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo
- all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
- amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di
servizio non possa essere trasferito in altri ruoli
- dell'amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai
- sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
- gennaio 1957, n. 3 (35).
-
- (35) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 78. Inquadramento del personale trasferito. - 1. Il
trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione
- penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato
del personale di cui all'articolo 75 non comporta
- modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o
di quelli di destinazione.
- 2. Il personale trasferito è inquadrato in
soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio
- per qualsiasi causa del personale stesso nella
qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del
- trasferimento, conservando la anzianità nella
qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata
- e la posizione economica acquisita.
- 3. In corrispondenza dei posti occupati in
soprannumero dal personale trasferito ai sensi del
- presente decreto, sono resi indisponibili nella
qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati
- liberi da detto personale fino al riassorbimento del
soprannumero.
-
- 79. Rigetto delle istanze di trasferimento. - 1. Il
rigetto della domanda del personale di cui ai
- commi 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere trasferito
alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
- dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato è disposto con decreto
- motivato del Ministro di grazia e giustizia o del
Ministro interessato.
-
- 80. Divieto di riammissione in servizio. - 1. Il
personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75,
- trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può
- essere riammesso nel ruolo di provenienza.
-
- TITOLO IV
- Accesso ai ruoli del personale
- del corpo di polizia penitenziaria
- Capo I
- 81. Assunzione di personale del Corpo di polizia
penitenziaria. - 1. L'accesso ai ruoli del personale
- del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante
pubblico concorso per esami.
- 2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su
- base nazionale.
- 3. Per particolari esigenze e limitatamente
all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed
- assistenti e degli ispettori, possono essere banditi
concorsi per una o più regioni.
- 4. I concorsi di cui al presente articolo sono
indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in
- relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.
- 5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- 82. Bandi di concorso. - 1. Il decreto ministeriale
che indice il concorso per la immissione nei ruoli
- del Corpo di polizia penitenziaria deve indicare:
- a) il numero dei posti messi a concorso ed,
eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle
- diverse regioni;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso;
- c) i documenti prescritti;
- d) i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso e dei documenti di cui
- alla precedente lettera c);
- e) il programma ed il diario delle prove di esame;
- f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
- 2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo
le prove scritte sono stabilite con lo stesso
- decreto che indice il concorso o con successiva
comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
- nel giorno indicato nel bando di concorso; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
-
- 83. Domande di partecipazione al concorso. - 1. Le
domande di partecipazione al concorso devono
- essere presentate al provveditorato regionale della
regione in cui il candidato ha la propria residenza,
- entro il termine previsto per ciascun concorso dagli
articoli 99, 102 e 105.
- 2. Il termine suddetto decorre dalla data della
pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta
- Ufficiale della Repubblica italiana.
- 3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite al provveditorato regionale,
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
lo stesso termine di cui al comma 1.
- 4. A tal fine farà fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
- 5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- a) il cognome ed il nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali
ovvero il motivo della non iscrizione o della
- cancellazione dalle liste medesime;
- e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le
condanne penali riportate ed i procedimenti
- penali pendenti a loro carico;
- f) il titolo di studio, con l'indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato
- conseguito;
- g) la lingua straniera nella quale intendono
eventualmente sostenere la prova facoltativa;
- h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti
presso le pubbliche amministrazioni e le cause
- di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
- 6. L'Amministrazione procede d'ufficio ad accertare
il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed
- attitudinale al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria, nonché le cause di risoluzione di precedenti
- rapporti di pubblico impiego.
- 7. Le domande devono inoltre contenere la precisa
indicazione del recapito al quale vanno fatte le
- comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le successive eventuali variazioni del
- recapito stesso.
- 8. I candidati che intendono concorrere ai posti di
cui all'articolo 85 devono farne richiesta nella
- domanda di ammissione al concorso, precisando gli
estremi del titolo in base al quale concorrono a tali
- posti, ed indicando, altresì, la lingua italiana o
tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove
- di esame.
- 9. La firma in calce alla domanda deve essere
autenticata da un notaio o dal segretario comunale
- del luogo di residenza dell'aspirante o da un
cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa,
- nel caso in cui venga presentata direttamente.
- 10. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in
luogo della prescritta autenticazione, il visto del
- capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento
presso il quale prestano servizio; per i militari alle
- armi è sufficiente il visto del comandante della
compagnia o unità equiparata.
- 11. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di
- comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da
- mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella domanda, né per
- eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione.
-
- 84. Possesso dei requisiti ed esclusione dal
concorso. - 1. I requisiti previsti dagli articoli 5 e 24
- debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di
- partecipazione al concorso.
- 2. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato
nella domanda di partecipazione al concorso risulti
- il difetto di uno o di più dei requisiti prescritti,
è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato
- del Ministro.
-
- 85. Riserve di posti e preferenze. - 1. Nei concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
- di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni
previste da leggi speciali concernenti le riserve di
- posti a favore di talune categorie di cittadini,
subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti
- richiesti per i singoli concorsi.
- 2. Si applica altresì la normativa dettata dallo
Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle
- relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli
locali del personale civile delle Amministrazioni dello
- Stato istituiti nella provincia di Bolzano.
- 3. Altre riserve di posti sono stabilite dai
successivi articoli del presente decreto che disciplinano i
- singoli concorsi.
- 4. I posti riservati che non vengono ricoperti per
mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti
- agli altri candidati idonei.
- 5. A parità di merito si applicano le preferenze
indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con
- decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (37), nonché nelle altre disposizioni di
- legge in materia.
-
- (37) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 86. Visite mediche. Accertamenti delle qualità
attitudinali. Presentazione alle prove scritte. - 1. I
- candidati, ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84,
- sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla
- visita medica e all'accertamento delle qualità
attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel
- successivo Capo II.
- 2. I candidati giudicati idonei in sede di visite
mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali
- sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere le prove
- scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore
indicati nel bando di concorso o nella successiva
- comunicazione.
-
- 87. Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza.
- 1. La Commissione esaminatrice del
- concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria è composta da un
- presidente scelto tra i funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente superiore in servizio presso il
- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da
altri quattro membri, uno dei quali professore
- d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in
una o più delle materie sulle quali vertono le prove di
- esame e tre funzionari con qualifica non inferiore
alla VIII.
- 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
- non inferiore alla VIII in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 3. La Commissione esaminatrice dei concorsi per
l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del
- Corpo di polizia penitenziaria è composta da un
presidente scelto tra i funzionari con qualifica non
- inferiore a dirigente superiore e da altri quattro
funzionari con qualifica non inferiore alla VIII.
- 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
- non inferiore alla VIII in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 5. Le Commissioni esaminatrici possono essere
integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto
- le prove scritte superino le 1000 unità, di un
numero di componenti tale che permetta, unico restando il
- presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di
un segretario aggiunto.
- 6. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono
nominate con decreto del Ministro di grazia e
- giustizia.
- 7. Alle Commissioni stesse sono aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingue straniere.
- 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze, o
impedimento di uno dei componenti o del
- segretario della Commissione o delle
sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più
- componenti supplenti o di uno o più segretari
supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
- costituzione della Commissione esaminatrice e delle
sottocommissioni o con successivo provvedimento.
- 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi
previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3
- del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 (37), si provvede con ordinanza del
- direttore dell'ufficio centrale del personale del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale
che riguardino più regioni, possono essere
- costituite una o più Commissioni esaminatrici.
-
- (37) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 88. Cessazione dall'incarico di componente di
Commissione esaminatrice. - 1. Il presidente e i
- membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare
durante l'espletamento dei lavori della Commissione,
- cessano dall'incarico, salvo conferma
dell'Amministrazione.
- 2. Non possono essere confermati i componenti della
Commissione il cui rapporto d'impiego sia
- cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal
servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico
- approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (37).
-
- (37) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 89. Adempimenti della Commissione. - 1. La
Commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito
- dall'articolo 92 per le prove scritte del concorso
per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi
- per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo
in un unica sede, ed un tema solo quando gli esami
- hanno luogo in più sedi.
- 2. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi
suggellati e firmati esternamente sui lembi di
- chiusura dai membri della Commissione e dal
segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente
- della Commissione e dai presidenti dei comitati di
vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
- 3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve
essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della
- Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza,
dopo che sia stata accertata l'identità personale
- dei concorrenti e sia stato constatato che i
concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami
- in modo da non comunicare tra loro, fa constatare
l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego
- contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da
uno dei candidati il tema da svolgere.
-
- 90. Adempimenti dei concorrenti durante lo
svolgimento delle prove scritte. - 1. Durante le prove
- scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
- mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della
- Commissione esaminatrice.
- 2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di
nullità, esclusivamente su carta portante il timbro
- d'ufficio e la firma di un membro della Commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza.
- 3. E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da
scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi
- genere.
- 4. E' loro consentito soltanto, durante lo
svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi
- ed i decreti, il tutto senza note o richiami
dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che
- siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e
- verificati dalla Commissione esaminatrice o dal
comitato di vigilanza.
- 5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni
dei due commi precedenti è escluso dal
- concorso.
- 6. La Commissione esaminatrice o il comitato di
vigilanza curano l'osservanza delle predette
- disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.
- 7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri
devono trovarsi nella sala degli esami.
-
- 91. Adempimenti dei concorrenti e della Commissione
al termine delle prove scritte. - 1. Al
- candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di
esame due buste non trasparenti di eguale colore:
- una grande ed una piccola contenente un cartoncino
bianco.
- 2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta,
senza apporvi, con pena di nullità, sottoscrizione,
- né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli
nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la
- data ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo
chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
- piccola nella grande che richiude e consegna al
presidente della Commissione o del comitato di
- vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della
Commissione o del comitato di vigilanza o di chi ne fa
- le veci appone trasversalmente sulla buste, in modo
che vi resti compreso il lembo della chiusura della
- restante parte della busta stessa, la propria firma e
l'indicazione della data di consegna.
- 3. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono
raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati
- dal presidente, da almeno un membro della Commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal
- segretario.
- 4. I pieghi sono aperti dalla Commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei
- lavori relativi a ciascuna prova di esame.
- 5. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione
dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei
- concorrenti.
- 6. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi,
i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la
- conservazione giornaliera e la successiva consegna
degli elaborati alla Commissione esaminatrice.
- 7. Qualora siano previste due o più prove scritte,
al termine di ogni giorno di esame viene
- assegnato alla busta contenente l'elaborato di
ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla
- linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste
- appartenenti allo stesso candidato. Entro le
ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima
- prova di esame si procede alla riunione delle buste
aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo
- aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale
operazione viene effettuata dalla Commissione
- esaminatrice o dal comitato di vigilanza di almeno
due componenti della Commissione stessa del luogo,
- nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione
orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di
- esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in
numero non superiore alle dieci unità, potranno
- assistere alle anzidette operazioni.
- 8. In sede di valutazione degli elaborati contenuti
nella medesima busta la Commissione
- esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito
un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
- non procede all'esame del successivo.
-
- 92. Prova scritta del concorso per l'assunzione degli
allievi agenti. - 1. Alla prova scritta del
- concorso per l'assunzione degli allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria consistente in una serie
- di domande a risposta sintetica o scelta multipla si
applicano, in quanto compatibili, le stesse
- disposizioni stabilite nel presente titolo per lo
svolgimento delle prove scritte.
- 2. Qualora la prova di esame consista in una serie di
domande a risposta a scelta multipla, i
- candidati possono essere ammessi a sostenere la prova
per contingenti predeterminati in più sedi o in
- tempi diversi.
- 3. La Commissione esaminatrice individua le domande a
risposta multipla, da sottoporre ai
- candidati, da una serie di domande preventivamente
predisposte.
- 4. Ai fini delle predisposizioni delle domande a
risposta a scelta multipla, tra le quali la
- Commissione esaminatrice può scegliere la serie da
sottoporre ai candidati, l'Amministrazione è
- autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti
pubblici o privati specializzati nel settore.
- 5. La valutazione degli elaborati può essere
effettuata anche a mezzo di strumentazioni
- automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura
ottica.
-
- 93. Processo verbale delle operazioni di esame. - 1.
Di tutte le operazioni di esame e delle
- deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice,
anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno
- per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti
i commissari e dal segretario.
- 2. I comitati di vigilanza debbono pure redigere
giornalmente il verbale delle operazioni da essi
- compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal
segretario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.
-
- 94. Svolgimento delle prove orali. - 1. Le sedute
dedicate alle prove orali sono pubbliche:
- 2. Al termine di ogni seduta la Commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con
- l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
- 3. L'elenco sottoscritto dal segretario e dal
presidente della Commissione sarà affisso nel
- medesimo giorno in apposito albo del Ministero di
grazia e giustizia.
-
- 95. Esclusione dal concorso per mancata
presentazione. - 1. Il candidato che non si presenti nel
- luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per
l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione
- delle qualità attitudinali e per le prove viene
escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.
-
- 96. Graduatoria del concorso. - 1. Espletate le prove
del concorso, la Commissione forma la
- graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio
conseguito da ciascun candidato.
- 2. Successivamente i candidati che abbiano superato
le prove orali sono invitati a far pervenire al
- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -
ufficio centrale del personale, entro il termine di
- venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno
ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per
- dimostrare il possesso di eventuali titoli di
preferenza.
- 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
riconosciuta la regolarità del procedimento, viene
- approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati
i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione
- dell'accertamento dei requisiti per la ammissione
all'impiego.
- 4. I documenti di cui al comma 2 che saranno
presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito
- non saranno valutati anche se siano stati spediti per
posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine
- medesimo.
- 5. Tali documenti devono essere conformi alle
prescrizioni della legge sul bollo.
-
- 97. Presentazione dei documenti. - 1. I concorrenti
dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo
- l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono
invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al
- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -
ufficio centrale del personale nel termine di venti
- giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti
- documenti, che debbono essere, altresì, conformi
alle prescrizioni della legge sul bollo:
- a) il diploma del titolo di studio o copia
autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo
- rilasciato dalla competente autorità scolastica;
- b) il certificato generale del casellario giudiziale;
- c) il certificato di cittadinanza italiana;
- d) il certificato di godimento dei diritti civili e
politici;
- e) l'estratto dell'atto di nascita;
- f) gli altri documenti necessari per dimostrare il
possesso dei requisiti prescritti.
- 2. I documenti indicati alle lettere b), c) e d) del
comma 1 devono essere di data non anteriore a tre
- mesi dalla data di presentazione.
- 3. I certificati di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 devono attestare, altresì, che gli interessati
- godevano del possesso dei requisiti della
cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di
- scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
- 4. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel
termine di cui al comma 1, una copia integrale
- dello stato matricolare ed è esonerato dalla
presentazione dei documenti indicati al comma 1, lettere b),
- c), d) ed e).
- 5. Ai candidati di sesso maschile viene, altresì,
richiesto il documento relativo alla posizione nei
- confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (38).
- 6. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti
in altri concorsi, anche se indetti dal
- Ministero di grazia e giustizia.
-
- (38) Riportata al n. C/XXVI.
- 98. Nomina. - 1. I vincitori del concorso ed,
eventualmente, gli altri candidati idonei conseguono la
- nomina, che viene disposta con decreto del Ministro
di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti
- e le preferenze previste dalla legge.
-
- 99. Pubblicazione del decreto di approvazione della
graduatoria. - 1. La graduatoria dei vincitori e
- quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero di grazia e
- giustizia.
- 2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
- Repubblica italiana.
- 3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
-
- 100. Requisiti per l'ammissione al concorso per
l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del
- Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti. -
1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed
- assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono
partecipare coloro che siano in possesso dei
- requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente
decreto.
- 2. Le domande di partecipazione ai concorsi devono
essere presentate entro il termine di trenta
- giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- italiana.
- 3. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al
ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia
- penitenziaria possono, non oltre il limite del
cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali,
- graduati e militari di truppa volontari provenienti
dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in
- congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno
ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza
- demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti
richiesti e conseguano il punteggio minimo
- prescritto (38/a).
- 4. I posti riservati di cui al comma 3 che non
vengono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai
- sensi delle vigenti disposizioni.
-
- (38/a) Per l'assorbimento delle riserve previste dal
presente comma, vedi l'art. 3, D.P.R. 2 settembre
- 1997, n. 332, riportato alla voce FORZE ARMATE.
- 101. Prove d'esame. - 1. La prova di esame consiste
in una serie di domande a risposta sintetica o
- a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura
generale e sulle materie previste dai vigenti
- programmi della scuola media dell'obbligo.
- 2. La prova d'esame non si intende superata se il
candidato non ha riportato almeno la votazione di
- sei decimi.
-
- 102. Nomina. - 1. I vincitori del concorso sono
nominati allievi agenti del Corpo di polizia
- penitenziaria e sono avviati agli istituti di
istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui
- all'articolo 6.
- 2. Coloro che non si presentano senza giustificato
motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il
- termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla
nomina.
-
- 103. Requisiti per l'ammissione al concorso per
l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e
- relative prove di esame. - 1. Ai concorsi per
l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
- penitenziaria possono partecipare coloro che siano in
possesso dei requisiti generali di cui all'articolo
- 24.
- 2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono
essere presentate entro il termine di trenta
- giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
- italiana.
- 3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed
assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia
- penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno
di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo
- anno possono partecipare al concorso per non più di
due volte purché siano in possesso degli altri
- requisiti.
- 4. Possono altresì partecipare al concorso, per non
più di due volte, i sovrintendenti del Corpo di
- polizia penitenziaria, anche se non in possesso del
titolo di studio e sempre che non abbiano superato il
- quarantesimo anno di età, che abbiano compiuto
cinque anni di servizio, e non abbiano riportato
- nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione
disciplinare più grave.
- 5. Ai candidati di cui al comma 4 è riservato un
terzo dei posti messi a concorso.
- 6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al
comma 4 debbono sostenere una prova scritta
- consistente nello svolgimento di un tema di carattere
pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi
- del trattamento penitenziario, nonché una prova
orale vertente su nozioni di diritto penale,
- limitatamente alla parte generale del codice penale,
e di diritto processuale penale, limitatamente alle
- norme concernenti l'attività della polizia
giudiziaria.
- 7. All'accertamento dell'idoneità di cui al comma 6
provvede apposita commissione, composta da
- un presidente scelto tra i funzionari con la
qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri
- scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore
alla VIII, in servizio presso il Dipartimento
- dell'Amministrazione penitenziaria.
- 8. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica
- funzionale non inferiore alla VII, in servizio presso
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 9. Alla predetta commissione si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 88.
- 10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a
- sei decimi nella prova scritta.
- 11. La prova orale non si intende superata qualora il
candidato non ottenga almeno la votazione di
- sei decimi.
-
- 104. Prova di esame per l'assunzione di allievi
ispettori. - 1. Gli esami consistono in due prove
- scritte ed un colloquio e si effettuano in base al
seguente programma:
- Prove scritte:
- a) elementi di diritto penale;
- b) elementi sull'ordinamento penitenziario.
- 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie,
oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto
- processuale penale, di diritto civile, nelle parti
concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le
- obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto
costituzionale.
- 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano
riportato una media di almeno sette decimi
- nelle prove scritte e una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna di esse.
- 4. Il colloquio non si intende superato se il
candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei
- decimi.
- 5. I candidati possono, a domanda, integrare il
colloquio con una prova facoltativa in una delle
- lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi
di concorso.
- 6. Ai candidati che superano la prova facoltativa è
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,
- 50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
- 7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte è
- portata a conoscenza del candidato almeno venti
giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il
- colloquio stesso.
- 8. La votazione complessiva è data dalla somma della
media dei voti riportati nelle prove scritte e
- del voto ottenuto nel colloquio.
-
- 105. Nomina. - 1. I vincitori del concorso sono
nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli
- ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono
inviati a frequentare il corso di cui all'articolo 25.
- 2. Coloro che non si presentano, senza giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnati
- per la frequenza del corso di cui al comma 1 sono
dichiarati decaduti dalla nomina.
-
- Capo II
- 106. Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed
attitudinali. - 1. I candidati ai concorsi per
- allievo agente e allievo ispettore del Corpo di
polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai
- rispettivi bandi sono sottoposti a visita
psico-fisica ed a prove attitudinali.
- 2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo
sono chiamati a sostenere le prove scritte.
- 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da
una commissione composta da un primo dirigente
- medico, che la presiede, e da quattro medici
incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
- penitenziaria ovvero individuabili secondo le
modalità di cui al comma 2 dell'articolo 121.
- 4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono
sottoposti alle prove attitudinali da una
- commissione composta da un funzionario dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede,
- da due funzionari di qualifica non inferiore alla
VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi
- o medici specializzati in psicologia, individuati ai
sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto
- del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431 (39) e successive modificazioni.
- 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero
delle mille unità, le commissioni di cui al
- presente articolo possono essere integrate di un
numero di componenti tali da permettere, unico
- restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
- 6. Le funzioni di segretario delle predette
commissioni sono svolte da un funzionario
- dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore alla VIII.
-
- (39) Riportato al n. A/XVIII.
- 107. Accertamento dei requisiti psico-fisici. 1. Ai
fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
- candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio.
- 2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura
specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il
- Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad
avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di
- diritto privato corrispondendo ad esso la
retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di
- grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, e che non può superare la retribuzione
- spettante al personale di pari grado
dell'Amministrazione statale.
- 3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato
può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni
- dalla data della notifica.
- 4. Il nuovo accertamento è effettuato da una
commissione medica di seconda istanza presieduta da
- un dirigente medico superiore e da due dirigenti
medici.
- 5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità
espresso dalla commissione medica di seconda istanza è
- definitivo e comporta, in caso di non idoneità,
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
- motivato dal Ministro di grazia e giustizia.
-
- 108. Accertamento dei requisiti attitudinali. 1. Ai
fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
- attitudinali, al candidato è proposta, dalla
commissione dei selettori, una serie di domande a risposta
- sintetica o a scelta multipla, collettive ed
individuali, integrata da un colloquio.
- 2. Le domande a risposta sintetica o a scelta
multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni
- ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui
il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in
- volta, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, su proposta del direttore generale
- dell'Amministrazione penitenziaria.
- 3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato
può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni
- dalla data della notifica.
- 4. Il nuovo accertamento è effettuato da una
commissione medica di seconda istanza presieduta da
- un dirigente medico superiore e da due primi
dirigenti.
- 5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità,
riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali
- dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e
comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal
- concorso che viene disposta con decreto motivato del
Ministro di grazia e giustizia.
- 6. Le domande a risposta sintetica o a scelta
multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base
- di contatti e relazioni con istituti specializzati
pubblici universitari, per seguire i progressi della
- psicologia applicata, in campo nazionale ed
internazionale.
-
- Capo III
- 109. Concorso interno per l'accesso al ruolo dei
sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione. - 1. Il
- concorso per l'accesso al corso di formazione
tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice
- sovrintendente del ruolo di sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria, è indetto con decreto del
- Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nel
Bollettino ufficiale del personale.
- 2. Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel
biennio precedente la data del decreto abbiano
- riportato un giudizio complessivo inferiore a
«buono» o che nel triennio precedente abbiano riportato
- sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
- 3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei
requisiti di cui all'articolo 16 è disposta con decreto del
- Ministro di grazia e giustizia.
-
- 110. Domanda di partecipazione al concorso. - 1. Le
domande di partecipazione al concorso,
- redatte su carta libera, dirette al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del
- personale, devono essere presentate agli uffici di
appartenenza entro il termine di trenta giorni a
- decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che
indice il concorso.
-
- 111. Prove di esame. - 1. L'esame consiste in una
prova scritta ed un colloquio.
- 2. La prova scritta concerne la trattazione di un
argomento attinente ai servizi penitenziari.
- 3. La prova scritta si intende superata se il
candidato ha riportato una votazione di almeno sei
- decimi.
- 4. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:
- a) elementi di diritto penale e di procedura penale;
- b) legislazione in materia penitenziaria;
- c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 5. Il colloquio si intende superato se il candidato
ha riportato una votazione di almeno sei decimi.
-
- 112. Svolgimento delle prove e Commissione
esaminatrice. - 1. Per lo svolgimento delle prove si
- applicano, per quanto compatibili con le disposizioni
contenute nel presente titolo, le norme di cui agli
- articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94.
- 2. La Commissione esaminatrice del concorso è
composta come previsto ai commi 5 e 6
- dell'articolo 87.
- 3. I candidati ai quali non sia stata data
comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a
- presentarsi per sostenere la prova scritta nel
giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il
- concorso.
- 4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta
sarà data comunicazione del giorno, ora e sede
- per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
-
- 113. Graduatoria del concorso. - 1. Ultimate le prove
di esame, la Commissione esaminatrice
- forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun
candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto
- ha la precedenza il concorrente con qualifica più
elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.
- 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
riconosciuta la regolarità del procedimento, viene
- approvata la graduatoria di merito.
- 3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a
frequentare il corso di formazione tecnico-
- professionale di cui all'articolo 17 del presente
decreto.
- 4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le
modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure
- di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (40).
- 5. La mancata presentazione, senza giustificato
motivo, nella sede e nel termine assegnati per la
- frequenza del corso di cui al comma 4 comporta
l'esclusione dal corso.
-
- (40) Riportata al n. C/XXVI.
- Capo IV
- 114. Concorso per la promozione ad ispettore capo. -
1. Il concorso per titoli di servizio ed esame-
- colloquio per la nomina ad ispettore capo del ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è
- indetto con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
- 2. Non sono ammessi al concorso coloro che nel
biennio precedente alla data del bando abbiano
- riportato un giudizio complessivo inferiore a
«buono» o che nel triennio precedente abbiano riportato
- sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
- 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro di
- grazia e giustizia.
-
- 115. Domande di partecipazione al concorso. - 1. Le
domande di partecipazione al concorso,
- redatte su carta libera, dirette al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del
- personale, devono essere presentate agli uffici o
reparti di appartenenza entro il termine di giorni
- trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto che indice il concorso.
-
- 116. Categorie di titoli valutabili. - 1. Le
categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il
- punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria
sono stabiliti come segue:
- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del
quinquennio anteriore, punti 26;
- b) qualità delle funzioni svolte, con particolare
riferimento alla specifica competenza professionale
- dimostrata ed al grado di responsabilità assunta
anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con
specifico provvedimento dell'Amministrazione, che
- comportino un rilevante aggravio di lavoro e
presuppongano una particolare competenza professionale,
- punti 6;
- d) titoli attinenti alla formazione ed al
perfezionamento professionale del candidato, con particolare
- riguardo al profitto tratto dai corsi professionali,
punti 5;
- e) speciali riconoscimenti, punti 2.
- 2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna
categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti
- ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo,
sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi
- diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al
cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito
- dalla commissione.
-
- 117. Colloquio. - 1. Il candidato è ammesso al
colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116,
- rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre
decimi.
- 2. Ai candidati ammessi al colloquio è data
comunicazione almeno venti giorni prima del giorno,
- dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la
prova d'esame.
- 3. Per lo svolgimento della prova si applicano le
norme di cui all'articolo 94.
- 4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e
di diritto processuale penale, sui metodi e sulla
- organizzazione del trattamento penitenziario e
sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 5. Il colloquio si intende superato se il candidato
consegue una votazione non inferiore a sei decimi.
-
- 118. Composizione della Commissione. - 1. La
Commissione esaminatrice è composta come
- previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 87.
-
- 119. Punteggio finale. - 1. Il punteggio finale utile
ai fini della graduatoria è dato dalla somma del
- punteggio attribuito per i titoli e di quello
conseguito nel colloquio.
- 2. Sulla base del punteggio finale la Commissione
forma la graduatoria di merito con l'indicazione
- dei candidati che hanno superato il concorso.
- 3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la
regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria
- di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.
-
- 120. Norma transitoria. - 1. Fino alla istituzione ed
al conseguente funzionamento di nuovi centri di
- reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed
attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
- degli agenti e assistenti e degli ispettori, del
Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati
- dalle attuali strutture operanti e, in relazione al
numero dei candidati, anche dopo il superamento della
- prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove
scritte per gli aspiranti ispettori.
- 2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e
attitudinale dei candidati, l'Amministrazione
- penitenziaria può avvalersi anche di medici o di
strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle
- forze armate, oltreché di personale qualificato,
secondo la disciplina di cui all'articolo 80 della legge 26
- luglio 1975, n. 354 (41).
-
- (41) Riportata al n. A/XVI.
- 121. Norme di carattere generale. - 1.
L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai
- concorsi di cui al presente decreto, può far
precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti
- psico-fisici e attitudinali.
-
- TITOLO V
- Requisiti psico-fisici e attitudinali
- Capo I
- 122. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi. - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
- essere in possesso i candidati ai concorsi per la
nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore,
- sono i seguenti:
- a) sana e robusta costituzione fisica;
- b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di
cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986,
- n. 874 (42). Il rapporto altezza peso, il tono e
l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del
- pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare
una armonia atta a configurare la robusta
- costituzione e la necessaria agilità indispensabile
per l'espletamento dei servizi di polizia;
- c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione
- binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono
ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
- d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad
allievo agente, visus naturale non inferiore a
- 12/10 complessivi quale somma del visus dei due
occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
- meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10
- in ciascun occhio, anche con correzione, purché non
superiore alle tre diottrie complessive ed in
- particolare per la miopia, l'ipermetropia,
l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie
- in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e
misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
- e) funzione uditiva con soglia audiometrica media
sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz,
- all'esame audiometrico in cabina silente, non
inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a
- 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
- f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
la funzione masticatoria e, comunque, devono
- essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed
inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei
- elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due
coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
- denti posteriori; gli elementi delle coppie possono
essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
- mancanti o sostituiti da protesi non può essere
superiore a sedici elementi.
-
- (42) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
- 123. Cause di non idoneità. - 1. Costituiscono cause
di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di
- cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e
infermità:
- a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide,
la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad
- andamento cronico anche in fase aclinica,
sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;
- b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni
croniche di origine esogena;
- c) le infermità e gli esiti di lesione della cute e
delle mucose visibili: malattie cutanee croniche;
- cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica
o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed
- estensione, producano disturbi funzionali; tumori
cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità
- quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o
per il loro contenuto siano indice di personalità
- abnorme;
- d) le infermità ed imperfezioni degli organi del
capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo
- oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale,
disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci;
- stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche;
malformazioni e malattie della bocca; gravi
- malocclusioni dentarie con alterazione della funzione
masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e
- balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non
complicata e monolaterale perforazione
- timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie
monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media
- sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30
decibel dall'orecchio che sente di meno,
- oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati
(perdita percentuale totale biauricolare
- superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico
con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz,
- superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo
Klochoff); tonsilliti croniche;
- e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;
- f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche
e post-traumatiche;
- g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
croniche; asma bronchiale; cisti o tumori
- polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari
dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse,
- qualora gli esisti siano di sostanziale rilevanza;
gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza
- ematochimica;
- h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato
cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del
- miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali
cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e
- flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
- i) le infermità ed imperfezioni dell'addome:
anomalie della posizione dei visceri; malattie degli
- organi addominali, che determinano apprezzabili
ripercussioni sullo stato generale; ernie;
- l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato
osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello
- scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo,
malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la
- funzionalità organica o alteranti l'euritmia
corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della
- funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi,
dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la
- funzione;
- m) le imperfezioni ed infermità dell'apparato
neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale
- o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;
infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi
- anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi;
epilessia;
- n) le infermità e le imperfezioni dell'apparato
urogenitale: malattie renali in atto o croniche;
- imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di
rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli,
- arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale;
idrocele; varicocele voluminoso; malattie
- infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico,
incontinenza urinaria;
- o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici
e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile
- entità, comprese quelle congenite;
- p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle
ghiandole endocrine;
- q) le neoplasie di qualunque sede o natura;
- r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e
le altre parassitosi che siano causa di importanti
- lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.
-
- 124. Requisiti attitudinali. Disposizioni generali. -
1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 123
- sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario,
- di una personalità sufficientemente matura con
stabilità del tono dell'umore, delle capacità di
- controllare le proprie istanze istintuali, di uno
spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle
- capacità di critica e di autocritica ed al livello
di autostima.
-
- 125. Requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi per la nomina ad allievo agente. - 1. I requisiti
- attitudinali per i candidati ai concorsi per la
nomina ad allievo agente sono i seguenti:
- a) un livello evolutivo che consenta una valida
integrazione della personalità con riferimento alla
- maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti
salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- b) un controllo emotivo contraddistinto dalla
capacità di contenere i propri atti impulsivi e che
- implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione
motoria e la sintonia delle reazioni;
- c) una capacità intellettiva che consenta di far
fronte alle situazioni nuove con soluzioni
- appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione
- e delle qualità attentive;
- d) una adattabilità che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai
- compiti ed all'ambiente di lavoro.
-
- 126. Requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.
- - 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi ad allievo vice ispettore sono i seguenti:
- a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione
globale, dalla esperienza di vita, dalla
- consapevolezza di sé, dal senso di responsabilità e
dagli aspetti salienti del carattere;
- b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla
sicurezza di sé, dalla stabilità del tono umorale, dal
- controllo emotivo e dall'obiettività operativa;
- c) una efficienza intellettuale intesa come capacità
di rendimento ai compiti anche dinamico-
- pratici che richiedono prevalentemente l'attività
mentale e l'implicazione dei processi del pensiero,
- riferita al livello intellettivo globale, alla
capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di
- memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
- d) una integrazione sociale che consenta di percepire
ed attuare i rapporti sociali attraverso
- comportamenti correlati, definita dall'adattabilità,
dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla
- partecipazione attiva.
-
- 127. Accertamento dell'idoneità psico-fisica e
attitudinale per i candidati ai concorsi. - 1.
- L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed
attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'articolo 122
- avviene secondo le norme contenute nel titolo IV.
-
- 128. Cause di non idoneità al servizio per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. - 1.
- Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738
- (43), e all'articolo 77, gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o
- infermità stabilizzate che comportino menomazioni
dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o
- per cumulo alle prime cinque categorie della tabella
A annessa al decreto del Presidente della
- Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (44), sono
considerati inidonei al servizio nel ruolo di
- appartenenza.
- 2. Qualora le lesioni o le infermità siano
ascrivibili alle categorie 6, 7 o 8 della tabella A o alla tabella
- B, annesse al citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (44), il
- personale indicato al comma 1 può essere giudicato
non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a
- seguito di una valutazione globale che tenga conto,
oltre che della natura delle lesioni o delle infermità,
- anche dell'età, della qualifica rivestita e delle
funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
-
- (43) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- (44) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E
DI GUERRA: PENSIONI DI
- GUERRA.
- 129. Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. -
- 1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneità o la
non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di
- appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 56.
- 2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
- decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738 (43), e nell'articolo 75, può essere
- chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze
presentate dal personale per congedo
- straordinario, aspettativa per motivi di salute,
riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di
- infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini
della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure
- in relazione a specifiche circostanze rilevate
d'ufficio.
-
- (43) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- 130. Disposizione transitoria. - 1. Per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla
- data di entrata in vigore del presente decreto e già
riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità
- stabilizzate che comportino menomazioni
dell'integrità fisica ascrivibili alla 4 o 5 categoria della tabella
- A annessa al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834 (44), non si applica
- l'articolo 129, se non a richiesta dell'interessato o
in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali
- disposti per l'aggravamento delle infermità
preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità (45).
-
- (44) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E
DI GUERRA: PENSIONI DI
- GUERRA.
- (45) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 febbraio 1993, n. 43.
- TITOLO VI
- Disposizioni finali
- Capo I
- 131. Disposizioni generali.- 1. Per quanto non
previsto dal presente decreto, al personale del
- Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in
quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili
- dello Stato.
-
- 132. Clausola finanziaria. - 1. All'onere derivante
dall'applicazione del presente decreto si
- provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (46), con i fondi stanziati sui
- capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
- 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
-
- (46) Riportata al n. C/XXVI.
- TABELLA A (47)
- (prevista dall'art. 1, comma 3)
-
- CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
- DOTAZIONI ORGANICHE
-
- +-------------------------------+
- | UOMINI | DONNE | TOTALE |
- +------------------------------|----------|---------|----------|
- | ISPETTORI SUPERIORI | 680 | 60 | 740 |
- |------------------------------|----------|---------|----------|
- | Ispettori capo | | | |
- | Ispettori | 3.524 | 306 | 3.830 |
- | Vice Ispettori | | | |
- |------------------------------|----------|---------|----------|
- | Sovrintendenti Capo | | | |
- | Sovrintendenti | 4.140 | 360 | 4.500 |
- | Vice Sovrintendenti | | | |
- |------------------------------|----------|---------|----------|
- | Assistenti Capo | | | |
- | Assistenti | | | |
- | Agenti | 30.668 | 3.282 | 33.950 |
- | Agenti ausiliari | | | |
- |------------------------------|----------|---------|----------|
- | T O T A L I | 39.012 | 4.008 | 43.020 |
- +--------------------------------------------------------------+
-
-
-
- (47) Tabella così sostituita prima dalla tabella
allegata al D.L. 28 maggio 1993, n. 163, riportato al n.
- C/XXXVII, nel testo sostituito dalla relativa legge
di conversione e poi dalla tabella allegata al D.Lgs.
- 12 maggio 1995, n. 200, riportato al n. C/XLII. Vedi,
anche, l'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 479,
- riportato al n. C/XLIII.
-
- TABELLA B
- (prevista dall'art. 40)
-
- LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
- DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
-
- +--------------------------------------------------------------+
- |Ruolo degli agenti e degli |
- | assistenti. . . . . . . . . . . . al compimento
degli anni 60|
- | |
- |Ruolo dei sovrintendenti . . . . . al compimento
degli anni 60|
- | |
- |Ruolo degli ispettori. . . . . . . al compimento
degli anni 60|
|