-
- D.P.R. 31 luglio
1995, n. 395 (1).
- Recepimento dell'accordo
sindacale del 20 luglio 1995 riguardante
- il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile
- (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
- provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
- militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza) (1/a).
-
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, D.L. 29 giugno
1996, n. 341, riportato alla voce FORZE
ARMATE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante
norme sulle «Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di
Polizia e delle Forze Armate», emanato in attuazione
della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare
e concludere con carattere di contestualità - ai
fini della adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e quello delle Forze Armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché
del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del
predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano
le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni
sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di
rappresentanza che partecipano alle richiamate
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente
per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art.
2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le
delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente, per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 31 maggio 1995 riguardante
«Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo
sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi, riguardante il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195»;
Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante
il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa,
ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per
il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato),
sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in
data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte
pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per
la Polizia di Stato: SIULP - SAP -
FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con
riserva dell'esito finale del
giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria:
SAPPE - CISL/POLIZIA PENITENZIARIA -
CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA
PENITENZIARIA - OSAPP - SINAPPE -
SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva esito finale del
giudizio pendente); per il Corpo Forestale
dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO FORESTALE DELLO
STATO - SAPECOFS
UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE
DELLO STATO;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il
quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed
il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi,
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, in data 20 luglio 1995, dalla
delegazione di parte pubblica, dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale
del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione
COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia
di finanza;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge
finanziaria per il 1995);
Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nella
seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze,
di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
Decreta:
TITOLO I
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo
Forestale dello Stato)
1. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (2), il presente
decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia
di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di
leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1°
gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa
ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995
per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente decreto, al personale di cui
al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo
sarà pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmata e cessa di essere erogato
dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo n. 195 del 1995 (2).
(2) Riportato al n. A/CIX.
2. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147 (3), e dall'art. 22 della legge 7
agosto 1990, n. 232 (4), comprensivi del
conglobamento dell'elemento distinto della
retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (5), convertito dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
102.000
» IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
107.600
» V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 113.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
123.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . »
131.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
161.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con
decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono
i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
78.000
» IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82.000
» V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 94.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 140.000
4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui
ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197 (6), n.
200 (7), e n. 201 (8), compete l'aumento mensile
lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto
fino alla data del conseguimento di quello
successivo ed assorbono il miglioramento economico
mensile lordo previsto dal decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89 (9), convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a
regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
Livello III . . . . . . . . . . . . . . . L.
9.445.000
» IV . . . . . . . . . . . . . . . » 10.555.000
» V . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.677.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . » 13.047.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . » 14.143.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . » 15.239.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . » 16.471.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . » 17.703.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . » 20.495.000
(9/a)
(3) Riportato al n. A/LXXIV.
(4) Riportata al n. A/LXXV.
(5) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E
SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(6) Riportato al n. A/CX.
(7) Riportato alla voce CARCERI E CASE DI
RIEDUCAZIONE.
(8) Riportato alla voce BOSCHI, FORESTE E TERRITORI
MONTANI.
(9) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(9/a) Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1996, n.
359, riportato al n. A/CXVIII.
3. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (9), o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
del presente decreto sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi
derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(10).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle
prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure
orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per
l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri
dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo
anno finanziario.
(9) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(10) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
4. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (11), nelle misure
derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (12), e successive
modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a
decorrere dal 1° novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di
cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400
mensili lorde con contestuale soppressione del
supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto
dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (13),
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1
e 2 l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:
+--------------------------------------------------------------+
| | | |
| QUALIFICHE | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|
|Vice questore aggiunto |e qualifiche equiparate| L.
876.900|
|Commissario capo | » » | » 861.700|
|Commissario | » » | » 846.400|
|Vice commissario | » » | » 815.900|
|Ispettore Sup.re S. U.PS| » » | » 831.100|
|Ispettore capo | » » | » 815.900|
|Ispettore | » » | » 785.300|
|Vice Ispettore | » » | » 754.800|
|Sovrintendente capo | » » | » 785.300|
|Sovrintendente | » » | » 724.300|
|Vice sovrintendente | » » | » 724.300|
|Assistente capo | » » | » 632.100|
|Assistente | » » | » 556.400|
|Agente scelto | » » | » 495.300|
|Agente | » » | » 441.900|
4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì,
incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei
seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente
alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini
previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12:
Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
122.000
» V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
136.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . »
143.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 156.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
163.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
178.000
(11) Riportato al n. A/LII.
(12) Riportato al n. A/LXXIV.
(13) Riportata al n. I/IX.
5. Assegno funzionale. - 1. L'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(12), è dovuto nei seguenti importi annui lordi:
+--------------------------------------------------------------+
| | 19 anni | 29 anni |
| QUALIFICHE | di servizio | di servizio |
| | lire | lire |
|------------------------------|---------------|---------------|
|Ruolo degli agenti e assisten-| | |
| ti . . . . . . . . . . . . .| 1.300.000 | 1.700.000
|
|Ruolo dei sovrintendenti ed | | |
| equiparati e ruolo degli | | |
| ispettori ed equiparati | 1.700.000 | 2.500.000 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di
custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato
provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(12), è dovuto nei seguenti importi annui lordi:
+--------------------------------------------------------------+
| | 19 anni | 29 anni |
| QUALIFICHE | di servizio | di servizio |
| | lire | lire |
|------------------------------|---------------|---------------|
|V. Commissario e commissario | 2.100.000 | 2.700.000
|
|Commissario capo . . . . . . | 2.800.000 | 4.500.000
|
|Vice questore aggiunto . . . | 3.200.000 | 4.500.000
|
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al triennio
precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo
suddetto in cui il dipendente abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della deplorazione o
un giudizio complessivo inferiore a «buono» (13/a).
(12) Riportato al n. A/LXXIV.
(13/a) Vedi, ora, l'art. 5, D.P.R. 10 maggio 1996, n.
359, riportato al n. A/CXVIII.
6. Trattamento di missione. - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(14), i limiti di spesa per i pasti da consumare per
incarichi di missione aventi durata non inferiore ad
otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti (14/a).
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal
primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale
comandato in missione fuori della sede di
servizio, anche in contingenti superiori a dieci
unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo,
è dovuto il trattamento di missione di cui all'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147 (14), in luogo della indennità
supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78 (15).
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale
inviato in missione continuativa per una durata
superiore a 30 giorni, in località diversa dalla
sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo
massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del
rimborso delle spese di albergo o di residence e per
i pasti. In tale caso, le misure tabellari
dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai
sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 (16), e successive modificazioni. La
disposizione di cui al presente comma trova applicazione
limitatamente al tempo di durata della missione e
nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella
impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito,
ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a
richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio nonché il 75 per
cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento
nel limite del costo medio della categoria
consentita.
(14) Riportato al n. A/LXXIV.
(14/a) Il D.M. 14 marzo 1996 (Gazz. Uff. 18 aprile
1996, n. 91), a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha
elevato gli importi a lire 43.100 e a lire 85.700.
(15) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(16) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
7. Trattamento economico di trasferimento. - 1. A
decorrere dal 1° settembre 1995, per gli
appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento
civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista
dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 (16), e successive modificazioni, per il
riconoscimento del diritto alle indennità ed ai
rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90
chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei
mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in
una località comunque compresa tra la sede di
servizio ed il comune ove il dipendente sia stato
autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della
presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n.
836 del 1973 (16).
2. A decorrere dal 1° settembre 1995, il personale
trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del
costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova
sede di servizio sussista la disponibilità
dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa
temporaneamente disporne in quanto ancora occupato
dal precedente titolare, ovvero siano in corso
lavori di ristrutturazione. In tali casi, il
trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n.
100 (15), è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità
inerenti al trasferimento di sede anche in
applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni
caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli
appositi stanziamenti dei rispettivi stati di
previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di
grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria -
e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato.
(16) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(15) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
8. Presenza qualificata. - 1. A decorrere dal 1°
novembre 1995, al personale che assicura la
presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(14), è corrisposta una indennità nella misura di
L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile
con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 (16/a).
(14) Riportato al n. A/LXXIV.
(16/a) Vedi, anche, l'art. 7, D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 359, riportato al n. A/CXVIII.
9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede. - 1. A
decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni
sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi
quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e
quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato,
è corrisposto un compenso giornaliero pari a L.
5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria
impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base
di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i
reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano
presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure
dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (17), come
rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505 (18), sono incrementate di L. 2.500 lorde per
ogni turno.
(17) Riportata al n. I/XI.
(18) Riportata al n. I/XIII.
10. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A
decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
che presta servizio in un giorno festivo ed a quello
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente,
L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde
per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale
chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è
corrisposto, in luogo dell'indennità festiva di cui
al comma 1, un compenso nella misura lorda di L.
38.000 (18/a).
(18/a) Vedi, ora, l'art. 8, D.P.R. 10 maggio 1996, n.
359, riportato al n. A/CXVIII.
11. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (19), in materia di corresponsione e
cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle
relative indennità supplementari, nonché dall'art.
3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (20), nei
confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1,
che presta servizio nelle condizioni di impiego
previste dalle citate norme, le indennità di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate alle misure
vigenti per i militari delle Forze armate impiegati
nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre
1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi
nella condizione di aver diritto ad una indennità di
misura inferiore a quella di cui sia già provvisto,
conserva il trattamento in godimento.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di
polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i
ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base
delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (21), e alla tabella allegata
all'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121 (22).
(19) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(20) Riportata al n. A/LXV.
(21) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(22) Riportata al n. A/XXX.
12. Orario di lavoro. - 1. La durata dell'orario
ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui
al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è
tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro
obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere
dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1°
gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 (23).
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione
dell'orario di lavoro è determinata con le procedure
stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 (24), secondo le seguenti
tipologie di orario:
orario articolato in turni;
orario articolato su cinque giorni;
orario articolato su sei giorni;
orario flessibile.
(23) Riportato al n. A/LXVII.
(24) Riportato al n. A/CIX.
13. Festività. - 1. Sono considerati giorni festivi
esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli
effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata
feriale.
2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516
(25), e 8 marzo 1989, n. 101 (25).
(25) Riportata alla voce ENTI DI CULTO.
14. Congedo ordinario. - 1. Il personale di cui
all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di congedo ordinario retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di
lavoro straordinario e le indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni
lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di
servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio
la durata del congedo ordinario è rispettivamente di
37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti
assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la
durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di
servizio è di 30 giorni lavorativi.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937
(26).
4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1977, n. 937 (26).
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di
cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32,
39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i
dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata del congedo ordinario è determinata
in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a 15 giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile
e non è monetizzabile.
8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a
richiesta del dipendente, e compatibilmente con le
esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro
periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si
riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il
personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno
degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.
9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che
non abbiano reso possibile la fruizione del congedo
ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario
dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno
successivo.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in
caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31
dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza.
11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile
in ragione di assenza per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In
quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di
godimento del congedo ordinario in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermità insorte durante la fruizione del
congedo ordinario ne interrompono il godimento nei
casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e
malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente
documentate e che l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di tempestiva
informazione.
13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per
indifferibili esigenze di servizio, al dipendente
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio
per il rientro in sede nonché l'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre
che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18
dicembre 1973, n. 836 (27), e successive
modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso
di ritorno nella località ove il dipendente fruiva
del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di
congedo ordinario non goduto.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto
della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il
congedo ordinario spettante a tale data non sia stato
fruito per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo dello stesso.
15. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già
maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la
data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo
ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi
di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
(26) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(27) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
15. Congedi straordinari. - 1. Per il personale di
cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è
disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28), come
interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (28).
2. In occasione di trasferimento del personale, per
le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare presso la nuova sede di servizio,
l'Amministrazione concede un congedo straordinario
speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
per il personale ammogliato o con famiglia a carico
o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il
personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni
di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28), non si
applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad
infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.
(28) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia. -
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1,
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è
disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 (28), e dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724 (28), e, per le parti non previste da
tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (29),
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito
di ferite o lesioni riportate per cause di servizio
non è computato ai fini del compimento del periodo
massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di
assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino
inidoneità assoluta al servizio, non sono computati
ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.
(28) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(29) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
17. Permessi brevi. - 1. Previa valutazione del capo
dell'ufficio, può essere concesso al dipendente
che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per
brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
concessi a tale titolo non possono essere in nessun
caso di durata superiore alla metà dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le
36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in
tempo utile per consentire al capo dell'ufficio
di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui
il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
proporzionalmente decurtata.
18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro. - 1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed
organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità
e la salute del personale, adoperandosi per
individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e
la salute degli operatori addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva
opera di sensibilizzazione e di formazione dei
predetti operatori ed attraverso connesse iniziative
di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e
medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(30), tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile,
individuate con i decreti ministeriali previsti
dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626
del 1994 (30). Le Amministrazioni provvederanno a
sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al più presto alla emanazione dei predetti
decreti.
3. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza di cui
all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (30), il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art.
3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 (31). Nello stesso accordo nazionale
quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i
contenuti specifici della formazione del rappresentante
della sicurezza.
4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del
personale in merito agli interventi di primo
soccorso, con particolare priorità per quello
addetto a mansioni rischiose.
5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della
propria specializzazione professionale il personale
medico appartenente ai ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad
usufruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei
periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15,
comma 1.
(30) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E
IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).
(31) Riportato al n. A/CIX.
19. Copertura assicurativa. - 1. Le disposizioni di
cui all'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (32), si applicano
anche al personale del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
(32) Riportato al n. A/LXXIV.
20. Pari opportunità. - 1. Al fine di consentire una
reale parità uomini-donne, vengono istituiti,
presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal
presente decreto, con la presenza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi
comitati per le pari opportunità che propongono
misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno,
sulle condizioni oggettive in cui si trovano le
lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla
partecipazione ai corsi di formazione ed
aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione
della normativa per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, alla promozione di
misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle
peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione
alle situazioni di lavoro che possono rappresentare
rischi per la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il
presente decreto e da funzionari in rappresentanza
dell'Amministrazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma
1 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (33), come
sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6
maggio 1994, n. 271 (34), convertito dalla legge 6
luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti
del Corpo Forestale dello Stato.
(33) Riportata al n. A/LXXV.
(34) Riportato al n. A/CIII.
21. Diritto allo studio. - 1. Nei confronti del
personale del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782 (35).
(35) Riportato al n. A/LVI.
22. Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione
e aggiornamento. - 1. L'Amministrazione
favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale,
anche con riferimento alla conoscenza di lingue
straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione
secondo proprie necessità e peculiarità con
l'osservanza delle norme previste dai rispettivi
ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e
l'aggiornamento professionale sono stabiliti da
ciascuna Amministrazione previo parere di una
commissione presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale
alla formazione e aggiornamento professionale
sono finalizzate a:
a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per
la durata di 12 giornate lavorative per
l'addestramento e aggiornamento professionale, di
norma così distribuite:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle
tecniche operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.
23. Specializzazione di conduttore di unità
cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto
ed istruttore di tiro. - 1. Per il personale del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato la specializzazione di conduttore di
unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di
tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue
dopo aver superato con esito positivo un apposito corso
di addestramento.
2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali sono stabilite le relative norme di
attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi
di addestramento e dell'impiego del personale che ha
conseguito la specializzazione di cui al comma 1.
24. Gruppi sportivi. - 1. Il personale della Polizia
di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei
rispettivi gruppi sportivi «Fiamme Oro», «Fiamme
Azzurre» e «Centro sportivo del Corpo forestale
dello Stato» o riconosciuto atleta di interesse
nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o
dal CONI, potrà essere autorizzato a non
presenziare alle attività di servizio ed a quelle
previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata
richiesta da parte degli organismi sportivi sopra
menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive
Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere
rilasciata anche nei confronti del personale del
Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo
sportivo «Astrea», limitatamente al periodo di
svolgimento della attività calcistica organizzata dalla
Federazione italiana gioco calcio.
25. Relazioni sindacali. - 1. Il sistema di relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva nazionale:
si svolge a livello nazionale sulle materie, con i
tempi e le procedure previste dall'art. 3, comma 1,
e dall'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 (36);
b) accordo nazionale quadro:
b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna
Amministrazione senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente
decreto, con le procedure di cui all'art. 3, comma 7,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (36),
per la seguente materia:
1) princìpi generali per la definizione degli
accordi decentrati di cui alla lettera c), unitamente alle
procedure di perfezionamento in caso di mancata
intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi,
nonché per le determinazioni dei periodi di
validità;
b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono
definite, ferme restando le competenze
gestionali delle Amministrazioni, le seguenti
materie:
1) individuazione delle tipologie per l'articolazione
dei turni di servizio;
2) criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale;
3) criteri generali per la programmazione di turni di
lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per
periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) criteri generali per l'applicazione del riposo
compensativo;
5) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilità;
6) indirizzi generali per le attività gestionali
degli enti di assistenza del personale;
c) contrattazione decentrata:
si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o
istituto o reparto periferico di livello dirigenziale
individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri
finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal
presente decreto, con le procedure previste dall'art.
3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 (36), e per le seguenti materie:
1) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento ai
tempi ed alle modalità;
2) criteri per la verifica della qualità e della
salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
3) criteri per la verifica delle attività di
protezione sociale e di benessere del personale;
4) misure dirette a favorire pari opportunità nel
lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche
delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125 (37);
d) informazione preventiva:
d1) è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando
con congruo anticipo alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto la
documentazione necessaria, relativamente ai criteri
generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
2) la mobilità esterna del personale a domanda;
3) la programmazione di turni di lavoro straordinario
diretti a consentire ai responsabili degli uffici
di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
4) l'applicazione del riposo compensativo;
5) la programmazione di turni di reperibilità;
d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5)
l'informazione è fornita a livello centrale e periferico;
per la materia di cui al punto 2) l'informazione è
fornita a livello centrale;
e) esame:
e1) si attua, a livello centrale e periferico,
secondo le previsioni di cui al punto d2), relativamente
alle materie oggetto di informazione preventiva. A
tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione,
ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto,
ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma
scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie.
Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre
organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le 48 ore dalla data di ricezione della
richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici
giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero
entro un termine più breve per motivi di urgenza;
decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le
proprie autonome determinazioni definitive.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale
risultano le posizioni delle parti;
e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le
Amministrazioni non adottano provvedimenti
unilaterali nelle materie in argomento e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle stesse iniziative conflittuali;
f) consultazione:
f1) si svolge relativamente ai criteri generali
concernenti:
1) la definizione delle piante organiche;
2) la gestione del rapporto di impiego relativamente
agli atti normativi ed amministrativi di
carattere generale concernenti lo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di
massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
3) l'introduzione di nuove tecnologie e le
conseguenti misure di massima riguardanti i processi
generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro;
f2) per le materie suddette, prima di assumere le
relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato, previa adeguata informazione,
acquisiscono senza particolari formalità il parere
delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con
il presente decreto;
f3) la consultazione si attua a livello centrale per
le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si
svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche
a livello periferico;
g) informazione successiva:
g1
) si attua relativamente ai criteri generali
concernenti:
1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione
degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
2) la qualità del servizio ed i rapporti con
l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
3) l'attuazione di programmi di formazione del
personale;
4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della
Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni
alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed
organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza
semestrale;
g3) l'informazione successiva si attua a livello
centrale e periferico.
2. Per il Corpo di polizia penitenziaria,
l'Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede,
prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e),
nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti
presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
3. La corretta applicazione del presente decreto è
assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (38).
4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e
periferici, sedi di contrattazione decentrata.
5. Per le materie oggetto di contrattazione
decentrata, le Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti
fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.
6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i
responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale,
con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse,
per un confronto - senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei criteri
concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed
i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale
per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione
da parte delle medesime organizzazioni sindacali.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e
costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette
alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno
del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative
determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (39), il rilascio della copia degli atti dei
procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà
informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
(36) Riportato al n. A/CIX.
(37) Riportata alla voce LAVORO.
(38) Riportato al n. A/CIX.
(39) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI
GENERALI.
26. Forme di partecipazione. - 1. Oltre ai comitati e
commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunità e di formazione e aggiornamento
professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna
Amministrazione sono costituite apposite commissioni,
a livello centrale e periferico, per la verifica e la
formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e
degli spacci;
c) alle attività di protezione sociale e di
benessere del personale;
d) alle misure dirette a favorire pari opportunità
nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a
livello periferico).
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì
costituita, a livello centrale, una commissione per la
formulazione di pareri in ordine alla qualità e
funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai
sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura
negoziale - sono presiedute da un rappresentante
dell'Amministrazione e sono composte, in pari
numero, da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale
della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782 (40), il Ministro dell'interno con
proprio decreto definisce i criteri per la nomina,
ogni due anni, di quattro rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, tenuto conto del grado di
rappresentatività delle stesse risultante dalle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale conferite dal personale
all'Amministrazione. Analoga commissione è costituita per
il personale del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice
un apposito incontro, a livello centrale, con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto per un
confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle
modalità di attuazione degli indirizzi generali
concernenti le attività degli enti di assistenza del
personale.
(40) Riportato al n. A/LVI.
27. Distacchi sindacali. - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi
sindacali autorizzabili a favore del personale di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è
determinato rispettivamente nei contingenti
complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n.
30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e
di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti
complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra
le organizzazioni sindacali del personale
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1,
lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 (41), provvede, nell'ambito rispettivamente della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il
Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo
trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e
1997, e successivamente entro il primo trimestre di
ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo
sindacale conferite dal personale alle rispettive
Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate
dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, le quali curano gli adempimenti
istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del
rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di
cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda entro venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le organizzazioni sindacali comunicano la
conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che adottano i conseguenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali,
nell'ambito di ciascun contingente indicato nei
commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che
ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione, salvo che ai fini del
compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con
esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
6. A partire dal 1° gennaio 1996 cessano di avere
efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (42) e l'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
n. 147 (43), e tutti i provvedimenti attualmente in
vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad
ordinamento civile per la ripartizione delle
aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con
qualsiasi modalità l'autorizzazione di permessi
sindacali annuali e cumulati.
(41) Riportato al n. A/CIX.
(42) Riportata al n. A/XXX.
(43) Riportato al n. A/LXXIV.
28. Permessi sindacali. - 1. Per l'espletamento del
loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione
decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur
avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di
permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto
previsto dai commi successivi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo
del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti autorizzabili a favore del personale di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è
determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la
Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di
polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il
Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto
indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui
dei permessi sindacali sono rapportati in turni
giornalieri di servizio.
3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel
comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 (44), provvedono, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, sentite le rispettive
organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre
del 1996, con riferimento all'anno 1996, e
successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno.
Nella ripartizione del monte ore dei permessi
sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
civile la quota pari al 10% è attribuita in parti
uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la
parte restante è attribuita alle medesime
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale conferite dal personale alle
rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna
delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, possono essere
autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non
computabili nel contingente complessivo di cui ai
medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
partecipazione a riunioni sindacali su convocazione
dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo devono
darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima
ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima,
tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso
sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate
esigenze di servizio.
E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi
sindacali, giornalieri o orari.
6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
di cui al presente articolo deve essere certificata
entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di
appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte
della organizzazione sindacale che ha richiesto ed
utilizzato il permesso. Il predetto dirigente
provvederà ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità
delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, essi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non
possono superare mensilmente per ciascun
dirigente sindacale nove turni giornalieri di
servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
9. A partire dal 1° gennaio 1996, cessano di avere
efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1° aprile
1991, n. 121 (45), e gli articoli 18 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147 (46), e tutti i provvedimenti attualmente in
vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento
civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed
i provvedimenti che consentono con modalità
difformi da quelle indicate nel presente articolo
l'autorizzazione di permessi sindacali.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.
(44) Riportato al n. A/CIX.
(45) Riportata al n. A/XXX.
(46) Riportato al n. A/LXXIV.
29. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.
- 1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi delle proprie organizzazioni
sindacali possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al
comma 1 sono presentate dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato, le quali curano gli
adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna
richiesta nominativa il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - ed emanano il decreto di
aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti soggettivi - è considerato acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica non
provveda entro venti giorni dalla data della
ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le organizzazioni sindacali comunicano la
conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto;
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.
La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica, che adottano i conseguenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono
usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del
medesimo art. 28 - di permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di
natura sindacale nonché alle riunioni degli organi
collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle
rispettive organizzazioni sindacali, oltre i
rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art.
28.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.
30. Adempimenti delle Amministrazioni -
Responsabilità. - 1. Ai fini dell'accertamento delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale
di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3
dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare
alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle
predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione
sindacale, li comunicano alle medesime
organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve
essere restituita sottoscritta dal rappresentante
delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati
uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od
omissioni in base ai dati in proprio possesso, le
organizzazioni sindacali provvedono a documentare le
richieste di rettifica in un apposito incontro con i
responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale
si procede all'esame della documentazione presentata
ed alla conseguente rettifica della relativa
scheda nel caso di riscontro positivo della
richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede
pervenute dai propri uffici periferici, inviano,
entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi
relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni
sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando
modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche
ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato -
utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha
fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno
precedente.
3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun
anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i
modelli e le procedure informatizzate indicate nel
comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e sindacato, del personale dipendente che
ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente con l'indicazione per ciascun nominativo
del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il
Dipartimento della funzione pubblica verifica il
rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica può disporre
ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati
nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per
l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione pubblica non fornisce
ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse
Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e
dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde,
comunque, il funzionario responsabile del
procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(47).
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, per sindacato, per
qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica in allegato alla relazione annuale sullo
stato della pubblica amministrazione, da presentare
al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93 (48).
6. I dirigenti che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali
in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
7. Le norme del presente articolo si applicano dal
1° gennaio 1996.
(47) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI
GENERALI.
(48) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
31. Diritto di affissione. - 1. Negli uffici centrali
e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali
l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di
giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti
o stampati conformi alle disposizioni generali sulla
stampa e concernenti notizie esclusivamente
sindacali in locali distinti da quelli in cui è
generalmente ammesso il pubblico.
32. Tutela dei dirigenti sindacali. - 1. I
trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di
dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi
previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
possono essere effettuati previo nulla osta delle
organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si
applicano i commi quarto e quinto dell'art. 88 della legge
1° aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati
dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387 (49), convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.
472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
sino alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei
confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2
appartenenti alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data
comunicazione, in occasione della notifica della
contestazione degli addebiti, all'Amministrazione
centrale per le valutazioni di competenza ed anche al
fine di un monitoraggio dell'andamento
complessivo di tali procedure disciplinari. La
comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale
alla segreteria nazionale della organizzazione
sindacale interessata.
(49) Riportato al n. A/LXV.
33. Tutela legale. - 1. Nei procedimenti a carico di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di
pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (50).
(50) Riportata al n. A/XIV.
TITOLO II
Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)
34. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (51), il presente
decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1°
gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa
ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995
per la parte economica.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a
partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso
di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo
sarà pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera B), del decreto legislativo n. 195 del 1995
(51).
(51) Riportato al n. A/CIX.
35. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147 (52), e dall'art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 232 (53), comprensivi del
conglobamento dell'elemento distinto della
retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (54), convertito dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
113.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 131.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . » 161.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con
decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono
i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
86.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
94.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
100.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
106.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
123.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
140.000
4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII bis di cui
ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 (55), e
n. 199 (56), compete l'aumento mensile lordo di L.
114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto
fino alla data del conseguimento di quello
successivo ed assorbono il miglioramento economico
mensile lordo previsto dal decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89 (57), convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a
regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.677.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . » 13.047.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . » 14.143.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . » 15.239.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . » 16.471.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . » 17.703.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . » 20.495.000
(57/a)
(52) Riportato al n. A/LXXIV.
(53) Riportata al n. A/LXXV.
(54) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E
SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(55) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(56) Riportato alla voce GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA
TRIBUTARIA INVESTIGATIVA.
(57) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(57/a) Vedi, ora, l'art. 11, D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 359, riportato al n. A/CXVIII.
36. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (57), o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
del presente decreto sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi
derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(58).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle
prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure
orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per
l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti nell'apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il medesimo anno finanziario.
(57) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(58) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
37. Indennità pensionabile (58/a). - 1. L'indennità
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (59), nelle misure
derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (60), e successive
modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a
decorrere dal 1° novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di
cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400
mensili lorde con contestuale soppressione del
supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto
dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (61),
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1
e 2, l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:
Gradi Tenente colonnello . . . . . . . . . . . L.
876.900
Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
861.700
Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
846.400
Tenente e sottotenente . . . . . . . . . . . . »
815.900
Maresciallo aiutante S.U.PS . . . . . . . . . »
831.100
Maresciallo capo . . . . . . . . . . . . . . . »
815.900
Maresciallo ordinario . . . . . . . . . . . . »
785.300
Maresciallo . . . . . . . . . . . . . . . . . »
754.300
Brigadiere capo . . . . . . . . . . . . . . . »
785.300
Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . »
724.300
Vice brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . »
724.300
Appuntato scelto . . . . . . . . . . . . . . . »
632.100
Appuntato . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
556.400
Carabiniere scelto e finanziere scelto . . . . »
495.300
Carabiniere e finanziere . . . . . . . . . . . »
441.900
4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì,
incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei
seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente
alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini
previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
129.000
» VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
136.000
» VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . »
143.000
» VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149.000
» VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 156.000
» VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
163.000
» IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
178.000
(58/a) Vedi, ora, l'art. 13, D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 359, riportato al n. A/CXVIII.
(59) Riportato al n. A/LII.
(60) Riportato al n. A/LXXIV.
(61) Riportata al n. I/IX.
38. Assegno funzionale. - 1. Gli assegni funzionali
pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(60), fermo restando i requisiti ivi previsti, sono
dovuti nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+
| | 19 anni | 29 anni |
| R U O L O | di servizio | di servizio |
| | lire | lire |
|------------------------------|---------------|---------------|
|Ruolo appuntati e carabinieri | | |
| e appuntati finanzieri. . . | 1.300.000 | 1.700.000
|
|Ruolo sovrintendenti e ruolo | | |
|ispettori . . . . . . . . . . | 1.700.000 |
2.500.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,
gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del
1990 (60), sono dovuti nei seguenti importi annui
lordi:
+--------------------------------------------------------------+
| | 19 anni | 29 anni |
| G R A D O | di servizio | di servizio |
| | lire | lire |
|------------------------------|---------------|---------------|
|Tenente . . . . . . . . . . | 2.100.000 | 2.700.000
|
|Capitano . . . . . . . . . . | 2.100.000 | 2.700.000
|
|Maggiore . . . . . . . . . . | 2.800.000 | 4.500.000
|
|Tenente colonnello . . . . . | 3.200.000 | 4.500.000
|
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al triennio
precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo
suddetto in cui il personale abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della consegna di
rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella
media» (61/a).
(60) Riportato al n. A/LXXIV.
(61/a) Vedi, ora, l'art. 14, D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 359, riportato al n. A/CXVIII.
39. Trattamento di missione. - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(60), i limiti di spesa per i pasti da consumare per
incarichi di missione aventi durata non inferiore ad
otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal
primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale
comandato in missione fuori della sede di
servizio, anche in contingenti superiori a dieci
unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo,
è dovuto il trattamento di missione di cui all'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147 (62) in luogo della indennità
supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78 (63).
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale
inviato in missione continuativa per una durata
superiore a trenta giorni, in località diversa dalla
sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo
massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso
delle spese di albergo o di residence e per i pasti.
In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di
trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9,
comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (64), e
successive modificazioni. La disposizione di cui al
presente comma trova applicazione limitatamente al
tempo di durata della missione e nella sola ipotesi
che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di
fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a
richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio nonché il 75 per
cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento
nel limite del costo medio della categoria
consentita.
(60) Riportato al n. A/LXXIV.
(62) Riportato al n. A/LXXIV.
(63) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(64) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
40. Trattamento economico di trasferimento. - 1. A
decorrere dal 1° settembre 1995, per gli
appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento
militare la distanza massima di 30 chilometri prevista
dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 (64), e successive modificazioni, per il
riconoscimento del diritto alle indennità ed ai
rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90
chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei
mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in
una località comunque compresa tra la sede di
servizio ed il comune ove il personale sia stato
autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della
presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n.
836 del 1973 (64).
2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale
trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del
costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova
sede di servizio sussista la disponibilità
dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa
temporaneamente disporne in quanto ancora occupato
dal precedente titolare, ovvero siano in corso
lavori di ristrutturazione. In tali casi il
trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100
(63), è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità
inerenti al trasferimento di sede anche in
applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni
caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli
appositi stanziamenti dei rispettivi stati di
previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e
del Ministero delle finanze - Corpo della guardia di
finanza.
(64) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(63) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
41. Presenza qualificata. - 1. A decorrere dal 1°
novembre 1995, al personale che assicura la
presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(62), è corrisposta una indennità nella misura di
L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile
con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2 (64/a).
(62) Riportato al n. A/LXXIV.
(64/a) Vedi, anche, l'art. 16, D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 359, riportato al n. A/CXVII.
42. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede. - 1.
A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni
sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un
compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure
dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (65), come
rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505 (66), sono incrementate di L. 2.500 lorde per
ogni turno.
(65) Riportata al n. I/XI.
(66) Riportata al n. I/XIII.
43. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A
decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
che presta servizio in un giorno festivo e a quello
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente,
L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde
per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale
chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è
corrisposto, in luogo della indennità festiva di cui
al comma 1, un compenso nella misura lorda di L.
38.000 (66/a).
(66/a) Vedi, ora, l'art. 17, D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 359, riportato al n. A/CXVIII.
44. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (63), in materia di corresponsione e
cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle
relative indennità supplementari, nonché dall'art.
3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387 (67), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei
confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1,
che presta servizio nelle condizioni di impiego
previste dalle citate norme, le indennità di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate alle misure
vigenti per i militari delle Forze armate impiegati
nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre
1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi
nella condizione di aver diritto ad una indennità di
misura inferiore a quella di cui sia già provvisto,
conserva il trattamento in godimento.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del
personale delle Forze armate con quelli dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia,
per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2,
allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196 (68).
(63) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(67) Riportato al n. A/LXV.
(68) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
45. Orario di lavoro. - 1. La durata dell'orario
ordinario di lavoro è di trentasei ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui
al comma 1, il personale di cui all'art. 34, comma 1,
è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro
obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a
decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a
decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 (69).
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico ed è articolato sulla
base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte
salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione
su cinque giorni lavorativi.
5. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro
su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno
continuativo, salvo eccezionali e documentabili
esigenze di servizio.
6. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro
su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma
con la prosecuzione delle prestazioni lavorative
nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane
possono avere durata diversificata fino al
completamento dell'orario d'obbligo.
7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario
settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma
in fasce temporali entro le quali è consentito
l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
(69) Riportato al n. A/LXVII.
46. Festività. - 1. Sono considerati giorni festivi
esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli
effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata
feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516
(70) e 8 marzo 1989, n. 101 (70).
(70) Riportata alla voce ENTI DI CULTO.
47. Licenza ordinaria. - 1. Il personale di cui
all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di licenza ordinaria retribuito.
Durante tale periodo al personale spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di
lavoro straordinario e le indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di trentadue
giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici
anni di servizio e per quello con oltre venticinque
anni di servizio la durata della licenza ordinaria è
rispettivamente di trentasette e di quarantacinque
giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per
i primi tre anni di servizio è di trenta giorni
lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi
di formazione, per il quale continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al
personale in servizio all'estero o presso Organismi
internazionali (con sede in Italia o all'estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze
previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da
accordi internazionali, ovvero da norme proprie
dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (71).
4. A tutto il personale sono altresì attribuite
quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai
sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23
dicembre 1977, n. 937 (71).
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di
cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto,
trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei
giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di
servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di
cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile
e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che
non abbiano reso possibile la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza
ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre
dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in
caso di motivate esigenze di carattere personale, il
personale dovrà fruire della licenza residua al 31
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è
riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In
quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di
godimento della licenza ordinaria in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della
licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei
casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e
malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e
debitamente documentate e che l'Amministrazione sia
posta in condizione di accertare a seguito di
tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per
indifferibili esigenze di servizio, al personale
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio
per il rientro in sede nonché l'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre
che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18
dicembre 1973, n. 836 (72) e successive
modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso
di ritorno nella località ove il personale fruiva
della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di
licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già
maturato venticinque anni di servizio o li maturerà
entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della
licenza ordinaria è di quarantasette giorni
lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno giorni
lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il
personale militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.
(71) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(72) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
48. Licenze straordinarie. - 1. Per il personale di
cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria è
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (73), come
interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(73).
2. In occasione di trasferimento del personale, per
le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare presso la nuova sede di servizio,
l'Amministrazione concede una licenza straordinaria
speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a
carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni
dieci per il personale senza famiglia a carico con
meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a
carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti
al personale senza famiglia a carico con meno di
dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (73), non si
applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad
infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina
di ordine procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia
per il personale militare, e successive modificazioni
ed integrazioni.
(73) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
49. Aspettativa per motivi privati e per infermità.
- 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1,
l'aspettativa per motivi privati e per infermità è
disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 (73), e dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724 (73), e, per le parti non previste da
tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10
aprile 1954, n. 113 (74), 31 luglio 1954, n. 599 (74), 18
ottobre 1961, n. 1168 (74), 3 agosto 1961, n. 833
(75), e 1° febbraio 1989, n. 53 (74). La durata
massima della licenza straordinaria di convalescenza
per il personale in ferma volontaria, per l'intero
periodo di ferma, è di due anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito
di ferite o lesioni riportate per cause di servizio
non è computato ai fini del compimento del periodo
massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di
assenza del personale dovuti a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino
inidoneità assoluta al servizio, non sono computati
ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.
(73) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(74) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(75) Riportata alla voce GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA
TRIBUTARIA INVESTIGATIVA.
50. Permessi brevi. - 1. Previa valutazione del
comandante di Corpo o di reparto, può essere
concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo
non possono essere in nessun caso di durata
superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore
nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in
tempo utile per consentire al comandante di
Corpo o di reparto di adottare le misure
organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del comandante di Corpo o di reparto.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
51. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro. - 1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed
organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità
e la salute del personale, adoperandosi per
individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e
la salute degli operatori addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva
opera di sensibilizzazione e di formazione dei
predetti operatori ed attraverso connesse iniziative
di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e
medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(76), tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare
individuate con i decreti ministeriali previsti
dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626
del 1994 (76). Le Amministrazioni provvederanno a
sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al più presto alla emanazione dei predetti
decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del
personale in merito agli interventi di primo
soccorso, con particolare priorità per quello
addetto a mansioni rischiose.
(76) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E
IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).
52. Copertura assicurativa. - 1. Le disposizioni di
cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(77), sono applicabili al personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
(77) Riportato al n. A/LXXIV.
53. Aggiornamento professionale. - 1. La
pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento
professionale è stabilita dai Comandi generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via
preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle
rispettive sezioni COCER.
54. Diritto allo studio. - 1. Nei confronti del
personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto
dell'art. 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (78).
(78) Riportato al n. A/LVI.
55. Elevazione e aggiornamento culturale. - 1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e
l'aggiornamento culturale e professionale del
personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di
rappresentanza possono avanzare proposte, non
vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di
servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
56. Brevetto di pilota. - 1. Il disposto dell'art. 55
della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (79), recante
modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981,
n. 121 (80), è esteso al corrispondente personale
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, per quanto attiene la specializzazione
«pilota di elicottero».
2. Con decreti del Ministro della difesa e del
Ministro delle finanze sono stabilite le relative norme
d'attuazione.
(79) Riportata al n. A/LX.
(80) Riportata al n. A/XXX.
57. Gruppi sportivi. - 1. Il personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o
riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle
Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere
autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed
a quelle previste da corsi di formazione su specifica
e motivata richiesta da parte degli organismi
sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite
convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni
sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
58. Informazione. - 1. Al fine di assicurare la
sostanziale omogeneità nell'applicazione delle
disposizioni recate dai decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (81), e allo scopo di assumere
elementi in ordine alle materie e all'esito delle
procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5,
del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 (81), i
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza acquisiscono
informazioni dalle altre amministrazioni interessate,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995 (81).
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (81), i comandi generali
procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con
le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali
gli organi di rappresentanza militare possono
formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(81), al fine di acquisire elementi utili al
prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del
conseguente decreto del Presidente della Repubblica,
al fine di illustrare compiutamente i contenuti del
decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate
da ciascun comandante generale ad inviare
propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o
Corpo.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR
potranno intervenire anche delegazioni dei
COBAR collegati, composte di norma da un
rappresentante per ogni categoria interessata, per la
successiva informazione del personale delle
corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le esigenze di
servizio. Per tale informazione presso gli organismi
di rappresentanza a livello di regione, legione, o
loro equiparati, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le esigenze di
servizio, può partecipare, di norma, un delegato per
ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio
centrale di rappresentanza.
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi
precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691
(82), i membri dei Consigli di rappresentanza
devono essere messi in condizione di espletare le
funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a
disposizione il tempo che si rende necessario, fatte
salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.
(81) Riportato al n. A/CIX.
(82) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
59. Criteri per l'istituzione di organi di verifica
della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli
spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del
medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del
personale. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro
competente saranno istituiti organi di verifica della
qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli
spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del
medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza
del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei
suddetti organi, dovrà prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al
comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo
delegato;
b) venga consentita la partecipazione di
rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di
rappresentanza di base (COBAR).
60. Tutela legale. - 1. Nei procedimenti a carico di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di
pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (83).
(83) Riportata al n. A/XIV.
61. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto, valutato in
lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi
a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione
del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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