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- L.
15 dicembre 1990, n. 395 (1).
- Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria.
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- (1) Pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
(Giurisprudenza)
1. Istituzione del Corpo di polizia
penitenziaria. - 1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria
è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia,
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e
disciplina rispondenti ai propri
compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie
attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente
disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative agli
impiegati civili dello Stato.
2. Scioglimento del Corpo degli
agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici
penitenziarie. - 1. Il Corpo degli
agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è
soppresso.
2. Il personale del disciolto Corpo
degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici
penitenziarie entrano a far parte del
Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle
norme di inquadramento indicate nella
presente legge.
3. Organizzazione del Corpo di
polizia penitenziaria. - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per
l'equipaggiamento e per il casermaggio.
2. Per l'espletamento dei compiti di
istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio
navale e di un servizio di trasporto
terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di
servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria
può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria
banda musicale.
4. Organici. - 1. Gli organici del
Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata
alla presente legge. Alla copertura
degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo
il piano di assunzioni del personale
risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il
completamento del contingente
stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di
assunzioni straordinarie per gli anni
1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente
legge.
2. A decorrere dal centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
assunto, da parte del Corpo di
polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati
ricoverati in luoghi esterni di cura
di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le madalità e i criteri
stabiliti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa.
3. In concomitanza con il
completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A
allegata alla presente legge, anche
il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2
dell'articolo 5 e assunto dal Corpo
di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità
stabilite con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa (1/a).
(1/a) Il comma secondo dell'art. 2,
L. 12 dicembre 1992, n. 492 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1992, n. 302)
ha disposto che per l'assunzione, da
parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione
dei detenuti e degli internati si
applica l'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 maggio
1993, n. 163, riportato al n. C/XXXVII.
5. Compiti istituzionali. - 1. Il
Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla
presente legge, dalla legge 26 luglio
1975, n. 354 (2), dal regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431 (3), e loro successive modificazioni, nonché dalle
altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria
attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale; garantisce
l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la
sicurezza; partecipa, anche
nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento
rieducativo dei detenuti e degli
internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il
servizio di piantonamento dei
detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le
modalità ed i tempi di cui
all'articolo 4.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi
dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (4), gli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in
compiti che non siano direttamente
connessi ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di
servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente
profilo professionale preposto ad
attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre
due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli
agenti di custodia e al ruolo delle
vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, espleta le suddette
attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo
restando l'inquadramento cui ha
diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.
5. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti
legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a
domanda e previa prova pratica, nelle
corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e
patrimoniali, in relazione alle
mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
alla copertura di non oltre il 30 per
cento delle relative dotazioni organiche.
(2) Riportata al n. A/XVI.
(3) Riportato al n. A/XVIII.
(4) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
6. Personale del Corpo di polizia
penitenziaria. - 1. Il personale maschile e quello femminile del
Corpo di polizia penitenziaria
espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di
trattamento economico e di
progressione di carriera.
2. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni
deve essere dello stesso sesso dei
detenuti o internati ivi ristretti.
3. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine
gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli
assistenti.
7. Bandiere e beni del Corpo.
Armamento. Uniformi. - 1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo
degli agenti di custodia sono
attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le
caratteristiche della bandiera del
Corpo di polizia penitenziaria.
2. Le attrezzature, i mezzi, gli
strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli
agenti di custodia sono attribuiti al
Corpo di polizia penitenziaria.
3. I criteri per la determinazione
dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono
stabiliti, anche in difformità dalle
vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
4. Il Ministro di grazia e giustizia
con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise
uniformi degli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le
modalità d'uso (4/a).
(4/a) Con D.M. 7 giugno 1993 (Gazz.
Uff. 6 settembre 1993, n. 209), integrato con D.M. 22 dicembre
1993 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n.
21), con D.M. 20 marzo 1995 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 86),
modificato con D.M. 8 luglio 1995
(Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190) e con D.M. 16 ottobre 1995
(Gazz. Uff. 22 novembre 1995, n.
273), sono state determinate le caratteristiche delle divise uniformi
degli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
8. Esonero dal servizio militare di
leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale
o parziale. - 1. Gli appartenenti al
personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati
dalla chiamata alle armi per servizio
di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione
generale o parziale. In caso di
mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione
dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno
di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il
periodo di frequenza dei corsi, è
considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari
di leva. Il servizio prestato dagli
agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti,
servizio di leva e la sua durata è
uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
9. Doveri di subordinazione. - 1. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di
subordinazione gerarchica nei
confronti:
a) del Ministro di grazia e
giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la
grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
attribuzioni in materia
penitenziaria;
c) del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del
personale del Corpo di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.
10. Ordine gerarchico e rapporti
funzionali. - 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è
ritenuto ad eseguire gli ordini
impartiti dal superiore gerarchico.
Gli ordini devono essere attinenti al
servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non
lesivi della dignità personale di
coloro cui sono diretti.
3. L'appartenente al Corpo, al quale
sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo,
deve farlo rilevare al superiore che
lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, è tenuto a darvi
esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.
Qualora ricorrano situazioni di
pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve
essere eseguito su rinnovata
richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha
l'obbligo di confermarlo per
iscritto.
4. L'appartenente al Corpo, al quale
viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce
manifestamente reato, non lo esegue
ed informa immediatamente i superiori.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di
dipendenza funzionale.
11. Orario di servizio. - 1. L'orario
di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
stabilito ai sensi dell'articolo 19,
comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in
turni giornalieri secondo le esigenze
di servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo, quando
le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche
in eccedenza all'orario, con diritto
a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per
il personale della Polizia di Stato.
3. Con la stessa procedura prevista
dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n.
356 (5), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i
limiti massimi individuali e di spesa
per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni,
unitamente ai contingenti del
personale, possono essere apportate variazioni ai detti limiti massimi
esclusivamente per casi di
eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
4. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
5. Il personale che, per particolari
esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo
settimanale, ha diritto a goderne,
entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti
dall'Amministrazione. La medesima
disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di
servizio, presta servizio in un
giorno festivo non domenicale.
(5) Riportato al n. B/XXXI.
12. Mensa di servizio e asili nido. -
1. E' istituita la mensa di servizio per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti
dell'Amministrazione penitenziaria.
13. Trattamento economico. - 1. Al
personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il
trattamento economico previsto per
gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche
di cui alla tabella D allegata alla
presente legge.
2. Le delegazioni previste
dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (5/a), sono integrate dal
Ministro di grazia e giustizia o dal
Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria e
dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
(5/a) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
14. Ordinamento del personale. - 1.
Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo
19, comma 14, è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi
per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria,
da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11
luglio 1980, n. 312 (6), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione delle seguenti
qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti e degli
assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice
sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice
ispettore; ispettore; ispettore capo;
b) determinazione per ciascun ruolo,
nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con
l'osservanza delle seguenti
disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo
degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni
esecutive in ordine ai compiti
istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle
qualifiche possedute; detto personale
vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti
per i detenuti e gli internati;
indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel
comportamento personale e nelle
relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi
individuali di trattamento; gli
appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica
sicurezza ed agenti di polizia
giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti
compiti di coordinamento operativo di
più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi
specialistici;
2) al personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello
stesso ambito di quelle previste nel
numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità,
nonché funzioni di coordinamento di
unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle
quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di
pubblica sicurezza e ufficiali di
polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo
degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che
richiedono adeguata preparazione
professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del
trattamento penitenziario, nonché
specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e
nell'organizzazione dei servizi di
istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore
dell'istituto; sono altresì
attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative
e la responsabilità per le direttive
e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati
conseguiti; gli appartenenti al ruolo
degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli
28 e 29 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431
(7); gli appartenenti al ruolo degli
ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria; l'ispettore destinato a
capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi
penitenziari e nelle scuole è
gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del
servizio o della scuola, con il quale
collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
c) determinazione, per ciascuno dei
ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni
organiche, in modo da assicurare la
funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture
dell'Amministrazione e da evitare che
il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti
per ogni ruolo; in particolare:
1) previsione che il personale avente
attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga
inquadrato nelle qualifiche di agente
e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente
attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella
qualifica di assistente;
3) previsione che il personale
avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di
appuntato scelto e che abbia
conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato
idoneo nei concorsi per il
conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di
sovrintendente, in soprannumero
riassorbile con la cessazione dal servizio del personale posto in
questa posizione, rispettando
l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun
concorso, la graduatoria di merito
per gli appuntati scelti;
4) previsione che gli appuntati
scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente,
ai sensi del numero 3), siano
inquadrati nella qualifica di assistente capo;
5) previsione che il personale
avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di
vice brigadiere venga inquadrato,
anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello
avente il grado di brigadiere nella
qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con
cinque anni di anzianità nel grado
nella qualifica di sovrintendente capo;
6) previsione che i marescialli siano
inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate
aliquote:
aa) per i quattro quinti dei posti
disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla
presente legge;
bb) per i tre quinti dei posti
disponibili nella qualifica di ispettore;
cc) per i due quinti dei posti
disponibili nella qualifica di vice ispettore;
7) previsione che l'inquadramento di
cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:
aa) nella qualifica ai ispettore
capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura
dell'aliquota prevista alla lettera aa) del numero 6);
bb) nelle qualifiche di ispettore e
di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote
previste alle lettere bb) e cc) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di
provenienza (7/a);
cc) il personale risultato idoneo nel
concorso di cui alla precedente lettera bb), che non abbia trovato collocazione nella
prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di
merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
dd) il personale di cui alle
precedenti lettere bb) e cc) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non
abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza
qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo
disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);
8) previsione che i marescialli
inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino
presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le vigilatrici
penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno ai servizio siano inquadrate
nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici
penitenziarie capo che abbiano
espletato fino a tredici anni di
servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con
precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli capo
e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera bb),
ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età,
infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
d) determinazione dei criteri per la
promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze
ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
e) previsione che l'accesso al ruolo
dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale
sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno
quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione
tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter
partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il
concorso a vice brigadiere;
f) determinazione delle modalità di
preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari
ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più
meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;
g) determinazione delle modalità, in
relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di
polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad
equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale
appartenente a questi ultimi ruoli;
h) disciplina dello stato giuridico
del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni,
dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti
informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei
servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori
rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
i) previsione che, ferma restando per
il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa
vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la
cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli
appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
l) previsione che, al fine di coprire
eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in
servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore
a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno
di età (7/b);
m) previsione che per la gestione
delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il
personale medesimo;
n) determinazione delle modalità di
assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione che per l'accesso ai
ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici
previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 (8);
2) previsione del concorso pubblico
per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è
richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per
l'ammissione al concorso ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei
ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti
come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (8/a);
3) previsione del concorso riservato;
4) previsione dei corsi di
formazione;
5) previsione di accesso ai ruoli
superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;
o) fatto salvo quanto previsto alla
lettera
c), determinazione dell'inquadramento
del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso
ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del
Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto
conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di
grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato,
delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da
quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19.
2. Al personale appartenente ai ruoli
degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal
disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge
3 novembre 1963, n. 1543 (9) (9/a).
(6) Riportata alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(7) Riportato al n. A/XVIII.
(7/a) Lettera così sostituita
dall'art. 17, L. 16 ottobre 1991, n. 321, riportata alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(7/b) Lettera così sostituita
dall'art. 17, L. 16 ottobre 1991, n. 321, riportata alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(8) Riportato alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
(8/a) Riportata alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(9) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(9/a) Vedi, anche, l'art. 16, L. 16
ottobre 1991, n. 321, riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
15. Contingenti da impiegare nel
settore minorile. - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia
sono determinati, per ogni biennio, i
contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel
settore minorile. Tali contingenti
debbono essere scelti sulla base di criteri attitudinali indicati nel
medesimo decreto.
16. Istruzione e formazione
professionale. - 1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento
del personale appartenente ai ruoli,
qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria,
sono istituite le scuole di
formazione e di aggiornamento.
2. Le scuole di formazione e di
aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli
istituti e servizi penitenziari o
presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati
all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento
e qualificazione che forniscano maggiori elementi di
conoscenza generale e professionale.
3. La direzione di ogni singola
scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con
qualifica non inferiore a primo
dirigente.
4. Sulla base di direttive, impartite
dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il
coordinamento delle attività di
formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una
commissione paritetica, istituita con
decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti
dell'Amministrazione penitenziaria e
da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale. La
commissione paritetica è presieduta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Alla commissione paritetica
competono altresì:
a) la formulazione dei programmi e
dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del
rapporto numerico tra docenti e
allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove
pratiche;
b) la scelta dei docenti; possono
essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori
universitari o di istituti
specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati,
impiegati dell'Amministrazione
penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze
armate. E' lasciata facoltà al
direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto
opportuno ai fini formativi generali
o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4,
altri docenti idonei per le loro
specifiche competenze o funzioni.
6. I programmi di insegnamento devono
comprendere materie formative generali e materie tecnico-
professionali, nonché addestramento
pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli
appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono
tenere conto della peculiarità del
servizio presso gli istituti minorili.
7. Gli allievi non possono essere
impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per
tirocinio pratico, e comunque per un
periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.
17. Istituto superiore di studi
penitenziari. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola
nazionale con sede in Roma per la
formazione e la specializzazione dei quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria,
che assume la denominazione di Istituto superiore di studi
penitenziari, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione che l'Istituto
superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche
penitenziarie;
b) previsione che l'Istituto abbia il
compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare
secondo programmi a livello
universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e
l'approfondimento della cultura
giuridica penitenziaria;
c) previsione che l'Istituto sviluppi
le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) previsione che l'Istituto provveda
alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria;
e) determinazione delle strutture e
dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre
sezioni, di cui una per i corsi di
specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria;
f) previsione che i corsi si svolgano
secondo programmi universitari integrati da materie
professionali, secondo piani di
studio e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia;
g) previsione di un concorso
riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per
la nomina a direttore penitenziario,
nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale
possa partecipare il personale
penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli
ispettori della polizia
penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del
diploma di scuola secondaria
superiore;
h) previsione che il corso di
formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di
concetto dell'Amministrazione
penitenziaria, di cui alla lettera g), abbia durata biennale; che gli allievi
che abbiano superato gli esami
previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale
dinanzi ad una commissione composta
da docenti delle materie universitarie e professionali e
presieduta dal preside della facoltà
di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente
universitario da lui delegato; che la
commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
i) previsione di un corso di
formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso
pubblico per la nomina a direttore
penitenziario.
18. Disposizioni relative all'obbligo
di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità. -
1. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il
reparto cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il
direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che
ne faccia richiesta a risiedere
altrove, qnando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di
ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data
comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere
motivato.
4. Il personale del Corpo ha facoltà
di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di
locali.
5. Per esigenze relative all'ordine
ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con
provvedimento motivato, sentito il
comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di
esso permanga in caserma o assicuri
la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha
l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a
titolo gratuito.
7. Il comandante del reparto che non
usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la
reperibilità.
19. Norme di comportamento politico,
rappresentanze e diritti sindacali. - 1. Gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria hanno
l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono
assumere comportamenti che ne
compromettano l'assoluta imparzialità.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui
al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono
tenuti ad evitare qualsiasi
riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno
delle carceri.
5. Il personale degli istituti di
prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme,
fuori dell'orario di servizio:
a) in locali dell'Amministrazione
che, ne stabilisce le modalità d'uso;
b) in locali aperti al pubblico.
6. Possono tenersi riunioni durante
l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le
quali è corrisposta la normale
retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6
deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore
dell'istituto.
8. Le riunioni debbono avere una
durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale
deve essere concordata con il
direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.
9. La partecipazione del personale
alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali,
indilazionabili e non previste
esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette
singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso, alle riunioni
possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed
alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli
impiegati civili dello Stato, nonché
quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.
13. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero né azioni
sostitutive di esso che, effettuate
durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli
istituti penitenziari.
14. Sono disciplinate con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sulla base di accordi
stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione
pubblica, che la presiede, dal
Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari
di Stato rispettivamente delegati, e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative del
personale, le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le
ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di
missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei
carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare
l'efficienza e la sicurezza degli
istituti;
e) i criteri di massima per la
formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della
mobilità del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in
rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi
di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e
dell'Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.
15. Nell'ambito e nei limiti fissati
dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14,
sono adottati accordi decentrati
stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e
giustizia o da un Sottosegretario
delegato e composta dal direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, o da un suo delegato,
e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi
interessati e una delegazione
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale. Tali
accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri
applicativi degli accordi di cui al
comma 14.
(Giurisprudenza)
20. Norme penali. - 1. Si applicano
anche con riferimento al personale del Corpo di polizia
penitenziaria le norme penali di cui
agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (10), e successive
modificazioni.
(10) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
21. Norme disciplinari. - 1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni
disciplinari per il Corpo di polizia
penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per
la disciplina transitoria dei
procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per
gli appartenenti alla Polizia di
Stato.
22. Pendenza di procedimenti
disciplinari. - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 21,
si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo
degli agenti di custodia.
23. Condono disciplinare. - 1. Le
sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto
Corpo degli agenti di custodia e al
soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con
iniziative per la costituzione di
rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale
sono condonate con provvedimenti del
Ministro di grazia e giustizia.
2. Sono escluse dal condono le
sanzioni connesse con procedimenti penali.
24. Giurisdizione. - 1. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla
giurisdizione penale dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. I procedimenti penali in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del
personale del disciolto Corpo degli
agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari
proseguono dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.
25. Ruolo ad esaurimento degli
ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. - 1. Dalla data di
pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di
custodia, compresi quelli del ruolo
istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 356 (11), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un
ruolo ad esaurimento e nei loro
confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.
2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo
ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a
ruolo aperto. Le promozioni al grado
superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di
permanenza nei singoli gradi e degli
altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
508 (12), come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n.
607 (13).
3. Gli ufficiali già ritenuti idonei
all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in
organico, conseguono la promozione al
grado superiore, ai soli fini giuridici, con decorrenza data della
relativa valutazione.
4. La promozione al grado superiore a
quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n.
607 (13), è conferita con
riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui
alla tabella annessa alla legge 1°
aprile 1981, n. 121 (13/a), e successive modificazioni e integrazioni,
computando, ai fini dell'anzianità,
anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti
dalla data dell'ultima promozione nel
Corpo degli agenti di custodia.
5. Agli ufficiali del ruolo ad
esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al
titolo IV della legge 10 aprile 1954,
n. 113 (14), e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i
benefici che saranno attribuiti ai
corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad
esaurimento conservano la sede di
servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al
primo comma dell'articolo 6 della
legge 3 novembre 1963, n. 1543 (14).
6. Gli ufficiali del ruolo ad
esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o
dei dirigenti dell'Amministrazione
penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei
servizi tecnico-logistici, del
servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di
piantonamento dei detenuti ed
internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di servizio di cui
all'articolo 29, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì
essere preposti, a domanda, alla
direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria,
sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo
professionale.
7. Agli ufficiali del ruolo ad
esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità
necessaria per conseguire il diritto
a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi
ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive
modificazioni, sia ai fini della
liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di
servizio di sette anni. Il periodo
eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive
classi di stipendio.
8. Il Governo è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per
disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) consentire agli ufficiali che ne
facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni
giuridiche ed economiche conseguite,
in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da
individuarsi secondo modalità e
criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri interessati,
salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle
amministrazioni riceventi;
b) consentire agli ufficiali che ne
facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni
giuridiche ed economiche conseguite,
ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
pubbliche amministrazioni, mantenendo
la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita
nell'amministrazione di provenienza e
salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente
ai ruoli delle amministrazioni
riceventi;
c) stabilire, nei casi di cui alle
lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da
assumere, tenuto conto della
anzianità già maturata nel grado militare.
(11) Riportato al n. B/XXXI.
(12) Riportato al n. C/II.
(13) Riportata al n. C/XIV.
(13/a) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
(14) Riportata alla voce FORZE
ARMATE.
26. Ricostruzione della carriera di
talune categorie del personale. - 1. Gli appuntati del Corpo degli
agenti di custodia arruolatosi dopo
avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle
partigiane, possono, a domanda, da
presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ottenere la
reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima
dell'arruolamento, con diritto alla
ricostruzione della carriere ai sensi dell'articolo 2, della legge 2 aprile
1968, n. 408 (13/a).
2. Ai fini della ricostruzione della
carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono
conseguire l'avanzamento ai due gradi
immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo
possono conseguire l'avanzamento al
solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono
conferite ad anzianità con
l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del
Corpo degli agenti di custodia, in
quanto applicabili.
3. Gli appartenenti al Corpo degli
agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione
della carriera ai sensi del comma 2,
vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi,
che è istituito ai sensi e per gli
effetti della presente legge.
4. Nel ruolo anzidetto possono essere
iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati
nella carriera di sottufficiale.
5. L'iscrizione nel ruolo separato e
limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di
grado determinata dalla ricostruzione
della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e
quarto comma dell'articolo 10 della
legge 2 aprile 1968, n. 408 (13/a).
6. Sulle domande degli interessati
decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una
commissione appositamente costituita
circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2
dicembre 1975, n. 614 (15).
7. In corrispondenza del numero degli
appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti
nel ruolo separato e limitato,
vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle
guardie stabilito dalla legge 22
dicembre 1981, n. 773 (16), da ultimo modificato dalla legge 18 marzo
1989, n. 108.
8. Pari numero di posti è lasciato
libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e
limitato del personale di cui al
comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.
9. Il personale di cui al comma 1,
già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della
data di entrata in vigore della
presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro
un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del
trattamento economico di quiescenza
diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui
al comma 6. Per i deceduti la domanda
può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.
10. Il personale indicato nei commi 1
e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera,
previa reintegrazione nella posizione
di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale
di polizia penitenziaria negli
istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento
per il Corpo degli agenti di custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 (17), e
successive modificazioni.
11. Gli effetti economici derivanti
dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla
data di iscrizione nel ruolo separato
e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.
(13/a) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
(15) Riportata al n. C/XVII.
(16) Riportata al n. C/XXIV.
(17) Riportato al n. C/I.
27. Facoltà di transito del
personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli
amministrativi dell'Amministrazione
penitenziaria. - 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data
di entrata in vigore della presente
legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria
sono inquadrate, a domanda, da
presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi
dell'Amministrazione penitenziaria
nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero,
salvaguardando il maturato economico
e l'anzianità di servizio già posseduta. Con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, il personale
che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi
dell'Amministrazione penitenziaria
può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria.
2. Gli inquadramenti di cui al comma
1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati
vacanti e dovranno essere completati
entro i due anni successivi alla presentazione delle relative
domande.
28. Emanazione dei decreti
legislativi. - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono
emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con
il Ministro del tesoro, sentito il
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4
dell'articolo 14 legge 23 agosto
1988, n. 400 (18).
(18) Riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
29. Regolamento di servizio. - 1. Il
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è
emanato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione
e per la funzione pubblica, sentiti i
rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
2. Nel periodo intercorrente fra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in
vigore del regolamento di servizio,
si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se
compatibili con essa:
a) le disposizioni del regolamento
per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto
30 dicembre 1937, n. 2584 (17), e
successive modificazioni, quelle del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
508 (19), e successive modificazioni, fatta eccezione per la
disposizione di cui al numero 9)
dell'articolo 4, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 (20),
e successive modificazioni;
b) le disposizioni relative al
soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
3. Nelle disposizioni di cui al comma
2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto
comma 2 si intendono sostituiti con
le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
(17) Riportato al n. C/I.
(19) Riportato al n. C/II.
(20) Riportata al n. C/XI.
30. Istituzione del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. Nell'ambito del Ministero di
grazia e giustizia è istituito il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede,
secondo le direttive e gli ordini del
Ministro di grazia e giustizia:
a) all'attuazione della politica
dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del
trattamento dei detenuti e degli
internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle
misure alternative alla detenzione;
b) al coordinamento tecnico-operativo
e alla direzione e amministrazione del personale
penitenziario, nonché al
coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori
esterni dell'Amministrazione;
c) alla direzione e gestione dei
supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
2. Al Dipartimento è preposto il
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, scelto tra i
magistrati di Cassazione con funzioni
direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica,
nominato, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro di grazia e
giustizia.
3. Al Dipartimento è assegnato un
vice direttore generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia,
su proposta del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, tra i magistrati di Cassazione o
tra i dirigenti generali, per
l'espletamento delle funzioni vicarie.
4. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi
per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) verifica delle attribuzioni che,
per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e
decentramento delle altre, secondo le
modalità previste dall'articolo 32, nonché attraverso
l'organizzazione in settori
operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli
istituti di prevenzione e di pena,
soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e
strumentali e la gestione del
personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato;
disciplina dei rapporti con gli enti
locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai
settori della documentazione e dello
studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del
personale penitenziario;
b) determinazione, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del
Dipartimento secondo modelli che
assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con
particolare riferimento
all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di
autonomia organizzativa e funzionale
adeguata alle aree specifiche di intervento;
c) analisi delle funzioni
dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro
attribuzione, in un quadro
complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la
previsione, per i primi, della
qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e
previsione dei ruoli afferenti alle
nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
d) previsione dell'attribuzione a
magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la
loro particolare formazione ed
esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività
ovvero della diretta connessione
della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
e) disciplina degli incarichi
ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante
determinazione della loro durata e
dei limiti di permanenza al Dipartimento.
5. Fino all'emanazione dei decreti
legislativi di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non
inferiore a magistrato di tribunale o
funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva
dell'Amministrazione penitenziaria.
Le funzioni dei primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria
previste dalle vigenti disposizioni
sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della
qualità del servizio prestato in
precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonché
preparazione professionale acquisita.
6. E' soppressa la Direzione generale
per gli istituti di prevenzione e di pena.
31. Organizzazione dei servizi del
Corpo di polizia penitenziaria. - 1. I centri, i servizi e le
infrastrutture di cui all'articolo 3
sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i
rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
2. Con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è costituita
una commissione tecnica per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del
controllo sulla creazione delle
banche dati e sulla osservanza da parte del personale operante, di tali
criteri e norme.
32. Istituzione dei provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. Sono istituiti, nelle
sedi di cui alla tabella E allegata
alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono
organi decentrati dal Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria. Essi operano nel
settore degli istituti e servizi per adulti sulla base di programmi, indirizzi
e direttive disposti dal Dipartimento
stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli
istituti, detenuti ed internati, e
nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale,
nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa
concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari,
demandata dalle leggi vigenti al
procuratore generale della Repubblica e al procuratore della
Repubblica, è trasferita ai
provveditorati regionali di cui al comma 1.
33. Personale dei provvedimenti
regionali. - 1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un
dirigente superiore amministrativo
degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore
regionale, dipendente gerarchicamente
dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
34. Revisione degli organici del
personale della Amministrazione penitenziaria. - 1. Gli organici dei
dirigenti superiori e dei primi
dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena
sono aumentati ciascuno di 8 unità;
gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio
sociale degli istituti di prevenzione
e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.
2. La dotazione organica dei
direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista decreto-legge 14
aprile 1978, n. III (21), convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo
modificata dal decreto-legge 28
agosto 1987, n. 356 (22), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1987, n. 436, è incrementata
di 18 unità.
3. La dotazione organica dei
direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella allegata alla legge 16
giugno 1962, n. 1085 (23), sostituita
dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (24), e
modificata dal decreto-legge 28
agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 27
ottobre 1987, n. 436, è incrementata
di 3 unità.
4. Le dotazioni organiche degli
educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di
prevenzione e di pena, previste
decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 (21), convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 giugno 1978, n. 271,
da ultimo modificate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 (22),
convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23
unità.
5. Le dotazioni organiche del
personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli
istituti di prevenzione e di pena
previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 (21), convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno
1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate,
rispettivamente, di 40, di 16 e di 70
unità.
6. La dotazione organica degli operai
degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 275 (25), da ultimo modificata dalla legge 18 marzo
1989, n. 108, è incrementata di 28
unità.
(21) Riportato alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
(22) Riportato al n. B/XXXI.
(23) Riportata al n. A/X.
(24) Riportata al n. A/XVI.
(25) Riportato al n. B/XVIII.
35. Edilizia penitenziaria. Personale
e relative attribuzioni. - 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia
penitenziaria, il quadro C del ruolo
dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla
tabella IV annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (26), e
successive modificazioni, è
sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge.
Alle dotazioni organiche, alle
qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero
di grazia e giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni
organiche, le qualifiche funzionali
ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente
legge.
2. Il personale ai cui al comma 1
svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche
in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale
collaborazione di esperti esterni
alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di
progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della
tecnica penitenziaria ai fini della
progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e
giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza,
di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della
eventuale prospettazione di
indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la
facoltà, in ogni tempo, di accedere
ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai
lavori e di estrarne copia, di
prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni
e chiarimenti anche ai provveditorati
alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
Nella prima attuazione della presente
legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella
G allegata alla presente legge si
provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e
militare, dell'Amministrazione
penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
svolge le mansioni ascrivibili al
profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.
(26) Riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
36. Copertura provvisoria dei posti.
- 1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo
35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è
autorizzato ad avvalersi di personale
particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di
durata non superiore ad un anno,
rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la
retribuzione che sarà stabilita con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, e che non può superare
la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado
dell'Amministrazione statale.
2. Il personale di cui al comma 1
presta la propria opera professionale esclusivamente alle
dipendenze del Ministero di grazia e
giustizia.
37. Competenza del funzionario
delegato. - 1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3
della legge 21 dicembre 1977, n. 967
(27), e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 1 (28), convertito dalla
legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario
delegato è elevato a lire 200
milioni.
(27) Riportata al n. A/XXV.
(28) Riportato alla voce OPERE
PUBBLICHE.
38. Controllo successivo della Corte
dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. La
Corte dei conti esercita il controllo
successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici
dell'Amministrazione penitenziaria.
39. Assunzione di primi dirigenti. -
1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al
comma 1 dell'articolo 34, la nomina a
primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di sevizio
sociale del Ministero di grazia e
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è
attribuita, nella misura del 50 per
cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del
ruolo amministrativo e al personate
del ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data
di entrata in vigore della presente
legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la
qualifica del IX livello funzionale.
(Giurisprudenza)
40. Trattamento giuridico ed
economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione
penitenziaria. - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al personale
dirigente e direttivo
dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico
spettante al personale dirigente e
direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base
alla legge 1° aprile 1981, n. 121
(29), ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al
medesimo personale spetta, altresì,
il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se
non inferiore a quello attualmente
goduto.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si
provvederà ai fini dell'attuazione
del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del
personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo
dell'Amministrazione penitenziaria.
(29) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
(Giurisprudenza)
41. Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria. - 1. Nei confronti del
personale dell'Amministrazione
penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3)
dell'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (30), sono assicurati
attraverso l'ente di assistenza di
cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui
denominazione è modificata in «Ente
di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»
(30/a).
2. Al predetto ente viene conferita
la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di
provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del
personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento di contributi
scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale
anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli
appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle
loro vedove, ai loro orfani ed
eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di
indigenza o di altro particolare
stato di necessità;
d) alle sale convegno, agli spacci,
agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di
riposo o sportivi e ad ogni altra
iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità
morale e fisica, nonché il benessere
dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al
personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
3. All'ente suddetto, con le
modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre
1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi
sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata
presso gli istituti penitenziari.
4. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà
emanato il nuovo statuto dell'ente,
che, stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi
finanziari e l'amministrazione
dell'ente medesimo ed i relativi controlli.
5. Le gestioni, comunque esistenti
presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non
obbligatorie, alle sale convegno,
agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed
alle rappresentative sportive e le
gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli
utili delle suddette attività,
nonché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati,
vengono estinte e le relative
giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate
all'Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui
all'articolo 2, secondo comma, della
legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
6. Alle gestioni di cui al comma 5,
operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si
estendono gli effetti di cui al comma
2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203 (29).
(30) Riportato alla voce REGIONI.
(30/a) Con D.P.C.M. 30 aprile 1997
(Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 134) è stato emanato lo statuto
dell'Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria.
(29) Riportata alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
42. Abrogazione di norme. - 1. Dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale è abrogato l'articolo 49
del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con
regio decreto 30 dicembre 1937, n.
2584 (31), ed è altresì abrogata ogni altra norma che limiti o
condizioni il diritto di contrarre
matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o
che impedisca l'accesso al Corpo ai
coniugati.
2. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del
regolamento del Corpo degli agenti di
custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584
(31/a), e sono abrogate le norme di
cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento
approvato con regio decreto 30 luglio
1940, n. 2041 (32), ed al decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n. 1538 (32/a), che
siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
Sono, altresì, abrogate tutte le
norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
(31) Riportato al n. C/I.
(31/a) Riportato al n. C/I.
(32) Riportato al n. B/III.
(32/a) Riportato al n. A/VIII.
43. Disposizioni transitorie. - 1.
Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per lo svolgimento dei corsi per
l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero
di grazia e giustizia è autorizzato
ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle
strutture e dei mezzi di altre forze
armate dello Stato (33).
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria, che si trovino
impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono
essere destinati a servizi di
istituto o a compiti ad essi direttamente connessi.
3. Gli stanziamenti di bilancio
previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli
agenti di custodia sono destinati
alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.
(33) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29
gennaio 1992, n. 36, riportato al n. C/XXVII.
44. Copertura finanziaria. - 1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in
lire 46.860 milioni per l'anno 1991,
in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per
l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991 all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per
l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420
milioni per l'anno 1993,
l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) quanto a lire 5.675 milioni per
l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento «Affidamento al
Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di
piantonamento dei detenuti ed
internati».
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TABELLA A (33/a)
(articoli 4, 14 e 29)
Inquadramento della polizia
penitenziaria - Equiparazione delle qualifiche con i gradi del corpo degli
agenti di custodia e con le
qualifiche ruolo delle vigilatrici penitenziarie (Organici nel triennio 1993-
1995)
(Omissis)
(33/a) Vedi, anche, l'art. 17, L. 16
ottobre 1991, n. 321, riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO, nonché l'art. 17, D.L.
8 giugno 1992, n. 306, riportato alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
TABELLA B (33/a)
(articoli 4 e 14)
PARTE I
Inquadramento della polizia
penitenziaria - Equiparazione delle qualifiche con i gradi del corpo degli
agenti di custodia e con le
qualifiche del ruolo delle vigilatrici penitenziarie
(Organici nel triennio 1990-1992)
(Omissis)
Segue: TABELLA B
PARTE II
Tabella di equiparazione tra gli
organici del personale di custodia - Piano di assunzioni nel triennio
1990-1992
(Omissis)
(33/a) Vedi, anche, l'art. 17, L. 16
ottobre 1991, n. 321, riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO, nonché l'art. 17, D.L.
8 giugno 1992, n. 306, riportato alla voce SICUREZZA
PUBBLICA.
TABELLA C
(articolo 4)
Piano di assunzioni 1993-1995
(Omissis)
Tabella D
(articolo 13)
Equiparazione tra le qualifiche del
corpo di polizia
penitenziaria e le corrispondenti
qualifiche della
polizia di stato
+--------------------------------------------------------------+
|Corpo di polizia penitenziaria|
Polizia di Stato |
|-------------------------------|------------------------------|
|Ispettore capo . . . . . . . .
|Ispettore capo |
|Ispettore. . . . . . . . . . .
|Ispettore |
|Vice ispettore . . . . . . . . |Vice
ispettore |
|Sovrintendente capo. . . . . .
|Sovrintendente capo |
|Sovrintendente . . . . . . . .
|Sovrintendente |
|Vice sovrintendente. . . . . . |Vice
sovrintendente |
|Assistente capo. . . . . . . .
|Assistente capo |
|Assistente . . . . . . . . . .
|Assistente |
|Agente scelto. . . . . . . . .
|Agente scelto |
|Agente . . . . . . . . . . . .
|Agente |
Tabella E (33/b)
(articolo 32)
Sedi e circoscrizioni dei
provveditorati regionali dell'ammini-
strazione penitenziaria
Torino: Piemonte e Valle d'Aosta
Milano: Lombardia
Genova: Liguria
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige
Bologna: Emilia-Romagna
Firenze: Toscana
Ancona: Marche
Perugia: Umbria
Roma: Lazio
Pescara: Abruzzo-Molise
Napoli: Campania
Bari: Puglia
Potenza: Basilicata
Catanzaro: Calabria
Palermo: Sicilia occidentale
Messina: Sicilia orientale
Cagliari: Sardegna
(33/b) Tabella così sostituita dalla
tab. B allegata alla L. 16 ottobre 1991, n. 321, riportata alla voce
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
TABELLA F (34)
(articolo 35)
(34) Sostituisce il quadro C della
tabella IV allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla
voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
TABELLA G
(articolo 35)
Profili professionali aggiuntivi del
personale del Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria,
relative qualifiche funzionali e dotazioni organiche
(Omissis)
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