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Legge 30 novembre 2000, n. 356 "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000 Art. 1. (Personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia) 1. A decorrere dal 1º gennaio 1998, agli assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita. 2. Il beneficio di cui
al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore
e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di
livello. Art. 2. (Personale delle Forze armate) 1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 ai caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita. 2. Il beneficio di cui
al comma 1 non compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore
e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di
livello. Art. 3. (Riconoscimento della anzianità pregressa) 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1º gennaio 1999, ai soli fini economici, dell’importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Estensione normativa 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l’indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede, l’orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l’igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l’elevazione e l’aggiornamento culturale, la formazione e l’aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1º gennaio 2000 per la parte economica. 2. Le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il
trattamento economico di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le
licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, il diritto allo studio,
l’elevazione e l’aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la
proroga della concessione di alloggi, l’assicurazione, la tutela legale, si
applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi
corrispondenti dell’Esercito, esclusa l’Arma dei carabinieri, della Marina,
comprese le capitanerie di porto, e dell’Aeronautica. Art. 5. (Premio di previdenza) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche al personale dimissionario con più di sei anni di servizio. Art. 6. (Assunzione di ausiliari di leva 1. Al fine di consentire l’apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltrechè il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l’anno 2001, l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. È fatta salva la
previsione di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Art. 7. (Assunzione di personale di ruolo 1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto. Art. 8. (Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216. Art. 9. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, primo periodo, della presente legge, valutato in lire 21.833 milioni per l’anno 1999, in lire 16.217 milioni per l’anno 2000, in lire 17.641 milioni dall’anno 2001 all’anno 2008, in lire 37.705 milioni dall’anno 2009 all’anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provvede, per l’anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire 16.217 milioni per l’anno 2000 e a lire 17.641 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire 27.834 milioni a decorrere dall’anno 2002, mediante corrispondente riduzione del medesimo «Fondo speciale», parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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