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PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni
relative all'organizzazione penitenziaria TITOLO I Trattamento penitenziario Capo I Principi direttivi Art. 1 Interventi di trattamento 1. Il
trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste
nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e
professionali. 2. Il
trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere
un processo di modificazione delle condizioni personali e delle relazioni familiari e
sociali, che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale. Art. 2 Sicurezza e rispetto delle regole 1. L'ordine e la disciplina negli istituti
penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione
delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto
assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del
personale penitenziario, secondo le rispettive competenze. 2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti
penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo Art. 3 Direzione degli istituti penitenziari e
dei centri di servizio sociale 1. Alla direzione degli istituti
penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dellAmministrazione
penitenziaria individuato secondo la vigente normativa. 2. Il
direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri
attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle
attività dellistituto o del servizio; sentiti i responsabili delle singole aree,
decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti,
nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari,
anche non appartenenti allamministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati
con l'autonomia professionale di competenza. 3. Il
direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio
delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. Art. 4 Integrazione e coordinamento degli
interventi 1. Alle
attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale
partecipano tutti gli operatori penitenziari, ad essi rispettivamente addetti, secondo le
loro competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono
contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in
una prospettiva di integrazione e di collaborazione. 2. A
tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun
ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono
organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; in tale ambito i
direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche
conferenze di servizio. 3. Il
Dipartimento dellamministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano
le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale. Art. 5 Vigilanza del magistrato di sorveglianza
sulla organizzazione degli istituti 1. Il
magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a
mezzo di visite e di colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette
informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei
detenuti e degli internati. Capo II Condizioni generali Art. 6 Condizioni igieniche e illuminazione dei
locali 1. I
locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente
adeguati. 2. Le
finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non
sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi del tutto
eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature,
collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente
passaggio diretto di aria e luce. 3.
Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per
il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale,
sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può
escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi
pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati. 4.
Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di
intensità attenuata. 5. I
detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano,
provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A
tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati. 6. Per
la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi,
lAmministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati. Art. 7 Servizi igienici 1. I
servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera. 2. I
vani in cui sono collocati i servizi igienici sono dotati di lavabo, di doccia e, in
particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, forniti di acqua corrente,
calda e fredda, a disposizione dei detenuti e internati per le loro esigenze igieniche. 3. Servizi
igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle
adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune. Art. 8 Igiene personale 1. Gli
oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico
riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne,
stabilite con decreto ministeriale. 2. Per
gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e
parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità. 3. Nei
locali di pernottamento è consentito luso di rasoio elettrico. 4. Il
regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di
parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dellacqua calda. 5. Lobbligo
della doccia può essere imposto per motivi
igienico-sanitari. Art. 9 Vestiario e corredo 1. Gli oggetti che
costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché
gli altri effetti di uso che l'Amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e
agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità, in tabelle,
distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. I capi e gli
effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e
alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la
loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di
conservazione. 3. Per ciascun capo
o effetto è prevista la durata d'uso. 4. L'Amministrazione
sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti
deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato,
questi è tenuto a risarcire il danno. 5. Il sanitario
dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei
capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti. 6. I minorenni
vestono, comunque, abiti di foggia civile. 7. I capi di
biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e
agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una apposita scheda, un
esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla
direzione e trasmesso in caso di trasferimento. 8. La direzione
dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia,
siano restituiti i capi di sua spettanza. 9. I detenuti e gli
internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non
possono essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti
dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese. 10. L'Amministrazione provvede a
fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni a provvedervi a
loro spese. Art. 10 Corredo e oggetti di proprietà
personale 1. Il regolamento interno
stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di
corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che
possono usarsi. 2. E' assicurato un servizio di
lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese. 3. E ammesso il possesso
di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente
valore economico e non siano incompatibili con lordinato svolgimento della vita
nellistituto. Art. 11 Vitto giornaliero 1. Ai detenuti e
agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti. 2. Il regolamento interno
stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano
dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore
dal secondo. 3. Ai minorenni vengono
somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati. 4. Le tabelle vittuarie,
distinte in riferimento ai criteri di cui al
primo comma dellarticolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai
sensi del comma 4 dello stesso articolo, in conformità del parere dellIstituto
superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni
cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in
quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. Art. 12 Controllo sul trattamento alimentare e
sui prezzi dei generi venduti nell'istituto 1. La rappresentanza dei
detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone. 2. Negli istituti in cui la
preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per
ciascuna cucina. 3. I rappresentanti dei
detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la
qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la
confezione del vitto. 4. Ai detenuti e agli internati
lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi
retribuiti di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del
loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per lAmministrazione
penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti. 5. La rappresentanza suddetta
ed il delegato del direttore, indicato nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o
disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore. 6. Mensilmente, la direzione
assume informazioni dall'autorità comunale sui
prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte
dello spaccio o attinge informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande
distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che
sono anche comunicati alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi
a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette. Art. 13 Locali per la confezione e la
somministrazione del vitto. Uso di fornelli 1. Negli istituti, ogni cucina
deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di 200 persone. Se il numero dei
detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine. 2. Il servizio di cucina è
svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di
formazione professionale per gli stessi. 3. Il vitto è consumato di
regola in locali alluopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di
detenuti o internati. Il regolamento di istituto stabilisce le modalità con le quali, a
turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine. 4. E' consentito ai detenuti ed
internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per la preparazione di
bevande e per riscaldare liquidi e cibi già cotti. 5. Le dimensioni e le
caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che
regoleranno altresì le modalità di uso e di recupero delleventuale spesa
convenzionale. 6. La mancata adozione della
gestione diretta, da parte dellAmministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di
sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dellartticolo 9 della legge, deve essere
specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta
può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione
diretta è però equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative di
solidarietà sociale ai sensi del comma 3 dell'articolo 47. 7. Il regolamento interno può
prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati
la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi
ammessi nonché le modalità da osservare. Art. 14 Ricezione, acquisto e possesso di
oggetti e di generi alimentari 1. Il regolamento interno
stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli
oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura
della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e
sportive. Nella individuazione degli oggetti ammessi, si terrà anche conto delle nuove
strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro. 2. Sono ammesse limitazioni
sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del
regime detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della
legge. 3. Non è ammessa la ricezione
dall'esterno di bevande alcoliche. E' consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il
consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non
superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione
e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti .In ogni caso
è vietato laccumulo di bevande alcoliche. Per comprovate ragioni sanitarie, può
essere precluso a singoli o a gruppi l'acquisto e il consumo di tali bevande. 4. Gli oggetti non consentiti
sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati
ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti
deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino
sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e
spese del detenuto. 5. I generi e gli oggetti
provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai
destinatari, devono essere sottoposti a controllo. 6. I detenuti e gli internati
possono ricevere quattro volte al mese un
pacco di peso non superiore a cinque chili, contenente esclusivamente generi di
abbigliamento, ovvero nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche
generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo. 7. Gli oggetti di uso personale
possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze
dell'individuo. 8. I generi alimentari,
ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una
persona. 9. Il detenuto o l'internato
non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno
settimanale. 10. Le limitazioni di cui ai
commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle
detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini. Art. 15 Cessioni fra detenuti o internati 1. La cessione e la ricezione
di somme in peculio fra detenuti e internati è vietata salvo che si tratti di componenti
dello stesso nucleo familiare. 2. E' consentita la
cessione fra detenuti e internati di oggetti di modesto valore. Art. 16 Utilizzazione degli spazi all'aperto 1. Gli spazi allaperto,
oltre che per le finalità di cui allarticolo10 della legge, sono utilizzati per lo
svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive,
ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione. 2. La permanenza all'aperto,
che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere
assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e
psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di
contenimento degli effetti negativi dello stato di detenzione. 3. La riduzione della
permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve
essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di
sorveglianza. 4. Gli spazi destinati alla
permanenza allaperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti
atmosferici. Art. 17 Assistenza sanitaria 1. I detenuti e gli internati
usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. 2. Le funzioni di
programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito
penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono
esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa. 3. L'assistenza sanitaria viene
prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 1 della legge. 4. Sulla base delle indicazioni
desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione
penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale,
reparti clinici e chirurgici. 5. In ogni caso in cui le
prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di
specialisti in psichiatria dei ruolo dell'Amministrazione penitenziario, la direzione
dell'istituto, si avvale di specialisti ai sensi dei quarto comma dell'articolo 80 della
legge. 6. L'autorizzazione per le
visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore. 7. Con le medesime forme
previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici,
chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte dì sanitari e
tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici
dell'Amministrazione penitenziario. 8. Quando deve provvedersi con
estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura
e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità
giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea
comunicazione alla predetta autorità- dà inoltre notizia dei trasferimento al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed al provveditore regionale. 9. In ogni istituto devono
essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed
intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo svilupparsi di forme
patologiche, comprese quelle ricollegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di
riduzione del movimento e dell'attività fisica. Art. 18 Rimborso delle spese per prestazioni
sanitarie 1. E' fatto divieto di
richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per
prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. I detenuti o internati
stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi
della vigente normativa ricevono l'assistenza sanitaria a carico dei servizio sanitario
pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione dei soggetto interessato. 3. Gli enti tenuti ad erogare
l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle
leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori. Art. 19 Assistenza particolare alle gestanti e
alle madri con bambini. Asili nido 1. Le gestanti e le madri con
bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o
professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno
di cura.. 2. E' prestata,
altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico. 3. L'assistenza sanitaria ai
bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé è curata da
professionisti specialisti in pediatria. 4. Gli specialisti in
ostetricia e ginecologia e i pediatri, nonché il personale paramedico, nonché gli
operatori in puericultura degli asili nido sono compensati con onorari proporzionati alle
singole prestazioni effettuate. 5. Presso gli istituti o
sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono organizzati, di norma,
appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri
con i bambini non devono essere chiuse,
affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il
limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi. 6. Sono assicurati ai bambini
all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I
bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato,
sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle
attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio. 7. Quando i bambini debbono
essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età
stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non
esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in
tempo utile per le necessarie iniziative, segnala
il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che
assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino. Art. 20 Disposizioni particolari per gli infermi
e i seminfermi di mente 1. Nei confronti dei detenuti e
degli internati infermi o seminfermi di mente, pur applicando le disposizioni di cui ai
commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a
tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto
possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e
lambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti
stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente accede allistituto per rilevare le
condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari la
individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del
servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale. 2. La sottoposizione a visto di
controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di
mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per
esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. 3. Nella concessione dei
permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono
tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1. 4. I detenuti e gli internati
infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un
lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti
relativi. 5. Coloro che non sono in grado
di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati, secondo le
indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio
nella misura stabilita con decreto ministeriale. 6. Le disposizioni concernenti
la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si
applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi
siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono
in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione.
Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per
sorteggio. 7. Nei confronti degli infermi
e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio
del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza
dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente. 8. Gli infermi e seminfermi in
permesso o in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da
parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali. 9. I detenuti e internati
tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione
dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico. Art. 21 Servizio di biblioteca 1. La direzione dell'istituto
deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni
della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di
usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura
pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso. 2. Nella scelta dei libri e dei
periodici si deve aver cura che ci sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo
culturale esistente nella società. 3. Il servizio di biblioteca è
affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta
delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e
dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura,
dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i
quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o
più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti. 4. I rappresentanti dei
detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67,
nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non
superiore o superiore a cinquecento. 5. Nellambito del
servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e
gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala
lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di
studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di
lettura. Capo III Ingresso in istituto e modalità del
trattamento Art. 22 Ammissione in istituto 1. Le direzioni degli istituti
penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 94 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno
per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di
libertà. 2. Quando viene ricevuta una
persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa
della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione
provvede ad informare il Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, ai fini
dell'assegnazione. 3. La persona che fa ingresso
in istituto perché indagata o imputata viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3)
dell'articolo 33 della legge soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal
senso. 4. In caso di arresto in
flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorità
giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della
introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione
dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo
stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di
persona a carico della quale non sia stato
ancora emesso provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità
giudiziaria. 5. Il provvedimento
dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti
e la durata dell'isolamento medesimo. 6. In caso di mancata
indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorità giudiziaria
competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di
stati di sofferenza psicofisica della persona. 7. Durante l'isolamento
giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle
modalità stabilite dal Dipartimento dellamministrazione penitenziria, il personale
penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale
dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto. Art. 23 Modalità dell'ingresso in istituto 1. La direzione cura che il
detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a
perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare
la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui
all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non
oltre il giorno successivo. 2. Fermo restando quanto
previsto dall'ultimo comma dell'articolo.24, qualora dagli accertamenti sanitari o
altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in una delle condizioni prevista dagli articoli 146 e
147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di
rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la persona interessata
si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla autorità giudiziaria
procedente. 3. Un esperto
dellosservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato
all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali
cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali
accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al
gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli
eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel
comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio
tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. 4. Dopo lespletamento
delle operazioni di cui ai commi precedenti, e nel più breve tempo possibile, la
direzione dellistituto richiede al Dipartimento dellamministrazione
penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la
preesistente cartella personale. 5. Il direttore, o un operatore
penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere
le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro previsto dallarticolo 7 del
Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale
30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma
dellarticolo 32 della legge e di consegnarli lestratto indicato nel secondo
comma dallarticolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti
chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e
agli altri benefici penitenziari. 6. Qualora il detenuto o
l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per
ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere
altrimenti le esatte generalità, il soggetto è identificato sotto la provvisoria
denominazione di «sconosciuto» a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e
contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria. 7. Nel corso del colloquio il
soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che
richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di
servizio sociale. 8. Gli oggetti consegnati dal
detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono
essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli
oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati,
a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto
verbale. 9. Degli oggetti consegnati
dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che
procede. 10. I contatti e gli interventi
degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di cui all'articolo 78 della
legge, dei rappresentanti della comunità esterna autorizzati ai sensi dellaricolo
17 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei
servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di
trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e
gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le
disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e nell'articolo 37 del presente
regolamento. Art. 24 Iscrizioni a registro 1. Nel registro previsto
dallarticolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle
iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine
cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o
escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. 2. Il registro, prima che sia
posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna
pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo
stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la
data e la sottoscrizione. 3. La disposizione di cui al
comma precedente si osserva anche per il registro di cui all'articolo 123 del Codice di
procedura penale e dallarticolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. 4. Le istanze, le impugnazioni
e le dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice di procedura penale sono
comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di
urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido. Le istanze dei detenuti e
degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono
trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni
dalla loro presentazione. Art. 25 Albo degli avvocati 1. Presso ogni istituto
penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in
modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione. 2. E' fatto divieto agli
operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del
difensore. Art. 26 Cartella personale 1. Per ogni detenuto o
internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto
dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di
trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o
l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. 2. L'intestazione della
cartella personale è corredata dai dati anagrafici, delle impronte digitali, della
fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della
persona. 3. Nella cartella personale,
oltre quanto stabilito dallarticolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13
della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle
infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed
estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del
titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del
reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni
ministeriali. 4. Tutti i provvedimenti del
magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'articolo 14-ter e al
capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la
annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al
servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì
comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura
alternativa alla detenzione. 5. Allo scadere di ogni
semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun
detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel
comma 2 dell'articolo 103. 6. All'atto del trasferimento
del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale è annotato un
giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Art. 27 Osservazione della personalità 1. L'osservazione scientifica
della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi
alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di
pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione,
si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e
sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le
sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del
trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene condotta, con il condannato o
l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle
motivazioni e le conseguenze negative delle stesse, sia nei confronti dei danneggiati che dello stesso interessato. 2. All'inizio dell' esecuzione,
l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o
dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di
trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi. 3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta
ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni
intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una
variazione del programma di trattamento. 4. L'osservazione e il
trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità
in caso di trasferimento in altri istituti. Art. 28Espletamento dell'osservazione della
personalità 1. L'osservazione scientifica
della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le
pene e le misure di sicurezza. 2. Quando si
ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare
sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione. 3. L'osservazione è condotta
da personale dipendente dall'Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge. 4. Le attività di osservazione
si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo
coordinate. Art. 29 Programma individualizzato di
trattamento 1. Il programma di trattamento
contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma
dell'articolo13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma
dell'articolo1 della stessa. 2. La compilazione del
programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto
dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate
nellarticolo 28. 3. Il gruppo di osservazione
tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento
praticato e i suoi risultati. 4. La segreteria tecnica del
gruppo è affidata, di regola, all'educatore. Art. 30 Assegnazione dei detenuti e degli
internati agli istituti 1. I condannati e gli
internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono
provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di
misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora
ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti,
l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località
prossima. 2. Nell'istituto di
assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste
dall'articolo 13 della legge. 3. Sulla base della
formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione
definitiva. 4. Per l'assegnazione
definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le
indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di
trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115. 5. Alle assegnazioni
provvisorie e definitive che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un
provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato provvede il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione, dispone
il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dellamministrazione
penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla
competenza del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria. Art. 31 Raggruppamento nelle sezioni 1. Gli istituti penitenziari,
al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri
indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da
realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati
di soggetti. 2. Gli imputati che
non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) dell'articolo 33 della legge, sono
assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in
considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura
colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso. Art. 32 Assegnazione e raggruppamento per motivi
cautelari 1. I detenuti e gli internati,
che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei
compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o
sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele. 2. La permanenza
dei motivi cautelari viene verificata semestralmente. 3. Si cura, inoltre, la
collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere
aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni
a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei
confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della
separazione delle stesse dalla comunità. Art. 33 Regime di sorveglianza particolare 1. Il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione
o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria,
ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di
un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge,
richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché
esprima parere nel termine di dieci giorni. 2. L'autorità giudiziaria deve
far pervenire i pareri di cui al comma 3 dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni. 3. La direzione dell'istituto
chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma
dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla
corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il
provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da
quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta. 4. Del provvedimento che
dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui
il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che
sottoscrive per presa visione. 5. I provvedimenti che
dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono
comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di
copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente
disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria. 6. Dei provvedimenti che
dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del
loro esito è presa nota nella cartella personale. 7. La direzione dell'istituto
provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno
dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato. 8. Quando il detenuto o
internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche
temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di
sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale
ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi
precedenti. 9. Il trasferimento ad altro
istituto idoneo viene disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si
trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare
possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata
e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato
sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una
delle sezioni di cui all'articolo 32. Art. .34 Reclamo avverso il provvedimento di
sorveglianza particolare 1. Il reclamo avverso il
provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se
proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto è iscritto nel registro previsto
dall'articolo 123 del codice di procedura
penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271 ed è trasmesso al
più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al
quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di
urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido. 2. Il detenuto o l'internato,
nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore. 3. Il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, può
delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale
di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o
l'internato ha proposto reclamo. Art. 35 Detenuti ed internati stranieri 1. Nell'esecuzione delle misure
privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle
loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite
possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese. 2. Deve essere, inoltre,
favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni
con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. Art. 36 Regolamento interno 1. L'Amministrazione
penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della
legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate
nell'articolo14, anche attraverso la differenziazione degli istituti. 2. Il regolamento interno,
oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli
articoli 8, 10, 11, 13, 14, 40, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni
caso, le seguenti materie: a) gli orari di
apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari
relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalità
relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di
permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i
turni e le modalità di permanenza all'aperto; f) i
tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni
consentite e le relative modalità; h) i giochi
consentiti. 3. Il regolamento interno può
disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari
sezioni dell'istituto. 4. Nella predisposizione del
regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della
legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'Amministrazione penitenziaria ai
sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo.
Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse
cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per
uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento. 5. Il regolamento interno deve
essere portato a conoscenza dei detenuti e internati. Art. 37 Colloqui 1. I colloqui dei condannati,
degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti
e dai conviventi sono autorizzate quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono
presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede. 3. Le persone ammesse al
colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste
dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto
strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 4. Nel corso del colloquio deve
essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il
personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono
comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione. 5. I colloqui avvengono in
locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni
muniti di mezzi divisori. La direzione può
consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni
caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia
penitenziaria. 6. Appositi locali sono
destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. 7. Per i detenuti e gli
internati infermi, i colloqui possono avere luogo nell'infermeria. 8. I detenuti e gli internati
usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei
delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dellarticolo 4-bis della legge e per
i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può
essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente
infermi ovvero quando ricorrano particolari circostanze possono essere concessi colloqui
anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata
massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i
congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono
in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il
detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e
l'organizzazione dell'istituto lo consentono. 11. A ciascun colloquio con il
detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 12. Qualora risulti che i
familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi. 13. Dal colloquio, con
l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro. 14. Nei confronti dei detenuti
che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo
svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile. Art. 38 Corrispondenza epistolare e telegrafica 1. I detenuti e gli internati
sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. 2. Al fine di consentire la
corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che
non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una
lettera e l'affrancatura ordinaria. 3. Presso lo spaccio
dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, degli oggetti di
cancelleria necessari per la corrispondenza. 4. Sulla busta della
corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio
nome e cognome. 5. La corrispondenza in busta
chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale
presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità
tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto. 6. La direzione, quando vi sia
sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti
contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per
l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per
provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato in
attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che
procede. 7. La corrispondenza
epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o
trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che
procede. 8. Le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano anche ai telegrammi in arrivo. 9. Ove la direzione ritenga che
un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne
informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria che procede, i quali
decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro. 10. Il detenuto o l'internato
viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta. 11. Non può essere sottoposta a
visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata
ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti
delluomo, di cui l'Italia fa parte. Art. 39 Corrispondenza telefonica 1. In ogni istituto sono
installati uno o più telefoni secondo le occorrenze. 2. I condannati, gli internati
e gli imputati dopo la sentenza di primo grado possono essere autorizzati dal direttore
dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero,
allorchè ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e
conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad
effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in
occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1
dellarticolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi
previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. 3. L'autorizzazione può essere
concessa, oltre i limiti ivi stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza
o di particolare rilevanza. 4. Gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado possono essere autorizzati alla corrispondenza
telefonica con la frequenza e la modalità di cui ai commi precedenti dall'autorità
giudiziaria procedente. 5. Il detenuto o l'internato
che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta
all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui
deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la
revoca. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che
consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i
motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto,
deve essere motivata. 6. Il contatto telefonico viene
stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima delle conversazioni telefoniche
è di dieci minuti. 7. L'autorità giudiziaria
competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi
dell'articolo 18, della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano
ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la
registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o
internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis, della legge. 8. La corrispondenza telefonica
è effettuata a spese dell'interessato, o a spese del destinatario qualora questi accetti. 9. La contabilizzazione della
spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. 10. In caso di chiamata
dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati,
all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla
persona che ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in
cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso alla
conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le
disposizioni di cui al comma 7. Art.40 Uso di apparecchi radio e di altri
strumenti 1. Ai detenuti e agli internati
è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può
autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori
di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio. 2. Apposite prescrizioni
ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa
convenzionale per energia elettrica. Art. 41 Corsi di istruzione a livello della
scuola d'obbligo 1. Il Ministero della pubblica
istruzione, previe opportune intese con il Ministero di grazia e giustizia, impartisce
direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello della scuola d'obbligo. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi
di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i
ministeri predetti. 2. I provveditori agli studi,
sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti
penitenziari, dai presidi, dai direttori didattici concertano con il provveditore
regionale dellAmministrazione penitenziaria la dislocazione e il tipo di vari corsi
a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria. 3. L'organizzazione didattica e
lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi della pubblica istruzione. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. 4. Le direzioni degli istituti
curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento
dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano
che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone
già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed
internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di
sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali
attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti
o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori
dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono
uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che
assicuri alla persona trasferita la continuità didattica. 5. Per lo svolgimento dei
programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato dalle autorità
scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone
qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale della
pubblica istruzione. Art. 42 Corsi di formazione
professionale 1. L'ente regione, d'intesa con
i provveditori regionali, programma, sulla base delle indicazioni e delle richieste delle
direzioni degli istituti e con la collaborazione degli enti locali competenti, i vari tipi
di corsi di formazione professionale, da svolgere secondo le esigenze della popolazione
detenuta, italiana e straniera, e le richieste del mercato del lavoro. Ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in
parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli
istituti. 2. LAmministrazione
penitenziaria promuove protocolli dintesa con gli enti locali che garantiscano al
detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il
titolo di qualificazione anche dopo la sua dimissione. 3. Lorganizzazione e lo
svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi degli enti locali. Le direzioni
degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. 4. Le direzioni degli istituti
curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello
svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano
che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone
già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono
evitati, in quanto possibili i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati
impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento
che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il
trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, derivi da motivi di
opportunità acquisiscono in proposito il parere degli operatori dellosservazione e
trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di
trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il
trasferimento lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla
persona trasferita la continuità didattica. 5. Per lo svolgimento dei
programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato dintesa con
le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali
operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali. Art. 43 Corsi di istruzione secondaria
successivi a quelli d'obbligo 1. I corsi di istruzione
secondaria successivi a quelli della scuola d'obbligo sono organizzati, su richiesta
dellAmministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo
della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti
penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle
indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la
presenza di almeno una delle succursali
predette in ogni regione. 2. A tali corsi sono ammessi
detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che
debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di
tempo non inferiore ad un anno scolastico. 3. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 41. 4. Per agevolare i condannati e
gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione
dell'istituto richiede alla presidenza di una vicina scuola secondaria di secondo grado di
assistere coloro che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi nello
svolgimento individuale dei programmi di istruzione. Analoga agevolazione è offerta agli
imputati. Inoltre, la direzione dell'istituto, sempre al fine di agevolare gli studi di
detenuti e internati al di fuori dei corsi regolari di cui al comma 1, può organizzare,
utilizzando persone professionalmente qualificate, altri corsi di studio in grado di
preparare gli allievi a sostenere annualmente gli esami previsti per i corsi di studio
seguiti. 5. Sono stabilite intese con le
autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami
previsti per i vari corsi. 6. Qualora non sia possibile
rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di
lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, richiamato dal comma 3 del presente
articolo, i condannati e gli internati, durante la
frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro.
Coloro che seguono corsi individuali possono essere esonerati dal lavoro, a loro
richiesta. Art. 44 Studi universitari 1. I detenuti e gli internati
che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei
requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. 2. A tal fine, sono stabilite
le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire
di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. 3. Coloro che seguono corsi
universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione
dell'impegno e del profitto dimostrati. 4. I detenuti e internati
studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo
svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni.
Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali
di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro
studio. Art. 45 Benefici economici per gli studenti 1. Per la frequenza dei corsi
di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con
decreto ministeriale. 2. I corsi possono svolgersi
anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento
in tempi diversi delle attività di studio e di lavoro. In tal caso, i detenuti e gli
internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede
proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio
previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi. 3. Per la frequenza ai corsi di
istruzione secondaria di secondo grado i condannati e gli internati ricevono un sussidio
giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di
frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno
scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto
per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano
superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano
mercede. 4. A conclusione di ciascun
anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione
secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali nonché agli
studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato
tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni
economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene
corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. 5. I corsi a livello di scuola
dell'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non
risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi delle attività di studio e di lavoro,
come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li
frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero
delle ore di lavoro effettivamente svolto. 6. Ai detenuti e agli internati
che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di
rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dellamministrazione
penitenziaria. 7. I soggetti che fruiscono di
assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente
articolo. 8. L'importo complessivo dei
sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato
annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 46 Esclusione dai corsi di
istruzione e di formazione professionale 1. Il detenuto o l'internato
che, nei corso di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale,
tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso
dal corso con provvedimento del direttore. 2. Il provvedimento di
esclusione dal corso è adottato dal direttore dopo avere acquisito il parere delle
autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione
sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità scolastiche predette. Art.47 Organizzazione del lavoro 1. Le lavorazioni
penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e
gestite dalle direzioni degli istituti secondo le linee programmatiche determinate dai
provveditorati. Allo stesso modo possono inoltre, essere organizzate e gestite da imprese
pubbliche e private, e, in particolare, da imprese cooperative di solidarietà sociale, in
locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono
definiti con convenzioni, che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in
comodato, dei locali delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le
modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute per lo svolgimento della attività
produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni
dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I
datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dellistituto la retribuzione
dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e limporto degli
eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I
datori di lavoro devono dimostrare alla direzione ladempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. 2. Le lavorazioni interne
dell'istituto sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni
detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro. 3. Le convenzioni di cui al
comma 1, particolarmente con cooperative di solidarietà sociale, possono anche avere ad
oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di
manutenzione dei fabbricati. 4. L'Amministrazione
penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di
vestiario e corredo, in quanto possibile anche per il personale, nonché per le forniture
di arredi e quant'altro necessario negli istituti, che possa essere prodotto nelle
lavorazioni medesime. A tale riguardo, gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non
implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare la fondatezza
della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari presso l'istituto a cui
l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne
si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la
valutazione della quale si deve però tenere conto anche della funzione essenziale, non
solamente economica, ma di attuazione del trattamento penitenziario, che le lavorazioni
penitenziarie devono assolvere. 5. La produzione è destinata a
soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'Amministrazione penitenziaria, delle altre
amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati. 6. Le commesse di lavoro delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. Le direzioni possono accogliere direttamente le
commesse di lavoro provenienti dai privati. 7. Quando le commesse
provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente
fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di
queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il
conseguente prezzo dei prodotti. 8. Se le commesse non sono
sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie,
l'Amministrazione previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può
organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono
offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. 9. Le direzioni degli istituti
penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al
lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della
legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel
mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità
comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi. 10. I posti di lavoro a
disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in un'apposita
tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni
esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro
disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili
all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata
dal provveditore regionale. 11. Negli istituti per minorenni particolare
cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione
professionale. Art. 48 Lavoro esterno 1. L'ammissione dei condannati
e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è
prevista la possibilità nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia
stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della
legge. 2. L'ammissione degli imputati
al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente
autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge, è comunicata al
magistrato di sorveglianza. 3. La direzione dell'istituto
deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di
autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità
della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione. 4. Il magistrato di
sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o
nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del
tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e
della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso
al lavoro all'esterno commetta altri reati. 5. I detenuti e gli internati
ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte
manette. 6. La scorta dei detenuti e
degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria con le
modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. 7. L'accompagnamento dei minori
ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può
essere effettuato da personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. 8. Al fine di consentire
l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni
degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Il provveditore regionale e le
direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per
l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per
l'impiego, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le
modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di
adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle
direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti
e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno. 9. Il provveditore regionale
impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena
occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno. 10. I datori di lavoro dei
detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dellistituto la
retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e
limporto degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata
alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione
ladempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. 11. I detenuti e gli internati
ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con
le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura
privata della libertà. 12. L'ammissione al lavoro
all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività
regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di
possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale.
Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile
finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i
prelievi ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge. 13. Nel provvedimento di
assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni
che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da
trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di
rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento
dei rapporti con la famiglia, anche in sostituzione dei colloqui con la stessa, secondo le
indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato
all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto
rapporto per il reato previsto dall'articolo385 del codice penale. 14. La direzione dell'istituto
provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del
centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno,
dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il
lavoro all'esterno. 15. Le eventuali modifiche delle
prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono
comunicate al Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e
gli internati, o alla autorità giudiziaria precedente, per gli imputati. La revoca del
provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo lapprovazione
del magistrato di sorveglianza. Il direttore dellistituto può disporre con
provvedimento motivato la sospensione dellefficacia dellammissione al lavoro
allesterno in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca. 16. I controlli di cui al comma
3 dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato
osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei
diritti e della dignità. 17. La disposizione di cui al
comma 3 dell'articolo 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro
all'esterno per svolgere un lavoro autonomo. 18. Quando il lavoro si svolge
presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i
responsabili di dette imprese, per l'immediata segnalazione alla direzione dell'istituto
stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano
interventi di controllo. Art.49 Criteri di priorità per l'assegnazione
al lavoro all'interno degli istituti 1. Nella determinazione delle
priorità per l'assegnazione dei detenuti e
degli internati al lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge. Art. 50 Obbligo del lavoro 1. I condannati e i sottoposti
alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano
stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati
autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a
domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel
sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività
lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto. Art. 51 Attività artigianali, intellettuali o
artistiche 1. Le attività artigianali,
intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in
appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di
attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. 2. Gli imputati possono essere
ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al
lavoro. 3. I condannati e gli internati
che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le
ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando
dimostrino di possedere le attitudini previste dal comma 14 dell'articolo 20 della legge e
si dedichino ad esse con impegno professionale. 4. Le autorizzazioni sono date
dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso
delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione. 5. Può essere consentito
l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per
l'Amministrazione. 6. Sull'utile finanziario
derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato
o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i
prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge. Art. 52 Lavoro a domicilio 1. Il lavoro a domicilio
all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto anche durante le ore destinate
al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 51. Art. 53 Esclusione dalle attività lavorative 1. Lesclusione
dallattività lavorativa è adottata dal direttore, sentito il parere dei componenti
del gruppo di cui allarticolo 29 nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni
e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o linternato manifesti un
sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti ovvero nel caso di mancanza di
rendimento lavorativo Art.54 Lavoro in semilibertà 1. I datori di lavoro dei
condannati e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare alla
direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi
vigenti e limporto degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore. I datori
di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. 2. I condannati e gli internati
ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi
con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura
privativa della libertà. Art.55 Assegni familiari 1. I detenuti e gli internati
lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi
prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni familiari per le persone a carico. 2. Qualora il detenuto o
l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a
carico, invitandole a provvedervi. 3. Ove i soggetti o le persone
a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione
provvede direttamente. 4. Gli importi sono consegnati
direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse. 5. Se la persona a carico è
incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso
detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato. Art.56 Prelievi sulla remunerazione 1. Il prelievo della quota di
remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dai
numeri 1) e 3) dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si
effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. 2. Ferma restando la competenza
del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla
liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei
prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza. Art. 57 Peculio 1. Il peculio dei condannati e
degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile. 2. E' destinata al fondo
vincolato la quota di un quinto della remunerazione. La rimanente parte del peculio
costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di un milione di lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere
immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o
ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo
le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un
ufficio postale. 3. Il fondo vincolato non può
essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà.
Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il direttore dell'istituto può
autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato. 4. Il fondo disponibile può
essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la
corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o
debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle
spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della
richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del
procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di
anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto. 5. Il peculio degli imputati è
interamente disponibile e non può superare il limite di due milioni. 6. Il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno,
l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di
quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi. 7. E' ammessa deroga a tali
disposizioni, su autorizzazione del direttore, solo per acquisti di strumenti, oggetti e
libri occorrenti per attività di studio e di lavoro. 8. La direzione dell'istituto,
alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli
interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente
nell'istituto. 9. Gli interessi si calcolano
sui saldi di fine mese. 10. Al detenuto o all'internato
dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo
degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari
bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla
Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e
prestiti è versato all'erario. 11. Al condannato o
all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti
prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in
eccesso al limite fissato nel comma 6. 12. Al detenuto o all'internato
in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio
disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze. 13. I limiti di somme
determinati nel presente articolo possono essere variati, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia. Art.58 Manifestazioni di professione religiosa 1. I detenuti e gli internati
hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché non contrari
allordine pubblico ed alla legge secondo le disposizioni del presente articolo. 2. E' consentito ai detenuti e
agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel
proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria
confessione religiosa. 3. E' consentito, durante il
tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria
professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità. 4. Per la celebrazione dei riti
del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle
esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza
religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione
alle esigenze medesime. 5. Negli istituti in cui
operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno
di essi dal provveditore regionale dellAmministrazione penitenziaria, ovvero, se
trattasi di istituti per minorenni, al direttore del centro di rieducazione minorenni,
sentito l'ispettore dei cappellani. 6. Per l'istruzione religiosa o
le pratiche rituali di tutte le altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri
di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali. 7. La direzione dell'istituto,
al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione
e l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello
cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose che
hanno regolato con legge i propri rapporti con lo Stato italiano; si avvale altresì dei
ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze
delle varie confessioni religiose, dal ministero dell'interno; potrà, comunque, fare
ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,
della legge. Art.59 Attività culturali, ricreative e
sportive 1. I programmi delle attività
culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di
espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la
partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti. 2. I programmi delle attività
sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere
sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle
attività sportive. 3. I rappresentanti dei
detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono
nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero
di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di
internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità. 4. La commissione, avvalendosi
anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura
l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi. 5. Le riunioni delle
commissioni si svolgono durante il tempo libero. 6. Nella organizzazione e nello
svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti
volontari e di quella delle persone indicate nell'articolo 17 della legge. Art. 60 Attività organizzate per i detenuti e
gli internati che non lavorano 1. La direzione si adopera per
organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti
che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa. Art.61 Rapporti con la famiglia e progressione
nel trattamento 1. La predisposizione dei
programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le
loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale. 2. Particolare attenzione è
dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo
familiare e preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al
suo ritorno. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione e
trattamento, il direttore può: a) concedere
colloqui oltre quelli previsti dallarticolo 37; b) autorizzare la
visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte
della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in
compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo18 della
legge; c) autorizzare il
soggetto a trascorrere un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative con le
persone indicate alla lettera b) in apposite unità abitative, da realizzare all'interno
degli istituti; il personale di polizia penitenziaria effettua la sorveglianza esterna di
tali unità abitative, con la possibilità di effettuare controlli o interventi
allinterno se si verificano situazioni che lo richiedono. 3. Le autorizzazioni di cui
alla lettera c) del comma 2 non possono
superare complessivamente il numero di dodici. Art.62 Comunicazione dell'ingresso in istituto 1. Immediatamente dopo
l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in
caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli
operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona
indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o
telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale. 2. La comunicazione, contenuta
in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia
relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è
presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico
dell'interessato. Se si tratta, di minore, la spesa è a carico dell'Amministrazione. 3. Se si tratta di straniero,
l'arresto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla
normativa vigente. Art. 63 Comunicazione di infermità e di decessi 1. In caso di grave infermità
fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione
dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente
da lui indicata, a cura e spese dell'Amministrazione con il mezzo più rapido e le
modalità più opportune. 2. Non appena la direzione
dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto
o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve
darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti. 3. Del decesso di un detenuto o
di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza. Art. 64 Permessi 1. I permessi previsti dal
primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una
durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo, dove
il detenuto o l'internato deve recarsi. 2. Nel provvedimento di
concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il
detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del
permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è
imputato o per il quale è stato condannato. 3. Al fine di acquisire
elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o
la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie
informazioni. 4. Per i permessi di durata
superiore alle dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la
notte in un istituto penitenziario. 5. Le operazioni di scorta sono
effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del
permesso possono essere specificate le modalità. 6. Nel caso in cui risulti che
il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento,
vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessari, gli accertamenti con riferimento
alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è
comunicato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30-bis della legge. Art. 65 Permessi premio 1. Il
direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del
permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui
all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza,
avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi
addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del
trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed
alla durata della pena ancora da scontare. 2. Nell'adottare
il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune
prescrizioni relative al domicilio o alla dimora del condannato durante il permesso, sulla
base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili,
a mezzo degli organi di polizia. 3. Durante il
permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o
dalla Polizia di Stato. In casi particolari lAmministrazione penitenziaria può
disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 4. In fase di
esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore
dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono se necessario, al
condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi
collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali. 5. Il
condannato in permesso, in caso di necessità, potrà rivolgersi all'istituto ed al centro
di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di
documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato potrà segnalare le proprie
esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiverà per dare la più
opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali. 6. Qualora il
permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione
dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di
concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di
competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, riferendo poi alle direzioni
dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti. Art. 66 Comunicazioni al prefetto 1. Dei provvedimenti esecutivi
di concessione dei permessi previsti dagli articoli 64 e 65 è data notizia senza ritardo
dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della
provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito. Art. 67 Garanzie di sorteggio delle
rappresentanze 1. Le modalità dei sorteggi
dei componenti delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge
sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di
nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i
rappresentanti in carica e i loro sostituti. 2. I detenuti e gli internati
nominati nelle rappresentanze previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge durano in
carica quattro mesi. Art. 68 Partecipazione della comunità esterna
all'azione rieducativa 1. La direzione dell'istituto
promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei
contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private
previste dall'articolo 17 della legge. 2. La direzione dell'istituto
esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative
da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di
sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità
della loro esecuzione. 3. Il magistrato di
sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che
devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti. 4. La direzione dell'istituto
cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con
gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti
secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano. 5. In caso di inosservanza
delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza
dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del
proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con
provvedimento motivato, la sospensione dellefficacia del provvedimento
autorizzativo. 6. Al fine di sollecitare la
disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la
collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di
concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei
condannati e degli internati e le possibili forme di essa. Capo IV Regime penitenziario Art. 69 Informazioni sulle norme e
sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria 1. In ogni istituto
penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti
possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno
nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli
internati, alla disciplina e al trattamento. 2. All'atto dell'ingresso, a
ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al
comma 1, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali.
L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse trai detenuti e internati
stranieri. 3. Di ogni successiva
disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli
internati. 4. L'osservanza da parte dei
detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita
penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle
medesime. Art. 70 Norme di comportamento 1. I detenuti e gli internati
hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni
impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli
operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto. 2. I detenuti e gli internati,
nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto. 3. Nei rapporti reciproci degli
operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei». Art. 71 Compiti di animazione e di
assistenza 1. A singoli detenuti o
internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento
dei programmi dell'istituto possono essere affidate dalla direzione mansioni che
comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale,
ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune. 2. Le mansioni suddette sono
espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in
nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire
come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o
internati. Art. 72 Risarcimento dei danni
arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi 1. In caso di danni a cose
mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare
l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpevolezza. 2. All'esito degli accertamenti
e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al
responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono
comportare anche pagamenti rateali. 3. La somma dovuta a titolo di
risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile. 4. In caso di danni a cose
appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per
favorire il risarcimento spontaneo. 5. Il risarcimento spontaneo è
considerato come circostanza attenuante nella eventualità di procedimento disciplinare. Art. 73 Isolamento 1. L'isolamento continuo per
ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è
eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto
clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche
per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato
contagioso. 2. L'isolamento continuo
durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito
in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia
tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche
in tal caso, l'isolamento si esegue, in locali con le caratteristiche di cui
allarticolo 6 della legge. 3. Ai detenuti e gli internati,
nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al comma 2, è precluso di
comunicare con i compagni. 4. L'isolamento diurno nei
confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle
attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi
scolastici, ed alle funzioni religiose. 5. Sono assicurati il vitto
ordinario e la normale disponibilità di acqua. 6. Le condizioni delle persone
sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento, non devono differire da quelle
degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che
procede. 7. La situazione di isolamento
dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati
controlli giornalieri nel luogo di isolamento, sia da parte di un medico che da parte di
un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed
adeguata da parte del personale di polizia penitenziaria. 8. Non possono essere
utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge. Art. 74 Perquisizioni 1. Le operazioni di
perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del
Corpo di polizia penitenziaria in presenza di una unità di qualifica non inferiore a
quella di sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi
presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire. 2. La perquisizione può non
essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo. 3. Le perquisizioni nelle
camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità
dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi. 4. Il regolamento interno dell'istituto stabilisce
quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano
perquisizioni ordinarie. 5. Per procedere a
perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore. 6. Per operazioni di
perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della
collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in
servizio di pubblica sicurezza. 7. In casi di particolare
urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone
immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza. Art. 75 Istanze e reclami 1. Il magistrato di
sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto devono offrire la
possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con
loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere
particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali
dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità
che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per
presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di
sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a
ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito
degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze
effettuate. 2. Ai detenuti e agli internati
che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle
autorità indicate nell'articolo 35 della legge. 3. Qualora il detenuto o
l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa,
dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la
dicitura «riservata». Se il mittente non è in condizioni di sostenere le spese per
l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione. 4. Il magistrato di
sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano, nel più breve
tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o
scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato
accoglimento. Art. 76 Ricompense 1. Le ricompense sono concesse
su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare
impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare
impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva
collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali,
ricreative e sportive; d) particolare
sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per
sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali; e) responsabile
comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire
atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti
meritori di valore civile. 2. I comportamenti suindicati
sono ricompensati con: a) encomio; b) proposta di concessione dei
benefici indicati negli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge,
sempreché ne ricorrano i presupposti; c) proposta di grazia, di
liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. 3. La ricompensa di cui alla
lettera a) è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) sono concesse dal
consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione e trattamento. 4. Nella scelta del tipo e
delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del
comportamento nonché della condotta abituale dell'individuo. 5. Delle ricompense concesse
all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede. Art. 77 Infrazioni disciplinari e sanzioni 1. Le sanzioni
disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) Negligenza nella
pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono
ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario
inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e
comportamenti molesti nei confronti della comunità; 5) giochi o altre
attività non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di
malattia; 7) traffico di beni di
cui è consentito il possesso; 8) possesso o traffico di
oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con
l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla
pubblica decenza; 11) intimidazione di compagni o
sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti
provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o
danneggiamento di beni dell'Amministrazione; 14) possesso o traffico di
strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei
confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per
ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o
prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel
rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o
a sommosse; 19) promozione di disordini o di
sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge
come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. 2. Le sanzioni disciplinari
sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate. 3. La sanzione dell'esclusione
dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri
da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi
dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura. 4. Delle sanzioni inflitte
all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede. Art. 78 Provvedimenti disciplinari in via
cautelare 1. In caso di assoluta urgenza,
determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o
la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza
e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento
motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile
con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa
della convocazione del consiglio di disciplina. 2. Subito dopo l'adozione del
provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione
prevista dal penultimo comma dell'articolo 39 della legge. 3. Il direttore attiva e svolge
al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 81. 4. La durata della misura
cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura
cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata. Art. 79 Procedimento penale e provvedimenti
disciplinari 1. Il giudizio disciplinare
dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorchè, per lo stesso fatto, vi
è informativa di reato alla autorità giudiziaria. 2. In tal caso, la direzione
avrà cura di richiedere periodicamente lesito
del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine
del procedimento medesimo. Art. 80 Sospensione e condono delle sanzioni 1. L'esecuzione delle sanzioni
può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che
il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il
soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione
è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta. 2. Per eccezionali circostanze
l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla. 3. Qualora il sanitario
certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la
sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a
cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione. Art. 81 Procedimento disciplinare 1. Allorché un operatore
penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata
commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto
viene trasmesso al direttore per via gerarchica. 2. Il direttore ovvero il
funzionario da lui delegato, alla presenza del comandante del reparto di polizia
penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni
dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. 3. Il direttore, personalmente
o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. 4. Quando il direttore ovvero
il funzionario da lui delegato ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni
previste nei numeri 1) e 2) dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla
data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione
disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione
dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia
all'interessato con le forme di cui al comma 2. 5. Nel corso dell'udienza,
l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie
discolpe. 6. Se nella procedura avanti al
direttore risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di
competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo. 7. La sanzione viene deliberata
e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale. 8. Il provvedimento definitivo
con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla
direzione al detenuto o internato. Art. 82 Mezzi di coercizione fisica 1. La coercizione fisica,
consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si
effettua sotto il controllo sanitario con
luso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere
pubbliche. Art. 83 Trasferimenti 1. Nei trasferimenti per motivi
diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai
detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione. 2. Il detenuto o l'internato,
prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal
medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alla assenza di
condizioni che lo rendano inidoneo a sopportare il viaggio. Se sussistono tali condizioni,
la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento. 3. All'atto del trasferimento
la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende
portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia
di traduzioni. 4. Il capo scorta riceve in
consegna dalla direzione: a) generi
alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio
o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura
giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro; b) la cartella
personale; c) il certificato
sanitario previsto dal comma 2; d) la nota degli
oggetti costituenti il bagaglio personale; e) il peculio, in
tutto o in parte, costituito in fondo disponibile; f) il
certificato dell'ammontare del peculio consegnato. 5. Il capo scorta rilascia
ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione
dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione
dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato. 6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli
altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel
bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione
dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale. 7. Le spese per la spedizione
degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione
fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o
dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda. 8. Nel caso di trasferimenti
temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura
richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato. 9. Quando si rende necessario
un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile: a)
i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali,
particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali
sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative; b)
i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non
agevolmente proseguibili in altra sede; c) le detenute con
prole in istituto; d)
gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati
appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione. Art. 84 Traduzioni 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 42-bis della legge e delle altre disposizioni normative che regolano la
materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità
stabilite con decreto del direttore generale dellAmministrazione penitenziaria. Art. 85 Autorità che dispongono i trasferimenti
tra istituti o le traduzioni 1. Il Dipartimento
dellAmministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi
provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti
tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I
trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti
previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede. 2. Quando, sussistendo gravi e
comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità
giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può
dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato
dall'autorità giudiziaria procedente. 3. I trasferimenti o le
traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti
dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio,
informandone il Dipartimento dellamministrazione penitenziaria. La stessa
disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai
tribunali di sorveglianza. 4. La direzione dell'istituto
comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un
detenuto o internato. 5. I trasferimenti o le
traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i
trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando,
a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il
compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto. 6. Soddisfatte le esigenze
giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza. 7. Nei casi di assoluta
urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al
trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente. 8. Il trasferimento dei
condannati o degli internati è comunicato all'organo
del pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione. 9. L'assegnazione prevista dal
secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dellamministrazione
penitenziaria. Art.86 Traduzioni di detenute e di internate 1. Le traduzioni delle detenute
e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile della
polizia penitenziaria. Art. 87 Uso di abiti civili nelle traduzioni 1. Nelle traduzioni i detenuti
e gli internati possono indossare abiti civili. Art. 88 Trattamento del dimittendo 1. Nel periodo che precede la
dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato
beneficiano di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la
risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e
di ambiente, a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a
discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità
che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un
istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie. 2. Per la definizione e la
esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro
servizi sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato. Art. 89 Dimissione 1. La dimissione dei detenuti e
degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria. 2. La dimissione dei condannati
che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando
possibile, nelle ore antimeridiane. 3. La dimissione degli altri
detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo
provvedimento. 4. Quando all'esito della pena
deve seguire una misura di sicurezza detentiva di cui sia stata regolarmente disposta la
esecuzione ai sensi articolo 679 codice procedura penale, o viceversa, non si dà corso
alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova
assegnazione. 5. Il centro di servizio
sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si
adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o
l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi. 6. I dimessi che, a causa di
gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero
in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera. 7. In caso di
intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo
rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli
sono evitate le limitazioni del regime penitenziario. 8. Della sospensione è data
immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria
competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza
e, in ogni caso, al Dipartimento dellamministrazione penitenziaria. 9. Se il dimesso non è in
grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore
lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente
all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del
paese nel quale è residente. 10. All'atto della dimissione
vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà. 11. Il peculio e gli oggetti che
non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione
dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più
breve possibile. 12. Trascorso un anno dalla
dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura
della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla cassa
delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione
all'interessato. Art. 90 Provvedimenti in caso di evasione 1. In caso di evasione di un
detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di
polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a
mezzo del personale dipendente, le prime ricerche. 2. I beni dell'evaso, che non
sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura
della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche
l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa
depositi e prestiti. 3. All'atto del rientro
dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito dispone lo svincolo del
deposito e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio. 4. Nel caso in cui il soggetto
deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o
di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4
dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli
aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze. Art. 91 Indicazioni negli atti dello stato
civile 1. Negli atti dello stato
civile, previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la
strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni
altro riferimento. Art. 92 Provvedimenti in caso di decesso 1. Nel caso di morte di un
detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta
rapporto alla direzione. 2. La direzione,
contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal
secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato
civile. 3. I beni del defunto sono
inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di
residenza, per le notificazioni agli eredi. 4. I beni sono consegnati agli
eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità. Questa
prova può essere data nei modi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto. 20
maggio 1940, n. 775, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1955, n. 1509. 5. Decorso un anno dalla morte,
senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono
trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria. 6. Se si tratta di detenuti o
di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di
nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Roma. 7. Qualora alla sepoltura della
salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese
dell'Amministrazione. Art. 93 Intervento della Polizia di Stato e
delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza 1. Qualora si verifichino
disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano
degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado
di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della
Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone
immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. Capo V Assistenza Art. 94 Assistenza alle famiglie 1. Nell'azione di assistenza
alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge,
particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue
immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai
familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far
fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente
causati dall'allontanamento del congiunto. 2. Particolare cura è,
altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che
precede il loro ritorno. Art. 95 Integrazione degli interventi
nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi 1. Nello svolgimento degli
interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei
dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti
con gli organi locali competenti per la assistenza e con gli enti pubblici e privati, che
operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze
dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle
presenti nei loro programmi. Capo VI Misure alternative alla detenzione e
altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza Art. 96 Istanza di affidamento in prova al
servizio sociale e decisione 1. L'istanza di affidamento in
prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore
dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, territorialmente
competente nel luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il
direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di
disciplina. L'istanza viene invece trasmessa al magistrato di sorveglianza competente nel
luogo della esecuzione quando il condannato richiede anche la sospensione della esecuzione
della pena ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 della legge. 2. Salvo quanto previsto dal
comma 3, se il condannato si trova in libertà listanza è presentata al pubblico
ministero competente per lesecuzione. 3. Nellipotesi prevista
dallarticolo 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, listanza
è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente. 4. Nella ordinanza, che ammette
il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, sono indicati: a) i dati di
identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi sia provvedimento di
esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari di identificazione dello stesso; in ogni
caso, sono indicati l'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena
e i dati numerici della procedura di esecuzione della stessa; b) la fine pena, nel caso di condannato detenuto, e la
esatta durata della pena residua da eseguire, nel caso di condannato in libertà; c) lufficio
del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova e il
centro di servizio sociale, o relativa sede distaccata, competente a seguirla, con i
relativi indirizzi; d) le prescrizioni
di cui allarticolo 47 della legge. 5. Il controllo
dellosservanza da parte dellaffidato delle regole di condotta e delle
prescrizioni indicate nel verbale, è rimesso alla competenza del centro di servizio
sociale, come parte integrante del processo di aiuto realizzato nel corso del trattamento,
e viene attuato con le metodologie professionali proprie del servizio sociale 6. Nei casi in cui è stata
disposta la sospensione dellesecuzione dal P. M. o dal magistrato di sorveglianza, lordinanza che respinge listanza deve
contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo
allorgano del P.M. competente per lulteriore corso della esecuzione. In ogni
caso, lordinanza di rigetto è notificata allinteressato ed al suo difensore
ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede
distaccata. Art. 97
Esecuzione dellaffidamento in
prova al servizio sociale 1. Lordinanza,
immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma
7 dellarticolo 666 del codice procedura penale, a cura della cancelleria del
tribunale di sorveglianza è subito trasmessa
in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dellistituto in cui lo stesso
si trova, per la sua liberazione e lattuazione della misura alternativa, previa la
sottoscrizione del verbale di cui al comma 2. Allinteressato è rilasciata anche per
notifica copia dellordinanza e del verbale indicato. In ogni caso, lordinanza
è trasmessa senza ritardo: a) allufficio di
sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; b) al centro di servizio sociale per
adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; c) allorgano del pubblico
ministero competente per la esecuzione della pena; d) agli organi competenti per la
comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se linteressato è
libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo
di cui al comma 10 dellarticolo 656 codice procedura penale, con lavviso che
deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale
competente, per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 2 e per lesecuzione
della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dellavvenuta notifica al
centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata. 2. Lordinanza
di affidamento in prova ha effetto se linteressato sottoscrive il verbale previsto
dal comma 5 dellarticolo 47 della legge, con limpegno a rispettare le
prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore
dellistituto, o suo sostituto, se il
condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti
competente per la prova, o suo sostituto, previa notifica di cui alla lettera d) del comma
1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque
nello stato detentivo di cui al comma 10 dellarticolo 656 codice procedura penale.
Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di
accettazione delle prescrizioni: a) al tribunale di
sorveglianza che ha emesso lordinanza; b) allufficio
di sorveglianza competente per la prova; c) allorgano
del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena. 3. Dalla data di sottoscrizione
del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al
servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto laffidamento mentre era
libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata allorgano
del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna lordine di
esecuzione della pena, indicando la data esatta di conclusione del periodo di prova
allufficio di sorveglianza ed al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche la notifica allinteressato. Se laffidamento concerne pene inflitte con
sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2
dell'articolo 663 codice procedura penale, emette
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 4. Con lordinanza di
affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato
è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche
particolari modalità di dimissione dal carcere nonché leventuale accompagnamento
dellaffidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento
della prova. 5. Quando il luogo di
svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione si applica la disposizione
di cui al comma 9 dellarticolo 89. 6. Se nel corso della prova
viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il
magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue
la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai
centri di servizio sociale interessati. La cancelleria
dell'ufficio di sorveglianza trasmette
il fascicolo dell'affidamento in prova all'ufficio di sorveglianza divenuto competente.
Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello
divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare
comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale. 7. Il direttore del centro di
servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché
provveda allespletamento dei compiti indicati
dallarticolo 47 della legge, e secondo le modalità precisate
allarticolo 118 del presente regolamento. Il direttore del centro di servizio
sociale per adulti competente può in ogni tempo convocare il soggetto in affidamento. Il
centro si avvale anche della collaborazione
di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge. 8. Il centro di servizio
sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10
dell'articolo 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in
ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni
all'assistente sociale di cui al comma 7. 9. Il magistrato di
sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale,
provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone
notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale. Art. 98 Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dellaffidamento in prova al
servizio sociale 1. Se sopravvengono nuovi
titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato,
provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione
provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 3
dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue
l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati
suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia
di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto di pena più vicino o in
quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed
immediatamente eseguibile. 2. Il magistrato di
sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al
tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento,
adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino
alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine
stabilito dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una
udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti. 3. Se il tribunale di
sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, indica, nella
ordinanza, i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 96. L'ordinanza è
notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto
applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2
dell'articolo 663 codice procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova,
dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del
centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale
con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate
anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al
tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza. 4. Se il tribunale di
sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla
misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena
complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza, si menzionano i dati essenziali
della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 96,
specificando la pena residua ancora da espiare, deducendo il periodo di esecuzione della
pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza è
comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico
ministero competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 codice procedura penale,
provvede come indicato al comma 3 del presente articolo. 5. Qualora il magistrato di
sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba
verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il
tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla
sospensione provvisoria della misura alternativa ai sensi dell'articolo 51-ter della
legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale
viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione. 6. Al tribunale di sorveglianza
sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria
della misura alternativa. Questo mantiene i suoi effetti fino alla decisione definitiva
del tribunale di sorveglianza, se il medesimo esamina il caso in udienza entro il termine
indicato dall'articolo51-ter della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza
successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti. 7. Il tribunale di sorveglianza
adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se
il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, indica, nella ordinanza, i dati
di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 96 e determina la pena detentiva
residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e
del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in
cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento
in carcere, indica inoltre la data di questo come data di decorrenza della pena detentiva
residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1
dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla
esecuzione della pena provvede ad emettere
nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3
dell'articolo 97. 8. Nel caso di annullamento da
parte della Corte di Cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova
al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. Il pubblico ministero
competente alla esecuzione, cui la sentenza di annullamento deve essere comunicata, emette
nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deducendo il periodo di esecuzione della
stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. Art. 99 Affidamento in prova in casi particolari 1. Qualora il condannato
tossicodipendente o alcooldipendente richieda l'affidamento in prova previsto
dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dopo
che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata
al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico
ministero competente per l'esecuzione. 2. Quando l'interessato è
libero, se non si applica l'articolo 656 codice procedura penale, si applica l'articolo
91, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n.309. 3. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale
previste dagli articoli 96, 97 e 98. 4. Qualora, nel corso della
prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è
stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o
dall'ente che ne cura la attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata
relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per
l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della prova
è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi
dellarticolo51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il
provvedimento emesso e gli atti relativi. Art. 100 Detenzione domiciliare 1. La detenzione domiciliare ha
inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. 2. Nell'ordinanza di
concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza
nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura. 3. Nei casi previsti dalle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto
previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione
domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della
direzione dell'istituto. 4. Non appena il provvedimento
di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale
provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza nello stesso indicato. 5. Se nel corso della
detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località
situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 97. 6. In caso di modifica delle
prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di
sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia
giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale. 7. Gli interventi rimessi dalla
legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate
dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 8. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98 Art. 101 Regime di semilibertà 1. L'ordinanza di ammissione
alla semilibertà, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della
esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 codice procedura penale, è inviata, in
copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle
direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale. 2. Nei confronti del condannato
e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma
di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal
solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve
essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di
copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le
modalità di raggiungimento dell'istituto o sezione da cui la semilibertà dovrà essere
attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le
prescrizioni che il condannato o l'internato si dovrà impegnare, per scritto, ad
osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti
con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e
di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività
per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente
familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta,
particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri
giorni, saranno indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli
ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale,
secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli
aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale. 3. La responsabilità del
trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per
la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le
modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 4. Nei casi in cui all'articolo
51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza. 5. L'ammesso al regime di
semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato,
dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre. 6. Nel caso di mutamento
dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve
essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 97. Il direttore dell'istituto di provenienza
informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito
ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento
già redatto, con le eventuali modifiche. 7. Per il semilibero ricoverato
in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge non è
disposto piantonamento. 8. Sezioni autonome di istituti
per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile
abitazione. 9. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98. Art. 102 Licenze 1. Al condannato ammesso al
regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, a cui viene concessa licenza, è
consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle
quali egli dovrà far fronte nel corso della licenza stessa. 2. Per le spese di viaggio
necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica l'ultimo
comma dell'articolo 89. 3. Il soggetto deve raggiungere
direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per
la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro,
deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza. Art. 103 Riduzioni di pena per la liberazione
anticipata 1. Per l'inoltro delle
richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54
della legge; si applicano le disposizioni del primo comma 1 dell'articolo 96, in quanto
compatibili. 2. La partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno
dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento al
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la
famiglia e la comunità esterna. 3. L'organo del pubblico
ministero competente per l'esecuzione comunica al Tribunale di sorveglianza la sentenza di
condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della
pena. Art. 104 Liberazione condizionale 1. Il direttore trasmette senza
indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale
corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della
personalità, se già espletata. 2. L'ordinanza di concessione
della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione
della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 codice procedura penale, è trasmessa
alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti
relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al
magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente
competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce
le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale
di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale
attiverà l'intervento di cui all'articolo 105. 3. Nell'ordinanza è fissato il
termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi
all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata. 4. Il magistrato di
sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale
di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale. Art. 105 Intervento del servizio sociale nella
libertà vigilata 1. Copia dell'atto relativo
alla esecuzione della libertà vigilata stabilito dal magistrato di sorveglianza, è
comunicata al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti nella legge
secondo le modalità precisate dall'articolo118 nei limiti del regime proprio della
misura. 2. Il centro riferisce
periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati. Art. 106 Remissione del debito 1. Ai fini della remissione del
debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene
conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua
diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con
particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata
detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà. 2. Per l'accertamento delle
condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del
centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari. 3. La presentazione della
proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione, per il pagamento delle
spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla
cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata
l'ordinanza di accoglimento o di rigetto. 4. Dalla richiesta di
remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche
alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito
di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la
direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per
il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene
comunicata alla direzione competente. 5. A seguito della
comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non
ancora iniziata. Art. 107 Comunicazioni all'organo
dell'esecuzione. 1. Il dispositivo dei
provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della
pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato
senza ritardo, a cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero
o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. 2. Quando contro i
provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il
cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo
al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento
impugnato, il quale provvede a norma del comma 1. Art. 108 Rinvio dell'esecuzione delle pene
detentive 1. Il pubblico ministero
competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il
direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale,
quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147,
comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della
pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato
di sorveglianza. Art. 109 Pareri sulla domanda o proposta di
grazia 1. Il magistrato di
sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato
parere sulla domanda o proposta di grazia entro più breve tempo possibile, dopo aver
assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio
sociale. TITOLO II Disposizioni relative all'organizzazione
penitenziaria Capo I Istituti penitenziari Art.110 Esecuzione di pene in istituti di
categoria diversa 1. Alle case mandamentali per
le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere
assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore
a due anni o con un residuo pena non superiore a due anni, che non presentino particolari
problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dellistituto e alla
osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello
stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale. 2. Nelle case circondariali
possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla
pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni. 3. Per le medesime esigenze
indicate nel comma 1, possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla
pena della reclusione non superiore a due anni . 4. Le assegnazioni previste nel
presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dellAmministrazione
penitenziaria. 5. Lesecuzione della pena
dellergastolo si effettua nelle case di reclusione. Art. 111 Ospedali psichiatrici giudiziari, case
di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici 1. Alla direzione degli
ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dallarticolo 113, nonché
delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da
infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo
tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in
particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura
e di riabilitazione degli stessi. 2. Gli operatori professionali
e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali
psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici
sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di
trattamento dei soggetti ivi ospitati. 3. Agli ospedali psichiatrici
giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via
definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma
dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che
vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e
212, secondo comma, del codice penale. 4. Alle case di cura e custodia
sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o
provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215
del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi,
rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 206 e 212, secondo comma, del
codice penale. 5. Gli imputati e i condannati,
ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non
comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine
di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono
assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici. 6. La direzione dell'ospedale
psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità
giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli
articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. 7. I soggetti condannati a pena
diminuita per vizio parziale di mente, per l'esecuzione della pena, possono essere
assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni
psichiche, quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti
ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in
modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale
periodo di prova nei medesimi. Art. 112 Accertamento delle infermità psichiche 1. L'accertamento delle
condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del
codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4
dellarticolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della
direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati,
dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati,
da parte del magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto
in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in
altro istituto della medesima categoria. 2. L'autorità giudiziaria che
procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che
l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e
custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un
ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per
un periodo di tempo superiore a trenta giorni. 3. All'esito dell'accertamento,
l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno
dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale
o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4
dellarticolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di
provenienza. Art. 113 Convenzioni con i servizi psichiatrici
pubblici 1. L'Amministrazione
penitenziaria, previe intese con la regione competente, può stipulare apposite
convenzioni con i rappresentanti territoriali del servizio sanitario nazionale per la
gestione di ospedali psichiatrici giudiziari assicurando che le strutture di accoglienza
abbiano caratteristiche tali da agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento
sociale dei soggetti. Art. 114 Coordinamento delle attività di ricerca
dei centri di osservazione 1. L'attività di ricerca
scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione
dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria. Art. 115 Distribuzione dei detenuti ed internati
negli istituti 1. In ciascuna regione è
realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive
la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità
dellesecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere
generale. 2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai
numeri 2) e 3) dell'articolo 59 della legge, è realizzata una distribuzione dei detenuti
ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i criteri
indicati nel comma 2 dell'articolo 14 della legge. 3. Per detenuti e internati di
non rilevante pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali
particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni
di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle
attività trattamentali predette. 4. I detenuti che presentino
problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza, i detenuti con patologie rilevanti
psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività per
HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un
regime di trattamento intensificato. 5. L'idoneità dei programmi di
trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati
metodi di ricerca valutativa. 6. Possono essere realizzati,
per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di
trattamento. Art. 116 Accesso di ministri di culto agli
istituti 1. I ministri del culto
cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58
sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere
all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità.
Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza. Art. 117 Visite agli istituti 1. Le visite devono svolgersi
nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte
particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in
isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in
presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo
penale in corso. 2. Il Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle
indicate nellarticolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le
modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di
persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge. Capo II Servizio sociale e assistenza Art. 118 Centro di servizio sociale 1. Ai centri di servizio
sociale per adulti, e relative sedi distaccate è assegnato il personale determinato con
apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività. 2. Presso detti centri sono
organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile. 3. Nell'area di servizio
sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dallarticolo 80
della legge, che forniscono - ove occorra - consulenza e collaborazione, sotto il
coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area. 4. Il centro di servizio
sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari. 5. Il direttore del centro
assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro
relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per
l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza
periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche
emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività
dirette alla supervisione professionale del personale. 6. Nell'attuare gli interventi
di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione
delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché
degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli
istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito
dell'esecuzione penale, con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul
territorio. 7. Le intese operative con i
servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che
investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata
d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi
generali dettati in materia dallAmministrazione penitenziaria. 8. In particolare, gli
interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno,
sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli
impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un
processo unitario e personalizzato, sono
prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un
rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare
il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto
ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; c) da un controllo, ove
previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al
tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle
prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) da una sollecitazione a una
valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati
alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento
sociale compiuto e duraturo. Art. 119 Consiglio di aiuto sociale 1. Gli uffici del consiglio di
aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. 2. Nell'ambito del consiglio
sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. 3. I compiti relativi ai detti
servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il
tribunale, incaricati dal presidente. 4. Essi prestano la loro opera
gratuitamente. Art. 120 Assistenti volontari 1. L'autorizzazione prevista
dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e
sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della
libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di
bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad
organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le
direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in
determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle
singole autorizzazioni. 2. Nel provvedimento di
autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può
svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti
penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale. 3. L'autorizzazione ha durata
annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro
di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata. 4. La direzione dell'istituto o
del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in
piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno
accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi
previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative. 5. Se l'assistente volontario
si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o
del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dellamministrazione
penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza. PARTE II Amministrazione e contabilità della
cassa delle ammende Art. 121 Consiglio di amministrazione della cassa
delle ammende 1. La cassa è amministrata da
un consiglio composto: a) dal
direttore generale dellAmministrazione penitenziaria o da un suo delegato, con
funzioni di presidente; b) da
un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) da
un rappresentante del Ministero dell'interno. 2. Le funzioni di segretario
sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della amministrazione penitenziaria. 3. Per ciascun componente del
consiglio è nominato un supplente. 4. Nessuna indennità o
retribuzione è dovuta alle persone suddette Art. 122 Conto depositi e conto patrimoniale 1. La dotazione della cassa
delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. 2. Al conto depositi
affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. 3. Al conto patrimoniale sono
versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai
depositi, di cui è stato disposto l'incameramento Art. 123 Fondi patrimoniali e
depositi cauzionali 1. I fondi patrimoniali e i
depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso
la Cassa depositi e prestiti. 2. Salvo quanto previsto dal
comma 3, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente,
agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale,
cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente
speciale intestato alla cassa delle ammende. I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli
uffici giudiziari interessati. 3. Le somme dovute alla cassa
delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme
in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e
prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle
ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro
agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta. 4. Gli uffici giudiziari e le
direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del
tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia
Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, con lettera esplicativa della
causale di ciascun versamento. Art. 124 Versamenti delle somme 1. Le
somme dovute alla cassa delle ammende sono versate a cura degli uffici interessati. Art. 125 Accreditamenti delle somme 1. La cassa delle ammende
rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che
hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro. 2. La cassa delle ammende
provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto
corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata,
versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le
somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e
prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno. Art. 126 Depositi di titoli di Stato o garantiti
dallo Stato 1. I depositi costituiti in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle
ammende che, previo nulla osta all'introito da parte della Cassa depositi e prestiti, li
trasmette alla tesoreria centrale. 2. Il valore nominale o attuale
del deposito è indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Art. 127 Estratto del conto corrente 1. La Cassa depositi e prestiti
ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso il
Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, l'estratto del conto corrente,
unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente. Art. 128 Disposizioni dell'autorità giudiziaria 1. L'autorità giudiziaria
dispone l'incameramento in conto patrimonio dei depositi costituiti presso la cassa delle
ammende o la restituzione ai titolari, previa detrazione dell'ammontare delle spese di
giustizia e di mantenimento in carcere, da devolversi all'erario. Art. 129 Erogazione di fondi 1. I fondi della cassa delle
ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione per il finanziamento di
programmi per la attuazione di interventi di assistenza economica alle famiglie di
detenuti e internati e di assistenza post-penitenziaria ai medesimi, rivolti a favorirne
il reinserimento sociale, anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla
detenzione. 2. Particolare attenzione è
data ai programmi per il soccorso alle vittime del delitto, con riferimento ai danni
economici e morali patiti e per intervenire sugli eventuali conflitti fra le vittime e gli
autori dei reati. 3. I programmi di cui ai commi
1 e 2 possono essere presentati da enti pubblici, da organizzazioni ed enti privati
impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti
penitenziari e dai centri servizio sociale,
questi ultimi con particolare riferimento alle persone in esecuzione di misure alternative
alla detenzione e alle loro famiglie. 4. I programmi sono
accompagnati da una relazione illustrativa dell'ente richiedente, nonché da un parere
dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia dellistituto penitenziario e
del centro servizio sociale competenti territorialmente nel luogo in cui il programma deve
essere attuato. 5. I programmi sono finanziati
con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole dei
soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4. 6. I finanziamenti dei
programmi di cui alle delibere indicate nel comma 1 sono effettuati con mandati di
pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende
e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, che ne cura l'accreditamento ai responsabili
dei programmi di cui al comma 3. 7. Dell'avvenuto
accreditamento, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende
per gli opportuni riscontri contabili. Art. 130 Bilancio 1.Il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. PARTE III Disposizioni finali e transitorie Art. 131 Incarichi giornalieri 1. Il provveditore regionale
conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della
legge. 2. Al conferimento degli
incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad
assolvere i compiti relativi. 3. A tal fine, in ogni
provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da
due dirigenti dellAmministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella
materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio
inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma 2. 4. Esercita le funzioni di
segretario un funzionario del provveditorato regionale. Art. 132 Nomina degli esperti per le attività di
osservazione e di trattamento 1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le |