Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - Regione Calabria

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PARTE I

Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria

 

TITOLO I

Trattamento penitenziario

 

Capo I

Principi direttivi

 

Art. 1

Interventi di trattamento

 

1.  Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2.  Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni personali e delle relazioni familiari e sociali, che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

 

Art. 2

Sicurezza e rispetto delle regole

 

1.  L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario, secondo le rispettive competenze.

2.  Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo della di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

 

 

Art. 3

Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

 

1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale  dei rispettivi ruoli dell’Amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

2.  Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto o del servizio; sentiti i responsabili delle singole aree, decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all’amministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

3.  Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

Art. 4

Integrazione e coordinamento degli interventi

 

1.  Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, ad essi rispettivamente addetti, secondo le loro competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione.

2.  A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; in tale ambito i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

3.  Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo  rispettivamente a livello nazionale e regionale.

 

 

Art. 5

Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

 

1.  Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

 

 

 

Capo II

Condizioni generali

 

 

 

Art. 6

Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

 

1.  I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

2.  Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi del tutto eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3.   Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

4.   Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.

5.  I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6.  Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l’Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

 

 

Art. 7

Servizi igienici

 

1.  I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2.  I vani in cui sono collocati i servizi igienici sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, forniti di acqua corrente, calda e fredda, a disposizione dei detenuti e internati per le loro esigenze igieniche.

3.  Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

 

 

Art. 8

Igiene personale

 

1.  Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2.  Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

3.  Nei locali di pernottamento è consentito l’uso di rasoio elettrico.

4.  Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell’acqua calda.

5.  L’obbligo della doccia può essere imposto  per motivi igienico-sanitari.

 

Art. 9

Vestiario e corredo

 

1.      Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'Amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2.      I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

3.      Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

4.      L'Amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato, questi è tenuto a risarcire il danno.

5.      Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

6.      I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

7.      I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una apposita scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

8.      La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

9.      I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese.

10.    L'Amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni a provvedervi a loro spese.

 

Art. 10

Corredo e oggetti di proprietà personale

 

1.    Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

2.    E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

3.    E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’istituto.

 

 

Art. 11

Vitto giornaliero

 

1.      Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

2.    Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

3.    Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

4.    Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento  ai criteri di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, in conformità del parere dell’Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

 

Art. 12

Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

 

1.    La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo  9 della legge è composta di tre persone.

2.    Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

3.    I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

4.    Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi retribuiti di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per l’Amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.

5.    La rappresentanza suddetta ed il delegato del direttore, indicato nell'ultimo comma dell'articolo  9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.

6.    Mensilmente, la direzione assume informazioni dall'autorità comunale  sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o attinge informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono anche comunicati alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

 

 

Art. 13

Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli

 

1.    Negli istituti, ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di 200 persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.

2.    Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.

3.    Il vitto è consumato di regola in locali all’uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il regolamento di istituto stabilisce le modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine.

4.    E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi e cibi già cotti.

5.    Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresì le modalità di uso e di recupero dell’eventuale spesa convenzionale.

6.    La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell’Amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dell’artticolo 9 della legge, deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta è però equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative di solidarietà sociale ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.

7.    Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.

 

 

 

Art. 14

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

 

1.    Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione degli oggetti ammessi, si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

2.    Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della legge.

3.    Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. E' consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti .In ogni caso è vietato l’accumulo di bevande alcoliche. Per comprovate ragioni sanitarie, può essere precluso a singoli o a gruppi l'acquisto e il consumo di tali bevande.

4.    Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto.

5.    I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

6.    I detenuti e gli internati possono ricevere quattro volte al mese  un pacco di peso non superiore a cinque chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

7.    Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

8.    I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.

9.    Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

10.    Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.

 

 

Art. 15

Cessioni fra detenuti o internati

 

1.    La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati è vietata salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.

2.      E' consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modesto valore.

 

 

 

Art. 16

Utilizzazione degli spazi all'aperto

 

1.    Gli spazi all’aperto, oltre che per le finalità di cui all’articolo10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

2.    La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi dello stato di detenzione.

3.    La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

4.    Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

 

 

Art. 17

Assistenza sanitaria

 

1.    I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

2.    Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

3.    L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge.

4.    Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. 

5.    In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria dei ruolo dell'Amministrazione penitenziario, la direzione dell'istituto, si avvale di specialisti ai sensi dei quarto comma dell'articolo 80 della legge.

6.    L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.

7.    Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte dì sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dell'Amministrazione penitenziario.

8.    Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità- dà inoltre notizia dei trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed al provveditore regionale.

9.    In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo svilupparsi di forme patologiche, comprese quelle ricollegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.

 

Art. 18

Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

 

1.    E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

 

2.    I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l'assistenza sanitaria a carico dei servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione dei soggetto interessato.

 

3.    Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

 

Art. 19

Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

 

1.    Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura..

2.      E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

3.    L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé è curata da professionisti specialisti in pediatria.

4.    Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, nonché il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

5.    Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i  bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.

6.    Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

7.    Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative,  segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

 

 

Art. 20

Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente

 

1.    Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, pur applicando le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l’ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente  accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari la individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.

2.    La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

3.    Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.

4.    I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

5.    Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

6.    Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.

7.    Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

8.    Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

9.    I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.

 

Art. 21

Servizio di biblioteca

 

1.    La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

2.    Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che ci sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.

3.    Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

4.    I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

5.    Nell’ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.

 

 

Capo III

 

Ingresso in istituto e modalità del trattamento

 

 

 

Art. 22

Ammissione in istituto

 

1.    Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 94 del  decreto legislativo  28 luglio 1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

2.    Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.

3.    La persona che fa ingresso in istituto perché indagata o imputata viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) dell'articolo 33 della legge soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.

4.    In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale  non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità giudiziaria.

5.    Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

6.    In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorità giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.

7.    Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziria, il personale penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

 

 

Art. 23

Modalità dell'ingresso in istituto

 

1.    La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

2.    Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo.24, qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in una  delle condizioni prevista dagli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla autorità giudiziaria procedente.

3.    Un esperto dell’osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.

4.    Dopo l’espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti, e nel più breve tempo possibile, la direzione dell’istituto richiede al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

5.    Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro previsto dall’articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 32 della legge e di consegnarli l’estratto indicato nel secondo comma dall’articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari.

6.    Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di «sconosciuto» a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

7.    Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

8.    Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

9.    Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

10.    I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della comunità esterna autorizzati ai sensi dell’aricolo 17 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.

 

 

Art. 24

Iscrizioni a registro

 

1.    Nel registro previsto dall’articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

2.    Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

3.    La disposizione di cui al comma precedente si osserva anche per il registro di cui all'articolo 123 del Codice di procedura penale e dall’articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.

4.    Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.

 

Art. 25

Albo degli avvocati

 

1.    Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

2.    E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

 

 

Art. 26

Cartella personale

 

1.    Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

2.    L'intestazione della cartella personale è corredata dai dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

3.    Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall’articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

4.    Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'articolo 14-ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

5.    Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103.

6.    All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.

 

 

Art. 27

Osservazione della personalità

 

1.    L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene condotta, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e le conseguenze negative delle stesse, sia nei confronti dei  danneggiati che dello stesso interessato.

2.    All'inizio dell' esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

3.     Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

4.    L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.

 

 

Art. 28

Espletamento dell'osservazione della personalità

 

 

1.    L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

2.      Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

3.    L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

4.    Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

 

Art. 29

Programma individualizzato di trattamento

 

1.    Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma  dell'articolo13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo1 della stessa.

2.    La compilazione del programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell’articolo 28.

3.    Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

4.    La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.

 

 

Art. 30

Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

 

1.    I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

2.    Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.

3.    Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

4.    Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.

5.    Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato provvede il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione, dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati   riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

 

Art. 31

Raggruppamento nelle sezioni

 

 

1.    Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.

2.      Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.

 

Art. 32

Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari

 

1.    I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.

2.      La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.

3.    Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità.

 

 

 

 

 

Art. 33

Regime di sorveglianza particolare

 

1.    Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.

2.    L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al comma 3 dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.

3.    La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

4.    Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

5.    I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

6.    Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

7.    La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.

8.    Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.

9.    Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.

 

Art. .34

Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

 

1.    Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto è iscritto nel registro previsto dall'articolo 123  del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271 ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.

2.    Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

3.    Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.

 

 

Art. 35

Detenuti ed internati stranieri

 

1.    Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.

2.    Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.

 

Art. 36

Regolamento interno

 

1.    L'Amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell'articolo14, anche attraverso la differenziazione degli istituti.

2.    Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto  dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 40, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:

a)      gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;

b)      gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;

c)      le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;

d)      gli orari di permanenza nei locali comuni;

e)      gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;

f)        i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;

g)      le affissioni consentite e le relative modalità;

h)      i giochi consentiti.

3.    Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

4.    Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento.

5.    Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.

 

 

Art. 37

Colloqui

1.    I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzate quando ricorrono ragionevoli motivi.

2.    Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

3.    Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4.    Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5.    I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi  divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6.    Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

7.    Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8.    I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9.    Ai soggetti gravemente infermi ovvero quando ricorrano particolari circostanze possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.

10.    Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.

11.    A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

12.    Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

13.    Dal colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

14.    Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.

 

 

Art. 38

Corrispondenza epistolare e telegrafica

 

1.    I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica.

2.    Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

3.    Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, degli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

4.    Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

5.    La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

6.    La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7.    La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

8.    Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai telegrammi in arrivo.

9.    Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria che procede, i quali decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro.

10.    Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

11.    Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell’uomo, di cui l'Italia fa parte.

 

 

Art. 39

Corrispondenza telefonica

 

 

1.    In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2.    I condannati, gli internati e gli imputati dopo la sentenza di primo grado possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorchè ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

3.    L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza.

4.    Gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e la modalità di cui ai commi precedenti dall'autorità giudiziaria procedente.

5.    Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6.    Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima delle conversazioni telefoniche è di dieci minuti.

7.    L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18, della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis, della legge.

8.    La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, o a spese del destinatario qualora questi accetti.

9.    La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

10.    In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.

 

 

Art.40

Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

 

1.    Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio.

2.    Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.

 

 

 

Art. 41

Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo

 

1.    Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero di grazia e giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri predetti.

2.    I provveditori agli studi, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari, dai presidi, dai direttori didattici concertano con il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria la dislocazione e il tipo di vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

3.    L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi della pubblica istruzione. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4.    Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5.    Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale della pubblica istruzione.

 

 

Art. 42

Corsi di formazione professionale

 

1.    L'ente regione, d'intesa con i provveditori regionali, programma, sulla base delle indicazioni e delle richieste delle direzioni degli istituti e con la collaborazione degli enti locali competenti, i vari tipi di corsi di formazione professionale, da svolgere secondo le esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e le richieste del mercato del lavoro. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.

2.    L’Amministrazione penitenziaria promuove protocolli d’intesa con gli enti locali che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la sua dimissione.

3.    L’organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi degli enti locali. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4.    Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibili i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, derivi da motivi di opportunità acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell’osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5.    Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d’intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.

 

 

Art. 43

Corsi di istruzione secondaria successivi a quelli d'obbligo

 

1.    I corsi di istruzione secondaria successivi a quelli della scuola d'obbligo sono organizzati, su richiesta dell’Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza  di almeno una delle succursali predette in ogni regione.

2.    A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

3.    Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 41.

4.    Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto richiede alla presidenza di una vicina scuola secondaria di secondo grado di assistere coloro che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi nello svolgimento individuale dei programmi di istruzione. Analoga agevolazione è offerta agli imputati. Inoltre, la direzione dell'istituto, sempre al fine di agevolare gli studi di detenuti e internati al di fuori dei corsi regolari di cui al comma 1, può organizzare, utilizzando persone professionalmente qualificate, altri corsi di studio in grado di preparare gli allievi a sostenere annualmente gli esami previsti per i corsi di studio seguiti.

5.    Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

6.    Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, richiamato dal comma 3 del presente articolo, i condannati e gli internati, durante  la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono corsi individuali possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.

 

 

 

Art. 44

Studi universitari

 

1.    I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

2.    A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

3.    Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

4.    I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

 

 

Art. 45

Benefici economici per gli studenti

 

1.    Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.

2.    I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi delle attività di studio e di lavoro. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.

3.    Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i condannati e gli internati ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.

4.    A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

5.    I corsi a livello di scuola dell'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.

6.    Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

7.    I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.

8.    L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

Art. 46

Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

 

1.    Il detenuto o l'internato che, nei corso di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso con provvedimento del direttore.

2.    Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dopo avere acquisito il parere delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità scolastiche predette.

 

Art.47

Organizzazione del lavoro

 

1.    Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono inoltre, essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, e, in particolare, da imprese cooperative di solidarietà sociale, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni, che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l’importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

2.    Le lavorazioni interne dell'istituto sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

3.    Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative di solidarietà sociale, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.

4.    L'Amministrazione penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, in quanto possibile anche per il personale, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti, che possa essere prodotto nelle lavorazioni medesime. A tale riguardo, gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari presso l'istituto a cui l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve però tenere conto anche della funzione essenziale, non solamente economica, ma di attuazione del trattamento penitenziario, che le lavorazioni penitenziarie devono assolvere.

5.    La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'Amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

6.    Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

7.    Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

8.    Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'Amministrazione previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

9.    Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.

10.    I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.

11.  Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

 

 

Art. 48

Lavoro esterno

 

1.    L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della legge.

2.    L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

3.    La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

4.    Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.

5.    I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

6.    La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto.

7.    L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

8.    Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Il provveditore regionale e le direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno.

9.    Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.

10.    I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

11.    I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

12.    L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.

13.    Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, anche in sostituzione dei colloqui con la stessa, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo385 del codice penale.

14.    La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

15.    Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,  al provveditore regionale e  al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria precedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.

16.    I controlli di cui al comma 3 dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

17.    La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.

18.    Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per l'immediata segnalazione alla direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.

 

Art.49

Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti

 

1.    Nella determinazione delle priorità per  l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati  nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.

 

Art. 50

Obbligo del lavoro

 

1.    I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.

 

Art. 51

Attività artigianali, intellettuali o artistiche

 

1.    Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.

2.    Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.

3.    I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal comma 14 dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.

4.    Le autorizzazioni sono date dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

5.    Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'Amministrazione.

6.    Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.

 

Art. 52

Lavoro a domicilio

 

1.    Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 51.

 

Art. 53

Esclusione dalle attività lavorative

 

1.    L’esclusione dall’attività lavorativa è adottata dal direttore, sentito il parere dei componenti del gruppo di cui all’articolo 29 nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l’internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti ovvero nel caso di mancanza di rendimento lavorativo

 

 

Art.54

Lavoro in semilibertà

 

1.    I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l’importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

2.    I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà.

 

Art.55

Assegni familiari

 

1.    I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni familiari per le persone a carico.

2.    Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.

3.    Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente.

4.    Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.

5.    Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.

 

Art.56

Prelievi sulla remunerazione

 

1.    Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dai numeri 1) e 3) dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.

2.    Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

 

 

Art. 57

Peculio

1.    Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

2.    E' destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della remunerazione. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di un milione di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

3.    Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.

4.    Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.

5.    Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di due milioni.

6.    Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.

7.    E' ammessa deroga a tali disposizioni, su autorizzazione del direttore, solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

8.    La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.

9.    Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

10.    Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.

11.    Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.

12.    Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

13.    I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

 

Art.58

Manifestazioni di professione religiosa

1.    I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché non contrari all’ordine pubblico ed alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.

2.    E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

3.    E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

4.    Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime.

5.    Negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, al direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

6.    Per l'istruzione religiosa o le pratiche rituali di tutte le altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

7.    La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose che hanno regolato con legge i propri rapporti con lo Stato italiano; si avvale altresì dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni religiose, dal ministero dell'interno; potrà, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge.

 

Art.59

Attività culturali, ricreative e sportive

 

1.    I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

2.    I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

3.    I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

4.    La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

5.    Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

6.    Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e di quella delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

 

 

Art. 60

Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

 

1.    La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.

 

Art.61

Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento

 

1.    La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

2.    Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al suo ritorno. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione e trattamento, il direttore può:

a)      concedere colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37;

b)      autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo18 della legge;

c)      autorizzare il soggetto a trascorrere un periodo di tempo fino a ventiquattro ore continuative con le persone indicate alla lettera b) in apposite unità abitative, da realizzare all'interno degli istituti; il personale di polizia penitenziaria effettua la sorveglianza esterna di tali unità abitative, con la possibilità di effettuare controlli o interventi all’interno se si verificano situazioni che lo richiedono.

3.    Le autorizzazioni di cui alla lettera  c) del comma 2 non possono superare complessivamente il numero di dodici.

 

 

Art.62

Comunicazione dell'ingresso in istituto

 

1.    Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.

2.    La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta, di minore, la spesa è a carico dell'Amministrazione.

3.    Se si tratta di straniero, l'arresto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

 

Art. 63

Comunicazione di infermità e di decessi

 

1.    In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'Amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.

2.    Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.

3.    Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

 

 

Art. 64

Permessi

 

1.    I permessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo, dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

2.    Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

3.    Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.

4.    Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

5.    Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.

6.    Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessari, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30-bis della legge.

 

 

Art. 65

Permessi premio

 

1.       Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2.       Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative al domicilio o alla dimora del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

3.       Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l’Amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4.       In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

5.       Il condannato in permesso, in caso di necessità, potrà rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato potrà segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiverà per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

6.       Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.

 

Art. 66

Comunicazioni al prefetto

 

1.    Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 64 e 65 è data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.

 

 

Art. 67

Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

 

1.    Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

2.    I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge durano in carica quattro mesi.

 

 

Art. 68

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

 

1.    La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall'articolo 17 della legge.

2.    La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

3.    Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

4.    La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.

5.    In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell’efficacia del provvedimento autorizzativo.

6.    Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.

 

 

 

 

 

Capo IV

 

Regime penitenziario

 

 

Art. 69

Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

 

1.    In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

2.    All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse trai detenuti e internati stranieri.

3.    Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

4.    L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

 

 

Art. 70

Norme di comportamento

 

1.    I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

2.    I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

3.    Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei».

 

 

Art. 71

Compiti di animazione e di assistenza

 

1.    A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

2.    Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

 

 

Art. 72

Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi

 

1.    In caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpevolezza.

2.    All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

3.    La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

4.    In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

5.    Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nella eventualità di procedimento disciplinare.

 

 

Art. 73

Isolamento

 

1.    L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

2.    L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue, in locali con le caratteristiche di cui all’articolo 6 della legge.

3.    Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

4.    L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

5.    Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

6.    Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento, non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

7.    La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, sia da parte di un medico che da parte di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale di polizia penitenziaria.

8.    Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

 

 

 

Art. 74

Perquisizioni

 

1.    Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria in presenza di una unità di qualifica non inferiore a quella di sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

2.    La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

3.    Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

4.     Il regolamento interno dell'istituto stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

5.    Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.

6.    Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza.

7.    In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato  l'urgenza.

 

 

Art. 75

Istanze e reclami

 

1.    Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.

2.    Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'articolo 35 della legge.

3.    Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura «riservata». Se il mittente non è in condizioni di sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione.

4.    Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

 

 

Art. 76

Ricompense

 

1.    Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

a)      particolare impegno nello svolgimento del lavoro;

b)      particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;

c)      attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;

d)      particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;

e)      responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;

f)        atti meritori di valore civile.

2.    I comportamenti suindicati sono ricompensati con:

a)    encomio;

b)   proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreché ne ricorrano i presupposti;

c)    proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

3.    La ricompensa di cui alla lettera a) è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione e trattamento.

4.    Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale dell'individuo.

5.    Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.

 

 

Art. 77

Infrazioni disciplinari e sanzioni

 

1.      Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

1)     Negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;

2)     abbandono ingiustificato del posto assegnato;

3)     volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

4)     atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;

5)     giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;

6)     simulazione di malattia;

7)     traffico di beni di cui è consentito il possesso;

8)     possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

9)   comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 33 della legge;

10)    atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

11)    intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

12)    falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;

13)    appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;

14)    possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

15)    atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

16)    inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;

17)    ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;

18)    partecipazione a disordini o a sommosse;

19)    promozione di disordini o di sommosse;

20)    evasione;

21)    fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2.    Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate.

3.    La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

4.    Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

 

 

 

Art. 78

Provvedimenti disciplinari in via cautelare

 

1.    In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2.    Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal penultimo comma dell'articolo 39 della legge.

3.    Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.

4.    La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

 

 

 

 

 

 

Art. 79

Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

 

1.    Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorchè, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.

2.    In tal caso, la direzione avrà cura di richiedere periodicamente  l’esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.

 

 

Art. 80

Sospensione e condono delle sanzioni

 

1.    L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

2.    Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

3.    Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

 

 

Art. 81

Procedimento disciplinare

 

1.    Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

2.    Il direttore ovvero il funzionario da lui delegato, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

3.    Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

4.    Quando il direttore ovvero il funzionario da lui delegato ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.

5.    Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

6.    Se nella procedura avanti al direttore risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.

7.    La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.

8.    Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato.

 

 

Art. 82

Mezzi di coercizione fisica

 

1.    La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua  sotto il controllo sanitario con l’uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.

 

 

Art. 83

Trasferimenti

 

1.    Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

2.    Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alla assenza di condizioni che lo rendano inidoneo a sopportare il viaggio. Se sussistono tali condizioni, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

3.    All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

4.    Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:

a)      generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro;

b)      la cartella personale;

c)      il certificato sanitario previsto dal comma 2;

d)      la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;

e)      il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;

f)        il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.

5.    Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.

6.     Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

7.    Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.

8.    Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.

9.    Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:

a)             i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione a misure alternative;

b)            i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;

c)      le detenute con prole in istituto;

d)            gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.

 

 

Art. 84

Traduzioni

 

1.    Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e delle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria.

 

Art. 85

Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni

 

1.    Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.

2.    Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.

3.    I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

4.    La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

5.    I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

6.    Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.

7.    Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

8.    Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo  del pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione.

9.    L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

 

Art.86

Traduzioni di detenute e di internate

 

1.    Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile della polizia penitenziaria.

 

 

Art. 87

Uso di abiti civili nelle traduzioni

 

1.    Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.

 

 

Art. 88

Trattamento del dimittendo

 

1.    Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente, a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.

2.    Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro servizi sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.

 

 

 

Art. 89

Dimissione

 

1.    La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

2.    La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.

3.    La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.

4.    Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva di cui sia stata regolarmente disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 codice procedura penale, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.

5.    Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.

6.    I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.

7.    In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.

8.    Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

9.    Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.

10.    All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.

11.    Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.

12.    Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.

 

Art. 90

Provvedimenti in caso di evasione

 

1.    In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.

2.    I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.

3.    All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito dispone lo svincolo del deposito e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.

4.    Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.

 

 

Art. 91

Indicazioni negli atti dello stato civile

 

1.    Negli atti dello stato civile, previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.

 

 

Art. 92

Provvedimenti in caso di decesso

 

1.    Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

2.    La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.

3.    I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.

4.    I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità. Questa prova può essere data nei modi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto. 20 maggio 1940, n. 775, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509.

5.    Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.

6.    Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

7.    Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'Amministrazione.

 

 

Art. 93

Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza

 

1.    Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

 

 

Capo V

 

Assistenza

 

 

Art. 94

Assistenza alle famiglie

 

1.    Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

2.    Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

 

 

Art. 95

Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi

 

1.    Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per la assistenza e con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

 

 

 

 

 

 

Capo VI

 

Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti

della magistratura di sorveglianza

 

 

Art. 96

Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

 

1.    L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, territorialmente competente nel luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. L'istanza viene invece trasmessa al magistrato di sorveglianza competente nel luogo della esecuzione quando il condannato richiede anche la sospensione della esecuzione della pena ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 della legge.

2.    Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l’istanza è presentata al pubblico ministero competente per l’esecuzione.

3.    Nell’ipotesi prevista dall’articolo 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, l’istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

4.    Nella ordinanza, che ammette il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, sono indicati:

a)      i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi sia provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari di identificazione dello stesso; in ogni caso, sono indicati l'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena e i dati numerici della procedura di esecuzione della stessa;

b)       la fine pena, nel caso di condannato detenuto, e la esatta durata della pena residua da eseguire, nel caso di condannato in libertà;

c)      l’ufficio del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova e il centro di servizio sociale, o relativa sede distaccata, competente a seguirla, con i relativi indirizzi;

d)      le prescrizioni di cui all’articolo 47 della legge.

5.    Il controllo dell’osservanza da parte dell’affidato delle regole di condotta e delle prescrizioni indicate nel verbale, è rimesso alla competenza del centro di servizio sociale, come parte integrante del processo di aiuto realizzato nel corso del trattamento, e viene attuato con le metodologie professionali proprie del servizio sociale

6.    Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione dal P. M. o dal magistrato di sorveglianza,  l’ordinanza che respinge l’istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all’organo del P.M. competente per l’ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l’ordinanza di rigetto è notificata all’interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.

 

 

 

 

Art. 97

Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

 

1.    L’ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell’articolo 666 del codice procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è  subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell’istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l’attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 2. All’interessato è rilasciata anche per notifica copia dell’ordinanza e del verbale indicato. In ogni caso, l’ordinanza è trasmessa senza ritardo:

a)    all’ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale;

b)   al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata;

c)    all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena;

d)   agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l’interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’articolo 656 codice procedura penale, con l’avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente, per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 2 e per l’esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell’avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.

2.  L’ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal comma 5 dell’articolo 47 della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell’istituto, o  suo sostituto, se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o suo sostituto, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’articolo 656 codice procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni:

a)      al tribunale di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza;

b)      all’ufficio di sorveglianza competente per la prova;

c)      all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.

3.    Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l’affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l’ordine di esecuzione della pena, indicando la data esatta di conclusione del periodo di prova all’ufficio di sorveglianza ed al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all’interessato. Se l’affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 codice procedura penale,  emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

4.    Con l’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l’eventuale accompagnamento dell’affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

5.    Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione si applica la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 89.

6.    Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni.  Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria  dell'ufficio di sorveglianza  trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.

7.    Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all’espletamento dei compiti indicati   dall’articolo 47 della legge, e secondo le modalità precisate all’articolo 118 del presente regolamento. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti competente può in ogni tempo convocare il soggetto in affidamento. Il centro si  avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.

8.    Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10 dell'articolo 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 7.

9.    Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.

 

 

Art. 98

Prosecuzione o cessazione,  revoca e annullamento

dell’affidamento in prova al servizio sociale

 

1.    Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto di pena più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

2.    Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo  esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.

3.    Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, indica, nella ordinanza, i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 96. L'ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 codice procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.

4.    Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza, si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare, deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 codice procedura penale, provvede come indicato al comma 3 del presente articolo.

5.    Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.

6.    Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa. Questo mantiene i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, se il medesimo esamina il caso in udienza entro il termine indicato dall'articolo51-ter della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.

7.    Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, indica, nella ordinanza, i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 96 e determina la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, indica inoltre la data di questo come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena provvede ad  emettere nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.

8.    Nel caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. Il pubblico ministero competente alla esecuzione, cui la sentenza di annullamento deve essere comunicata, emette nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deducendo il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.

 

 

Art. 99

Affidamento in prova in casi particolari

 

1.    Qualora il condannato tossicodipendente o alcooldipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.

2.    Quando l'interessato è libero, se non si applica l'articolo 656 codice procedura penale, si applica l'articolo 91, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n.309.

3.    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.

4.    Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura la attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della prova è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.

 

 

Art. 100

Detenzione domiciliare

 

1.    La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.

2.    Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.

3.    Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.

4.    Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.

5.    Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 97.

6.    In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale.

7.    Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

8.    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98

 

 

Art. 101

Regime di semilibertà

 

1.    L'ordinanza di ammissione alla semilibertà, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 codice procedura penale, è inviata, in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.

2.    Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità di raggiungimento dell'istituto o sezione da cui la semilibertà dovrà essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si dovrà impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare  l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, saranno indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.

3.    La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi  del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

4.    Nei casi in cui all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.

5.    L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.

6.    Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 97. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.

7.    Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge non è disposto piantonamento.

8.    Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

9.   Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

 

Art. 102

Licenze

 

1.    Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, a cui viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali egli dovrà far fronte nel corso della licenza stessa.

2.    Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica l'ultimo comma dell'articolo 89.

3.    Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 103

Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

 

1.    Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; si applicano le disposizioni del primo comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.

2.    La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

3.    L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al Tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.

 

 

Art. 104

Liberazione condizionale

 

1.    Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

2.    L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 codice procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiverà l'intervento di cui all'articolo 105.

3.    Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

4.    Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.

 

 

Art. 105

Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

 

1.    Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata stabilito dal magistrato di sorveglianza, è comunicata al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti nella legge secondo le modalità precisate dall'articolo118 nei limiti del regime proprio della misura.

2.    Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

 

 

 

Art. 106

Remissione del debito

 

1.    Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà.

2.    Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.

3.    La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione, per il pagamento delle spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

4.    Dalla richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.

5.    A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.

 

 

Art. 107

Comunicazioni all'organo dell'esecuzione.

 

1.    Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna.

2.    Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.

 

 

Art. 108

Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive

 

1.    Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.

Art. 109

Pareri sulla domanda o proposta di grazia

 

1.    Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.

 

 

TITOLO II

 

Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria

 

Capo I

 

Istituti penitenziari

 

 

 

Art.110

Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

 

1.    Alle case mandamentali per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i  condannati alla pena   della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell’istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.

2.    Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo  di pena non superiore a cinque anni.

3.    Per le medesime esigenze indicate nel comma 1, possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena  della reclusione  non superiore a due anni .

4.    Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria.

5.    L’esecuzione della pena dell’ergastolo si effettua nelle case di reclusione.

 

 

 

Art. 111

Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

 

1.    Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall’articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

2.    Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

3.    Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

4.    Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

5.    Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

6.    La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

7.    I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente, per l'esecuzione della pena, possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche, quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.

 

Art. 112

Accertamento delle infermità psichiche

 

1.    L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, da parte del magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

2.    L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo di tempo superiore a trenta giorni.

3.    All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

 

 

Art. 113

Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

 

1.    L'Amministrazione penitenziaria, previe intese con la regione competente, può stipulare apposite convenzioni con i rappresentanti territoriali del servizio sanitario nazionale per la gestione di ospedali psichiatrici giudiziari assicurando che le strutture di accoglienza abbiano caratteristiche tali da agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti.

 

Art. 114

Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

 

1.    L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

 

Art. 115

Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti

 

1.    In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell’esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.

2.     Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 59 della legge, è realizzata una distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i criteri indicati nel comma 2 dell'articolo 14 della legge.

3.    Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.

4.    I detenuti che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza, i detenuti con patologie rilevanti psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività per HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.

5.    L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.

6.    Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento.

 

Art. 116

Accesso di ministri di culto agli istituti

 

1.    I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.

 

 

Art. 117

Visite agli istituti

 

1.    Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

2.    Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell’articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.

 

 

Capo II

 

Servizio sociale e assistenza

 

 

Art. 118

Centro di servizio sociale

 

1.    Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.

2.    Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.

3.    Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dall’articolo 80 della legge, che forniscono - ove occorra - consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.

4.    Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

5.    Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.

6.    Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale, con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

7.    Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall’Amministrazione penitenziaria.

8.    In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo  unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

a)     dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;

b)   da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;

c)    da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;

d)   da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

 

 

Art. 119

Consiglio di aiuto sociale

 

 

1.    Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

2.    Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

3.    I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

4.    Essi prestano la loro opera gratuitamente.

 

Art. 120

Assistenti volontari

 

1.    L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

2.    Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

3.    L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

4.    La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.

5.    Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al  Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

 

 

PARTE II

 

Amministrazione e contabilità della cassa delle ammende

 

 

Art. 121

Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende

 

1.    La cassa è amministrata da un consiglio composto:

a)         dal direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b)        da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c)         da un rappresentante del Ministero dell'interno.

2.    Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della amministrazione penitenziaria.

3.    Per ciascun componente del consiglio è nominato un supplente.

4.    Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette

 

Art. 122

Conto depositi e conto patrimoniale

 

1.    La dotazione della cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

2.    Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

3.    Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui è stato disposto l'incameramento

 

Art. 123

Fondi patrimoniali e depositi cauzionali

 

1.    I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

2.    Salvo quanto previsto dal comma 3, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente, agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli uffici giudiziari interessati.

3.    Le somme dovute alla cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta.

4.    Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

 

Art. 124

Versamenti delle somme

 

1.  Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate a cura degli uffici interessati.

 

Art. 125

Accreditamenti delle somme

 

1.    La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro.

2.    La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

 

Art. 126

Depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato

 

 

1.    I depositi costituiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende che, previo nulla osta all'introito da parte della Cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria centrale.

2.    Il valore nominale o attuale del deposito è indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 

 

 

Art. 127

Estratto del conto corrente

 

 

1.    La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

 

 

Art. 128

Disposizioni dell'autorità giudiziaria

 

 

1.    L'autorità giudiziaria dispone l'incameramento in conto patrimonio dei depositi costituiti presso la cassa delle ammende o la restituzione ai titolari, previa detrazione dell'ammontare delle spese di giustizia e di mantenimento in carcere, da devolversi all'erario.

 

Art. 129

Erogazione di fondi

 

1.    I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione per il finanziamento di programmi per la attuazione di interventi di assistenza economica alle famiglie di detenuti e internati e di assistenza post-penitenziaria ai medesimi, rivolti a favorirne il reinserimento sociale, anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.

2.    Particolare attenzione è data ai programmi per il soccorso alle vittime del delitto, con riferimento ai danni economici e morali patiti e per intervenire sugli eventuali conflitti fra le vittime e gli autori dei reati.

3.    I programmi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentati da enti pubblici, da organizzazioni ed enti privati impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e  dai centri servizio sociale, questi ultimi con particolare riferimento alle persone in esecuzione di misure alternative alla detenzione e alle loro famiglie.

4.    I programmi sono accompagnati da una relazione illustrativa dell'ente richiedente, nonché da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia dell’istituto penitenziario e del centro servizio sociale competenti territorialmente nel luogo in cui il programma deve essere attuato.

5.    I programmi sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4.

6.    I finanziamenti dei programmi di cui alle delibere indicate nel comma 1 sono effettuati con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 3.

7.    Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili.

 

 

 

 

Art. 130

 Bilancio

 

1.Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

PARTE III

 

Disposizioni finali e transitorie

 

 

Art. 131

Incarichi giornalieri

 

1.    Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.

2.    Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.

3.    A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma 2.

4.    Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.

 

 

Art. 132

Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento

 

1.    Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le