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LEGGI
Decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà"
(approvato dal Consiglio
dei Ministri del 16.6.2000)
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Relazione
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Premesse
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PARTE
I
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Trattamento
penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria
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TITOLO
I
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Trattamento
penitenziario
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Capo
I
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Principi
direttivi
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Art. 1
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Interventi
di trattamento
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Art. 2
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Sicurezza
e rispetto delle regole
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Art. 3
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Direzione
degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale
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Art. 4
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Integrazione
e coordinamento degli interventi
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Art. 5
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Vigilanza
del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti
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Capo
II
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Condizioni
generali
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Art. 6
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Condizioni
igieniche e illuminazione dei locali
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Art. 7
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Servizi
igienici
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Art. 8
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Igiene
personale
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Art. 9
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Vestiario
e corredo
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Art. 10
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Corredo
e oggetti di proprietà personale
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Art. 11
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Vitto
giornaliero
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Art. 12
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Controllo
sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto
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Art. 13
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Locali
per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli
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Art. 14
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Ricezione,
acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
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Art. 15
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Cessioni
fra detenuti o internati
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Art. 16
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Utilizzazione
degli spazi all'aperto
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Art. 17
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Assistenza
sanitaria
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Art. 18
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Rimborso
delle spese per prestazioni sanitarie
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Art. 19
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Assistenza
particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido
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Art. 20
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Disposizioni
particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
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Art. 21
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Servizio
di biblioteca
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Capo
III
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Ingresso
in istituto e modalità del trattamento
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Art. 22
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Ammissione
in istituto
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Art. 23
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Modalità
dell'ingresso in istituto
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Art. 24
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Iscrizioni
a registro
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Art. 25
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Albo
degli avvocati
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Art. 26
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Cartella
personale
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Art. 27
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Osservazione
della personalità
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Art. 28
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Espletamento
dell'osservazione della personalità
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Art. 29
|
Programma
individualizzato di trattamento
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Art. 30
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Assegnazione
dei detenuti e degli internati agli istituti
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Art. 31
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Raggruppamento
nelle sezioni
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Art. 32
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Assegnazione
e raggruppamento per motivi cautelari
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Art. 33
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Regime
di sorveglianza particolare
|
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Art. 34
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Reclamo
avverso il provvedimento di sorveglianza particolare
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Art. 35
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Detenuti
ed internati stranieri
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Art. 36
|
Regolamento
interno
|
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Art. 37
|
Colloqui
|
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Art. 38
|
Corrispondenza
epistolare e telegrafica
|
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Art. 39
|
Corrispondenza
telefonica
|
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Art. 40
|
Uso
di apparecchi radio e di altri strumenti
|
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Art. 41
|
Corsi
di istruzione a livello della scuola d'obbligo
|
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Art. 42
|
Corsi
di formazione professionale
|
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Art. 43
|
Corsi
di istruzione secondaria superiore
|
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Art. 44
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Studi
universitari
|
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Art. 45
|
Benefici
economici per gli studenti
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Art. 46
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Esclusione
dai corsi di istruzione e di formazione professionale
|
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Art. 47
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Organizzazione
del lavoro
|
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Art. 48
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Lavoro
esterno
|
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Art. 49
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Criteri
di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti
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Art. 50
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Obbligo
del lavoro
|
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Art. 51
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Attività
artigianali, intellettuali o artistiche
|
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Art. 52
|
Lavoro
a domicilio
|
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Art. 53
|
Esclusione
dalle attività lavorative
|
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Art. 54
|
Lavoro
in semilibertà
|
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Art. 55
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Assegni
per il nucleo familiare
|
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Art. 56
|
Prelievi
sulla remunerazione
|
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Art. 57
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Peculio
|
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Art. 58
|
Manifestazioni
della libertà religiosa
|
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Art. 59
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Attività
culturali, ricreative e sportive
|
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Art. 60
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Attività
organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano
|
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Art. 61
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Rapporti
con la famiglia e progressione nel trattamento
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Art. 62
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Comunicazione
dell'ingresso in istituto
|
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Art. 63
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Comunicazione
di infermità e di decessi
|
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Art. 64
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Permessi
|
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Art. 65
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Permessi
premio
|
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Art. 66
|
Comunicazioni
all'autorità di pubblica sicurezza
|
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Art. 67
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Garanzie
di sorteggio delle rappresentanze
|
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Art. 68
|
Partecipazione
della comunità esterna all'azione rieducativa
|
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Capo
IV
|
Regime
penitenziario
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Art. 69
|
Informazioni
sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria
|
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Art. 70
|
Norme
di comportamento
|
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Art. 71
|
Compiti
di animazione e di assistenza
|
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Art. 72
|
Risarcimento
dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi
|
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Art. 73
|
Isolamento
|
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Art. 74
|
Perquisizioni
|
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Art. 75
|
Istanze
e reclami
|
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Art. 76
|
Ricompense
|
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Art. 77
|
Infrazioni
disciplinari e sanzioni
|
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Art. 78
|
Provvedimenti
disciplinari in via cautelare
|
|
Art. 79
|
Procedimento
penale e provvedimenti disciplinari
|
|
Art. 80
|
Sospensione
e condono delle sanzioni
|
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Art. 81
|
Procedimento
disciplinare
|
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Art. 82
|
Mezzi
di coercizione fisica
|
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Art. 83
|
Trasferimenti
|
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Art. 84
|
Traduzioni
|
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Art. 85
|
Autorità
che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni
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Art. 86
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Traduzioni
di detenute e di internate
|
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Art. 87
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Uso
di abiti civili nelle traduzioni
|
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Art. 88
|
Trattamento
del dimittendo
|
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Art. 89
|
Dimissione
|
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Art. 90
|
Provvedimenti
in caso di evasione
|
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Art. 91
|
Indicazioni
negli atti dello stato civile
|
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Art. 92
|
Provvedimenti
in caso di decesso
|
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Art. 93
|
Intervento
delle Forze di polizia
|
|
Capo
V
|
Assistenza
|
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Art. 94
|
Assistenza
alle famiglie
|
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Art. 95
|
Integrazione
degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi
|
|
Capo
VI
|
Misure
alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di
sorveglianza
|
|
Art. 96
|
Istanza
di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
|
|
Art. 97
|
Esecuzione
dell'affidamento in prova al servizio sociale
|
|
Art. 98
|
Prosecuzione
o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio
sociale
|
|
Art. 99
|
Affidamento
in prova in casi particolari
|
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Art. 100
|
Detenzione
domiciliare
|
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Art. 101
|
Regime
di semilibertà
|
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Art. 102
|
Licenze
|
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Art. 103
|
Riduzioni
di pena per la liberazione anticipata
|
|
Art. 104
|
Liberazione
condizionale
|
|
Art. 105
|
Intervento
del servizio sociale nella libertà vigilata
|
|
Art. 106
|
Remissione
del debito
|
|
Art. 107
|
Comunicazioni
all'organo dell'esecuzione
|
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Art. 108
|
Rinvio
dell'esecuzione delle pene detentive
|
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Art. 109
|
Pareri
sulla domanda o proposta di grazia
|
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TITOLO
II
|
Disposizioni
relative all'organizzazione penitenziaria
|
|
Capo
I
|
Istituti
penitenziari
|
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Art.110
|
Esecuzione
di pene in istituti di categoria diversa
|
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Art. 111
|
Ospedali
psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni
speciali per infermi e minorati fisici e psichici
|
|
Art. 112
|
Accertamento
delle infermità psichiche
|
|
Art. 113
|
Convenzioni
con i servizi psichiatrici pubblici
|
|
Art. 114
|
Coordinamento
delle attività di ricerca dei centri di osservazione
|
|
Art. 115
|
Distribuzione
dei detenuti ed internati negli istituti
|
|
Art. 116
|
Accesso
di ministri di culto agli istituti
|
|
Art. 117
|
Visite
agli istituti
|
|
Capo
II
|
Servizio
sociale e assistenza
|
|
Art. 118
|
Centro
di servizio sociale
|
|
Art. 119
|
Consiglio
di aiuto sociale
|
|
Art. 120
|
Assistenti
volontari
|
|
PARTE
II
|
Cassa
delle ammende
|
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TITOLO
I
|
Amministrazione
e contabilità della cassa delle ammende
|
|
Art. 121
|
Organi
della cassa delle ammende
|
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Art. 122
|
Presidente
|
|
Art. 123
|
Consiglio
di amministrazione
|
|
Art. 124
|
Segretario
|
|
TITOLO
II
|
Amministrazione
e contabilità
|
|
Art. 125
|
Conto
depositi e conto patrimoniale
|
|
Art. 126
|
Versamenti
delle somme
|
|
Art. 127
|
Patrimonio
|
|
Art. 128
|
Entrate
|
|
Art. 129
|
Finalità
ed interventi
|
|
Art. 130
|
Bilancio
|
|
PARTE
III
|
Disposizioni
finali e transitorie
|
|
Art. 131
|
Incarichi
giornalieri
|
|
Art. 132
|
Nomina
degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento
|
|
Art. 133
|
Attribuzioni
dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici di servizio
sociale per i minorenni
|
|
Art. 134
|
Disposizioni
relative ai servizi
|
|
Art. 135
|
Disposizioni
relative ai locali per confezione e consumazione del vitto
|
|
Art. 136
|
Norma
finale
|
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Visto
l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta
la necessità di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilità della pubblica
amministrazione, nonché delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un
diverso quadro legislativo di riferimento;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Ritenuto
di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l'opportunità
di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi
particolari ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacché tale ultima disposizione rinvia, per
quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26
luglio 1975, n. 354;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.16giugno
2000;
Sulla
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
PARTE
I
Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione
penitenziaria
TITOLO
I
Trattamento penitenziario
Capo
I
Principi direttivi
Art.
1
(Interventi di trattamento)
- Il trattamento
degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste
nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani,
culturali e professionali.
- Il trattamento
rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a
promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli
atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che
sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
- Le disposizioni
del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in
quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.
Art.
2
(Sicurezza e rispetto delle regole)
- L'ordine e la
disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che
costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del
trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto
assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole
avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.
- Il servizio di
sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case
mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo della di polizia
penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle
leggi e dei regolamenti vigenti.
Art.
3
(Direzione degli istituti penitenziari e
dei centri di servizio sociale)
- Alla direzione
degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto
personale dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione penitenziaria
individuato secondo la vigente normativa.
- Il direttore
dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri
attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello
svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le
iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti,
nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori
penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione, i quali svolgono i
compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.
- Il direttore
dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono
dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art.
4
(Integrazione e coordinamento degli
interventi)
- Alle attività
di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale
partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive
competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario
devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni
umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione.
- A tal fine, gli
istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun
ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui
programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della
comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio
sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.
- Il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le
opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo
rispettivamente a livello nazionale e regionale.
Art.
5
(Vigilanza del magistrato di sorveglianza
sulla organizzazione degli istituti)
- Il magistrato
di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a
mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti,
dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul
trattamento dei detenuti e degli internati.
Capo
II
Condizioni generali
Art.
6
(Condizioni igieniche e illuminazione dei
locali)
- I locali in cui
si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente
adeguati.
- Le finestre
delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali.
Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi
eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi
schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che
consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
- Sono approntati
pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il
funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il
personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i
pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando
la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e
internati.
- Per i controlli
notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità
attenuata.
- I detenuti e
gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo
consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei
relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi
adeguati.
- Per la pulizia
delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi,
l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.
- Se le
condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non
fumatori.
Art.
7
(Servizi igienici)
- I servizi
igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
- I vani in cui
sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda,
sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni
femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e
internati.
- Servizi
igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre,
collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività
in comune.
Art.
8
(Igiene personale)
- Gli oggetti
necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico
riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e
donne, stabilite con decreto ministeriale.
- Per gli uomini
e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e
parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le
necessità.
- Nei locali di
pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.
- Il regolamento
interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e
di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.
- L'obbligo della
doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.
Art.
9
(Vestiario e corredo)
- Gli oggetti che
costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria
personale, nonché gli altri effetti di uso che l'Amministrazione è tenuta
a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico
riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte per uomini e donne,
stabilite con decreto ministeriale.
- I capi e gli
effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare
delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui
gli istituti sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che
assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.
- Per ciascun
capo o effetto è prevista la durata d'uso.
- L'Amministrazione
sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli
effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al
detenuto o all'internato, questi è tenuto a risarcire il danno.
- Il sanitario
dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo
del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari
bisogni dei singoli soggetti.
- I minorenni
vestono, comunque, abiti di foggia civile.
- I capi di
biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai
detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in
una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un
altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.
- La direzione
dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di
pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.
- I detenuti e
gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro
proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate per
quelli forniti dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese.
- L'Amministrazione
provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in
condizioni di provvedervi a loro spese.
Art.
10
(Corredo e oggetti di proprietà
personale)
- Il regolamento
interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere
ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali
sono gli effetti di corredo che possono usarsi.
- E' assicurato
un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere,
anche a loro spese.
- E' ammesso il
possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non
abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con
l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.
Art.
11
(Vitto giornaliero)
- Ai detenuti e
agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.
- Il
regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo
possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa
cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.
- Ai minorenni
vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente
intervallati.
- Le tabelle
vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma
dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai
sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere
dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere
aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle
vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle
prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.
Art.
12
(Controllo sul trattamento alimentare
e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto)
- La
rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma
dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.
- Negli
istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è
costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
- I
rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei
generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i
generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
- Ai detenuti e
agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza,
sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere
possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati
che lavorano per l'Amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono
retribuiti.
- La
rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo
comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o
disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.
- La direzione
assume mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti
all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte
dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi
della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in
vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei
detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti
dalle informazioni predette.
Art.
13
(Locali per la confezione e la
somministrazione del vitto.
Uso di fornelli)
- Negli
istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo
di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono
attrezzate più cucine.
- Il servizio
di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente
organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.
- Il vitto è
consumato di regola in locali all'uopo destinati, utilizzabili per un numero
non elevato di detenuti o internati. Il regolamento interno stabilisce le
modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a
cucinare in locali attrezzati a tal fine.
- E' consentito
ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali
per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di
bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
- Le dimensioni
e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni
ministeriali che regoleranno altresì le modalità di uso e di recupero,
anche forfetario, della spesa.
- La mancata
adozione della gestione diretta, da parte dell'Amministrazione, dei servizi
di vettovagliamento e di sopravitto di cui ai commi quinto e settimo
dell'articolo 9 della legge, deve essere specificamente ed adeguatamente
motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta può, comunque,
attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione
diretta è equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con
cooperative sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.
- Il
regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia
consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari,
stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.
Art.
14
(Ricezione, acquisto e possesso di oggetti
e di generi alimentari)
- Il
regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o
internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il
possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e
all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e
sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche
conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il
possesso di denaro.
- Sono ammesse
limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione
alla differenziazione del regime detentivo che consegue all'applicazione
degli articoli 14-bis, 41-bis
e 64 della legge.
- Non è
ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. E' consentito
l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in
misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici
gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il
consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In
ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche.
- Gli oggetti
non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano
corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della
loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non
possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai
familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e
spese del detenuto o dell'internato.
- I generi e
gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che,
prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.
- I detenuti e
gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di
peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di
abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento
interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono
manomissioni in sede di controllo.
- Gli oggetti
di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non
eccedente le normali esigenze dell'individuo.
- I generi
alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in
quantità il fabbisogno di una persona.
- Il detenuto o
l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il
suo fabbisogno settimanale.
- Le
limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli
oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per
il fabbisogno dei bambini.
Art.
15
(Cessioni fra detenuti o internati)
- La cessione e
la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate,
salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.
- E' consentita
la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore.
Art.
16
(Utilizzazione degli spazi all'aperto)
- Gli spazi
all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge,
sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in
particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i
programmi predisposti dalla direzione.
- La permanenza
all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra
fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le
valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento
delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti
negativi della privazione della libertà personale.
- La riduzione
della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi
eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento
motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore
regionale e al magistrato di sorveglianza.
- Gli spazi
destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di
protezione dagli agenti atmosferici.
Art.
17
(Assistenza sanitaria)
- I detenuti e
gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni
della vigente normativa.
- Le funzioni
di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi
sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei
servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità
indicate dalla vigente normativa.
- L'assistenza
sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.
- Sulla base
delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze
sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune
dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.
- In ogni caso
in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo
dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione
dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma
dell'articolo 80 della legge.
- L'autorizzazione
per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati
dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli
internati è data dal direttore.
- Con le
medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere
autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a
spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle
infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.
- Quando deve
provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un
internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con
immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il
direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea
comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento
al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore
regionale.
- In ogni
istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina
preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni
che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle
collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del
movimento e dell'attività fisica.
Art.
18
(Rimborso delle spese per prestazioni
sanitarie)
- E' fatto
divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di
partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio
sanitario nazionale.
- I detenuti o
internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio
sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l'assistenza
sanitaria a carico dei servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha
sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.
- Gli enti
tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire
le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei
detenuti e degli internati lavoratori.
Art.
19
(Assistenza particolare alle gestanti e
alle madri con bambini. Asili nido)
- Le gestanti e
le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e
ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere
preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.
- E' prestata,
altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.
- L'assistenza
sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sé
è curata da professionisti specialisti in pediatria.
- Gli
specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale
paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido sono
compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
- Presso gli
istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini sono
organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere
dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere
chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o
della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della
vita nei medesimi.
- Sono
assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e
formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei
servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati
all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività
predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.
- Quando i
bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere
superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni,
sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la
madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile
per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza
all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il
mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.
Art.
20
(Disposizioni particolari per gli infermi
e i seminfermi di mente)
- Nei confronti
dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le
disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che
favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in
particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere,
migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente
sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti
stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico territorialmente
competente accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze
degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari
l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da
parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.
- La
sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e
degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre
che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al
trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.
- Nella
concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui
al comma 1.
- I detenuti e
gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario,
sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono
ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.
- Coloro che
non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile
possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività
ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita
con decreto ministeriale.
- Le
disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli
articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o
seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che,
a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado
di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro
esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati
nominati anch'essi per sorteggio.
- Nei confronti
degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si
applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente
capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed
adeguata percezione della sanzione conseguente.
- Gli infermi e
seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove
occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti
locali.
- I detenuti e
internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono
seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal
servizio psichiatrico.
- Il presente
articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa
attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
Art.
21
(Servizio di biblioteca)
- La direzione
dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole
accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la
possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di
pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici,
funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.
- Nella scelta
dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata
rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.
- Il servizio
di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del
servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione
degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per
lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei
rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12
della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo
libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente
retribuiti.
- I
rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le
modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque,
rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o
superiore a cinquecento.
- Nell'ambito
del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono
ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e
studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a
quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento
interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.
Capo
III
Ingresso in istituto e modalità del trattamento
Art.
22
(Ammissione in istituto)
- Le direzioni
degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate
nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e quelle
che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un
provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.
- In ogni caso
la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo
comma dell'articolo 33 della legge soltanto se l'autorità giudiziaria abbia
disposto in tal senso.
- Quando viene
ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere
sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui
esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.
- In caso di
arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta
informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata
dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto
nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale
provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo
stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in
istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso
provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità
giudiziaria.
- Il
provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve
precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.
- In caso di
mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorità
giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso
l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.
- Durante
l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con
l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, il personale nonché gli altri operatori penitenziari anche
non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o
delegati dal direttore dell'istituto.
Art.
23
(Modalità dell'ingresso in istituto)
- La direzione
cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà
sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali
e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma
dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del
presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il
giorno successivo.
- Fermo
restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24, qualora dagli
accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una persona condannata si
trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147, primo
comma, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di
sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione
provvede analogamente, quando la persona interessata si trovi in custodia
cautelare, trasmettendo gli atti alla autorità giudiziaria procedente.
- Un esperto
dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o
internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed
eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di
restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori
incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori
dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali
aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel
comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche
al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.
- Dopo
l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti e nel più breve
tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria notizia su eventuali precedenti
detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.
- Il direttore
dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un
colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le
iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 7 del Regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale
30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella
personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal
primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli l'estratto
indicato nel comma 2 dall'articolo 69 del presente regolamento. In
particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione
alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari.
- Qualora il
detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi
siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false, e
sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il
soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di
"sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e
contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.
- Nel corso del
colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi
personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi
la direzione informa il centro di servizio sociale.
- Gli oggetti
consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua
persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e
depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere
conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese,
alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto
verbale.
- Degli oggetti
consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia
all'autorità giudiziaria che procede.
- I contatti e
gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di
cui all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della comunità esterna
autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge, nonché quelli degli
operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali
territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di
trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i
condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si
applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e
nell'articolo 37 del presente regolamento.
Art.
24
(Iscrizioni a registro)
- Nel registro
previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di
procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334,
oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere
inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e
agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o
di transito.
- Il registro,
prima che sia posto in uso, è presentato al direttore dell'istituto che ne
fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio
ufficio. In fine del registro lo stesso direttore indica il numero
complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
- La
disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il registro di cui
all'articolo 123 del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
- Le istanze,
le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice di
procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto
o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione
più rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai
provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al
magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni
dalla loro presentazione.
Art.
25
(Albo degli avvocati)
- Presso ogni
istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che
deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano
prendere visione.
- E' fatto
divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o
indirettamente, sulla scelta del difensore.
Art.
26
(Cartella personale)
- Per ogni
detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui
compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La
cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita
nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di
tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
- L'intestazione
della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte
digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la
precisa identificazione della persona.
- Nella
cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo 94 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono inseriti i dati e le indicazioni
previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica
menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni
che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed
estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui
al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di
sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di
ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
- Tutti i
provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza
di cui all'articolo 14-ter e al
capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione
dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti
relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di
semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì comunicati al
centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura
alternativa alla detenzione.
- Allo scadere
di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva nella cartella
personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla
direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103.
- All'atto del
trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella
personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento
e sulla condotta tenuta.
Art.
27
(Osservazione della personalità)
- L'osservazione
scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di
ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche,
affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio
all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini
dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e
penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con
riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla
sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.
Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato
o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in
essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per
l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle
conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
- All'inizio
dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la
collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la
formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è
compilato nel termine di nove mesi.
- Nel corso del
trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del
comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita
di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del
programma di trattamento.
- L'osservazione
e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri
della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.
Art.
28
(Espletamento dell'osservazione della
personalità)
- L'osservazione
scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi
istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
- Quando si
ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti
da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri
di osservazione.
- L'osservazione
è condotta da personale dipendente dall'Amministrazione e, secondo le
occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma
dell'articolo 80 della legge.
- Le attività
di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore
dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.
Art.
29
(Programma individualizzato di
trattamento)
- Il programma
di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma
dell'articolo 1 della stessa.
- La
compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e
trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale
e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate
nell'articolo 28.
- Il gruppo
tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del
trattamento praticato e i suoi risultati.
- La segreteria
tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.
Art.
30
(Assegnazione dei detenuti e degli
internati agli istituti)
- I condannati
e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato
all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti,
situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia
possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti,
l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria
situato in località prossima.
- Nell'istituto
di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione
previste dall'articolo 13 della legge.
- Sulla base
della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene
disposta l'assegnazione definitiva.
- Per
l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo
alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel
programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli
istituti ai sensi dell'articolo 115.
- Alle
assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento dalla
circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro
provveditorato provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale,
informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve
le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente
normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Art.
31
(Raggruppamento nelle sezioni)
- Gli istituti
penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli
internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14
della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno
suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.
- Gli imputati
che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma
dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali
l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro
età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa
del reato ascritto e della indole dello stesso.
Art.
32
(Assegnazione e raggruppamento per motivi
cautelari)
- I detenuti e
gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari
cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o
sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più
agevole adottare le suddette cautele.
- La permanenza
dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.
- Si cura,
inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i
quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni.
Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso
le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole
persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle
stesse dalla comunità.
Art.
33
(Regime di sorveglianza particolare)
- Il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria
iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su
segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la
sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un
internato ai sensi dell'articolo 14-bis,
primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la
convocazione del consiglio di disciplina, affinché esprima parere nel
termine di dieci giorni.
- L'autorità
giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo
14-bis della legge al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.
- La direzione
dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente
ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad
effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in
partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone
o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento
dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da
quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
- Del
provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza
particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è
sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa
visione.
- I
provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di
sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al
detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del
provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la
sorveglianza particolare in via provvisoria.
- Dei
provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza
particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella
cartella personale.
- La direzione
dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di
sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli
eventuali reclami proposti dall'interessato.
- Quando il
detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene
trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella
giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione
dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio,
trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai
commi precedenti.
- Il
trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto
in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione
nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza
comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza
pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o
internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno
degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.
Art.
34
(Reclamo avverso il provvedimento di
sorveglianza particolare)
- Il reclamo
avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di
sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore
dell'istituto, è iscritto nel registro previsto dall'articolo 123 del
codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo
in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì
trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.
In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.
- Il detenuto o
l'internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il
difensore.
- Il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di
provvedere direttamente, può delegare il provveditore regionale o il
direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie
relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha
proposto reclamo.
Art.
35
(Detenuti ed internati stranieri)
- Nell'esecuzione
delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri,
si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze
culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità
consolari del loro Paese.
- Deve essere,
inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche
attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di
volontariato.
Art.
36
(Regolamento interno)
- L'Amministrazione
penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo
16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali
indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la
differenziazione degli istituti.
- Il regolamento interno, oltre
alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli
articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74
del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
a. gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
b. gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della
popolazione detenuta o internata;
c. le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i
detenuti e per gli internati;
d. gli orari di permanenza nei locali comuni;
e. gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
f. i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza
anche telefonica;
g. le affissioni consentite e le relative modalità;
h. i giochi consentiti.
- Il regolamento interno può
disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per
particolari sezioni dell'istituto.
- Nella predisposizione del
regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo
16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite
dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16
della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive
sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano
di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per
uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro
ricevimento.
- Il regolamento interno deve
essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.
Art.
37
(Colloqui)
- I colloqui
dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto.
I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono
autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
- Per i
colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità
giudiziaria che procede.
- Le persone
ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo,
con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che
non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non
ammessi.
- Nel corso del
colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare
disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio
le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al
direttore, il quale decide sulla esclusione.
- I colloqui
avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò
destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può
consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale
distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista
del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- Appositi
locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.
- Per i
detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo
nell'infermeria.
- I detenuti e
gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del
primo comma dell'articolo 4-bis
della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto,
il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.
- Ai soggetti
gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età
inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma
8.
- Il colloquio
ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali
circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i
congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune
diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente
il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze
e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il
detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E'
consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
- Qualora
risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o
l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale
per gli opportuni interventi.
- Del
colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione
in apposito registro.
- Nei confronti
dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni
feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove
possibile.
Art.
38
(Corrispondenza epistolare e telegrafica)
- I detenuti e
gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare
e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.
- Al fine di
consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai
detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese,
settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura
ordinaria.
- Presso lo
spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
- Sulla busta
della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve
apporre il proprio nome e cognome.
- La
corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a
ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti
non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire
l'assenza di controlli sullo scritto.
- La direzione,
quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in
partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che
possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la
missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al
magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.
- La
corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o
d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di
sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.
- Le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai telegrammi e ai fax
in arrivo.
- Ove la
direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato
per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o
l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere
all'inoltro.
- Il detenuto o
l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata
trattenuta.
- Non può
essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei
detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali
amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di
cui l'Italia fa parte.
Art.
39
(Corrispondenza telefonica)
- In ogni
istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.
- I condannati
e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla
corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti
e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere
autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o
con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno
dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis
della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,
il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.
- L'autorizzazione
può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in
considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa
si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di
trasferimento del detenuto.
- Gli imputati
possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e
le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o,
dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.
- Il detenuto o
l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve
rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero
telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere.
L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la
revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i
motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa,
solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta,
sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.
- Il contatto
telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità
tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica è di dieci minuti.
- L'autorità
giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza
epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee
apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni
telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati
indicati nell'articolo 4-bis della
legge.
- La
corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche
mediante scheda telefonica prepagata.
- La
contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e
contestualmente ad essa.
- In caso di
chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i
detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo
comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato,
sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la
chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso
alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati
ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.
Art.40
(Uso di apparecchi radio e di altri
strumenti)
- Ai detenuti e
agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il
direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di
pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc
portatili per motivi di lavoro o di studio.
- Apposite
prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di
uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.
Art.
41
(Corsi di istruzione a livello della
scuola d'obbligo)
- Il Ministero
della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della
giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica
istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla
scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore.
L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si
attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri
predetti.
- Il dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle
richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai
dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria la dislocazione e il tipo dei vari corsi
a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del
provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.
- L'organizzazione
didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi
dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono
locali e attrezzature adeguate.
- Le direzioni
degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e
agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più
ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei
corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in
attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto. Sono
evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti
ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da
esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la
partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno
proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi,
acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e
trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla
proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se
viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in
un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.
- Per lo
svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli
può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le
direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate,
le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale
scolastico.
- In ciascun
istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti
consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore
dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e
gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un
progetto annuale o pluriennale di istruzione.
Art.
42
(Corsi di formazione professionale)
- Le direzioni
degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di
formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta,
italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine
promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in
tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche,
all'esterno degli istituti.
- L'Amministrazione
penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali che
garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la
possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la
dimissione.
- Le direzioni
degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono
progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative
rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da
sviluppare il lavoro penitenziario.
- Le direzioni
degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed
agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia
partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi
siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività
lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in
quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed
internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento,
e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali
attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che
frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in
proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello
degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento
trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il
trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che
assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.
- Per lo
svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può
essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità
del personale degli enti locali.
- Si applica il
comma 6 dell'articolo 41.
Art.
43
(Corsi di istruzione secondaria superiore)
- I corsi di
istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria
prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta
dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione
a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in
determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è
decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al
comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle
succursali predette in ogni regione.
- A tali corsi
sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo
svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura
privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno
scolastico.
- Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.
- Per agevolare
i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i
corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino
istituto d'istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di
percorsi individuali di preparazione agli esami per l'accesso agli anni di
studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine
possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria
qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.
- Sono
stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità
agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.
- Qualora non
sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con
quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo
41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti
dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che
seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati
dal lavoro, a loro richiesta.
Art.
44
(Studi universitari)
- I detenuti e
gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che
siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati
per il compimento degli studi.
- A tal fine,
sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per
consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere
gli esami.
- Coloro che
seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro
richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.
- I detenuti e
internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e
reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre,
disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere
autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i
libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro
studio.
Art.
45
(Benefici economici per gli studenti)
- Per la
frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio
orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
- I corsi
possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non
risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività
di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li
frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata
al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio
previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
- Per la
frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i detenuti
ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto
ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria.
Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo
corso agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali,
nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato
con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non
percepiscano mercede.
- A conclusione
di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono corsi individuali di
scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli
esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso
università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del
loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni
economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di
testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
- I corsi a
livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore
lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in
tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato
nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li
frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata
al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.
- Ai detenuti e
agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato,
è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
- I soggetti
che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici
economici previsti dal presente articolo.
- L'importo
complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente
articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art.
46
(Esclusione dai corsi di istruzione e di
formazione professionale)
- Il detenuto o
l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di
formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale
inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.
- Il
provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore
dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e
delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso
in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle
autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il
complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la
riammissione ai corsi.
Art.47
(Organizzazione del lavoro)
- Le
lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto,
possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo
le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo
possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in
particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato
dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con
convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in
comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti,
nonché le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute per lo
svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano
la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di
lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro
sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al
lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli
eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione
inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione
l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e
previdenziale.
- Le
lavorazioni interne dell'istituto sono organizzate, in quanto possibile, in
locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la
consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.
- Le
convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali,
possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di
somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.
- L'Amministrazione
penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per
le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e
quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli
istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi
solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la
fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni
necessari presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato. Il
ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si giustifica soltanto
quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione
della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di
attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le
lavorazioni penitenziarie.
- La produzione
è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'Amministrazione
penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di
privati.
- Le commesse
di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono
distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che a tal
fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le
direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti
dai privati.
- Quando le
commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che
il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale
tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di
determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
- Se le
commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera
delle lavorazioni penitenziarie, l'Amministrazione, previa analisi delle
possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire
lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti
in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.
- Le direzioni
degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei
detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti
delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro
costo ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge,
richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel
mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera di
commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico
erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita
dei prodotti .
- I posti di
lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono
fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra
lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella
sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il
lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La
tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata
dal provveditore regionale.
- Negli
istituti per minorenni particolare cura è esplicata nell'organizzazione
delle attività lavorative per la formazione professionale.
Art.
48
(Lavoro esterno)
- L'ammissione
dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle
direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di
trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato
approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma
dell'articolo 21 della legge.
- L'ammissione
degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su
autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo
comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di
sorveglianza.
- La direzione
dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o
la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche
con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di
tutta la necessaria documentazione.
- Il magistrato
di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi,
nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del
condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno
dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva
o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di
essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro
all'esterno commetta altri reati.
- I detenuti e
gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi
non possono essere imposte manette.
- La scorta dei
detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia
ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del
Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione
dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
specificamente comandato, nonché il personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del detenuto durante
il lavoro all'esterno.
- L'accompagnamento
dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per
motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.
- Al fine di
consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro
all'esterno il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ricerca,
nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità
competenti.
- Il
provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti
dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili
all'esterno.
- I datori di
lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione
dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi
vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il
nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla direzione. I
datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli
obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
- I detenuti e
gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti
riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono
agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.
- L'ammissione
al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere
disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo
21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli
organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le
attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale.
Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto
l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso
vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'articolo 24
della legge.
- Nel
provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta devono
essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi
per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori
dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro,
tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del
mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del
programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato
all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza
maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato
a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del
codice penale.
- La direzione
dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere
al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore
regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il
lavoro all'esterno.
- Le eventuali
modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al
lavoro all'esterno sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza,
per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente,
per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro
esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di
sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre con provvedimento
motivato la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno
in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
- I controlli
di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare
che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il
lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.
- La
disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge si applica
anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro
autonomo.
- Quando il
lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura
l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per
l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti
del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.
Art.
49
(Criteri di priorità per l'assegnazione
al lavoro all'interno degli istituti)
- Nella
determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli
internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma
dell'articolo 20 della legge.
- Il direttore
dell'istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al
lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.
Art.
50
(Obbligo del lavoro)
- I condannati
e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa
di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro
all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali,
intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia
disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma
dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività
lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.
Art.
51
(Attività artigianali, intellettuali o
artistiche)
- Le attività
artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore
destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari,
nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o
pericolosi o non arrechi molestia.
- Gli imputati
possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche
nelle ore dedicate al lavoro.
- I condannati
e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali,
intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi
autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di
possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 20
della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.
- Le
autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date
dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche
in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall'Amministrazione.
- Può essere
consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto,
senza spese per l'Amministrazione.
- Sull'utile
finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica,
percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro
all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo
comma, della legge.
Art.
52
(Lavoro a domicilio)
- Il lavoro a
domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel
rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al
lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui
all'articolo 51.
Art.
53
(Esclusione dalle attività lavorative)
- L'esclusione
dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito
il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso,
del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il
detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei
suoi compiti e doveri lavorativi.
Art.54
(Lavoro in semilibertà)
- I datori di
lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà sono
tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle
ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni
per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono
anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi
alla tutela assicurativa e previdenziale.
- I condannati
e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti
riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono
agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà.
- I condannati
e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semilibertà versano alla
direzione dell'istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non appena
percepiti.
Art.55
(Assegni per il nucleo familiare)
- I detenuti e
gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la
documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli
assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.
- Qualora il
detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la
direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.
- Ove i
soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei
documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all'acquisizione,
chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.
- Gli importi
sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.
- Se la persona
a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante
o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui
l'incapace è affidato.
Art.
56
(Prelievi sulla remunerazione)
- Il prelievo
della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di
mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei
condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della
remunerazione.
- Ferma
restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie
relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento,
sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145
del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.
Art.
57
(Peculio)
- Il peculio
dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo
disponibile.
- E' destinata
al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte
del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il
limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del
peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese
inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al
pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le
indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto
bancario o un ufficio postale.
- Il fondo
vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure
privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi,
il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del
fondo vincolato.
- Il fondo
disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per
acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa
legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi
rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti
alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta
scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del
procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della
richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
- Il peculio
degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di
quattro milioni.
- Il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di
ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli
acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai
familiari o conviventi.
- La
disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore
dell'istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per
attività di studio e di lavoro.
- La direzione
dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla
determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio
di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.
- Gli interessi
si calcolano sui saldi di fine mese.
- Al detenuto o
all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma
costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei
detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa
dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa
depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa
depositi e prestiti è versato all'erario.
- Al condannato
o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in
contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli
deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.
- Al detenuto o
all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti
prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.
- I limiti di
somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto
del Ministro della giustizia.
Art.
58
(Manifestazioni della libertà religiosa)
- I detenuti e
gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione
religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e
non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.
- E' consentito
ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria
camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più
posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
- E'
consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di
praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si
esprima in comportamenti molesti per la comunità.
- Per la
celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o
più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino
all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui
all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le
pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono
assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime;
negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il
servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per
minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito
l'ispettore dei cappellani.
- Per
l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre
confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione
dell'istituto mette a disposizione idonei locali.
- La direzione
dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne
facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la
celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si
avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì
dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può,
comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto
dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
Art.
59
(Attività culturali, ricreative e
sportive)
- I programmi
delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da
favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono
essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e
internati lavoratori e studenti.
- I programmi
delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il
loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti
nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.
- I
rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista
dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate
dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque,
rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati
presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.
- La
commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli
internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie
attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.
- Le riunioni
delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.
- Nella
organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può
avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate
nell'articolo 17 della legge.
Art.
60
(Attività organizzate per i detenuti e
gli internati che non lavorano)
- La direzione
si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività
di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà,
non svolgono attività lavorativa.
Art.61
(Rapporti con la famiglia e progressione
nel trattamento)
- La
predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei
detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i
rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio
sociale.
- Particolare
attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento
del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un
valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la
famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel
contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo
di osservazione, il direttore dell'istituto può:
- concedere
colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;
- autorizzare
la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di
trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o
all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità
previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.
Art.
62
(Comunicazione dell'ingresso in istituto)
- Immediatamente
dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza
dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato
viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar
notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso
positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico.
Della dichiarazione è redatto processo verbale.
- La
comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di
telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso
nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla
direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico
dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di
fondi, la spesa è a carico dell'Amministrazione.
- Se si tratta
di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare
nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art.
63
(Comunicazione di infermità e di decessi)
- In caso di
grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un
internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un
congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese
dell'Amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.
- Non appena la
direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di
un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui
questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione
all'interessato nelle forme più convenienti.
- Del decesso
di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al
magistrato di sorveglianza.
Art.
64
(Permessi)
- I permessi
previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge sono
concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al
tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato
deve recarsi.
- Nel
provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è
in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere
scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla
personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il
quale è stato condannato.
- Al fine di
acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il
magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla
direzione dell'istituto le necessarie informazioni.
- Per i
permessi di durata superiore alle dodici ore può esser disposto che il
detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.
- Le operazioni
di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel
provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le
modalità.
- Nel caso in
cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello
indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se
necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di
effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi
del terzo comma dell'articolo 30-bis
della legge.
Art.
65
(Permessi premio)
- Il direttore
dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del
permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le
notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al
magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato,
alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati
dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento
rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed
alla durata della pena ancora da scontare.
- Nell'adottare
il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le
opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del
condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente
assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di
polizia.
- Durante il
permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei
carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'Amministrazione
penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
- In fase di
esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal
direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale,
forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali
territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli
eventuali problemi di competenza degli enti locali.
- Qualora il
permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha
sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà
comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale
territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori
sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza
secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni
dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.
- Il condannato
in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al
centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno
informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi.
L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali
l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva
risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.
Art.
66
(Comunicazioni all'autorità di pubblica
sicurezza)
- Dei
provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli
64 e 65 il direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova dà
notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito
il comune ove il permesso deve essere fruito.
Art.
67
(Garanzie di sorteggio delle
rappresentanze)
- Le modalità
dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze previste dagli articoli 9,
12, 20 e 27 della legge sono disciplinate dal regolamento interno in maniera
da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli
internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in
carica e i loro sostituti.
- I detenuti e
gli internati nominati nelle rappresentanze previste dagli articoli 12, 20 e
27 della legge durano in carica quattro mesi.
Art.
68
(Partecipazione della comunità esterna
all'azione rieducativa)
- La direzione
dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione
rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle
istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall'articolo 17
della legge.
- La direzione
dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni
o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e
trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche
in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.
- Il magistrato
di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le
condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.
- La direzione
dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano
svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le
persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i
tempi previsti per le attività alle quali collaborano.
- In caso di
inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine
e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di
sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i
provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.
- Al fine di
sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne
periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del
centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione
della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e
le possibili forme di essa.
Capo
IV
Regime penitenziario
Art.
69
(Informazioni sulle norme e sulle
disposizioni che regolano la vita penitenziaria)
- In ogni
istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro
locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente
regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni
attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla
disciplina e al trattamento.
- All'atto
dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto
delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove
è possibile consultare i testi integrali. L'estratto suindicato è fornito
nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.
- Di ogni
successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia
ai detenuti e agli internati.
- L'osservanza
da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che
regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il
chiarimento delle ragioni delle medesime.
Art.
70
(Norme di comportamento)
- I detenuti e
gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita
penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un
contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro
che visitano l'istituto.
- I detenuti e
gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento
corretto.
- Nei rapporti
reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve
essere usato il "lei".
Art.
71
(Compiti di animazione e di assistenza)
- A singoli
detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare
per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto possono essere
affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle
attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché
di assistenza nelle attività di lavoro in comune.
- Le mansioni
suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il
quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi
un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di
una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.
Art.
72
(Risarcimento dei danni arrecati a beni
dell'Amministrazione o di terzi)
- In caso di
danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione svolge
indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il
responsabile valutandone la colpa.
- All'esito
degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica
per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e
fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti
rateali.
- La somma
dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.
- In caso di
danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione
dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.
- Il
risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante
nell'eventuale procedimento disciplinare.
Art.
73
(Isolamento)
- L'isolamento
continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia
contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali
dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura
è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente.
L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
- L'isolamento
continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività
in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento
del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire
pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si
esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
- Ai detenuti e
gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al
comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.
- L'isolamento
diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione
degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione
diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.
- Sono
assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.
- Le condizioni
delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non
devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni
disposte dall'autorità giudiziaria che procede.
- La situazione
di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di
particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di
isolamento, da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di
osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da
parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- Non possono
essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli
previsti per legge.
Art.
74
(Perquisizioni)
- Le operazioni
di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal
personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un
appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di vice
sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi
presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
- La
perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere
l'accertamento con strumenti di controllo.
- Le
perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere
effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di
appartenenza degli stessi.
- Il
regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista
dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.
- Per procedere
a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del
direttore.
- Per
operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi
eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di
polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto ai sensi del
quinto comma dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
- In casi di
particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla
perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i
motivi che hanno determinato l'urgenza.
Art.
75
(Istanze e reclami)
- Il magistrato
di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto
devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare
direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui
individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I
predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli
internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si
rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per
presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del
magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un
registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse
indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il
direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.
- Ai detenuti e
agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per
iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'articolo 35 della
legge.
- Qualora il
detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema
della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della
stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il
mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.
- Il magistrato
di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano,
nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato
istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi
che ne hanno determinato il mancato accoglimento.
Art.
76
(Ricompense)
- Le ricompense sono concesse su
iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti
per:
a. particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b. particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento
professionale;
c. attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle
attività culturali, ricreative e sportive;
d. particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri
detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà
di fronte a loro problemi personali;
e. responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita
dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di
ragionevolezza;
f. atti meritori di valore civile.
- I comportamenti suindicati
sono ricompensati con:
a. encomio;
b. proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter,
50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sempre che ne ricorrano i presupposti;
c. proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata
della misura di sicurezza.
- La ricompensa di cui alla
lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere
b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina,
sentito il gruppo di osservazione.
- Nella scelta del tipo e delle
modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza
del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto.
- Delle ricompense concesse
all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.
Art.
77
(Infrazioni disciplinari e sanzioni)
- Le sanzioni disciplinari sono
inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati
nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati
alla custodia del detenuto o dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di
altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per
visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo
nell'esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter,
51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di
operatori penitenziari o di visitatori.
- Le sanzioni disciplinari sono
inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.
- La sanzione dell'esclusione
dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni
previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata
commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente
infrazione della stessa natura.
- Delle sanzioni inflitte
all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.
Art.
78
(Provvedimenti disciplinari in via
cautelare)
- In caso di
assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone
o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di
fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il
direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che
il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile
con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera
individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.
- Subito dopo
l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e
rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della
legge.
- Il direttore
attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il
disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.
- La durata
della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni,. Il tempo
trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione
eventualmente applicata.
Art.
79
(Procedimento penale e provvedimenti
disciplinari)
- Il giudizio
disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorché,
per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.
- In tal caso
la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l'esito del
procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al
termine del procedimento medesimo.
Art.
80
(Sospensione e condono delle sanzioni)
- L'esecuzione
delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei
mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere
ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre
infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è
eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.
- Per
eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può
condonarla.
- Qualora il
sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli
permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in
comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha
impedito l'esecuzione.
Art.
81
(Procedimento disciplinare)
- Allorché un
operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una
infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le
circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via
gerarchica.
- Il direttore,
alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta
l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal
rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie
discolpe.
- Il direttore,
personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul
fatto.
- Quando il
direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei
numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro
dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato
davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi
termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al
consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato
con le forme di cui al comma 2.
- Nel corso
dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre
personalmente le proprie discolpe.
- Se nel corso
del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e
comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il
procedimento è rimesso a quest'ultimo.
- La sanzione
viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o
dell'eventuale sommario processo verbale.
- Il
provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è
tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al
magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.
Art.
82
(Mezzi di coercizione fisica)
- La
coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma
dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con
l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni
ospedaliere pubbliche.
Art.
83
(Trasferimenti)
- Nei
trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si
tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in
ordine alla destinazione.
- Il detenuto o
l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione
personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico,
con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il
viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne
informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.
- All'atto del
trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti
personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti
dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.
- Il capo scorta riceve in
consegna dalla direzione:
a. generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del
soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per
l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con
decreto del Ministro della giustizia;
b. la cartella personale;
c. il certificato sanitario previsto dal comma 2;
d. la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
e. il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
f. il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
- Il capo scorta rilascia
ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla
direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta
dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
- Il peculio del detenuto o
dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati
consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve
tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione,
contemporaneamente al fascicolo personale.
- Le spese per la spedizione
degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate
dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per
l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua
domanda.
- Nel caso di trasferimenti
temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri
dell'interessato.
- Quando si rende necessario un
trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove
possibile:
- i detenuti e
gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali,
particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione
professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la
ammissione a misure alternative;
- i detenuti e
gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non
agevolmente proseguibili in altra sede;
- le detenute
con prole in istituto;
- gli imputati
prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati
appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della
impugnazione.
Art.
84
(Traduzioni)
- Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 42-bis
della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le
traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità
stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Art.
85
(Autorità che dispongono i trasferimenti
tra istituti o le traduzioni)
- Il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra
istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla
normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato
sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per
motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della
autorità giudiziaria che procede.
- Quando,
sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli
imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver
chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i
motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione
al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità
giudiziaria procedente.
- I
trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle
udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle
direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si
applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai
tribunali di sorveglianza.
- La direzione
dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni
trasferimento definitivo di un detenuto o internato.
- I
trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da
quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di
giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità
giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento
dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.
- Soddisfatte
le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di
provenienza.
- Nei casi di
assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede
direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità
competente.
- Il
trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del
pubblico ministero competente per la esecuzione.
- L'assegnazione
prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
Art.
86
(Traduzioni di detenute e di internate)
- Le traduzioni
delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di
personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art.
87
(Uso di abiti civili nelle traduzioni)
- Nelle
traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.
Art.
88
(Trattamento del dimittendo)
- Nel periodo
che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di
essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di
trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle
condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare
incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le
varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si
offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a
domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino
motivate ragioni contrarie.
- Per la
definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la
collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali
competenti e del volontariato.
Art.
89
(Dimissione)
- La
dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della
competente autorità giudiziaria.
- La
dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno
indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.
- La
dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena
la direzione riceve il relativo provvedimento.
- Quando
all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva di cui
sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice procedura
penale, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo
le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione.
- Il centro
di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di
intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare
presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli
opportuni interventi.
- I dimessi
che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni
psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più
vicina appropriata istituzione ospedaliera.
- In caso di
intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere
sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le
esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del
regime penitenziario.
- Della
sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato,
all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di
internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
- Se il
dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo
della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari
titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono
forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese
nel quale è residente.
- All'atto
della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di
sua proprietà.
- Il peculio
e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono
trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune
ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.
- Trascorso
un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli
oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente
all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene
la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.
Art.
90
(Provvedimenti in caso di evasione)
- In caso di
evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata
notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al
magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del
personale dipendente, le prime ricerche.
- I beni
dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e
successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far
parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il
fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e
prestiti.
- All'atto
del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il
deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma
restituita entra a far parte del peculio.
- Nel caso in
cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione
dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano
provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza
la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la
somma depositata secondo le loro spettanze.
Art.
91
(Indicazioni negli atti dello stato
civile)
- Negli atti
dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge,
devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il
fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.
Art.
92
(Provvedimenti in caso di decesso)
- Nel caso di
morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni
di legge, presenta rapporto alla direzione.
- La
direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso
alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa
denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
- I beni del
defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del
comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.
- I beni sono
consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano
provato tale loro qualità, in base alla normativa vigente in materia.
- Decorso un
anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano
ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la
devoluzione successoria.
- Se si
tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di
cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
- Qualora
alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si
provvede a cura e spese dell'Amministrazione.
Art.
93
(Intervento delle Forze di polizia)
- Qualora si
verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da
far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il
direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente
con il personale a disposizione, richiede al Prefetto l'intervento delle
Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione
ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, informandone
immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Capo
V
Assistenza
Art.
94
(Assistenza alle famiglie)
- Nell'azione
di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista
dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di
crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione
dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari,
specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far
fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali
eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
- Particolare
cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli
internati nel periodo che precede il loro ritorno.
Art.
95
(Integrazione degli interventi
nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi)
- Nello
svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli
internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e
il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali
competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano
nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze
dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più
appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.
Capo
VI
Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di
sorveglianza
Art.
96
(Istanza di affidamento in prova al
servizio sociale e decisione)
- L'istanza
di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto
è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al
magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo
di detenzione unitamente a copia della cartella personale. Il direttore
provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di
disciplina.
- Salvo
quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza
è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
- Nell'ipotesi
prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a),
del codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al
tribunale di sorveglianza competente.
- L'ordinanza
di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui
all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in
relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento. La cancelleria del
tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione
dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità
e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se
l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al
pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver
annotato in calce all'ordinanza stessa:
- i dati di
identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad
identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero
competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della
procedura esecutiva;
- l'indirizzo
dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio
sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà
svolgersi l'affidamento.
- Il
controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della
legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato
secondo le modalità precisate all'articolo 118.
- Nei casi in
cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero
o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve
contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata
senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore
corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto è notificata
all'interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di
servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.
Art.
97
(Esecuzione dell'affidamento in prova al
servizio sociale)
- L'ordinanza, immediatamente
esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma
7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria
del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato
è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la
sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la
sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata
anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso,
l'ordinanza è trasmessa senza ritardo:
a. all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al
fascicolo processuale;
b. al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o
relativa sede distaccata;
c. all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della
pena;
d. agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti
ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto alla
detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10
dell'articolo 656 del codice procedura penale, con l'avviso che deve
presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio
sociale competente, per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e
per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione
dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente,
o relativa sede distaccata.
- Il
direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di
sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di
sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate
ragioni del ritardo.
- L'ordinanza di affidamento in
prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto
comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le
prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al
direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore
del centro di servizio sociale per adulti competente per la prova previa
notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o
trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato
detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice procedura penale.
Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale
di accettazione delle prescrizioni:
a. al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza;
b. all'ufficio di sorveglianza competente per la prova;
c. all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la
determinazione del fine pena.
- Dalla data
di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio
l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha
ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione
delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero
competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della
pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di
sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la
notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con
sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente ai sensi del
comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale, emette provvedimento
di esecuzione di pene concorrenti.
- Con
l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di
sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di
sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione
dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei
familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.
- Quando il
luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si
applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.
- Se nel
corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in
altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere
del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza,
con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è
comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La
cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo
dell'affidamento in prova all'ufficio di sorveglianza divenuto competente.
Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri
atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non
accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di
servizio sociale.
- Il
direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente
sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei
compiti indicati dall'articolo 47 della legge secondo le modalità precisate
all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di
assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.
- Il centro
di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie
indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni tre
mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il
soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale
di cui al comma 8.
- Il
magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro
di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle
prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di
sorveglianza ed al centro di servizio sociale.
Art.
98
(Prosecuzione o cessazione, revoca e
annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale)
- Se
sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di
sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria,
che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4
dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio
sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione
provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da
eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere
all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o
in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è
direttamente ed immediatamente eseguibile.
- Il
magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il
provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi
provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria
dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione
definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in
udienza entro il termine stabilito dall'articolo 51-bis
della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove
occorrano ulteriori accertamenti.
- Se il
tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla nuova pena da
eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e
b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza è notificata e comunicata,
come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo
del pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663
del codice procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del
periodo di prova, dandone notifica all'interessato e comunicazione agli
uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la
prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l'affidato si
impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per
il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione
al tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
- Se il
tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle
condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la
inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in
regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena
stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96,
specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di
esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente
espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1
dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente ai sensi del
comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale provvede come indicato
al comma 3 del presente articolo.
- Qualora il
magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni
acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca
dell'affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della
decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione
provvisoria della misura alternativa ai sensi dell'articolo 51-ter
della legge, indicando l'organo di polizia competente al riaccompagnamento
in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento
per la esecuzione.
- Al
tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il
provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.
- Il
tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori
accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza
revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui
alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena
detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni
patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso
in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della
esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data
di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva
residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal
comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico
ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di
esecuzione della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo
97.
- Nel caso di
annullamento da parte della Corte di Cassazione della ordinanza di
concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la
esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere
comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico
ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena
detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di
affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
Art.
99
(Affidamento in prova in casi particolari)
- Qualora il
condannato tossicodipendente o alcooldipendente richieda l'affidamento in
prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n.309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato
eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il
quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero
competente per l'esecuzione.
- Quando
l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del codice procedura
penale. L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma
terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà
dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza.
- Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento
in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.
- Qualora,
nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per
l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si è concluso
positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura
l'attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione
del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per
l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo
della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede
ai sensi dell'articolo 51-bis
della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento
emesso e gli atti relativi.
Art.
100
(Detenzione domiciliare)
- La
detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il
provvedimento esecutivo che la dispone.
- Nell'ordinanza
di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio
di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.
- Nei casi
previsti dalle lettere a), b), c) e d)
del primo comma dell'articolo 47-ter
della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b),
dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può
essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della
direzione dell'istituto.
- Non appena
il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo,
la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti,
alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.
- Se nel
corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia
proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 97.
- In caso di
modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione
domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di
sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i
controlli, e al centro di servizio sociale.
- Gli
interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono
svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del
regime proprio della misura.
- Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e
98.
Art.
101
(Regime di semilibertà)
- L'ordinanza
di ammissione alla semilibertà, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi
di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del
codice procedura penale, è inviata, in copia, dalla cancelleria del
tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni
dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.
- Nei
confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà
è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere
redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e
che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve
essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella
persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può
essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione
in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per
l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il
condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare
durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai
rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative
all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di
accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è
ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente
familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività
predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in
famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona
potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino
utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni
provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli
aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.
- La
responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale
del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto
nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti
secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime
proprio della misura.
- Nei casi in
cui all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al
magistrato di sorveglianza.
- L'ammesso
al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto,
appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a
disporre.
- Nel caso di
mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge
o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra
giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del
semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al
regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di
trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.
- Per il
semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo 11,
secondo comma, della legge non è disposto piantonamento.
- Sezioni
autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o
in parti di edifici di civile abitazione.
- Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e
98.
Art.
102
(Licenze)
- Al
condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso,
ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del
peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel
corso della licenza stessa.
- Per le
spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve
trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
- Il soggetto
deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi
all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e
dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di
certificazione del giorno e dell'ora di partenza.
Art.
103
(Riduzioni di pena per la liberazione
anticipata)
- Per
l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio
previsto dall'articolo 54 della legge; si applicano le disposizioni del
comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.
- La
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con
particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle
opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di
corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la
famiglia e la comunità esterna.
- L'organo
del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di
sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non
colposo commesso durante l'esecuzione della pena.
- L'ordinanza
indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di
una determinata pena in corso di esecuzione.
Art.
104
(Liberazione condizionale)
- Il
direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o
la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella
personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già
espletata.
- L'ordinanza
di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva,
salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7
dell'articolo 666 del codice procedura penale, è trasmessa alla direzione
dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti
relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che
all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di
servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza
emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà
vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione
dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva
l'intervento di cui all'articolo 105.
- Nell'ordinanza
è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione,
l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove
si esegue la libertà vigilata.
- Il
magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle
prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca
della liberazione condizionale.
Art.
105
(Intervento del servizio sociale nella
libertà vigilata)
- Copia
dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal
magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che
svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate
dall'articolo118 nei limiti del regime proprio della misura.
- Il centro
riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli
interventi effettuati.
Art.
106
(Remissione del debito)
- Ai fini
della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il
magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta
del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche
delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare
riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata
detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà.
- Per
l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si
avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere
informazioni agli organi finanziari.
- La
presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di
esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in
corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia
della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria
del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata
l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
- Della
richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento
viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il
detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione,
o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione
dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura
per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o
di rigetto viene comunicata alla direzione competente.
- A seguito
della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla
procedura sospesa o non ancora iniziata.
Art.
107
(Comunicazioni all'organo dell'esecuzione)
- Il
dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che
comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della
cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e
la sicurezza, al casellario giudiziale e, se l'interessato è detenuto, alla
direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico
ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver
annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di
condanna o, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati
necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico
ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della
procedura esecutiva.
- Quando
contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per
cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla
decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di
sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale
provvede a norma del comma 1.
Art.
108
(Rinvio dell'esecuzione delle pene
detentive)
- Il pubblico
ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del
centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle
circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e
3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne
informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il
magistrato di sorveglianza.
Art.
109
(Pareri sulla domanda o proposta di
grazia)
- Il
magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato
esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro
il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi
presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.
TITOLO
II
Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria
Capo
I
Istituti penitenziari
Art.
110
(Esecuzione di pene in istituti di
categoria diversa)
- Alle case
mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61
della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della
reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo pena non
superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia.
Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e
trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello
stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.
- Nelle case
circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto
nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a
cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
- Per le
medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case
di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
- Le
assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore
regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
- L'esecuzione
della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di reclusione.
Art.
111
(Ospedali psichiatrici giudiziari, case di
cura e custodia,
istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici)
- Alla
direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto
dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o
sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o
psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti
di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale
infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di
riabilitazione degli stessi.
- Gli
operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle
case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli
istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e
qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di
trattamento dei soggetti ivi ospitati.
- Agli
ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui
confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di
sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice
penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a
trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206
e 212, secondo comma, del codice penale.
- Alle case
di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è
applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista
dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli
imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle
condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.
- Gli
imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva
sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente,
l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono
assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.
- La
direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e
custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle
condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148,
206 e 212, secondo comma, del codice penale.
- I soggetti
condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione
della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti
affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni
siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi,
quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo
significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo
eventuale periodo di prova nei medesimi.
Art.
112
(Accertamento delle infermità psichiche)
- L'accertamento
delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206,
212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice
di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente
regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di
propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria
che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal
magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo
istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel
servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.
- L'autorità
giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per
particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un
ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un
istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un
ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in
osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
- All'esito
dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di
sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli
148, 206, 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e
72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del
presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
Art.
113
(Convenzioni con i servizi psichiatrici
pubblici)
- Nel
rispetto della normativa vigente l'Amministrazione penitenziaria, al fine di
agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti
internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di
accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche
anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri
servizi psichiatrici territoriali pubblici.
Art.
114
(Coordinamento delle attività di ricerca
dei centri di osservazione)
- L'attività
di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta
all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento
ed è coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art.
115
(Distribuzione dei detenuti ed internati
negli istituti)
- In ciascuna
regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le
varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il
principio di territorialità dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di
eventuali esigenze di carattere generale.
- Nell'ambito
delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma
dell'articolo 59 della legge, è realizzata una distribuzione dei detenuti
ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i
criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge.
- Per
detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultino
necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono
essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a
custodia attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività
trattamentali predette.
- I detenuti
e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o
alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in
particolare, con patologie connesse alla sieropositività per HIV, possono
essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino
un regime di trattamento intensificato.
- L'idoneità
dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è
verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.
- Possono
essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso
istituto, tipi differenziati di trattamento.
Art.
116
(Accesso di ministri di culto agli
istituti)
- I ministri
del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo
comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di
singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del
loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si
svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.
Art.
117
(Visite agli istituti)
- Le visite
devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli
internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di
vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è
consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di
detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo
penale in corso.
- Il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone
diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli
istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere
autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie
analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.
Capo
II
Servizio sociale e assistenza
Art.
118
(Centro di servizio sociale)
- Ai centri
di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il
personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le
aree di attività.
- Presso
detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed
amministrativo-contabile.
- Nell'area
di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto
dall'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e
collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del
responsabile dell'area.
- Il centro
di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli
uffici giudiziari.
- Il
direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività,
mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di
appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei
compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza
periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o
tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo
svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del
personale.
- Nell'attuare
gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per
l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni
sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per
l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il
centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito
dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali
che operano sul territorio.
- Le intese
operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione
globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e
familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale
coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali
dettati in materia dall'Amministrazione penitenziaria.
- In
particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del
trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne
beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla
misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo
unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:
- dall'offerta
al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia
nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio
comportamento senza interventi di carattere repressivo;
- da un aiuto
che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà
familiare e sociale;
- da un
controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del
soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il
rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di
sorveglianza;
- da una
sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona,
degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente
sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e
duraturo.
Art.
119
(Consiglio di aiuto sociale)
- Gli uffici
del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del
capoluogo del circondario.
- Nell'ambito
del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di
archivio.
- I compiti
relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle
cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.
- Essi
prestano la loro opera gratuitamente.
Art.
120
(Assistenti volontari)
- L'autorizzazione
prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che
dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a
misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete
capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può
riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di
volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni
degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in
determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la
decadenza delle singole autorizzazioni.
- Nel
provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che
l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso
a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri
di servizio sociale.
- L'autorizzazione
ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione
dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera
rinnovata.
- La
direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività
del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli
operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti
e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per
le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.
- Se
l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi
compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale
sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di
sorveglianza.
Parte
II
Cassa delle ammende
Titolo
I
Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende
Art.
121
(Organi della Cassa delle ammende)
- Sono organi della Cassa delle
ammende:
a. il presidente;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il segretario.
- I componenti degli organi di
cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.
Art.
122
(Presidente)
- Il capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume
le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la
rappresentanza legale.
- Il
presidente della Cassa delle ammende:
- presiede
il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 123;
- emana le
disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento;
- adotta i
provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di
amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;
- stipula i
contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto
delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie
in quanto direttamente applicabili;
- ordina il
pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in
conformità alle delibere consiliari;
- esercita i
poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e contabile della Cassa;
- presenta
al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.
Art.
123
(Consiglio di amministrazione)
- La Cassa
delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto:
- dal capo
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato,
con funzioni di presidente;
- dai
direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale,
dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e
servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del
dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- da un
dirigente designato dal ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
- Il
consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni:
a.
il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via
ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti
la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con
l'indicazione degli argomenti da trattare;
b.
il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del
consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà
di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
c.
per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi
dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;
d.
i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal
segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si
riferisce.
- Il
consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a.
entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione
della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio
che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità della Cassa;
b.
delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;
c.
delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni,
sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
d.
delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché
l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per
il funzionamento della Cassa;
e.
delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto
corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e
prestiti;
f.
delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in
corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio,
ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste;
g.
delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo
delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri
fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo
impiego;
h.
ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.
Art.
124
(Segretario)
1.
Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale
dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità
in considerazione delle sue attribuzioni.
2.
Il segretario:
a.
dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b.
cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al
consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le
deliberazioni;
c.
partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di
esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
d.
redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura
la conservazione;
e.
esegue le direttive impartite dal presidente;
f.
cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle
scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i
documenti;
g.
redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il
conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre
all'approvazione del consiglio di amministrazione;
h.
è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
i.
cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa
e di esse risponde al presidente;
j.
coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle
inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129. Per
l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti
ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera g);
k.
adempie a tutte le attività, amministrative e contabili, necessarie per
la stipula dei contratti;
l.
provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al
pagamento delle spese delegategli dal presidente;
m.
sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo.
Titolo
II
Amministrazione e contabilità
Art.
125
(Conto depositi e conto patrimoniale)
1.
La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal
conto depositi e dal conto patrimoniale.
2.
Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo
provvisorio o cauzionale.
3.
Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in
particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per
disposizione dell'autorità giudiziaria.
4.
I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola,
depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio
di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di
parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata
solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello
riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
5.
Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al
comma 4 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
Art.
126
(Versamenti delle somme)
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle
ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle
riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari del
servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle
tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria
centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa
depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa delle
ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di
entrata.
2.
Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e
di pena devono essere versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad
accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di
cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano
quietanza di entrata.
3.
Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di
pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di
avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun
versamento.
4.
I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469,
all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e
successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura
prevista dalle disposizioni legislative.
5.
Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono
liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul
conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
6.
La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente
alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.
Art.
127
(Patrimonio)
1.
Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da:
a. beni mobili ed immobili in proprietà;
b. titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
c. beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;
d. titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di
disponibilità finanziarie;
e. fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di
credito e in cassa.
Art.
128
(Entrate)
1.
Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti
ed entrate in conto capitale.
2.
Le entrate correnti sono costituite:
a. dalle rendite patrimoniali;
b. dagli interessi sui depositi e su titoli;
c. dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge,
o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d. dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione
dell'autorità giudiziaria;
e. dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul
bilancio della Cassa;
f. da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti
o privati;
g. dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h. da entrate eventuali e diverse.
3.
Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a. ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b. rimborsi di titoli di proprietà;
c. lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
d. finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Art.
129
(Finalità ed interventi)
1.
La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad
attuare le finalità di cui ai successivi commi 2 e 3 con gli interventi diretti
e indiretti previsti nel presente articolo.
2.
I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del
consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti
dell'Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie
dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti
previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
3.
I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera
del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano
interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed
internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale
di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative
alla detenzione.
4.
I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona
responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici,
da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di
volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri
di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria.
5.
I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti
penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una
relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere
dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente
competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.
6.
I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di
avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di
avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e
del consiglio di amministrazione della Cassa.
7.
Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed
ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme
detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in
carcere dovute dal depositante all'erario, sono effettuate con mandati di
pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa
depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi
di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
8.
Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa
depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.
Art.
130
(Bilancio)
1.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle
ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
PARTE
III
Disposizioni finali e transitorie
Art.
131
(Incarichi giornalieri)
1.
Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti
dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
2.
Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento
dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.
3.
A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta
dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'Amministrazione
penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da
conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità
indicata nel comma 2.
4.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato
regionale.
Art.
132
(Nomina degli esperti per le attività di
osservazione e di trattamento)
1.
Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte
d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività
di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80
della legge.
2.
Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta
incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere
l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del
titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro
attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal
provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli
preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale
può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline
previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
3.
Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono
agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del
provveditorato regionale.
Art.
133
(Attribuzioni dei direttori dei centri di
rieducazione e
degli uffici di servizio sociale per i minorenni)
1.
Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento
demanda al provveditore regionale e al centro di servizio sociale per adulti
sono esercitate rispettivamente dal direttore dell'ufficio per la giustizia
minorile e dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni territorialmente
competenti.
Art.
134
(Disposizioni relative ai servizi)
1.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un
vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad
adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di
edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio.
Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e,
particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne
siano dotati.
2.
I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro
soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune
condizioni di riservatezza.
3.
Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è
consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.
Art.
135
(Disposizioni relative ai locali per
confezione e consumazione del vitto)
- Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13 devono essere realizzati
negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo
gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle
disponibilità di bilancio.
- Finché non
sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali
accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire
nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.
- Inoltre,
sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà
essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed
adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i
generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche
forfetaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia
reso possibile l'uso di fornelli elettrici.
Art.136
(Norma finale)
- Il
regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431, e successive
modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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