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- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82.
- [Pubblicato sul S. O. n. 63/L alla G. U. n. 76 del 1° aprile
1999 – Serie Generale]
- recante:
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- “Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria”
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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- Visto
l’art. 87 della Costituzione;
- Visto
l’art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede
l’emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria;
- Visto
l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Sentiti
i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell’art. 19 della
citata legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- Udito
il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza generale del 23
novembre 1998;
- Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 1998;
- Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell’interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e
per la funzione pubblica;
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- EMANA
- il
seguente decreto:
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- TITOLO I
- NORME GENERALI
- Art. 1
- Promessa solenne
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- 1.
1. All'atto dell'assunzione in prova, il
personale del Corpo di polizia penitenziaria deve prestare promessa
solenne secondo la formula prevista dall'articolo 11, primo comma, del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 31.
- 2.
2. La promessa
solenne può essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi
al direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria, o ad un suo
delegato, o al direttore della scuola o dell’istituto di istruzione.
- 3.
3. La promessa solenne in forma
individuale è prestata alla presenza di due testimoni.
- 4.
4. La promessa solenne in forma
collettiva può essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli
istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del
personale già in servizio, davanti al direttore della scuola o
dell’istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al
comma 1 e gli allievi rispondono: “Prometto”.
- 5.
5. Della promessa solenne, in qualunque
forma prestata, è redatto processo verbale.
- 6.
6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo,
la promessa solenne non viene prestata nuovamente.
- Art. 2
- Giuramento
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- 1.
1. All'atto
della nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria
presta giuramento, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, o ad un suo delegato, o al Provveditore regionale, o al
direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o
dell’istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo
la formula prevista dall’articolo 11, secondo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 32.
- 2.
2. Nell’ambito
delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento può essere
prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la
formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all’unisono:
"Lo giuro".
- 3.
3. Il
giuramento in forma collettiva è prestato davanti ad una rappresentanza
di personale già in servizio.
- 4.
4. Del
giuramento, in qualunque forma prestato, è redatto processo verbale.
- 5.
5. Nel caso
di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non deve essere prestato
nuovamente.
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- Art. 3
- Ausiliari di leva
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-
- 1.
1. 1.Gli
agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le
modalità previste dall’articolo 2.
- 2.
2. Qualora
venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale
medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse
modalità stabilite dagli articoli 1 e 2.
- Art. 4
- Bandiera del Corpo
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-
- 1.
1. Le
caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonché
le modalità di utilizzazione sono disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.
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- Art. 5
- Onori
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- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa a
manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate
rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul
servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della
difesa del 19 maggio 1973 e successive
modificazioni, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione:
"Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di
polizia penitenziaria".
- 2.
2. Al
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al vice direttore
generale e ai direttori degli uffici centrali del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria sono resi gli onori che, ai sensi del
regolamento di cui al comma 1, spettano, rispettivamente, al generale di
corpo d'armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.
- Art. 6
- Tessere di riconoscimento
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- 1.
1. Le tessere
di riconoscimento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 4434,
conformi agli allegati A, B, C e D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65
e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o
grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di
nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli,
il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e
l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura
"Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa,
del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture
"Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria" e "Tessera di
riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla
data del rilascio".
- 2.
2. I colori
delle tessere sono:
- -
marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
- -
blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
- -
verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;
- -
rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma
3 dell’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 3955
- 3.
3. Agli
allievi agenti e agli allievi vice ispettori è rilasciata una tessera
di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle
previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura
"allievo agente" o "allievo vice ispettore".
- 4.
4. Le
tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti
con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria.
- 5.
5. Fino
al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2,
conservano validità quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro
di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.
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- TITOLO II
- GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
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- Art. 7
- Subordinazione gerarchica e funzionale
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- 1.
1.
Fermo
restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre
1990, n. 3957, e
dall'articolo 2 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 4438,
il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta
servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi
penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente
subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei
provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle
scuole o istituti di istruzione cui è addetto.
- 2.
2.
Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso
gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai
doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica
superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si
determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione
esercitata.
- 3.
3.
La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del
personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli
appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in
servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- Art. 8
- Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive
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-
- 1.
1.
L'appartenente
al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini
impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti,
alle direttive dallo stesso ricevute, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 3959.
-
- Art. 9
- Facoltà di rivolgersi ai superiori
-
-
- 1.
1.
Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria può rivolgersi agli organi
superiori, nel rispetto della via gerarchica.
- 2.
2.
Il
personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al
diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente
all'organo superiore cui sono diretti.
- TITOLO III
- DOVERI GENERALI E PARTICOLARI
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-
- Art. 10
- Norme generali di condotta
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- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un
comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e
mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità
ed astenendosi altresì da
comportamenti o atteggiamenti che possono arrecare pregiudizio al corretto
adempimento dei compiti istituzionali.
- 2.
2. Il
personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla
dignità delle proprie funzioni.
- Art. 11
- Formazione e aggiornamento professionale
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- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto alla formazione ed
all’aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a
carattere residenziale, secondo
le modalità stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, che attua in
tale settore ogni iniziativa al fine di assicurare livelli di adeguata
professionalità e costante aggiornamento.
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- Art. 12
- Saluto
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- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al saluto nei
confronti dei superiori gerarchici indicati nell'articolo 9 della legge 15
dicembre 1990, n. 39510,
se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di
rispondere.
- 2.
2. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i reparti inquadrati sono
altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati
nell'allegato E al presente
regolamento.
- 3.
3. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria in divisa rende il saluto
secondo le modalità previste per le Forze armate.
- 4.
4. Sono
dispensati dal saluto:
- - il moviere;
- - il personale a bordo di veicoli e di natanti;
- - il personale in servizio di scorta di sicurezza;
- - il personale in servizio di scorta alla bandiera;
- - il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza
perimetrale degli istituti e servizi penitenziari, delle scuole e degli
istituti di istruzione, degli uffici centrali dell'Amministrazione
penitenziaria e il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei
detenuti e internati.
- 5.
5. Il saluto
è reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso
le persone con le quali il personale del Corpo di polizia penitenziaria
viene a contatto per ragioni di ufficio.
- Art. 13
- Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali
-
-
- 1.
1. È
obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è
riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.
- 2.
2. I rapporti
di subordinazione gerarchica o funzionale sono improntati al massimo
rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" è reciproco.
- 3.
3. Nei
rapporti interpersonali è obbligatoria l’indicazione della qualifica.
-
- Art. 14
- Cura della persona
-
-
- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l’obbligo di porre
particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine
di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro
dell'Amministrazione che rappresenta.
- 2.
2. Il
personale ha, altresì, l’obbligo di porre particolare cura affinché
l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici
da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili
con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni
forma di appariscenza.
- 3.
3. Il
suddetto personale cura in particolare:
-
a) se di sesso femminile, che i capelli siano tenuti in modo tale
da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo
calzato;
-
b) se di sesso maschile, che la barba,
i baffi e i capelli siano di moderata lunghezza e che questi ultimi
siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per
consentire di portare il copricapo calzato.
- 4.
4. Al
personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l’uniforme,
è fatto divieto:
-
a) di indossare o portare effetti di vestiario, accessori e
materiali di equipaggiamento non previsti espressamente dalle disposizioni
in vigore;
-
b) di variare la foggia dell’uniforme o di indossare elementi
ornamentali che ne alterino l’assetto formale;
- 5.
5. Al
personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l’abito
civile ed è fuori servizio, è fatto divieto di usare effetti di
vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell’uniforme o delle
sue dotazioni.
-
- Art. 15
- Doveri di comportamento
-
-
- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al rispetto e alla
lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei
dipendenti.
- 2.
2. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri
compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e
di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo
regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli
internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona.
- 3.
3. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l’obbligo di tenere un
comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali
viene a contatto per ragioni del proprio ufficio.
- Art. 16
- Obbligo di reperibilità
-
-
- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui è tenuto ad
assicurare la reperibilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della
legge 15 dicembre 1990, n.39511,
ove non dotato di apparato elettronico cercapersone, fornisce alla
direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per
poter essere immediatamente reperito. Il personale deve poter raggiungere,
quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile.
- 2.
2. Il
direttore dell'istituto, quando ritenga che l’ordine o la sicurezza non
possano essere adeguatamente garantiti mediante l'obbligo di reperibilità
di cui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
27, comma 1, può disporre l'obbligo di permanenza in caserma ai sensi del
comma 5 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n.395.
- 3.
3. In
caso di assenza o di impedimento del comandante del reparto, colui che lo
sostituisce ai sensi dell'articolo 32 è tenuto ad assicurare la propria
reperibilità con le stesse modalità stabilite dal comma 1.
-
-
- Art. 17
- Obbligo
di rilevare le infrazioni disciplinari
-
-
- 1.
1. Ogni
superiore segue il comportamento in
servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente
o funzionalmente e
ne rileva
le eventuali
infrazioni disciplinari con l’osservanza delle modalità previste dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare
riferimento a quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 44912.
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- Art. 18
- Segreto d'ufficio
-
-
- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto all’osservanza
del segreto d'ufficio, secondo il disposto dell’articolo 15 del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 313
e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 32 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 44314.
- 2.
2. Restano
ferme le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n.24115,
al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.35216,
al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25 gennaio 1996, n. 11517, e successive modifiche e integrazioni, ed alle altre
disposizioni che regolano la materia.
- Art. 19
- Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti
-
-
- 1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a custodire e
conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, armi, munizioni,
esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per
ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.
- 2.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono
essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per
iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
- 3.
Per la custodia dell'armamento di reparto, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 dicembre 1992, n.55118,
recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione
dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.
- TITOLO IV
- SERVIZI
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- CAPO I
- NORME GENERALI
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- Art. 20
- Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio
-
-
- 1. Il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori
degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione,
nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in
materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2. Le disposizioni emanate dal
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati
regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva
diversa determinazione dell'autorità emanante, a cura del direttore
dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto
di istruzione, mediante affissione,
con modalità tali da garantirne la riservatezza, che ne cura
l'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del
reparto o, nei casi in cui ciò è opportuno, di altro suo delegato.
- Art. 21
- Impiego nei servizi
-
-
- 1.
1. Fermo
restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 44319,
il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere impiegato in
servizio in relazione alle funzioni proprie del ruolo e della qualifica,
ivi compresi compiti complementari e strumentali alle medesime, di regola
secondo criteri di rotazione, salva l’applicazione del criterio della
specializzazione professionale, ove previsto.
- 2.
2. Ai
posti di servizio che richiedono particolare esperienza è destinato, su
proposta del comandante del reparto, personale con maggiore anzianità di
servizio ed attitudine.
- 3.
3. Lo
svolgimento dei compiti che richiedono particolare professionalità è di
regola subordinato al possesso di una specifica qualificazione, che può
essere conseguita anche attraverso il superamento di un apposito corso,
fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni in materia.
- 4.
4. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia superato il
cinquantesimo anno di età viene esentato, a sua richiesta, dai servizi
notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti di cui all’articolo
42, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
- 5.
5. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche al personale femminile con
prole di età inferiore a tre anni, nonché al personale maschile quando
la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
prestare assistenza alla predetta prole.
-
- Art. 22
- Impiego dei rinforzi
-
- 1.
1.
Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 43120,
e successive modificazioni, quando, per esigenze di ordine e sicurezza, si
renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il
Direttore dell'istituto, sentito, ove possibile, il comandante del
reparto, ne fa richiesta al Provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria.
- 2.
2.
Il
Provveditore regionale, accertata l'esistenza delle esigenze di cui al
comma 1, dispone l'invio in missione di personale del Corpo di polizia
penitenziaria in servizio nell'ambito della circoscrizione per il tempo
strettamente necessario, informandone il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
- 3.
3.
Qualora
non sia possibile soddisfare le predette esigenze di ordine e sicurezza
secondo le modalità di cui al comma 2, il Provveditore informa
immediatamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- Art. 23
- Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio.
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di
presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona
e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, accertandosi
in tempo utile dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
- 2.
2.
Qualora sia possibile, il personale ha l'obbligo di segnalare
immediatamente alla Direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla
puntuale presentazione.
- 3.
3.
Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari
che regolano il servizio al quale è addetto ed ha l'obbligo di attenersi
scrupolosamente ad esse.
- Art. 24
- Doveri generali nell’espletamento del servizio.
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad
adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in
vigore nonché dalle altre disposizioni ad esso impartite.
- 2.
2.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in
particolare, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della
dignità dei detenuti:
- 1)
1) vigilare affinché le persone che
entrano nell’istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;
- 2)
2) custodire costantemente e sorvegliare
i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinché siano
in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi
detentivi particolari, nonché all’isolamento giudiziario e a quello
disciplinare;
- 3)
3) eseguire i controlli richiesti e fare
immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la
disciplina, l’ordine o la sicurezza dell’istituto o che possa
pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;
- 4)
4) vigilare affinché i detenuti e
internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in
cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto
disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via
gerarchica;
- 5)
5) perquisire, in via ordinaria, i
detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno
dell’istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell’istituto
con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il
direttore, nonché di propria iniziativa, ove necessario;
- 6)
6) vigilare affinché i detenuti e gli
internati non arrechino danni ai beni dell’Amministrazione o di terzi o
non se ne approprino;
- 7)
7) non allontanarsi dal posto
assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo
impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente
sostituito;
- 8)
8) fornire elementi
utili per l’attività di osservazione dei condannati e degli internati,
anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 43121.
- 9)
9)
Tener conto, nello svolgimento della
propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi
individualizzati di trattamento rieducativo.
-
- Art. 25
- Riconoscimento in servizio
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, durante il
servizio di istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità
previste dal decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 4
dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 39522.
- 2.
2.
Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in
abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o
allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare
sull'abito, in modo visibile, una placca di riconoscimento, le cui
caratteristiche sono determinate con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, nonché di esibire la tessera di
riconoscimento, ove richiesto.
- Art. 26
- Obblighi del personale al termine del servizio
-
-
- 1.
1. Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria deve riferire, anche
verbalmente, al preposto al servizio per gli adempimenti di legge su ogni
fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio,
salve le annotazioni sull'apposito registro, se previsto, e fatto salvo
l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni
vigenti.
- 2.
2. Il
personale deve comunque informare immediatamente, fermo restando
l'adempimento di cui al comma 1, il preposto al servizio degli eventi in
atto che, per la loro natura, richiedano interventi immediati.
- 3.
3. Nei
servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che
ha ultimato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando non sia
avvenuta la sua sostituzione.
- Art. 27
- Obbligo di permanenza in servizio
-
-
- 1.
1. Quando
ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa
del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del
Corpo di polizia penitenziaria può essere fatto obbligo, al termine del
turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
- 2.
2. La
protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal direttore
dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione,
sentito il comandante del reparto. Di tale protrazione il direttore
informa senza ritardo il provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria.
- 3.
3. In caso di
assenza o legittimo impedimento del direttore o di chi lo sostituisce, il
comandante del reparto può disporre quanto previsto dal comma 1 dandone
al più presto notizia al direttore.
- Art. 28
- Controlli sui servizi
-
-
- 1.
1. Il
comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della
rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare
con assiduità il regolare svolgimento del servizio da parte del personale
dipendente.
- 2.
2. Dei
controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via
d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il
comandante del reparto riferisce con relazione scritta al direttore
dell'istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell’istituto di
istruzione.
- 3.
3. Nei
servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui
al comma 1 deve attivarsi affinché l’avvicendamento avvenga senza
ritardo.
- Art. 29
- Ordini per la disciplina dei singoli servizi
-
-
- 1.
1.
Le
disposizioni generali e particolari relative alle modalità di esecuzione
del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per
ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di
servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore,
acquisito il parere del comandante del reparto.
- 2.
2.
Gli ordini
di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che può essere
liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- 3.
3.
Presso
ciascun posto di servizio è conservata copia del relativo ordine di
servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale
interessato, che è comunque tenuto a prenderne conoscenza anche
direttamente.
- Art. 30
- Foglio di servizio
-
-
- 1.
1.
Il foglio
di servizio è il documento che, in ogni istituto o servizio
penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione
del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se
necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito
di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29.
- 2.
2.
Il foglio
di servizio, predisposto dal comandante del reparto, approvato dal
direttore ed esposto poi nell'apposito albo, situato in luogo tale da
garantirne la riservatezza, deve contenere il cognome, il nome e la
qualifica del personale, il tipo del servizio e il posto in cui deve
essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, l'uniforme
prevista e l'eventuale armamento e può contenere istruzioni di carattere
individuale o generale, in applicazione delle disposizioni contenute negli
ordini di servizio di cui all'articolo 29.
- 3.
3.
Qualora
sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di
servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al personale
interessato dal comandante del reparto o da un suo delegato.
- 4.
4.
Tutto il
personale ha l'obbligo di prendere visione del foglio di servizio.
- Art. 31
- Reparto. Compiti ed autonomia del comandante
-
-
- 1.
1.
Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto
o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un
reparto.
- 2.
2.
Il
comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore
dell’istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il
mantenimento della disciplina ed il raggiungimento
dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai
regolamenti.
- 3.
3.
Il
comandante del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti
penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni
vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del
servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformità al disposto
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.44323.
- 4.
4. Il
comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della
sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte
del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle
norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore
regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché
il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta
imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della
dignità della persona.
- 5.
5. In
particolare, il comandante del reparto:
- a) informa il direttore,
immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per
l’ordine e la sicurezza dell’istituto e, quotidianamente,
sull’andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal
personale del Corpo e dai detenuti ed internati;
- b) dirige e coordina le unità
operative, fermo restando quanto disposto dall’articolo 51;
- c)
indice riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le
disposizioni che regolano il servizio;
- d) partecipa alle riunioni di gruppo
di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 43124,
anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai
fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell’articolo 24;
- e) esercita la sua autonomia affinché
il reparto operi per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali.
- 6.
6. Il
comandante del reparto, inoltre, in
conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune
disposizioni, verificandone l’osservanza, affinché:
- a)
a) l’armamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 55125,
sia custodito secondo quanto disposto dall’articolo 19;
- b)
b) le chiavi dell’istituto siano
adeguatamente custodite;
- c)
c) i detenuti e gli internati, nonché
le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia;
- d)
d) tutti i locali dell’istituto siano
quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei
detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla sera prima
del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si
renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro;
- e)
e) i prescritti controlli sulle cose e
sulle persone che entrano o escono dall’istituto vengano regolarmente
effettuati;
- f)
f) i colloqui, la
corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e
internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 7.
7. Quando
ricorrono le situazioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n.43126
e successive modifiche, il comandante del reparto del Corpo di polizia
penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le
veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e
delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più
presto al direttore.
-
-
- Art. 32
- Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto
-
- 1.
1.
1 In caso
di assenza o impedimento del comandante del reparto per qualsiasi causa e
qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua
volta assente o impedito, la funzione di comandante del reparto è assunta
dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la
qualifica più elevata , salva diversa motivata determinazione del
direttore.
- 2.
2.
Il
provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può in ogni
caso disporre che la titolarità della funzione di comandante del reparto
sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro
istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.
- Art. 33
- Unità operative
-
- 1.
1.
Nell’ambito
del reparto sono organizzate unità operative, che comprendono più posti
di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da
svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza
dei compiti svolti, ad esse è preposto personale dei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall’articolo
14 della legge 15 dicembre 1990, n.39527
e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 2327a, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 44328.
Il coordinamento di più unità operative può essere affidato ad
appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le
rispettive competenze in base alle norme sopraindicate.
- 2.
<![endif]>Le unità
operative comprendono uno o più complessi funzionali concernenti,
principalmente:
- a) la predisposizione dei turni di
servizio;
- b) l’ordine e la sicurezza, ivi
compresa la vigilanza armata;
- c)
la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri
adempimenti connessi, nonché comunicazioni informatiche e successivi
aggiornamenti;
- d) le traduzioni dei detenuti e degli
internati ed il piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in
luoghi esterni di cura;
- e)
l’armamento, l’equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
- f) i mezzi di trasporto del Corpo di
polizia penitenziaria.
- 2.
3.
Le unità
operative sono definite con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione,
acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello
stesso. Tale proposta può essere respinta dal direttore con provvedimento
motivato.
-
-
- Art. 34
- Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge,
principalmente, i seguenti servizi:
- 1) vigilanza armata degli istituti penitenziari;
- 2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti
alle lavorazioni esterne;
- 3) portineria;
- 4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti
penitenziari;
- 5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi
carattere sanitario;
- 6) vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e
scolastiche dei detenuti o internati all’interno degli istituti
penitenziari;
- 7) matricola dei detenuti ed internati;
- 8) gestione operativa degli elaboratori periferici
dell’Amministrazione penitenziaria;
- 9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati;
- 10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei
detenuti e internati;
- 11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e
internati;
- 12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati;
- 13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati;
- 14) vigilanza sui beni dell’Amministrazione;
- 15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso;
- 16) navale;
- 17) trasporto terrestre.
- 2.
2.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche quei
servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi
all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente
ed, in particolare, dall’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 39529.
- 3.
3.
Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal Dipartimento
dell’Amministrazione
- penitenziaria e
fermo restando quanto stabilito dagli articoli 21 e 33 per singoli
istituti penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi
sono disciplinati come al Capo che segue.
- CAPO II
- DISCIPLINA DEI SERVIZI
-
-
- Art. 35
- Vigilanza armata degli istituti penitenziari.
-
-
- 1.
1.
La
vigilanza armata degli istituti penitenziari, fermo restando quanto
stabilito dal quarto comma dell'articolo 41 della legge 26 luglio 1975,
n.35430, si esercita sia a mezzo di posti di sentinella fissi,
muniti di garitta, sia mediante pattuglie, anche utilizzando i mezzi di
trasporto in dotazione all'amministrazione. In ogni caso deve essere
garantito il collegamento al corpo di guardia con idonei sistemi di
comunicazione.
- Art. 36
- Corpo di guardia.
-
-
-
- 1.
1.
Presso
l'ingresso di ciascun istituto penitenziario deve essere adibito a corpo
di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata un
apposito locale, dotato di sistema di allarme e di mezzi di collegamento
che consentano di comunicare con immediatezza con il comandante del
reparto o con chi ne svolge temporaneamente le funzioni. All'interno di
tale locale deve essere affissa copia dell'ordine di servizio di cui
all'articolo 29.
- 2.
2.
La porta
dell'istituto, destinata al passaggio del personale di servizio di
vigilanza armata, è costantemente sorvegliata.
- 3.
3.
Nel locale
del corpo di guardia è consentita esclusivamente la presenza del
personale che svolge il servizio di vigilanza armata, e di quello
autorizzato dal preposto a tale servizio.
- 4.
4.
Il
preposto al servizio, quando, per eccezionali esigenze, disponga
l'allontanamento del personale addetto al corpo di guardia, deve, in ogni
caso, garantire la presenza di almeno un agente all'interno dello stesso.
- Art. 37
- Preposto al servizio di vigilanza armata
-
-
- 1.
1.
Il
preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve :
- 1)
1)
distribuire
il servizio fra i vari agenti, accertare che essi conoscano l'ordine di
servizio di cui all'articolo 29, verificare che le armi siano cariche e
funzionino regolarmente, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato,
accertare che i sistemi di comunicazione con il corpo di guardia siano
efficienti;
- 2)
2)
eseguire
frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua
vigilanza e alle sentinelle;
- 3)
3)
disporre,
nei casi di necessità, la sostituzione del personale di sentinella
richiedendo altro personale, in caso di insufficienza di quello destinato
al servizio di vigilanza armata;
- 4)
4)
richiedere
l'intervento di altre Forze di polizia, in caso di necessità ed urgenza,
informandone il comandante di reparto, qualora, nelle adiacenze
dell'istituto si verifichino fatti che ne pongano in pericolo l'ordine o
la sicurezza;
- 5)
5)
schierare
il personale del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti alle
autorità che accedono all'istituto o ne escono.
- 6)
6)
osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui
all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.
- 2.
2.
Il
preposto al servizio di vigilanza armata è di regola scelto tra gli
appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
- Art. 38
- Servizio di vigilanza armata
-
-
- 1.
1.
Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di
vigilanza armata, nello svolgimento del servizio, deve osservare le più
scrupolose regole di diligenza e, in particolare, deve:
- 1)
1)
esercitare
la vigilanza sulla zona affidatagli, sostando nella garitta nei casi e nei
limiti previsti dall'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e, se
previsto, compiendo il percorso assegnatogli;
- 2)
2)
caricare
l'arma prima di uscire dal corpo di guardia e scaricarla nello stesso
locale all'atto del rientro, non deporla mai nell'esercizio della
vigilanza, usando sempre particolare cautela nel maneggiarla;
- 3)
3)
qualora si
verifichi una circostanza che appaia rilevante agli effetti della
sicurezza o dell'ordine dell'istituto, informare il preposto al servizio,
e, in caso di urgenza, dare immediatamente l'allarme, adottando ogni
iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pericolo per la sicurezza
dell'istituto o per l'incolumità delle persone, senza venire meno ai suoi
speciali doveri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno;
- 4)
4)
osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui
all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 39
- Preposti ai singoli servizi
-
-
- 1.
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e
55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:
- a)
a)
assistere
personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e
verificare l’esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle
norme e delle disposizioni di servizio;
- b)
b)
controllare
l’esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
- c)
c)
informare
il diretto superiore sull’andamento del servizio e sulle eventuali
infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto
rilevante;
- d)
d)
assistere
alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e
degli spazi da essi utilizzati;
- e)
e)
presenziare
ai movimenti di gruppi di detenuti o internati;
- f)
f)
fornire
collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi
ultimi;
- g)
g)
distribuire
ed illustrare il servizio al personale dipendente;
- h)
h)
eseguire
frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di
necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l’altro
occorrente;
- i)
i) osservare e far
osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni
contenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e chiamare il
comandante del reparto, ove occorra.
- 2.
2.
I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli
appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
- Art. 40
- Servizio di vigilanza sui detenuti o internati addetti alle lavorazioni
esterne
-
-
- 1.
1.
Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di
vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attività lavorative
organizzate dall’Amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto,
all’aperto o in appositi locali.
- 2.
2.
Il
responsabile della vigilanza deve, in particolare:
- 1)
1)
fare
l'appello dei lavoranti e farli perquisire prima di uscire
dall’istituto, al momento del rientro e, ove occorra, durante il lavoro;
- 2)
2)
accertare
di frequente che tutti i lavoranti siano presenti;
- 3)
3)
distribuire,
durante l'andata ed il ritorno e sul luogo del lavoro, il personale
addetto alla vigilanza in modo che i lavoranti rimangano sempre sotto
controllo;
- 4)
4)
far
perlustrare attentamente i luoghi nei quali si svolge il lavoro, anche per
evitare che i lavoranti possano nascondersi, allontanarsi o essere
avvicinati da persone estranee;
- 5)
5) osservare scrupolosamente le
disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e
chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- 6)
6)
rilevare e
riferire sull’impegno dei detenuti e degli internati nello svolgimento
del lavoro e sulle modalità dei loro rapporti interpersonali, anche ai
fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell’articolo 24.
- 3.
3.
Il
personale addetto alla vigilanza, in particolare, deve:
- a)
a)
perquisire
i lavoranti nei casi di cui al comma 2, numero 1);
- b)
b)
sorvegliare
costantemente i lavoranti per impedirne ogni tentativo di fuga;
- c)
c)
controllare
che i lavoranti svolgano regolarmente la loro attività;
- d)
d)
informare
il responsabile della vigilanza sugli elementi di cui al n. 6) del comma
2, nonché di ogni fatto rilevante per l’ordine, la disciplina e la
sicurezza;
- e)
e)
impedire
che ai lavoranti si avvicinino persone estranee;
- f)
f)
evitare di
intrattenersi a parlare con alcuno;
- g)
g)
non
abbandonare, in caso di sostituzione, la vigilanza prima dell'arrivo del
sostituto;
- h)
h)
osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui
all'articolo 29 e chiamare il responsabile della vigilanza, ove occorra.
- Art. 41
- Servizio di portineria
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di portineria è responsabile degli ingressi dell'istituto e
delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonché del
controllo di chiunque, a qualsiasi titolo, entri od esca dall’istituto.
- 2.
2.
Detto personale, in particolare, ha l'obbligo di:
- 1)
1) non
consentire ad altri l’uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura
loro affidati;
- 2)
2) non
allontanarsi senza il permesso del preposto al servizio e senza essere
stato preventivamente sostituito;
- 3)
3) impedire
che entrino o escano dall'istituto persone non autorizzate;
- 4)
4) identificare
tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne
escono, accertare la regolarità del titolo che ne legittima l'ingresso o
l'uscita e sottoporle ai controlli stabiliti dal regolamento interno
dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore con ordine di
servizio, effettuando le relative registrazioni;
- 5)
5) controllare,
senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto o fatto
uscire dall'istituto, effettuando le relative registrazioni ed impedendo
l'introduzione nell'istituto di armi di
qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggetti non
consentiti;
- 6)
6) ispezionare
accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita;
- 7)
7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi nei
locali della portineria;
- 8)
8) registrare
gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
accedono all’istituto o ne escono, fatta eccezione per il personale per
il quale esista un sistema di rilevamento automatico di tali orari;
- 9)
9) osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 42
- Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti
penitenziari
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di vigilanza nelle sezioni dell’istituto, in particolare, deve:
- 1)
1) assumere
in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati
assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e
custodia;
- 2)
2) rilevare
le modalità di relazione e di socialità dei detenuti della sezione,
segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche
ai fini di cui ai –numeri 8) e 9) del comma 2 dell’articolo 24.
- 3)
3) assicurarsi
della perfetta integrità ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e
di comunicazione della sezione, nonché degli altri impianti, e custodire
le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;
- 4)
4) mantenere
chiuso l’ingresso della sezione, consentendo l’accesso e l’uscita
esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante
controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione;
- 5)
5) garantire
la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro
apertura nei soli orari consentiti;
- 6)
6) riferire
tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che
possa pregiudicare la disciplina, l’ordine o la sicurezza, la salute o
l’incolumità delle persone, e le condizioni igienico - sanitarie, nonché
segnalare eventuali danni arrecati a beni dell’Amministrazione e le
condotte meritevoli dei detenuti;
- 7)
7) azionare,
qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;
- 8)
8) perquisire
i detenuti e gli internati all’atto dell’uscita dalla camera e dalla
sezione ed all’atto del rientro in esse e perquisire altresì le camere
dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia
necessario per motivi di ordine e sicurezza;
- 9)
9) osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 43
- Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi
carattere sanitario
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di vigilanza nelle
infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, in
particolare, deve:
- 1)
1) custodire
le chiavi della porta di ingresso, consentendo l'accesso soltanto alle
persone autorizzate ed impedendo l'introduzione di generi ed oggetti non
prescritti dal sanitario o non necessari al servizio;
- 2)
2) perquisire
accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria;
- 3)
3) registrare
i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria
o che chiedono di essere visitati;
- 4)
4) riferire
tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto
che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l’igiene dei
locali, nonché la salute e l’incolumità delle persone, adottando
provvisoriamente in via d’urgenza i provvedimenti volti ad evitare o
ridurre danni a persone o cose;
- 5)
5) osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 44
- Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e
scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti
penitenziari
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di vigilanza sulle attività lavorative e scolastiche dei
detenuti o internati all’interno dell’istituto penitenziario, in
particolare, deve:
- 1)
1) rilevare
e riferire sull’impegno nello svolgimento delle attività e sulle
modalità di relazione reciproca dei detenuti ed internati ammessi la
lavoro e allo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2
dell’articolo 24.
- 2)
2) controllare,
al termine dell'attività lavorativa e scolastica ed ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità, con l'eventuale ausilio di altro personale, che non
manchino gli strumenti e gli utensili in dotazione, curandone il deposito
in appositi locali od armadi, dei quali deve custodire le chiavi;
- 3)
3) riferire
tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto
che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l’igiene del
lavoro, nonché la salute e l’incolumità delle persone e le condizioni
igienico - sanitarie, adottando provvisoriamente in via d’urgenza i
provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose;
- 4)
4) perquisire
accuratamente ogni detenuto o internato all’inizio ed al termine
dell’attività lavorativa o scolastica, registrandone i nominativi;
- 5)
5) osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 45
- Servizio di matricola dei detenuti e internati
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed
internati nonché a tutte le altre attività connesse al regolare
espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando
la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata.
Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della
cartella personale dei detenuti ed internati.
- 2.
2.
Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- 3.
3.
Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il
personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri compiti
d’istituto, se non in casi eccezionali.
- Art. 46
- Gestione operativa degli elaboratori periferici dell’Amministrazione
penitenziaria
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, a seguito di
apposito corso di formazione curato dall’Amministrazione penitenziaria,
viene addetto agli elaboratori periferici del sistema informativo
automatizzato, svolge tutte le attività connesse alla gestione operativa
dei sistemi di elaborazione e, in particolare, effettua le seguenti
operazioni:
- a)
a) avviamento
del sistema;
- b)
b) controllo
operativo continuo del funzionamento del sistema e dei supporti di
telecomunicazione;
- c)
c) salvataggio
dei dati e ripristino degli archivi;
- d)
d) chiusura
ordinata del sistema.
- 2.
2.
Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- 3.
3.
Il personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri
compiti d’istituto, se non in casi eccezionali.
-
- Art. 47
- Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati con i
loro familiari o conviventi e con altre persone cura che tali colloqui si
svolgano con la scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia.
- 2.
2.
In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
- 1)
1) identificare
le persone ammesse al colloquio, verificando la validità del titolo che
lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni;
- 2)
2) sottoporre
dette persone ai prescritti controlli, onde evitare che vengano introdotti
nell’istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non
ammessi;
- 3)
3) accompagnare
le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali;
- 4)
4) perquisire
accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio;
- 5)
5) vigilare
che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale
da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono
un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore;
- 6)
6) impedire
che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano
scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale
autorizzazione;
- 7)
7) vigilare
che il colloquio non superi la durata stabilita;
- 8)
8) accompagnare
all’uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno
effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli;
- 9)
9) osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 48
- Servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei
detenuti e internati
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei
detenuti e internati verifica che sulla busta della corrispondenza
epistolare o sul modulo di quella telegrafica in partenza il mittente
abbia indicato il proprio nome e cognome. Qualora risulti omessa tale
indicazione, il personale addetto al servizio espleta gli opportuni
accertamenti per individuare il mittente ed invitarlo, quindi, ad apporre
la prescritta indicazione, riferendo in ogni caso al preposto al servizio.
- 2.
2.
Il personale suddetto provvede altresì ad effettuare, con le
modalità stabilite dal direttore dell’istituto e che garantiscano
comunque l’assenza di controlli sullo scritto, l’ispezione della
corrispondenza in arrivo e di quella in partenza, al fine di rilevare
l’eventuale presenza di valori o di altri oggetti o generi non
consentiti, riferendo per iscritto al preposto al servizio, anche per
quanto concerne l’eventuale sospetto che nella corrispondenza siano
contenuti elementi di reato o elementi che possano determinare pericolo
per l’ordine e la sicurezza.
- 3.
3.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato
designato a provvedere al visto di controllo sulla corrispondenza dei
detenuti o internati in base alle norme vigenti in materia riferisce per
iscritto all’Autorità che gli ha conferito tale incarico l’esito del
controllo effettuato.
- 4.
4.
Il personale addetto al servizio di cui al presente articolo deve
osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di
servizio di cui all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove
occorra.
- Art. 49
- Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e
internati
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e
internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone vigila
affinché tale corrispondenza si svolga con la scrupolosa osservanza delle
disposizioni vigenti in materia.
- 2.
2.
In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
- 1)
1) consentire
l’effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi
apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente
autorizzati dall’autorità competente e provvisti dei fondi sufficienti
per sostenere la relativa spesa;
- 2)
2) garantire
l’ordinato accesso dei detenuti e internati al servizio telefonico;
- 3)
3) stabilire
il contatto telefonico, verificando che il numero e la persona chiamata
corrispondano alle indicazioni contenute nell’istanza del detenuto o
internato;
- 4)
4) vigilare
affinché la conversazione telefonica non superi la durata massima
consentita dalle disposizioni vigenti;
- 5)
5) eseguire
l’ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche dei
detenuti e internati, nei casi in cui ciò venga disposto dall’autorità
competente in base alle norme vigenti in materia;
- 6)
6) effettuare
nell’apposito registro le annotazioni concernenti la corrispondenza
telefonica effettuata e la relativa spesa;
- 7)
7) in
caso di telefonata proveniente dall’esterno, comunicare al detenuto o
internato interessato il nominativo dichiarato dalla persona che ha
chiamato, qualora non ostino particolari motivi di cautela;
- 8)
8) osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 50
- Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al
servizio di controllo dei pacchi provvede, in particolare,
a controllare, anche a mezzo di idonea strumentazione, ed a
certificare il contenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati,
impedendo, mediante l’adozione delle prescritte cautele,
l’introduzione di strumenti pericolosi e di generi od oggetti di cui non
è consentita la ricezione e garantendo l’osservanza delle vigenti
disposizioni in materia, ed in particolare di quelle concernenti numero,
peso e periodicità di ricezione. Detto personale provvede altresì al
controllo dei pacchi che i detenuti o internati sono autorizzati ad
inviare all’esterno.
- 2.
2.
Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare
scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui
all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
- Art. 51
- Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati
-
-
- 1.
1.
I servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati
sono espletati dal Corpo di polizia penitenziaria secondo le direttive
impartite dal direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria
adottate in attuazione delle disposizioni normative.
-
- Art. 52
- Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria
-
-
- 1.
1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che esplica,
qualora direttamente connessi ai servizi di istituto, compiti di vigilanza
armata ad immobili dell'Amministrazione penitenziaria diversi dagli
istituti penitenziari o a materiali di proprietà della stessa osserva le
norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio
territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa
del 19 maggio 197331, e successive modificazioni, salvo diverse
direttive emanate ai sensi dell'articolo 20.
- Art. 53
- Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso
-
-
- 1.
1.
Qualora per eccezionali esigenze di
ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso si renda necessario, ai
sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.12132,
l'impiego di personale del Corpo di polizia penitenziaria, il prefetto
d'intesa con il questore della provincia interessata, sentito il questore
ne fa richiesta al provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria territorialmente competente, il quale provvede e ne dà
notizia al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
-
- 2.
2.
Il Provveditore, nel caso in cui si
prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale
da comportare pregiudizio all'esecuzione dei servizi e dei compiti
istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria previsti dall'articolo 5
della legge 15 dicembre 1990 n. 39533, trasmette la richiesta
al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
- 3.
3.
La forza resa disponibile ai sensi dei
commi 1 e 2 è messa a disposizione del questore per il tempo strettamente
necessario a soddisfare le esigenze indicate negli stessi commi. In tale
forza non possono essere inclusi gli agenti in prova e gli allievi delle
scuole ed istituti di istruzione.
- 4.
4.
In caso di assoluta necessità ed
urgenza l'impiego di cui al comma 1 può essere richiesto direttamente ai
direttori degli istituti o servizi penitenziari, i quali ne danno
immediata comunicazione al provveditore regionale ed al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
- CAPO III
- SERVIZIO NAVALE
-
- Art. 54
- Principi generali
-
-
- 1.
1.
Il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria costituisce
supporto operativo - logistico necessario per l'assolvimento dei compiti
di istituto del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2.
2.
Per l'espletamento delle proprie funzioni, il servizio navale del
Corpo di polizia penitenziaria dispone di naviglio, battente bandiera
navale secondo le vigenti disposizioni in materia e recante contrassegni
che ne rendono riconoscibile l’appartenenza al Corpo.
- 3.
3.
In relazione alle prestazioni, il naviglio si distingue in:
- ·
·
naviglio d'altura, se atto alla navigazione senza particolari
limitazioni;
- ·
·
naviglio costiero, se atto alla navigazione non superiore alle
venti miglia dalla costa;
- ·
·
naviglio d'uso locale, se atto alla navigazione non superiore
alle sei miglia.
- 4.
4.
4. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
attraverso il Nucleo centrale del servizio navale costituito nel suo
ambito e dotato di personale avente una adeguata preparazione, provvede
all’emanazione delle direttive occorrenti ed al coordinamento ed al
controllo dell’attività di detto servizio, determina le
caratteristiche, la classificazione, la sede di assegnazione ed i servizi
cui il naviglio è adibito e definisce, altresì, la dislocazione delle
basi navali sul territorio nazionale, l'entità ed il tipo di naviglio da
assegnare a ciascuna di esse, nonché le infrastrutture e le attrezzature
necessarie per i servizi a terra.
- Art. 55
- Preposto alla base navale
-
-
- 1.
1.
A ciascuna base navale è preposto, di
regola, un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria in possesso di abilitazione al comando di naviglio di
altura; tale incarico può essere conferito, in relazione all’organico
delle unità navali assegnate, anche a personale di detto ruolo destinato
a bordo del naviglio.
- 2.
2.
Il preposto alla base navale è alle dirette dipendenze del
direttore dell'istituto penitenziario e ne riceve le direttive generali
relative al servizio.
- 3.
3.
Il preposto alla base navale può essere coadiuvato da personale
di coperta e di macchina appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
- 4.
4.
Il preposto alla base navale, in particolare, è responsabile,
nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario:
- a)
a) dell'impiego
del naviglio per lo svolgimento dell'attività operativa e logistica
ordinaria e di quella che si rendesse necessaria per compiti di soccorso,
salvataggio ed assistenza;
- b)
b) del
grado di prontezza operativa di ciascuna unità navale, intendendosi per
essa il tempo massimo, dal momento della ricezione dell'ordine, entro il
quale deve poter partire avendo recuperato il personale assente e
ripristinato eventuali apparecchiature e macchinari smontati;
- c)
c) delle
modalità di esecuzione di appropriati turni di sorveglianza del naviglio
all'ormeggio che, per quanto concerne le unità ed i mezzi navali, devono
in ogni caso prevedere la presenza a bordo di almeno una persona;
- d)
d) delle
attività connesse all’efficienza del naviglio, provvedendo a tal fine:
- 1)
1) alla
programmazione dei lavori principali da eseguirsi a cura degli
stabilimenti o dei cantieri, oltreché delle manutenzioni, delle verifiche
e delle visite periodiche da eseguirsi a cura del personale di bordo;
- 2)
2) ad
individuare le dotazioni di pezzi di rispetto e di attrezzature, da
conservarsi sia a bordo sia a terra, occorrenti per mantenere
l'approntamento operativo del naviglio, e a controllarne periodicamente
l'adeguatezza e l'approvvigionamento;
- 3)
3) a
richiedere che siano effettuate le riparazioni, le verifiche, le messe a
punto, disponendole direttamente in caso di urgenza con i mezzi assegnati
a tale scopo e riferendone al direttore dell’istituto;
- 4)
4) a
mantenere i necessari contatti con gli stabilimenti o i cantieri per la
definizione ed esecuzione sia dei lavori programmati sia di eventuali
riparazioni o interventi non eseguibili a cura del personale di bordo;
- 5)
5) a
procurare che siano assicurati i rifornimenti di viveri, vestiario,
combustibile ed altri materiali di consumo;
- 6)
6) a
verificare la corretta applicazione delle norme per la condotta, la
manutenzione e la conservazione dei materiali ed esigendo, qualora queste
non siano state specificatamente emanate, che siano comunque adottati i
criteri della razionalità, dell'economia, della sicurezza e della
previdenza;
- 7)
7) 7)
a promuovere indagini per l'accertamento delle cause all'origine di avarie
o inconvenienti di natura anomala, anche, se del caso, con l'intervento di
organi tecnici competenti;
- e)
e) dell'appropriato
assetto esterno ed interno del naviglio, in porto ed in navigazione, della
regolare tenuta dei documenti di bordo, della disciplina e della cura
delle uniformi, anche a mezzo di ispezioni;
- f)
f) delle
sostituzioni temporanee di personale che si rendono necessarie per
assicurare l'operatività del naviglio;
- g)
g) dell'organizzazione
ed il funzionamento del magazzino e dell'officina, nonché della custodia
e conservazione dei relativi materiali e delle altre infrastrutture in uso
al servizio navale.
- Art. 56
- Personale navigante
-
-
- 1.
1.
La condotta del naviglio è affidata a personale del Corpo di
polizia penitenziaria qualificato al servizio navale mediante apposita
abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita al termine
di corsi svolti presso le scuole sottufficiali della Marina Militare,
presso le scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze
di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale.
- Art. 57
- Formazione degli equipaggi e degli armamenti
-
-
- 1.
1.
Gli equipaggi sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento
stabilite dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il quale
provvede anche, direttamente, a disporre i movimenti del personale e le
assegnazioni degli incarichi.
- 2.
2.
Al fine di assicurare l'operatività del naviglio, il direttore
dell'istituto penitenziario o, in caso di assenza o di impedimento,
oppure, su delega, il preposto alla base navale può disporre temporanee
sostituzioni di personale assegnato alla base stessa.
- 3.
3.
Gli armamenti sono formati, in funzione delle esigenze, con
personale appositamente assegnato dal Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, o con personale del servizio disponibile nella sede.
- 4.
4.
Tutto il personale navigante concorre ad assicurare, ognuno al
proprio livello, i servizi generali e di vigilanza e non deve essere, di
norma, impiegato in servizi
di istituto diversi.
- Art. 58
- Personale di Coperta. Doveri del comandante.
-
-
- 1.
1.
Il comandante impersona l'unità o il mezzo navale affidatogli ed
ha, su tutto il personale imbarcato, anche di passaggio, l'autorità
conferitagli dalla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza, il
servizio, l'ordine e la disciplina di bordo.
- 2.
2.
Il Comandante riferisce al preposto alla base navale cui è
assegnata, anche temporaneamente, l’unità sulle missioni compiute o da
compiere, sui rifornimenti e sulle riparazioni occorrenti, attenendosi,
per la compilazione e l'invio delle relazioni e dei rapporti, a quanto
previsto dalle norme in vigore.
- 3.
3.
Il comandante ha i seguenti doveri e attribuzioni:
- 1)
1) è
responsabile dell'efficienza dell'unità nel suo complesso di personale,
mezzi ed organizzazione;
- 2)
2) dispone
la sostituzione in via provvisoria del personale mancante o inabilitato
con altro personale in possesso di abilitazioni affini e presente a bordo;
- 3)
3) provvede
a richiedere tempestivamente i rifornimenti, i reintegri delle dotazioni e
le riparazioni occorrenti;
- 4)
4) attua
le predisposizioni idonee ad assicurare il grado di prontezza operativa
assegnato all'unità ed informa immediatamente il superiore da cui dipende
allorché insorgono fatti che impediscono il mantenimento di tale grado di
prontezza;
- 5)
5) prima
di ogni uscita in mare si assicura che:
- a)
a) le condizioni e le previsioni
meteorologiche consentano la navigazione;
- b)
b) siano state definite sulla carta
nautica le rotte da seguire e le zone di operazione, verificando
l'esistenza di notizie utili o di impedimenti alla navigazione;
- c)
c) i materiale mobili siano stati
adeguatamente rizzati;
- 6)
6) consente
l'imbarco alle persone soltanto su autorizzazione scritta o, in casi di
urgenza, su autorizzazione verbale, che deve comunque essere confermata
per iscritto appena possibile;
- 7)
7) è
responsabile del corretto ed efficace impiego operativo dell'unità e dei
servizi di bordo in relazione alla missione assegnata;
- 8)
8) coordina
l'attività di polizia giudiziaria a bordo dell’unità;
- 9)
9) è
responsabile della esecuzione degli ordini ricevuti e, quando
considerazioni di urgenza lo consiglino, assume di iniziativa le
necessarie determinazioni;
- 10)
10) è responsabile della condotta della
navigazione ed adotta ogni precauzione per evitare i pericoli che possono
insorgere a causa di secche, di impedimenti subacquei o del traffico;
- 11)
11) vigila sul consumo del combustibile e
dei lubrificanti, realizzando la massima economia e la migliore
conservazione dei materiali; in navigazione prescrive la velocità più
economica compatibilmente con la missione da compiere;
- 12)
12) dirige personalmente le operazioni
per l'ormeggio, il disormeggio, l'entrata e l'uscita dai porti, per
prendere o lasciare la fonda o per l'affiancamento di altri natanti ed
ogni volta che si presentano difficili condizioni di navigazione e
meteorologiche;
- 13)
13) è responsabile della osservanza a
bordo delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore;
- 14)
14) cura l'istruzione professionale e
marinaresca del personale e ne stimola il senso di responsabilità,
affinché esso mantenga un grado di efficienza e di addestramento atto ad
assicurarne l'impiego in condizioni di sicurezza;
- 15)
15) non deve, senza autorizzazione
superiore, ordinare né permettere cambiamenti nelle sistemazioni e nel
materiale di dotazione dell'unità navale, salvo casi di assoluta ed
urgente necessità; quando ritenga opportuna l'attuazione di qualcuno dei
predetti cambiamenti, avanza la relativa proposta, tenendo presente severi
principi di economia;
- 16)
16) vigila sulla corretta applicazione
delle norme relative all'amministrazione e alla contabilità;
- 17)
17) dispone che sia ispezionato qualsiasi
oggetto che si sbarchi o si imbarchi, sia per misura di sicurezza sia per
accertarsi che non si introducano a bordo o non si sbarchino materiali
senza autorizzazione;
- 18)
18) vigila sulla corretta, completa e
tempestiva esecuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli
stabilimenti o ai cantieri, concorrendo, per quanto possibile, con i mezzi
ed il personale di bordo. A tale scopo, l'equipaggio rimane, di massima, a
bordo, salvo superiori disposizioni. I lavori e le riparazioni di cui
sopra devono essere limitati a quelli autorizzati;
- 19)
19) vigila sull'assetto dell'unità e sul
suo aspetto esterno ed interno, cioè sulla corretta configurazione e
disposizione degli impianti ed apparati di bordo, dei pesi e delle
dotazioni mobili, in aderenza alla consuetudine marinara ed alle
prescrizioni tecniche;
- 20)
20) verifica la corretta attuazione dei
turni di sorveglianza del naviglio all'ormeggio;
- 21)
21) cura il mantenimento, in via
esclusiva, della corrispondenza ufficiale con i superiori, con l'obbligo
di tenere, peraltro, costantemente informato il vice comandante, affinché
questi possa essere in condizione di surrogarlo nel comando in qualunque
circostanza; dispone che la predetta corrispondenza, unitamente ad altri
registri e documenti di interesse, sia accuratamente ordinata e conservata
in apposito locale adibito a segreteria;
- 22)
22) provvede a che siano aggiornati e
conservati il giornale di chiesuola, il giornale di macchina e gli altri
registri e documenti previsti dalle disposizioni vigenti, apponendovi le
firme o i visti prescritti con la periodicità stabilita;
- 23)
23) in caso di gravi avarie, incendi,
incaglio, collisione e altro sinistro marittimo, impartisce gli ordini per
l'attuazione dei provvedimenti atti alla salvezza dell'unità;
successivamente, redige particolareggiato rapporto contenente tutte le
indicazioni necessarie per accertarne le cause, le responsabilità e
riconoscere l'entità del danno nei suoi particolari;
- 24)
24) nell'imminenza della perdita
dell'unità, quando siano risultati vani tutti i tentativi per evitarla,
provvede dapprima alla salvezza delle vite umane nell'ordine seguente:
invalidi, ammalati o feriti, passeggeri, con precedenza alle donne e ai
bambini, equipaggio; successivamente e soltanto se la situazione lo
consente, procede al recupero dei documenti e dei materiali più
importanti; scende per ultimo da bordo;
- 25)
25) prima di assumere il comando, se le
circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare, al fine di
accertare le qualità evolutive e di manovra dell'unità ed il
funzionamento dei materiali e dei servizi in navigazione, prende
conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unità sotto
tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale
di passaggio di consegne fra comandanti";
- 26)
26) viene presentato formalmente
all'equipaggio, quale nuovo comandante, dal comandante cedente.
- Art. 59
- Doveri del vice comandante
-
-
- 1.
1.
Il vice comandante coadiuva il comandante.
- 2.
2.
In particolare, il vice comandante è responsabile nei confronti
del comandante:
- a)
a) dell'organizzazione,
del funzionamento e della efficienza dei servizi generali e di coperta;
- b)
b) della
tenuta e conservazione del materiale, delle attrezzature marinaresche e
dei mezzi di salvataggio, della pulizia del fuori bordo e dei locali
interni, dell'ordine e dell'assetto dell'unità;
- c)
c) della
corretta esecuzione delle manutenzioni e dei lavori di coperta affidati
all'equipaggio;
- d)
d) della
prontezza operativa della unità nei tempi prescritti;
- e)
e) della
disciplina, del contegno e delle uniformi del personale;
- f)
f) dell'igiene,
del benessere e dell'istruzione dell'equipaggio;
- g)
g) della
conservazione e dell'aggiornamento del materiale nautico e della tenuta
degli apparati per le comunicazioni;
- h)
h) della
direzione di tutte le operazioni a carattere marinaresco; in relazione a
ciò egli:
- §
§
dirige
i preparativi per gli arrivi e le partenze, curando che l'unità sia
pronta a muoversi all'ora prescritta;
- §
§
al
posto di manovra, concorre alla direzione dell'unità, sovrintendendo al
maneggio delle ancore e degli ormeggi;
- §
§
si
alterna al comando della guardia in navigazione;
- §
§
conduce
la manovra, se ne è espressamente incaricato;
- §
§
si
assicura del corretto rizzaggio dei materiali mobili in navigazione e
della sicurezza del sistema di ormeggio quando in porto o alla fonda;
- i)
i) della
corretta applicazione delle norme relative all'amministrazione ed alla
contabilità e, in particolare, della regolare tenuta del vestiario da
parte dell'equipaggio.
- 3.
3.
Il vice comandante inoltre:
- a)
a) prende conoscenza della
corrispondenza ufficiale, attenendosi in proposito alle disposizioni
ricevute;
- b)
b) non si assenta
contemporaneamente al comandante quando le condizioni del servizio o la
sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza;
- c)
c) sostituisce il comandante in caso di
assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.
- Art. 60
- Doveri del nostromo
-
-
- 1.
1.
Il nostromo, ove assegnato, coadiuva il vice comandante
nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare:
- a)
a) cura
la pulizia e l'assetto esterno ed interno dell'unità;
- b)
b) cura
la buona conservazione del materiale marinaresco e dei mezzi di
salvataggio;
- c)
c) è
incaricato della manovra delle ancore e degli ormeggi;
- d)
d) cura
che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare e
verifica lo stato di efficienza delle manovre fisse, correnti e del
timone;
- e)
e) vigila
sulla buona tenuta delle ancore e sulla corretta disposizione dei cavi di
ormeggio, adottando paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro
provvedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfregamenti o urti;
- f)
f) si
alterna al comando della guardia e conduce la manovra, se incaricato dal
comandante.
- Art. 61
- Doveri del nocchiere radarista
-
-
- 1.
1.
Il nocchiere radarista, ove assegnato, coadiuva il nostromo
nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare:
- a)
a) cura
la pulizia e l'assetto esterno ed interno dell'unità;
- b)
b) cura
la buona conservazione del materiale marinaresco e dei mezzi di
salvataggio, delle apparecchiature e strumenti per la condotta e il
controllo della navigazione e la tenuta e l'aggiornamento del materiale
nautico;
- c)
c) effettua
la manovra delle ancore e dei cavi di ormeggio;
- d)
d) cura
che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare e
verifica lo stato di efficienza delle manovre fisse, correnti e del
timone;
- e)
e) controlla
la buona tenuta delle ancore e la corretta disposizione dei cavi di
ormeggio adottando paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro
provvedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfregamenti o urti;
- f)
f) segue
la condotta della navigazione, utilizzando le dotazioni nautiche ed
impiegando le apparecchiature elettroniche secondo gli ordini del
comandante.
- Art. 62
- Doveri del padrone
-
-
- 1.
1.
Il padrone ha i doveri e le attribuzioni seguenti:
- a)
a) risponde
della custodia, della buona tenuta, della pulizia e della conservazione
del naviglio affidatogli e del relativo materiale di dotazione;
- b)
b) consente
l'imbarco soltanto alle persone munite di autorizzazione;
- c)
c) dirige
la manovra, di cui ha la completa ed esclusiva responsabilità;
- d)
d) ha
la vigilanza sulla disciplina ed è responsabile dell'esecuzione delle
consegne ricevute, quando non si trovi a bordo un suo superiore a ciò
espressamente comandato.
- Art. 63
- Doveri del conduttore di macchina.
-
-
- 1.
1.
Al conduttore di macchina sono affidati l'organizzazione, il
funzionamento e l'efficienza dei servizi di macchina dell'unità o del
mezzo navale.
- 2.
2.
In particolare, il conduttore di macchina è responsabile, nei
confronti del comandante:
- a)
a) dell'efficienza
e della manutenzione:
- §
§
dell'apparato di propulsione e dei relativi impianti e macchinari
ausiliari;
- §
§
degli elettro generatori, dell'impianto elettrico e del sistema
di condizionamento;
- §
§
delle strutture dello scafo;
- §
§
degli organi e delle strutture relativi alla galleggiabilità,
alla stabilità, alla manovra e alla sicurezza;
- b)
b) del
concorso dell'efficienza di impianti, mezzi ed apparecchiature relativi ai
servizi generali e di coperta;
- c)
c) dell'addestramento
professionale del personale motorista;
- d)
d) della
custodia dei materiali di dotazione e di quelli di consumo e della
relativa contabilità;
- e)
e) delle
operazioni di imbarco e conservazione e dell'uso dei combustibili e
lubrificanti;
- f)
f) dell'approvvigionamento
e dell'impiego degli attrezzi e dei pezzi di rispetto;
- g)
g) della
predisposizione delle consegne relative ai provvedimenti di sicurezza, da
adottarsi in caso di incendio, allagamento, sinistro marittimo o altro
pericolo ed, altresì, dell'addestramento di tutti i membri
dell'equipaggio all'impiego dei relativi materiali ed apparecchiature;
- h)
h) dell'approntamento
al moto delle macchine nei tempi prescritti dal grado di prontezza
operativa dell’unità;
- i)
i) della
condotta degli apparati dei servizi di macchina, anche dal punto di vista
economico, e della buona conservazione degli organi che li compongono;
- l)
l) della
direzione e del controllo dell'apparato di propulsione nelle entrate e
nelle uscite dai porti e della corretta e tempestiva rispondenza agli
ordini di manovra;
- m)
m) dell'aggiornamento
e della conservazione dei disegni dell'unità e dei documenti relativi ai
servizi di propria pertinenza, con particolare riferimento al giornale di
macchina, di cui cura la scrupolosa compilazione giornaliera;
- n)
n) della
esecuzione della manutenzione e dei lavori di macchina affidati
all'equipaggio e della sorveglianza sulla corretta, completa e puntuale
esecuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli stabilimenti o
cantieri;
- o)
o) della
pronta esecuzione dei provvedimenti di sicurezza, in caso di gravi avarie, incendi, incaglio, collisione o
altro sinistro marittimo, coadiuvando poi il comandante nella redazione
del relativo rapporto.
- 3.
3.
Il conduttore di macchina, inoltre, prima di assumere l'incarico,
se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare per
accertare le prestazioni e le condizioni di funzionamento delle
apparecchiature, impianti e strutture di pertinenza dei servizi di
macchina, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni
dell'unità sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni
nel "Verbale di passaggio di consegne fra conduttori di
macchina".
- Art. 64
- Doveri del vice conduttore di macchina
-
-
- 1.
1.
Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina
nell'espletamento delle sue funzioni ed è responsabile, nei suoi
confronti, dei compiti specificamente delegatigli.
- 2.
2.
Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce
o controlla la manovra, se espressamente di ciò incaricato.
- 3.
3.
Il vice conduttore di macchina inoltre:
- a)
a) non
si assenta contemporaneamente al conduttore di macchina quando le
condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua
presenza;
- b)
b) non
può fruire di congedo contemporaneamente al conduttore di macchina;
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