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L’Ufficio
per la Garanzia Penitenziaria – U.Ga.P. di Roberto Martinelli Le
Origini L'ordine
di servizio n. 610 del 6 luglio 1993, a firma del Direttore Generale
dell'Amministrazione Penitenziaria Adalberto Capriotti, ha concentrato la
propria attenzione sulla ristrutturazione del servizio di Segreteria Generale
del Dipartimento, considerando, tra le altre, la necessità di istituire una
sezione per il coordinamento delle attività operative di Polizia penitenziaria. Si
è trattato, di fatto, di 'istituzionalizzare' una specificità operativa
particolare, la cui peculiarità è stata la gestione detentiva di appartenenti
alle organizzazioni criminali di stampo mafioso (Cosa Nostra, Sacra Corona
Unita, Camorra, 'Ndrangheta e relativi gruppi contrapposti), quella dei primi
collaboratori di giustizia, la collaborazione sinergica con le varie Autorità
giudiziarie e Forze di polizia, il monitoraggio delle problematiche attinenti la
sicurezza delle sedi penitenziarie sparse nel territorio nazionale. Funzionario
responsabile della istituenda Sezione V^ (Servizio Coordinamento Operativo)
venne nominato il Tenente Colonnello Enrico Ragosa, nel passato già impiegato
in compiti istituzionali analoghi (quale coordinatore della Sezione
Addestramento Judo), mentre le funzioni di responsabile della Segreteria
Generale e della Segreteria di Sicurezza furono assunte dal dottor Francesco Di
Maggio, Vice Direttore Generale del D.A.P. . Il
Presente Istituito
con decreto ministeriale 16 febbraio 1999, all’UGAP compete la
formulazione di pareri e proposte per il Direttore Generale, alle cui dipendenze
direttamente opera, in ordine alle seguenti materie: ·
individuazione delle risorse organizzative dei servizi e delle strutture
negli istituti penitenziari anche con riguardo alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 626/1994; ·
adeguatezza del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti specie con
impiego del personale con riferimento ai detenuti per fatti di particolare
gravità; ·
realizzazione di eventuali specifiche strutture di sicurezza; ·
individuazione, predisposizione e verifica delle esigenze organizzative
in occasione della celebrazione dei procedimenti penali di maggiore rilevanza; ·
collaborazione con il Servizio centrale di protezione del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza per quanto concerne la formulazione e l’applicazione
dello speciale programma o delle altre misure di protezione previsti dal DL
8/1991, convertito in L. 82/1991; ·
acquisizione di dati di conoscenza utili per la valutazione di situazioni
detentive a rischio e di possibili eventi critici. All’Ufficio spetta
inoltre: ·
la direzione della Segreteria di sicurezza; ·
il coordinamento delle attività istituzionali demandate al GOM e delle
funzioni di polizia giudiziaria nelle indagini per reati connessi all’attività
di istituto del Corpo di polizia penitenziaria; ·
il controllo della Sezione autoparco e vigilanza della Segreteria
Generale. L’Ufficio è diretto da
un funzionario con qualifica di Dirigente generale dell’Amministrazione
Penitenziaria o di Ufficiale generale del ruolo ad esaurimento del disciolto
Corpo degli agenti di custodia. Il
Decreto Ministeriale 16.02.1999 -
Visti gli articoli della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti
rispettivamente i compiti istituzionali del corpo di Polizia Penitenziaria e
l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; -
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, concernente le
attribuzioni e l'organizzazione degli organi centrali del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria; -
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"; -
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile1976, n. 431, recante
il Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario; -
Visto l'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale al comma 6,
ha stabilito che gli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari
direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria; -
Visto l'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, e gli artt. 2 comma 1 e
6 comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,quanto alle modalità
d'istituzione di nuovi uffici di dirigenza generale; -
Visti l'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 445 e la tabella
A) ad esso allegata, e preso atto dell'esistenza di posti non coperti nella
dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; -
Ritenuta la necessità di provvedere alla verifica e alla valutazione delle
esigenze organizzative dei reparti e servizi del Corpo di Polizia penitenziaria
sia al fine di accrescere la efficacia della azione delle stesso e di
razionalizzarne l'impiego, sia al fine di individuare gli interventi opportuni
per garantire, ai sensi art. 2 Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento
penitenziario, la sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti: sicurezza,
ordine e disciplina che realizzino la condizione necessaria per la loro custodia
e per la attuazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli
internati; -
Considerato che per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è opportuno
procedere, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla
individuazione di un apposito Ufficio, posto alle dirette dipendenze del
Direttore Generale del Dipartimento. DECRETA Art.
1 1.
E' istituito, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria "l'Ufficio
per la garanzia penitenziaria" (U.G.A.P.). 2.
All'U.G.A.P. compete in particolare la formulazione di pareri e proposte per il
Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
nell'ambito delle seguenti materie e problematiche: a)
individuazione delle risorse organizzative dei servizi e delle
strutture negli Istituti penitenziari anche con riguardo alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 626/1994; b)
adeguatezza del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti specie
con impiego del personale con riferimento ai detenuti per fatti di particolare
gravità; c)
realizzazione di eventuali specifiche strutture di sicurezza; d)
individuazione, predisposizione e verifica delle esigenze
organizzatile in occasione della celebrazione dei procedimenti penali di
maggiore rilevanza; e)
collaborazione con il Servizio centrale di protezione del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza per quanto concerne la formulazione e
l'applicazione dello speciale programma o delle altre misure di protezione
previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con modificazioni
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; f)
acquisizione dei dati di conoscenza utili per la valutazione di
situazioni detentive a rischio e di possibili eventi critici. 3.
All'U.G.A.P. spettano inoltre: a)
la direzione della Segreteria di Sicurezza, alle dirette dipendenze del Capo
della medesima (con competenza sui funzionari - COMSEC - sicurezza nelle
comunicazioni - ed E.A.D. - Sicurezza nella trattazione informatizzata dei
dati); 4.
In ordine a quanto disposto dal comma 2, l'U.G.A.P. svolge le proprie funzioni
anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e riferisce, comunque, al Direttore Generale
su tutta l'attività svolta. Art.
2 1.
L'U.G.A.P. opera alle dirette dipendenze del Direttore Generale
dell'Amministrazione Penitenziaria ed è diretto da un funzionario avente
qualifica di Dirigente Generale dell'Amministrazione penitenziaria ovvero di
Ufficiale generale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di
custodia a essa equiparato. Il Direttore dell'U.G.A.P. è nominato dal Ministro
di Grazia e Giustizia su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione
Penitenziaria. 2.
Ai fini dello svolgimento delle sue attività, il Direttore dell'U.G.A.P. si
avvale, tra l'altro, della collaborazione di un Vice Direttore con funzioni
vicarie nominato dal Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria su
proposta dello stesso Direttore dell'U.G.A.P. e, avente qualifica non inferiore
a quella di Dirigente dell'Amministrazione penitenziaria ovvero di Ufficiale
generale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a
essa equiparato. Art.
3 1.
Con proprio provvedimento, il Direttore Generale stabilisce la dotazione di
personale e le strutture necessarie ad assicurare la funzionalità dell'U.G.A.P.
oltreché ad assicurare l'incolumità personale di chi è a esso preposto a ciò
procedendo anche mediante l'attribuzione di alloggio demaniale di servizio. Nel
provvedimento, il Direttore Generale indica le modalità ritenute idonee a
consentire che, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, l'U.G.A.P.
possa avvalersi anche del personale appartenente alle strutture centrali e
periferiche del Dipartimento. Roma,
16 febbraio 1999 IL
MINISTRO Interviste
rilasciate dal generale Enrico Ragosa, direttore dell’U.Ga.P. Al
settimanale “PANORAMA” n. 13 – 30.03.2000
-------------------------------------------------------- Al
settimanale “FAMIGLIA CRISTIANA” n. 48 – 04.12.1996 Il
silenzio dei boss. Esclusivo
- A colloquio con il generale Enrico Ragosa, responsabile del Servizio
coordinamento operativo della polizia penitenziaria, che segue i detenuti di
mafia. di
Guglielmo Sasinini I boss
sono silenziosi. Nelle carceri di massima sicurezza dove sono rinchiusi capi,
gregari, stragisti e killer, tra i quali quelli di Falcone e Borsellino, Dalla
Chiesa, ciò che più colpisce dell'ormai famoso regime "41-bis" è
proprio l'assoluta mancanza di suoni. Totò Riina, visto attraverso i monitor di
controllo che osservano e registrano ogni suo spostamento nella cella dell'Ucciardone,
dorme a lungo, poi si cucina da solo i pasti, quindi indugia davanti alla
televisione fino alle due-tre di notte. Nitto Santapaola, nel carcere di
Pianosa, attende invece con ansia la distribuzione dei quotidiani, in
particolare quelli siciliani. Per gli uomini della mafia il distacco col mondo
esterno è totale, unica eccezione i colloqui con i familiari e gli avvocati e,
fatto non di poco conto, la presenza che tutti richiedono nei vari processi in
cui sono imputati. Il
"41-bis" ha spazzato le antiche abitudini dei boss, i colloqui
continui con gli appartenenti dello stesso clan, gli ordini di morte che
partivano dalle carceri. E questo regime carcerario, che è stato prorogato fino
a tutto il 1999, è diventato il peggiore degli incubi per i boss. La seconda
spina nel fianco sono quelle isole: Asinara e Pianosa dove sorgono le due
carceri che dovrebbero ospitare, processi permettendo, non pochi dei circa 500
detenuti a regime speciale. Una richiesta degli ecologisti potrebbe trasformarsi
tra breve sia Asinara che Pianosa in parchi naturali protetti, il che
significherebbe l'abbandono delle strutture carcerarie. La
strada imboccata dallo Stato dopo le morti di Falcone e Borsellino non concede
lussi ai detenuti per fatti di mafia, ma neanche nessuna angheria. Di certo
l'isolamento è un'arma formidabile e insostituibile per evitare che la piovra
rigeneri i propri tentacoli anche all'interno delle stesse carceri. Non a caso
le bombe di Roma, Firenze, Milano avevano lo scopo di indurre il potere politico
a eliminare il regime "41-bis". Invece così non è stato. Il
silenzio è anche la caratteristica che contraddistingue il modo di lavorare
degli agenti della polizia penitenziaria che sorvegliano i mafiosi. I
"monaci", come li chiamano alcuni, perché ventiquattro ore su
ventiquattro, stanno accanto ai vari Riina, Bagarella, Brusca, Santapaola, Calò,
Madonia. Le ombre silenziose dei boss sottoposti al regime del
"41-bis" fanno parte del Servizio coordinamento operativo della
polizia penitenziaria, una struttura coordinata dal generale Enrico Ragosa e
della quale ben pochi conoscono l'esistenza. Per
ricordarsi della lunga guerra tra lo Stato e gli "uomini del
disonore", alle spalle della sua scivania il generale Ragosa tiene in bella
evidenza le fotografie di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Giovanni Falcone, di
Francesco Di Maggio che diresse il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, e un'inedita ripresa aerea del carcere palermitano dell'Ucciardone. <<
Sia chiaro>>, esordisce il generale Ragosa, <<che il Servizio
coordinamento operativo non è una sorta di reparto speciale. La nostra
struttura è il frutto del sacrificio di tutta la polizia penitenziaria, senza
il cui aiuto noi non avremmo possibilità di esistere>>. Quali
sono i compiti che vi sono affidati? Sono
mutati nel tempo. Diciamo che siamo nati nel '75, durante gli anni del
terrorismo, quando c'erano le rivolte all'interno delle carceri, i sequestri, e
particolari detenuti. Allora il nostro era un reparto duro, in grado di
contrastare le sommosse, le evasioni, di perquisire e sfollare un carcere in
rivolta, erano gli anni delle vendette trasversali e degli omicidi in carcere.
Noi dovevamo evitare che le situazioni degenerassero. Per esempio, capitava che
ci venissero segnalati all'interno di un carcere due o tre detenuti che
cercavano di organizzare un'evasiopne, allora noi ci procuravamo il nullaosta,
l'ordine di trasferimento, ci mettevamo d'accordo con i carabinieri, quindi
piombavamo nel carcere di notte e alle prime luci del mattino perquisivamo
l'istituto, prelevavamo i due-tre sobillatori e li trasportavamo in un altro
istituto. Questo
gruppo è stato creato da lei? Lo ha
creato l'emergenza stessa. Quale
è stato il momento più brutto? A
Napoli quando spararono a un collega davanti all'ingresso del carcere. Andai
dalla vedova per dirle che le avevano ucciso il marito e la signora mi ricevette
con il bambino in braccio, io non sapevo proprio come giustificarmi. Col
tempo avete cambiato compiti? Le
racconterò due episodi. 1982. Milano, carcere di San Vittore, uccidono un
agente nel carcere e i colleghi eseguono lo sfollamento, un errore tragico, con
botte, violenze gratuite. A quel punto i detenuti si incattiviscono e noi
interveniamo per riportare la calma da una parte e dall'altra. Alla fine dell'82
ci fu la rivolta di Poggioreale. Queste due esperienze hanno in effetti cambiato
il nostro modo di lavorare, si è capito che il nostro compito era quello di
intervenire all'interno delle carceri al minimo avviso di burrasca, mai dopo. iL
primo maxiprocesso di Palermo, nell'86, ha poi contribuito ad un nostro
ulteriore cambiamento. Nel
senso che vi siete occupati sempre più della criminalità organizzata? Non
solo, in generale dei soggetti di particolare pericolosità sociale. Che
genere di atteggiamento avete nei confronti dei detenuti sottoposti al regime
del "41-bis"? Di
distacco totale. Né violenza ne benevolenza, semplicemente non c'è
atteggiamento. Ai detenuti bisogna dare tutto ciò che gli spetta, niente di più
ma nemmeno niente di meno. Voi
però tenete sotto controllo particolare detenuti come Riina, Brusca, Santapaola
ecc… Non è
proprio così. Diciamo che forniamo, ai direttori di quelle carceri dove sono
rinchiusi certi detenuti, personale che reputiamo più adatto a quel compito. E'
un aiuto che diamo non perché le guardie sul posto non siano in grado di
svolgere determinati compiti ma perché questo garantisce un maggior distacco
con la realtà locale. Un esempio per intenderci: un agente di Palermo che si
trova a contatto con mafiosi siciliani inevitabilmente rischia di più, può
essere più esposto al ricatto, mentre uno che magari viene da Bolzano e per un
mese è distaccato in Sicilia non ha di questi timori. In vece se devo lavorare
a Milano userò gente siciliana. Bisogna sempre cercare di convogliare
l'attenzione dei detenuti su gente che non è del posto. Anzi se le guardie del
posto ostentano nei nostri confronti un atteggiamento di fastidio è meglio. Che
idea si è fatto dei capimafia? Di
gente la cui forza sta nelle proprie radici. Ma non si può dare un giudizio di
persone ora completamente isolate dal loro mondo, che vivono in una cella di
quattro metri per quattro sorvegliata ventiquattro ore su ventiquattro. Questi
detenuti accettano il carcere duro? La
vecchia mafia dava per scontato il passaggio in carcere, i nuovi no: stando in
carcere perdono tutto, potere, soldi, traffici. Non dimostrano comunque il loro
stato d'animo e certamente non lo farebbero con noi. Ha
l'impressione che aspettino qualcosa? Sì,
sperano sicuramente che cambi tutto e che salti il "41-bis", che non
vengano più considerati come un problema sociale delle dimensioni attuali. Riescono
a comunicare con l'esterno? Possono
farlo perché ci sono i canali legittimi, non gli si può vietare di parlare con
i familiari e gli avvocati. Inoltre tutti chiedono di presenziare nei processi
che li vedono imputati e come si fa a sapere se due coimputati nella stessa
udienza parlano di fatti attinenti al processo o se invece si mettono d'accordo?
Solo per Riina e per pochi altri si riesce a garantire l'isolamento, e comunque
anche Riina presenzia a tutti i processi in cui è imputato e quindi si sposta
sempre in continuazione. Quindi,
di fatto, molti degli scopi del "41-bis" vengono vanificati? Il
"41-bis" serve soprattutto a far capire a certa gente che cos'è la
carcerazione fatta seriamente e le assicuro che non è una passeggiata. Uno dei
grossi meriti è stato quello di indicare e di far conoscere in ogni carcere
d'Italia quali sono e dove stanno i detenuti realmente pericolosi. E'
favorevole alla chiusura delle carceri dell'Asinara e di Pianosa? Quando
vennero riaperte dopo le morti di Falcone e Borsellino avevano un significato
preciso, adesso sono inutilmente afflittive per i familiari e per il personale
che vi fa servizio perché la maggior parte dei detenuti che dovrebbero ospitare
è in giro per processi undici messi all'anno. Uno Stato efficiente dovrebbe
riuscire a ricreare le stesse condizioni di sicurezza, al limite, anche a
Palermo. Asinara e Pianosa potrebbero benissimo essere trasformate in parchi
naturali affidandone la custodia alla nostra amministrazione. Si creerebbero così
posti di lavoro per i detenuti che ne hanno bisogno, in sostanza si ritornerebbe
al concetto delle colonie penali. Voi
favorite le dissociazioni, i pentimenti? Non
direttamente, forse indirettamente. Perché
vi chiamano "monaci"? Un
po’ perché siamo silenziosi e un po’ perché nella scelta del personale
preferisco persone posate, equilibrate, senza problemi, dalla vita
irreprensibile; gente che finito il lavoro se ne torna a casa a guardare la
televisione con i figli. Ho
notato un grande silenzio nelle sezioni "41-bis" … Non è
casuale, è una tattica. Io dico sempre ai miei ragazzi: qualsiasi cosa dobbiate
fare fatela in silenzio, senza isterismi, da professionisti. Sia chiaro che non
consideriamo il detenuto come un nostro nemico perché già dandogli la patente
di nemico personalizzeremo il nostro lavoro, sarebbe come se il ciabattino
odiasse le scarpe. Il che non significa perdere l'umanità. Quanti
siete? Effettivi
meno di cento ma peschiamo personale da tutta la polizia penitenziaria. E' un
gioco di squadra, noi facciamo ruotare in continuazione 500-600 agenti da tutti
gli istituti che messi in un determinato contesto possono lavorare in un modo
diverso. Gli stessi che oggi sono in servizio, per esempio, a San Vittore,
domani potrebbero trovarsi a Palermo a sorvegliare a vista Riina, e viceversa.
Cambia il contesto, una guardia in una sezione con duecento detenuti non può
lavorare come invece possono fare due guardie che ne sorvegliano soltanto tre o
quattro e dove c'è un regolamento ferreo. Se
si fosse applicato prima il "41-bis" si sarebbero evitate le stragi di
Capaci e di via D'Amelio? Se ci
fosse stato da tempo un'attenzione maggiore dello Stato verso il problema
mafioso sì. Ma non è solamente questione del "41-bis": è tutto il
sistema che avrebbe dovuto funzionare in modo diverso. ----------------------------------------------- Al
quotidiano “IL MESSAGGERO” – domenica 29 settembre 1996 “Noi,
"monaci" giorno e notte accanto a Brusca” Viaggio
nelle carceri italiane. Parla il generale Enrico Ragosa: è lui a capo dei 500
uomini del corpo speciale di poliziotti che stanno alle costole dei boss mafiosi
e dei pentiti eccellenti. Guardie "clandestine", asceti dalla vita
pericolosa. di
Antonella Stocco Roma -
Si definiscono "i monaci", dicono che ci vuole un'inclinazione
ascetica per trascorrere vite pericolose sempre in giro per le carceri,
appiccicati come ombre a Riina e Bagarella, ai Brusca, ai Ganci, con il compito
di mantenere vivi e in buona salute mafiosi e pentiti eccellenti. Dei
"monaci" non si è mai saputo nulla, il Servizio coordinamento
operativo del dipartimento penitenziario non esiste, almeno sulla carta. Ma 500
uomini di questa sorta di corpo clandestino, sparsi in tutta Italia, sono pronti
a rispondere alla chiamata del loro comandante, il generale Enrico Ragosa. Nemmeno
di Ragosa, 51 anni, un omone ricciuto e dal sorriso allegro, si è mai saputo
nulla; nei 15 anni al vertice del Servizio è riuscito a passare inosservato;
nella sede del coordinamento, tra le foto dei suoi tre gatti e dell'Ucciardone
visto dall'alto, per la prima volta parla dei suoi uomini e del loro lavoro. Generale,
lei rifiuta di paragonare il suo Servizio con altri corpi speciali, come i Ros
dei carabinieri, i Nocs della polizia e lo scico della finanza. Allora, chi
siete? Un
gruppo di poliziotti penitenziari scelti in base a criteri molto particolari.
Nel mio servizio non c'è posto per i Rambo con la pistola alla cintura, per i
violenti. Per fare questo mestiere servono freddezza, riservatezza, vite private
cristallina e la propensione al sacrificio. Perché
la vostra esistenza non è mai stata ratificata? Non lo
so, ma tra poco esisteremo, grazie a un decreto del ministro. Il servizio di
fatto c'è e lavora da vent'anni. Il nostro primo "cliente" è stato
Totuccio Contorno. Quali
sono i vostri compiti? Siamo
responsabili della vita di alcuni detenuti difficili, come Riina e Bagarella,
Giovanni Brusca e Calogero Ganci. Prendiamo in consegna anche tutti i 41 bis da
quando lasciano il carcere di assegnazione, per i processi, a quando vi
rientrano. Le consegne sono ferree: perfetto isolamento, annullamento dei rischi
di evasione e di assassinio. Rispondiamo del nostro lavoro al direttore del
dipartimento penitenziario e ai magistrati. Giovanni
Brusca è contemporaneamente un dichiarante e un 41 bis. Quale sorveglianza ha
organizzato per lui? L'ho
affidato a 20 uomini, 24 ore su 24. Inoltre c'è una telecamera collegata con la
sala regia di Rebibbia. Ogni movimento, anche i nostri, è controllato, dai
colleghi del carcere. I film vengono poi sigillati. Rispondo così a chi insinua
che "qualcuno" abbia dormito con Brusca. Ci abbiamo dormito solo noi,
fuori dalla cella, ovviamente. Come
fate a garantire che non venga avvelenato? L'acquisto
del cibo in negozio sempre diversi è solo una delle cautele. Delle altre non
intendo parlare. Assaggiate
i pasti di Brusca e degli altri detenuti che vi sono affidati? No. Se
qualcosa non funziona, se qualcuno impazzisce, non sarà certamente uno dei miei
uomini a morire. Michele
Sindona era affidato a voi? All'inizio
sì. Quando è arrivato nel carcere di Voghera abbiamo organizzato il modello di
custodia, disposto le precauzioni di rito in questi casi, poi siamo stati
chiamati in Sicilia. Da lì abbiamo saputo della sua morte. La
polizia penitenziaria è stata smilitarizzata. Il Servizio operativo no? Sì,
quasi. I militari sono solo cinque: io, tre tenenti e un maggiore. Avevo preso
la tessera della Cgil ma ho dovuto restituirla; un militare non può iscriversi
a un sindacato. Ai
tempi delle rivolte nelle carceri non c'eravate voi nelle famigerate
"squadrette" che pestavano i detenuti? No.
Eravamo una specie di nucleo mobile, ci chiamavano quando la contrapposizione
con i detenuti diventava insopportabile. Il nostro compito, nelle rivolte, era
quello di impedire i massacri. Allora eravamo così malmessi che andavamo a fare
le perquisizioni con l'autostop. Però
tenevate i brigatisti e i killer delle carceri in quelli che si chiamavano i
braccetti della morte. Eseguivamo
gli ordini. I killer in quei tempi avevano l'abitudine di tagliare la testa agli
altri detenuti. Poi è cambiato il carcere, siamo cambiati un po’ tutti. E'
difficile la custodia di Riina, Bagarella e degli altri padrini? E'
lavoro, spesso noioso. Non è divertente stare dodici ore con lo sguardo
incollato su un detenuto, eccellente o no. Pensa
che il 41 bis serva davvero a provocare i pentimenti? Pentimenti
autentici non ce ne sono, ma la questione morale non c'entra. E' importante che
questa gente parli; e se non parla che resti in isolamento. Ricordo i tempi in
cui i mafiosi in carcere scivolavano lungo i muri come ombre e continuavano i
loro traffici. Questo non esisterà più. Nel
'97 chiuderanno le carceri di Pianosa e dell'Asinara, come organizzerete la
custodia dei vostri detenuti? Pianosa
possiamo anche ricostruirla a Palermo. Che
genere di rapporti stabilite con i vostri detenuti? Nessuno.
Tra noi e loro c'è assoluto distacco. Non siamo aguzzini, ma facciamo custodia
seria. A meno che il detenuto, come diciamo noi, non abbia bisogno di affetto. Scherza? No, può
accadere che un 41 bis entri in crisi alla prospettiva di una brutta
carcerazione. Allora lo lasciamo sfogare, lo ascoltiamo. Al momento giusto gli
consegniamo il modello 13, la richiesta di colloquio con il magistrato. Per noi
cambia poco, lo stesso detenuto ci viene restituito in veste di pentito. Dove
sono i suoi uomini adesso? Sparpagliati,
più che altro in Sicilia e nel Lazio. Per tutelarli non li faccio mai lavorare
in carceri vicino casa, le nostre sezioni operative sono volanti, aprono e
chiudono continuamente; andiamo in giro con un telefono, un fax e un computer,
nessuno conosce i nostri movimenti. Quali
privilegi hanno i poliziotti del Servizio rispetto ai colleghi? Nessuno.
Né soldi, né facilitazioni di carriera. Passano dieci mesi l'anno lontano
dalle famiglie, in situazioni di costante stress. Ogni tanto hanno bisogno di
staccare un po’. Li lascio andare, tornano sempre. Quale
è stata la situazione più difficile in cui si è trovato con un detenuto? Non c'è
stata. I problemi non sono mai con i detenuti, semmai con lo Stato. Durante il
maxi processo di Palermo ho vissuto per quattro anni in un abbaino dell'Ucciardone,
mi ero portato i gatti per consolarmi. Una mattina ho cominciato a perdere i
denti. Una piorrea devastante. Ho chiesto di poter usare qualcuno dei 45 turni
di riposo accumulati per andare dal dentista a Genova, la mia città. Niente da
fare, mi hanno spedito in aereo, per un giorno. La sera ero di nuovo a Palermo,
in condizioni pietose. Due anni dopo la Corte dei Conti mi ha contestato il
prezzo del volo Palermo - Genova. Che dovevo fare? Ho pagato. --------------------------------------- Il
Gruppo Operativo Mobile – G.O.M. Il 27
maggio 1997, con un provvedimento firmato dal Direttore Generale del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Michele Coiro, venne costituito
il Gruppo Operativo Mobile. Nelle
premesse viene espressamente richiamato il decreto del Ministro dell'Interno 24
novembre 1994, n. 687, con cui è stato emanato, di concerto con il Ministro di
Grazia e Giustizia, il "Regolamento recante norme dirette ad individuare i
criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano
con la giustizia e le relative modalità di attuazione" , e la necessità
di adottare nei confronti dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità
organizzata misure idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni
pregiudiziali all'ordine ed alla disciplina degli Istituti penitenziari nonché
alla sicurezza delle traduzioni dei detenuti ad elevato indice di pericolosità. Il
Gruppo Operativo Mobile, a disposizione del Direttore Generale
dell'Amministrazione penitenziaria che ne dispone l'impiego, persegue tali
finalità, con priorità di intervento in occasione di rivolte o di altre gravi
situazioni di turbamento degli istituti di pena, ed ha attualmente, quale
responsabile, un Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia
(Generale Alfonso Mattiello). Provvedimento
D.G. – 27.05.1997 Il
Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Visti
gli articoli 5 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti
rispettivamente i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria e
l’istituzione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; Visto
il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, concernente le attribuzioni e
l’organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria; Vista
la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà"; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recante il
Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario; Visto
il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, recante "Nuove misure in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia"; Visto
il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"; Visto
il decreto del
Ministro dell’Interno 24 novembre 1994, n. 687, con cui è stato emanato, di
concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, il "Regolamento recante
norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di
protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di
attuazione"; Visto
l’articolo 25 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 6, ha stabilito che gli
Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia
assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti
dell’Amministrazione penitenziaria; Ritenuta
la necessità di adottare nei confronti dei detenuti ed internati appartenenti
alla criminalità organizzata misure idonee a prevenire ed impedire fatti o
situazioni pregiudiziali all’ordine ed alla disciplina degli Istituti
penitenziari, nonchè alla sicurezza delle traduzioni dei detenuti; Considerato
che per il perseguimento degli obbiettivi di cui sopra è opportuno procedere,
nell’ambito del Corpo di Polizia penitenziaria, alla individuazione di un
apposito contingente di personale da utilizzare a livello centrale e periferico; dispone: Art.
1 1.
Nell’ambito del Corpo di Polizia penitenziaria è costituito il Gruppo
Operativo Mobile a disposizione del Direttore Generale dell’Amministrazione
penitenziaria che ne dispone l’impiego. Art.
2 1.
Il Gruppo Operativo Mobile persegue le finalità di cui in premessa con
particolare riguardo al mantenimento dell’ordine e della disciplina negli
istituti penitenziari, con priorità di intervento in occasione di rivolta o di
altre gravi situazioni di turbamento. Assicura la sicurezza delle traduzioni
concernenti i detenuti ad elevato indice di pericolosità. Art.
3 1.
Il Gruppo Operativo Mobile è composto da funzionari dirigenti e direttivi
dell’Amministrazione penitenziaria, da Ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e da personale del Corpo di Polizia
penitenziaria. 2.
Per le necessità connesse a specifiche esigenze, può essere chiamato a far
parte del Gruppo Operativo Mobile personale dell’Amministrazione penitenziaria
diverso da quello di cui al comma precedente. Art.
4 1.
Quale responsabile del Gruppo Operativo Mobile è preposto un dirigente
dell’Amministrazione penitenziaria o un Ufficiale del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia, dotato di capacità ed attitudine organizzative, per
esperienze maturate, nello specifico settore. Art.
5 1.
Il Gruppo Operativo Mobile si articola, a livello periferico, in Reparti. 2.
I Reparti possono essere istituiti presso gli istituti penitenziari o presso le
scuole di formazione e di istruzione del personale dell’Amministrazione
Penitenziaria. 3.
Ad ogni Reparto viene preposto in qualità di responsabile un Ispettore del
Corpo di Polizia penitenziaria. 4.
Il responsabile del Reparto coordina le attività periferiche; egli è
gerarchicamente e funzionalmente subordinato al responsabile del Gruppo
Operativo Mobile. 5.
Il personale dei Reparti, ferma la dipendenza amministrativo-contabile dalla
direzione presso cui è assegnato, opera alle dipendenze funzionali del
responsabile del Gruppo Operativo Mobile che ne dispone l’impiego. Art.
6 1.
Con provvedimento del Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria,
su proposta del dirigente o funzionario responsabile del Gruppo Operativo
Mobile, sono determinate le dotazioni organiche del Corpo di Polizia
penitenziaria addetto al Gruppo Operativo Mobile. 2.
I servizi espletati alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile, sono computati,
ai fini della determinazione del punteggio utile al trasferimento a domanda, con
le modalità convenute tra l’Amministrazione penitenziaria e le Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale. Art.
7 1.
Il Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria, su proposta del
dirigente o funzionario responsabile del Gruppo Operativo Mobile, individua i
mezzi, le strutture e le risorse per il funzionamento del Gruppo Operativo
Mobile. Art.
8 1.
In sede di ripartizione dei fondi assegnati ai capitoli di bilancio
dell’Amministrazione penitenziaria, verranno individuate le somme necessarie
alla realizzazione del programma presentato dal dirigente o funzionario
responsabile del Gruppo Operativo Mobile. 2.
Il Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria, per la realizzazione
di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi
compresi l’equipaggiamento e le altre misure ritenute necessarie nel quadro
del potenziamento e dell’ammodernamento tecnologico degli apparati
strumentali, per l’adeguamento dei servizi e per gli oneri relativi alle
trasferte del personale, al lavoro straordinario, alla manutenzione ed acquisto
degli automezzi e di apparati per le telecomunicazioni a distanza nonchè per
ogni altra necessità tecnico-logistico-operativa del Gruppo Operativo Mobile,
adotta, con propri provvedimenti, ogni intervento amministrativo-contabile utile
ai fini suindicati. Art.
9 1.
Il dirigente o funzionario responsabile del Gruppo Operativo Mobile presenta
annualmente al Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria una
relazione circa l’attività svolta, gli obiettivi perseguiti e i risultati
conseguiti. Art.
10 1.
Per ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità personale, al dirigente
o funzionario responsabile del Gruppo Operativo Mobile può essere concesso, a
titolo gratuito un alloggio di servizio, nell’aliquota posta a riserva dal
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Roma,
27 maggio 1997 IL
DIRETTORE GENERALE
Per
effetto di una successiva disposizione, il G.O.M. dispone, a Roma, di un proprio
Centro Servizi per la manutenzione e il ricovero degli automezzi impiegati nei
compiti istituzionali. Il
Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria Visto
la disposizione del 27 maggio 1997 con la quale è stato costituito il Gruppo
Operativo Mobile; Visto
la nota n. 584555.2/1.20.R con la quale è stata disposta la cessione
dell’officina dalla Casa di Reclusione al Magazziono Centrale Vestiario; Ritenuta
la necessità di provvedere alla manutenzione ed al ricovero degli automezzi del
Gruppo Operativo Mobile, nonchè di quelli del Nucleo Traduzioni e
Piantonamenti; Considerata
la necessità di reperire all’interno dell’Amministrazione Penitenziaria
infrastrutture già preposte al conseguimento dello scopo; dispone Art.
1 I
locali dell’officina meccanica e carrozzeria nonché le attrezzature ed
apparecchiature in essa custodite, la cui gestione amministrativa è demandata
alla Direzione del Magazzino Centrale Vestiario, vengono destinati, quale Centro
Servizi, per la manutenzione e custodia degli automezzi assegnati al Gruppo
Operativo Mobile nonché di quelli del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Art.
2 Il
personale destinato al Centro Servizi sarà reperito esclusivamente tra le unità
di Polizia penitenziaria formate dall’Amministrazione nei corsi di Capo
Officina Meccanica o comunque tra coloro che dimostrino specifica competenza nel
settore meccanico, elettrauto e di carrozzeria. Art.
3 Un
Ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria, dotato di capacità nello
specifico settore, sarà preposto al Centro Servizi. Il
responsabile del Centro è gerarchicamente e funzionalmente subordinato al
responsabile del Gruppo Operativo Mobile. Art.
4 Per
ragioni di sicurezza e riservatezza, salvo specifica autorizzazione, ad
eccezione del personale appartenente funzionalmente dal Gruppo Operativo Mobile,
è fatto divieto accedere ai locali di cui all’art. 1. Art.
5 Il
Dirigente Responsabile del Gruppo Operativo Mobile è incaricato
dell’attuazione della presente disposizione. Roma,
IL DIRETTORE GENERALE Decreto
Ministeriale 19.02.1999 Ministero
di Grazia e Giustizia Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria Visti
gli articoli 5 e 30
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti rispettivamente i compiti
istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria e l’istituzione del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Visto
il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, concernente le attribuzioni e
l’organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria; Vista
la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà"; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recante il
Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario; Visto
il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, recante "Nuove misure in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia"; Visto
il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"; Visto
il decreto del
Ministro dell’Interno 24 novembre 1994, n. 687, con cui è stato emanato, di
concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, il "Regolamento recante
norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di
protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di
attuazione"; Visto
l’articolo 25 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 6, ha stabilito che gli
Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia
assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti
dell’Amministrazione Penitenziaria; Ritenuta
la necessità di adottare nei confronti dei detenuti ed internati appartenenti
alla criminalità organizzata misure idonee a prevenire ed impedire fatti o
situazioni pregiudiziali all’ordine ed alla disciplina degli Istituti
penitenziari, nonché alla sicurezza delle traduzioni dei detenuti; Considerato
che per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è opportuno procedere,
nell’ambito del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla individuazione di un
apposito contingente di personale da utilizzare a livello centrale e periferico; D
E C R E T A Art.
1 1.
Presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è istituito
il Gruppo Operativo Mobile. 2.
Il Gruppo Operativo Mobile è alle dirette dipendenze del
Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria che ne dispone
l’impiego. Art.
2 Il
Gruppo Operativo Mobile persegue le seguenti finalità: -
cura, su richiesta del Direttore dell’Ufficio Centrale Detenuti, le traduzioni
e i piantonamenti dei detenuti ed internati ad altissimo indice di pericolosità
e con particolare posizione processuale che possono essere effettuate, per
motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle
vigenti disposizioni amministrative in materia; -
provvede o partecipa al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime
di cui all’art. 41bis Ordinamento Penitenziario e dei detenuti
"collaboratori di giustizia" ritenuti dall’Ufficio di maggiore
esposizione a rischio; -
interviene in gravi situazioni di emergenza e di rivolta all’interno degli
istituti penitenziari; -
può essere impiegato in servizi di vigilanza esterna degli istituti
penitenziari e in servizi di tutela e scorta. Art.
3 Il
personale del Gruppo Operativo Mobile è designato
dal Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria fra gli appartenenti
ai ruoli dirigenziali ed alle qualifiche funzionali del personale dell’
Amministrazione Penitenziaria, gli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto Corpo degli Agenti di Custodia ed il personale appartenente ai ruoli
del Corpo di Polizia Penitenziaria. Art.
4 Alla
Direzione del Gruppo Operativo Mobile è preposto, con provvedimento del
Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria adottato tenendo conto
del percorso professionale, delle capacità professionali ed organizzative
dimostrate, e dei titoli acquisiti, un Dirigente dell’Amministrazione
Penitenziaria o un Ufficiale Generale del disciolto Corpo degli Agenti di
Custodia, avente la più alta competenza tecnico professionale specifica,
che dirige e coordina le attività del personale del Gruppo Operativo Mobile. Il
responsabile ed il vice responsabile del Gruppo Operativo Mobile, designato dal
Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, restano in carica per
cinque anni ed il loro incarico può essere prorogato per una sola volta. Il
responsabile del Gruppo Operativo Mobile dispone, anche con conseguenti
provvedimenti amministrativi, l’impiego del personale alle sue dipendenze
secondo la necessità richiesta dai servizi. Art.
5 Con
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, su proposta del responsabile del Gruppo Operativo Mobile, acquisito
il parere del direttore dell’Ufficio Centrale del Personale e sentite le
OO.SS. rappresentative, viene determinato l’organico del Gruppo Operativo
Mobile nell’osservanza delle seguenti direttive: a)
il personale di Polizia Penitenziaria può entrare a far parte del Gruppo
Operativo Mobile dopo aver superato apposite selezioni attitudinali e corsi di
qualificazione organizzati dall’Ufficio della Formazione del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria. b)
Al termine del corso al personale giudicato idoneo, dall’apposita Commissione,
verrà rilasciato un attestato nonché il distintivo di riconoscimento da
apporre sulle uniformi in dotazione. Le caratteristiche dell’attestato e del
distintivo di riconoscimento verranno stabilite con provvedimento del Direttore
Generale dell’ Amministrazione Penitenziaria. c)
I periodi di permanenza all’interno del Gruppo Operativo Mobile sono così
definiti: ruolo
degli ispettori e dei sovrintendenti 5 anni rinnovabili una sola volta; ruolo
degli assistenti e degli agenti 3 anni rinnovabili una sola volta. d)
Il servizio operativo espletato alle dipendenze del G.O.M. è computato, ai fini
della determinazione del punteggio utile al trasferimento a domanda, con le
modalità indicate nel decreto sulla mobilità del personale. e)
Al termine del servizio operativo reso ai sensi della lett. c), senza
demerito, nel Gruppo Operativo Mobile, l’Amministrazione Penitenziaria ha
facoltà di assegnare il personale in una delle sedi prescelte, anche in
soprannumero. f)
Il responsabile del Gruppo Operativo Mobile può chiedere all’Ufficio Centrale
del Personale del Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria il
trasferimento anticipato del personale del Gruppo Operativo Mobile anche prima
del termine del periodo minimo di servizio qualora si determinano situazioni di
motivata ed accertata incompatibilità con la particolare e riservata natura del
servizio operativo da prestare nel Gruppo Operativo Mobile. Art.
6 1.
L’ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell’
Amministrazione Penitenziaria provvede all’inizio di ogni anno, per quello
che riguarda il Corpo di Polizia penitenziaria, ad emanare apposito
interpello per consentire l’accesso al Gruppo Operativo Mobile del personale
in servizio, individuando, sulla base delle determinazioni del Direttore
generale dell’Amministrazione penitenziaria adottate su proposta del
responsabile del Gruppo Operativo Mobile e sentite le OO.SS. maggiormente
rappresentative, il numero dei posti disponibili prevedendo che il 50% degli
stessi sia riservato ai neo-assunti nel rispetto delle graduatorie finali dei
corsi di formazione. 2.
I requisiti previsti per il personale di cui sopra, aspirante a
far parte del Gruppo Operativo Mobile, fatta eccezione per i neo-assunti per i
quali non è applicabile il successivo punto 6, sono i seguenti: a)
età massima non superiore agli anni 30 per il personale appartenente al ruolo
degli agenti; b)
età massima non superiore agli anni 35 per il personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti; c)
età massima non superiore agli anni 40 per il personale appartenente al ruolo
degli ispettori; d)
elevato livello culturale; e)
assenza di patologie dipendenti e non da causa di servizio; f)
giudizio di "ottimo" derivante dai rapporti informativi degli ultimi
tre anni; g)
non aver presentato domanda di trasferimento, anche ai sensi della legge 104,
nell’anno di presentazione dell’istanza di ingresso al Gruppo Operativo
Mobile; h)
completa disponibilità all’impiego nel Gruppo Operativo Mobile in qualsiasi
sede ove sia chiamato a operare. Art.
7 1.
Il Gruppo Operativo Mobile si articola in una Direzione, con sede in
Roma, e in reparti periferici istituiti presso strutture dell’Amministrazione
Penitenziaria. 2.
Le responsabilità e il coordinamento di tutte le attività dei reparti
periferici possono essere affidate, tenuto conto del livello funzionale, a
funzionari o ufficiali dell’Amministrazione Penitenziaria o ad ispettori del
Corpo di Polizia Penitenziaria. 3.
Il livello funzionale del responsabile del reparto periferico viene
discrezionalmente determinato dal Direttore Generale in relazione
all’importanza e delicatezza della situazione che determina l’intervento. 4.
Il responsabile del reparto periferico dipende gerarchicamente ed
amministrativamente dalla direzione del Gruppo Operativo Mobile ed è
funzionalmente subordinato al direttore dell’istituto e al Provveditore
Regionale in cui ha sede il reparto. 5.
In relazione alle
funzioni cui è preposto, il responsabile del reparto possiede una autonomia
operativa finalizzata all’espletamento dei compiti e delle responsabilità
assegnatigli nell’ambito delle proprie competenze. 6.
I reparti periferici
vengono istituiti e soppressi con provvedimento del Direttore Generale
dell’Amministrazione Penitenziaria. 7.
Il coordinamento fra i reparti periferici e la Direzione centrale
verranno regolamentate con Provvedimento del Direttore generale dell’
Amministrazione penitenziaria, sentiti il Capo del personale ed il responsabile
del Gruppo, nonchè le OO.SS. rappresentative. Art.
8 Il
Gruppo Operativo Mobile dispone altresì di Centri di Servizio ove vengono
custoditi e mantenuti in perfetta efficienza gli automezzi in dotazione per i
riservati impieghi cui vengono destinati. Art.
9 1.
Il Gruppo Operativo Mobile è dotato di autonomia amministrativa, è
gestito sul piano amministrativo dal responsabile del Gruppo, sulla base delle
indicazioni annualmente formulate dal Direttore generale dell’Amministrazione
penitenziaria e, sul piano contabile dal funzionario delegato della Direzione
del Centro Amministrativo Giuseppe Altavista. Si avvale dei capitoli di spesa
dell’Aministrazione Penitenziaria, nell’ambito dei quali sono individuate
opportune riserve di fondi. 2.
Il Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria , per la
realizzazione di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e
logistici, ivi compresi l’equipaggiamento e le altre misure ritenute
necessarie nel quadro del potenziamento e dell’ammodernamento tecnologico
degli apparati strumentali, per l’adeguamento dei servizi e per gli oneri
relativi alle trasferte del personale, al lavoro straordinario, alla
manutenzione ed acquisto degli automezzi e di apparati per le telecomunicazioni
a distanza nonché per ogni altra necessità tecnico-logistico-operativa del
Gruppo Operativo Mobile, adotta, con propri provvedimenti, ogni intervento
amministrativo-contabile utile ai fini suindicati. Art.
10 In
sede di ripartizione dei fondi assegnati ai capitoli di bilancio
dell’Amministrazione Penitenziaria, verranno individuate le somme necessarie
alla realizzazione del programma presentato dal responsabile del Gruppo
Operativo Mobile. Art.11 Il
responsabile del Gruppo Operativo Mobile presenta annualmente al
Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria una relazione circa
l’attività svolta, gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti. Art.12 Per
ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità personale, al responsabile
ed al Vice Responsabile del Gruppo Operativo Mobile può essere concesso, a
titolo gratuito un alloggio di servizio, nell’aliquota posta a riserva dal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. IL
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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